sabato 6 febbraio 2010

Ordini per telefono: si può richiedere copia della registrazione

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROVVEDIMENTO 8 luglio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) inviata da XY a Telecom Italia S.p.A. con la quale lo stesso, nel contestare la stipula di un particolare contratto di abbonamento a servizi telefonici dalla stessa offerti, ha chiesto la comunicazione dei dati che lo riguardano relativi alla "registrazione del colloquio" telefonico (cd. "verbal ordering") che attesterebbe la propria adesione al predetto contratto, nonché la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;

VISTO il ricorso presentato 14 aprile 2009 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (rappresentata e difesa dall'avv. Lorella Bianchi) con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Furio Stradella), nel rilevare l'assenza di riscontro da parte della società dopo l'invio dell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e nel rappresentare di non aver "mai personalmente avuto alcun contatto con operatori della predetta società in merito all'attivazione del contratto contestato" e di non aver "prestato alcun consenso alla registrazione della telefonata", ha ribadito la richiesta di accesso alla predetta registrazione e di cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 17 aprile 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota dell'11 giugno 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso e il verbale relativo all'audizione delle parti;

VISTE le note datate 8 e 12 maggio 2009 con le quali la società resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente mediante la trasposizione dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla società, dichiarando che gli stessi sarebbero "stati forniti dall'interessato in occasione (…) della conclusione dei contratti di abbonamento al servizio telefonico di base ed ai servizi "multibusiness"" e che, in particolare, le informazioni personali relative al contratto e all'offerta oggetto di contestazione "sono state rese dal sig. XY, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, nel corso di un contatto telefonico, del 29/1/2008, con la Società (…) e confermate dall'interessato mediante l'invio, in pari data, del fax relativo alla copia del proprio documento identificativo. La telefonata, con il consenso dell'abbonato, è stata registrata ed è conservata negli archivi di Telecom Italia S.p.A. secondo le disposizioni di legge"; rilevato che la resistente ha altresì comunicato di non poter accogliere la richiesta del ricorrente volta a ottenere copia della registrazione in questione, "in primo luogo per esigenze organizzative" e tenuto conto che comunque il diritto di accesso esercitato dal ricorrente è stato soddisfatto "con la comunicazione, in forma intelligibile, della totalità dei dati che lo riguardano"; rilevato che la resistente ha dichiarato di non poter accogliere neanche la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati del ricorrente non essendo gli stessi trattati in violazione di legge;

VISTE le note del 12 e 15 maggio 2009 (ribadite successivamente con fax del 25 giugno 2009) con le quali il ricorrente ha comunicato di ritenere parziale il riscontro ottenuto, non avendo la società fornito la registrazione del colloquio nel quale lo stesso avrebbe prestato il proprio consenso informato, registrazione oggetto di specifica richiesta avanzata già con l'interpello preventivo;

VISTA la memoria depositata il 15 maggio 2009 con la quale la resistente ha ribadito di ritenere idoneo il riscontro fornito dal momento che il diritto di accesso obbliga il titolare del trattamento a comunicare le informazioni personali relative all'interessato e non "al rilascio di copia dei documenti ovvero dei supporti che le contengono" e ha sostenuto che "la collaudata e rigorosa procedura seguita, per il sig. XY come per tutti i clienti, dalla società (…) (quella che ha avviato il contatto teso al perfezionamento del contratto n. (…) del 29/1/2008), unitamente alla decisiva circostanza che, in pari data, dall'utenza di rete fissa n. (…) intestata proprio al ricorrente è stata inviata, via fax, copia del suo documento (…), confermano, oltre ogni ragionevole dubbio, l'identità del contraente";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è "dato personale" "qualunque informazione" relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che siano identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevato che, "dal punto di vista del formato dell'informazione o del supporto usato, il concetto di dato personale comprende le informazioni disponibili in qualsiasi forma, alfabetica, numerica, grafica, fotografica o acustica" e che pertanto anche i dati in forma di suoni e immagini costituiscono dati personali relativi agli interessati rispetto ai quali questi ultimi (ricorrendo tutte le altre condizioni) possono far valere i diritti di cui all'art. 7 del Codice (cfr. Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di dati personali", Wp 136 del 20 giugno 2007; art. 33 e considerando 14 della direttiva 95/46/CE);

RILEVATO che, nel caso di specie, il titolare del trattamento conserva la registrazione del colloquio che lo stesso afferma essere intercorso, "oltre ogni ragionevole dubbio", con il ricorrente e che dunque il diritto di accesso esercitato da quest'ultimo rispetto ai dati personali contenuti nella registrazione medesima non può considerarsi integralmente soddisfatto mediante la trasposizione dei dati forniti dallo stesso nel corso del colloquio, essendo necessario, anche alla luce delle predette contestazioni, che il titolare metta a disposizione anche copia della registrazione che, sola, consente di accedere al dato vocale che la stessa contiene;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso per questa parte e di dover ordinare a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell'istanza di accesso e di dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece comunicato al ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento, mediante la loro trasposizione e comunicazione in forma intellegibile;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente dal momento che, allo stato, gli stessi non risultano essere trattati in violazione di legge e risultano necessari in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti (adempimento di un contratto di cui, allo stato, risulta essere parte l'interessato);

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro parziale fornito all'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell'istanza di accesso e di dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece già comunicato al ricorrente;

c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

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venerdì 5 febbraio 2010

Trasferimento del credito residuo in caso di portabilità del numero mobile

Dallo scorso mese di agosto si può cambiare gestore telefonico senza perdere il credito già ricaricato sulla Sim, chiedendone il trasferimento (con l’opzione di TCR, Trasferimento Credito Residuo).

Si tratta dell’ultimo passo che, grazie all’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è stato compiuto dagli operatori di telefonia mobile per adempiere alle disposizioni della cosiddetta Legge Bersani in materia di “credito residuo” e di divieto di scadenza del traffico acquistato.

Fino ad agosto, infatti, gli utenti che decidevano di cambiare gestore potevano ottenere la restituzione del credito su altra SIM dello stesso operatore, oppure tramite assegno o bonifico, inviando un’apposita raccomandata, talvolta anche in contanti o con buoni spesa, ma non potevano trasferirlo presso il nuovo operatore; anche per ottenere queste forme di riconoscimento, comunque, era stato necessario un puntuale intervento dell’Autorità, combattuto pure di fronte al Tar del Lazio all’indomani dell’entrata in vigore della legge Bersani, dato che gli operatori tardavano a riconoscere il generale “diritto al credito residuo”.

Il passo decisivo, in ogni caso, si è avuto con il recente Trasferimento del Credito Residuo in caso di MNP (Mobile Number Portability - Portabilità del Numero Mobile), che prevede una procedura semplice e snella, certamente più adatta ad importi di credito anche poco elevati, che è stata stabilita da un Accordo interoperatori sotto il monitoraggio dell’Autorità.

In pratica, l’utente che vuole cambiare operatore mantenendo il proprio numero deve barrare l’opzione di TCR nello stesso momento in cui si rivolge al gestore prescelto per sottoscrivere il nuovo contratto, così manifestando la volontà di trasferire non solo il numero ma anche il credito; nel caso in cui l’opzione non sia barrata l’utente, naturalmente, non perde il diritto al credito, ma non può più ottenerlo insieme alla MNP, bensì solo con le altre forme – assegno, bonifico, ecc… – proposte dal suo vecchio gestore.

Una volta barrata l’opzione, invece, la procedura di TCR sarà integralmente gestita dal nuovo operatore, come già è per quella di MNP, e l’utente non dovrà fare altro che aspettare di ricevere l’accredito, che giungerà direttamente dal gestore che ha acquisito il cliente.

Quest’ultimo, infatti, nel comunicare al precedente gestore la volontà di recesso dell’utente e la necessità di trasferire il numero sulla propria rete, comunicherà anche la richiesta di TCR.

Il vecchio gestore, allora, dopo aver trasferito il numero (cioè dopo il cosiddetto cut over, che è il momento in cui l’utenza viene attivata sulla nuova rete), farà il conteggio del credito rimanente sui propri sistemi e lo comunicherà all’altro operatore, che provvederà ad accreditarlo all’utente oltre che ad inviargli un SMS con indicazione dell’importo trasferito. Il tutto dovrebbe svolgersi in un massimo di 3 giorni dal passaggio sulla nuova rete.

E’ importante sapere che l’importo trasferito sarà al netto di bonus e promozioni che l’utente ha ricevuto dal precedente gestore (perché la legge Bersani tutela soltanto il credito “acquistato” e non quello “regalato” o, comunque, non corrispondente ad un effettivo esborso dell’utente), oltre che dei costi sostenuti per l’operazione di trasferimento (v. tabella), sui quali tra l’altro l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sta vigilando affinché siano effettivamente giustificati e pertinenti, come imposto dalla legge.

Le eventuali richieste di informazioni e contestazioni sul TCR potranno essere formulate al nuovo gestore, che avrà il compito di indirizzare opportunamente l’utente.

Il Trasferimento del Credito Residuo costituisce una nuova ed apprezzabile frontiera di tutela dell’utenza e di stimolo della concorrenza, assolutamente innovativa nel panorama europeo e mondiale delle comunicazioni mobili, perché permette all’utente che vuole cambiare gestore di superare l’ostacolo – che fino ad oggi poteva senz’altro agire da “freno” – della possibile perdita del credito già ricaricato.
FONTE: AGCOM

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mercoledì 3 febbraio 2010

Violazioni al Codice della Strada e termine complessivo per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione del Prefetto

Con sentenza n. 13303 del 9 giugno 2009 la Corte di Cassazione ha ribadito che “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada cui sia applicabile la nuova disciplina procedimentale conseguente alle innovazioni normative introdotte dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., nella legge 1° agosto 2003, n. 214, la nuova disposizione prevista dal comma 1 bis dell'art. 204 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui i termini di cui ai commi 1 bis e 2 dell'art. 203 e al comma 1 dello stesso articolo 204 sono perentori e si cumulano fra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al Prefetto di usufruire - per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione - del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni) degli atti di competenza da parte dell’organo accertatore”.

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lunedì 1 febbraio 2010

Autovelox: i criteri di indirizzo e cooordinamento del Ministero dell'Interno

Per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero degli incidenti causati dall'eccesso di velocità, l'azione di contrasto degli organi di polizia stradale e delle Polizìe locali deve essere rivolta con prioritaria attenzione ai tratti di strada in cui si verifica un costante ed alto livello infortunistico.

Lo prevede la Direttiva 14 agosto 2009 con la quale il Ministero dell'Interno volta a garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade.
In particolare il provvedimento prevede:
gestione esclusiva dei c.d. autovelox da parte delle forze di polizia (le società private non potranno più farlo);
obbligatorietà di segnalazione delle postazioni di rilevazione della velocità (vietate le pattuglie nascoste);
maggiore tutela della privacy: foto e riprese video potranno essere trattati esclusivamente da personale di Polizia;
controlli periodici alle apparecchiature per la rilevazione della velocità;
creazione di un osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità e a misurare l'efficacia delle attività di contrasto adottate.
FONTE: www.altalex.com

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venerdì 29 gennaio 2010

Cartella di pagamento senza busta: è valida

La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17194/2009) ha stabilito che non è prevista nessuna sanzione per la cartella di pagamento notificata “senza busta chiusa” né i cittadini possono chiedere al giudice tributario il risarcimento per violazione della privacy e che, al massimo, può essere intentata un’azione risarcitoria davanti al giudice ordinario. La Corte ha infatti evidenziato che “è pacifico che nel processo tributario l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, depositata da una parte, ai sensi dell’art. 33 I° co. Del D. Lgs. 546/92 può essere notificata all’altra con lettera raccomandata, essendo tale forma applicabile, a norma dell’art. 16 III° co., in ogni fase ed aspetto del processo davanti alle Commissioni tributarie salvo che non sussista una puntuale indicazione in senso contrario, come accade nel caso previsto dall’art. 38 II° comma secondo il quale, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza deve avvenire esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 137 e segg. Cpc”.
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che “quanto poi alla pretesa violazione del diritto alla privacy per essere stato notificato l’avviso di mora senza busta chiusa (…) incontestabile risulta la ratio decidendi che ha negato rilevanza alla doglianza per difetto di interesse del contribuente, trattandosi di modalità notificatoria priva di effetti sulla validità dell’atto e semmai fonte di danni verso il concessionario da reclamarsi avanti al giudice ordinario e non certo nel contenzioso tributario che non ammette azioni di condanna risarcitorie. (…) Del resto neppure il disposto dell’art. 26 del DPR 602/73 nella riformulazione operata dall’art. 12 del Dlgs 46/99 dove è prescritto che la notifica (della cartella) avvenga in ‘plico chiuso’ commina sanzioni tributarie di alcun genere ove non venga osservata tale modalità’ dovendo il diritto alla riservatezza trovare soddisfazione – come si è detto – in altre sedi”.

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mercoledì 27 gennaio 2010

Ancora alti i costi degli SMS in Italia

Da un'indagine condotta da Antitrust e Agcom sui servizi offerti dagli operatori è emerso che ''Il 75% dei messaggini inviati viene pagato mediamente 1 centesimo di euro ma il restante 25% costa alla maggioranza degli utenti (il 62%) 15 cent, a fronte degli 11 cent fissati per gli Sms internazionali a livello europeo''.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni hanno evidenziato che, ''soprattutto nel settore degli Sms, che da solo fattura oltre 2 miliardi di euro, ci sono margini di riduzione dei prezzi sia al dettaglio che all'ingrosso'', questo se si considera che in base al Regolamento comunitario, dal 1 luglio scorso, gli Sms internazionali costano al massimo 11 centesimi per i consumatori e 4 centesimi per gli operatori virtuali. A quanto pare la maggior parte di coloro che utilizzano gli sms pagano un prezzo unitario di 15 centesimi di euro a fronte degli 11 centesimi previsti dal Regolamento per gli Sms internazionali. C'è da dire peraltro che una parte anche se minoritaria degli utenti invia messaggi a costi molto più bassi (circa 1 centesimo di euro). Secondo Antitrust e Agcom ''e' evidente che non tutti i consumatori sono consapevoli delle opportunita' offerte dal mercato'' e per questo servono ''maggiori informazioni sulle opzioni tariffarie disponibili''.

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lunedì 25 gennaio 2010

Sanzioni amministrative e querela di falso

La Cassazione civile, SS.UU., con sentenza del 24.07.2009 n° 17355 ha stabilito che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti.

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