giovedì 27 marzo 2008

Nullo il verbale redatto dall'agente fuori servizio

Alleanza Consumatori Salerno - Nullo il verbale redatto da agente fuori servizioIl verbale di contestazione redatto da un agente della polizia municipale che, nel momento dell'accertamento dell'infrazione, è in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza non riveste la qualifica di agente della P.G. e per tale motivo la multa è illegittima. Queste sono le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 5771/2008, nella quale i giudici specificano anche che gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme.

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martedì 18 marzo 2008

Spamming telefonico e telefonate indesiderate - Parte 2 (Guida Pratica)

Alleanza Consumatori Salerno - Spamming telefonico e telefonate indesiderate guida pratica

In aggiunta al precedente post – più tecnico e maggiormente diretto agli “addetti ai lavori” – pubblichiamo alcuni consigli più pratici e schematici per cercare di far fronte (e, ci auguriamo, di risolvere) all’odioso fenomeno del c.d. “spamming telefonico”, ovvero delle telefonate indesiderate che arrivano a qualunque ora nelle case dei cittadini italiani per promuovere servizi e prodotti di ogni sorta.

1. I call center hanno l'obbligo di informare con la massima trasparenza gli utenti sulla provenienza dei dati e sul loro uso e, se richiesto, di registrare la volontà dell'abbonato di non essere più disturbato. In particolare, operatori e gestori di servizi di call center devono indicare con precisione l'origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale, permettendo al soggetto contattato di individuare subito il soggetto che ha fornito o che detiene i dati e le sue puntuali coordinate. Ciò, a prescindere da una richiesta del destinatario stesso.
Inoltre, nel caso in cui la persona contattata si opponga, anche immediatamente, all'utilizzo dei suoi dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni anche di altro tipo, il servizio di call center interno od esterno all'operatore deve registrare subito per iscritto la volontà manifestata ed adottare contestualmente idonee procedure affinché tale volontà sia rispettata.
Quindi, la prima cosa da fare è manifestare espressamente all’operatore del call center la propria volontà di non ricevere più ulteriori offerte di promozioni (di qualsiasi tipo), prendendo altresì nota del soggetto che ha fornito o che detiene i dati e le sue puntuali coordinate, del giorno e dell’ora. 2. Nel caso in cui il problema non venga risolto, e quindi non venga registrata la volontà dell'abbonato di non essere più disturbato, si può anche provare ad inviare un fax o una lettera al soggetto che ha fornito o che detiene i dati, descrivendo quanto è avvenuto ed utilizzando nel testo la formula suggerita dal Garante: “Le ricordo che Lei deve registrare la mia volontà di non ricevere altre comunicazioni promozionali, come stabilito dal Garante nel provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2006. Se la mia volontà non viene rispettata, il trattamento dei miei dati è illecito e comporta anche sanzioni penali ai sensi del Codice sulla privacy”.

3. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), però, riconosce all’interessato (persona fisica o giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati) vari ed ulteriori diritti e strumenti di tutela nei confronti del titolare del trattamento (o del responsabile, se designato) tra i quali, in particolare, il diritto:
  • di accedere ai dati che lo riguardano,
  • di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione,
  • di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, se trattati in violazione di legge,
  • di opporsi al trattamento effettuato a fini promozionali, pubblicitari o commerciali oppure in presenza di motivi legittimi.

Per esercitare questi e gli altri diritti previsti dall’articolo 7 del Codice occorre presentare un’istanza al titolare o al responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato del trattamento, senza particolari formalità.
Sul sito internet del Garante c’è a disposizione un modello (Link) che si consiglia di utilizzare per esercitare i predetti diritti. L’istanza può essere presentata direttamente al titolare (o al responsabile, se designato) o anche essere trasmessa allo stesso mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Nell’esercizio dei diritti l’interessato può farsi assistere da una persona di fiducia e può anche conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
All’istanza il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, deve fornire idoneo riscontro, senza ritardo e non oltre:
15 giorni dal suo ricevimento;
30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile devono comunque darne comunicazione all’interessato entro i predetti 15 giorni.

Se la risposta ad un’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l’interessato può far valere i propri diritti dinanzi all’autorità giudiziaria.

Se l’interessato si rivolge, invece, al Garante può presentare:
• una segnalazione, oppure
• un reclamo circostanziato, oppure
• un ricorso.

L’interessato può presentare subito l’istanza, direttamente all’autorità giudiziaria o, con ricorso, al Garante (senza cioè rivolgersi previamente al titolare, o al responsabile, se designato), solo nei casi in cui il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile che deve risultare comprovato.

Per conoscere i dettagli relativi alle segnalazioni, reclami e ricorsi da presentare al Garante, vi rimandiamo alla specifica sezione del sito http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1086982

Per ulteriori chiarimenti o consulenza circa casi pratici di spamming telefonico o altre violazioni della normativa sulla privacy, vi invitiamo a contattarci all’indirizzo e-mail info@alleanzaconsumatori.org

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Spamming telefonico e telefonate indesiderate - Parte 1

Alleanza Consumatori Salerno - Spamming Telefonico

Nel corso del 2007 sanzioni per oltre 260 mila euro sono state comminate dal Garante per la protezione dei dati personali in conseguenza di numerosi interventi a tutela degli utenti telefonici aventi ad oggetto l’operato dei call center. Le sanzioni, comminate a gestori di telefonia fissa e mobile per illeciti trattamenti di dati personali, riguardavano prevalentemente attivazione di servizi non richiesti (cambi di operatore, linee Internet veloci, servizi aggiuntivi) e, in misura minore, telefonate pubblicitarie indesiderate.
Dalle verifiche svolte dall’Autorità è emerso che la maggior parte dei call center non informavano adeguatamente le persone contattate o operavano addirittura senza dire all'utente che si stavano raccogliendo i suoi dati, per quali finalità venivano usati, se era obbligato o meno a comunicarli, quali erano i suoi diritti.
Purtroppo - come siamo costretti a constatare dalle numerose segnalazioni di utenti sempre più indignati - tali comportamenti illegittimi, posti in essere dai call center dei principali gestori (Telecom, Tele2, Fastweb, Wind, Eutelia, Tiscali), non sono ancora cessati. I call center hanno l'obbligo di informare con la massima trasparenza gli utenti sulla provenienza dei dati e sul loro uso e, se richiesto, di registrare la volontà dell'abbonato di non essere più disturbato. Per omessa o inidonea informativa il Codice privacy prevede una sanzione che va da 3000 a 18.000 euro, che può essere aumentata sino al triplo a seconda delle condizioni economiche della società.
Facciamo, quindi, innanzitutto riferimento al provvedimento generale del Garante del 16 febbraio 2006 (G.U. n. 54 del 6-3-2006) in materia di Servizi telefonici non richiesti.
Nel paragrafo 5 del provvedimento (“L'informativa nelle attivazioni di servizi”), infatti, si precisa che “chiamate e comunicazioni promozionali volte a realizzare nuove attivazioni di servizi per il tramite di call center possono essere effettuate solo nei confronti dei soggetti di cui si possa disporre lecitamente dei relativi dati personali, rispettando i loro diritti derivanti dalla nuova disciplina degli elenchi telefonici del servizio universale o degli elenchi "categorici" (v. Provv. del Garante 15 luglio 2004 e 14 luglio 2005 in http://www.garanteprivacy.it/).
Agli interessati deve essere resa o risultare fornita un'informativa idonea, chiara ed efficace, che deve comprendere a norma di legge anche l'indicazione sulla facoltà o meno del conferimento dei dati, le conseguenze del mancato conferimento e le figure del titolare e del responsabile del trattamento (art. 13, comma 3, del Codice).
Va altresì prescritto ad operatori e gestori di servizi di call center di indicare con precisione l'origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale, permettendo al soggetto contattato di individuare subito il soggetto che ha fornito o che detiene i dati e le sue puntuali coordinate. Ciò, a prescindere da una richiesta del destinatario stesso”.
Inoltre, “i titolari del trattamento devono predisporre idonee misure organizzative per mettere a disposizione degli interessati modalità semplici per esercitare i propri diritti (artt. 7 e 10 del Codice).
Nel caso in cui la persona contattata si opponga, anche immediatamente, all'utilizzo dei suoi dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni anche di altro tipo, il servizio di call center interno od esterno all'operatore deve registrare subito per iscritto la volontà manifestata ed adottare contestualmente idonee procedure affinché tale volontà sia rispettata.
Il riscontro ad un'idonea richiesta volta a conoscere l'origine dei dati personali deve comprendere l'identità e le puntuali coordinate dell'eventuale rivenditore che abbia attivato l'utenza o il servizio non richiesto.
Analogamente, nell'ipotesi in cui siano stati attivati servizi o utenze di telefonia fissa a seguito solo di una chiamata o comunicazione di carattere promozionale effettuata non dall'operatore, ma da chi gestisce per suo conto un servizio di call center, l'interessato deve poter conoscere l'identità e le puntuali coordinate di tale gestore
.
Infine, effettuate rapidamente le verifiche eventualmente necessarie, le richieste di rettifica dei dati o di disattivazione dei servizi od utenze attivati indebitamente devono essere soddisfatte tempestivamente. Ciò, senza costi per l'interessato del quale siano stati trattati impropriamente dati personali, anche quando sia necessario attivare una nuova linea telefonica con l'operatore di origine (cfr., in senso analogo, la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 4/03/Cir del 2 aprile 2003, relativa alla cps.)”.
I diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy e quelli previsti in materia di elenchi telefonici (v. provvedimento del 15 luglio 2004 - Nuovi elenchi telefonici) sono esercitabili gratuitamente, ricorrendone i presupposti, anche nei riguardi dei dati non riportati in elenchi consultabili da parte di chiunque.
Per completezza e semplicità, riportiamo di seguito l’art. 7 del Codice della Privacy:

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


Peraltro, l'operatore deve indicare a disposizione del pubblico almeno un indirizzo postale, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica e un ufficio cui gli interessati possono rivolgersi agevolmente. Va altresì indicato un recapito telefonico presso il quale ottenere informazioni con chiamata gratuita.

Al provvedimento del 2006 hanno fatto seguito altri cinque specifici provvedimenti nel giugno del 2007, con i quali il Garante ha imposto ad alcuni dei principali gestori telefonici (e società che operano in qualità di call center per conto degli stessi gestori e di altre importanti aziende) di adottare entro il 10 settembre 2007 misure per il rispetto degli utenti, provando così a fermare le telefonate indesiderate che arrivano a qualunque ora nelle case dei cittadini italiani per promuovere servizi e prodotti.

I provvedimenti sono i seguenti:
Fastweb S.p.A. [doc. web n. 1412626]
Tele2 talia s.r.l. - Transcom Worldwide S.p.A. [doc. web n. 1412610]
Telecom Italia S.p.A. [doc. web n. 1412598]
Tiscali Italia S.p.A. - Winex s.r.l. [doc. web n. 1412557]
Wind Telecomunicazioni S.p.A. [doc. web n. 1412586]

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lunedì 17 marzo 2008

Internet: illecito ''spiare'' gli utenti che scambiano file musicali e giochi

Come si legge nel comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali del 13 marzo u.s., le società private non possono svolgere attività di monitoraggio sistematico per individuare gli utenti che si scambiano file musicali o giochi su Internet. L'Autorità per la privacy ha chiuso l'istruttoria avviata sul "caso Peppermint", la società discografica che aveva svolto, attraverso una società informatica svizzera (la Logistep, utilizzata anche dalla società Techland con riferimento a software relativi a giochi), un sistematico monitoraggio delle reti peer to peer (P2P). Tramite l'utilizzo di software specifici, le società avevano individuato numerosissimi indirizzi IP (che identificano i computer collegati ad Internet) relativi a utenti ritenuti responsabili dello scambio illegale di file: erano poi risaliti ai nomi degli utenti, anche italiani, al fine di potere ottenere un risarcimento del danno.
Il Garante, richiamando anche la decisione dell'omologa Autorità svizzera, ha ritenuto illecita l'attività svolta dalle società.
Innanzitutto, ha ricordato il Garante, la direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti. É stato, poi, violato il principio di finalità: le reti P2P sono finalizzate allo scambio tra utenti di dati e file per scopi personali. L'utilizzo dei dati dell'utente può avvenire, dunque, soltanto per queste finalità e non per scopi ulteriori quali quelli perseguiti dalle società Peppermint e Techland (cioè il monitoraggio e la ricerca di dati per la richiesta di un risarcimento del danno).
Infine non sono stati rispettati i principi di trasparenza e correttezza, perché i dati sono stati raccolti ad insaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello scambio di file.
Sulla base del provvedimento del Garante (di cui è stato relatore Mauro Paissan), le società che hanno effettuato il monitoraggio dovranno ora cancellare, entro il 31 marzo, i dati personali degli utenti che hanno scambiato file musicali e giochi attraverso il sistema P2P.
FONTE: GarantePrivacy.it

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giovedì 13 marzo 2008

Detrazione per l'abbonamento ai mezzi pubblici

La legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) all’art. 1, comma 309, ha introdotto, per l’anno 2008, una nuova agevolazione fiscale concernente le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.
In particolare il comma in esame riconosce una detrazione IRPEF del 19% dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi “di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”, per un importo non superiore a 250 euro (con un risparmio d’imposta, quindi, fino a 47,50 euro). La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari che risultino a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.
Anche se il testo della norma non fa riferimento al periodo degli abbonamenti né ai soggetti menzionati nella relazione, si deve ritenere che la detrazione sia riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati.
La detrazione IRPEF, introdotta dal richiamato articolo 1, comma 309, riguarda le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Al riguardo si ritiene che ai fini della detrazione in esame si debba intendere per “abbonamento” un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.
Sulla base della ratio della norma, indicata nel paragrafo precedente, deve ritenersi, peraltro, che siano ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.
La detrazione compete per le sole spese sostenute nell’anno 2008 e in applicazione del criterio di cassa che costituisce il principio di imputazione temporale tipico in materia di oneri.
In proposito si precisa che la detrazione può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta nel 2008 per l’abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo d’imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009).
Occorre evidenziare che il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

FONTE: Agenzia delle Entrate - Circolare 19/E

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lunedì 10 marzo 2008

Finanziaria 2008: le multe si prescrivono dopo due anni

Il comma 153 della Legge Finanziaria 2008 prevede che “a decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada (in caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni successivi dalla consegna della cartella di pagamento, ndr) di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”. In altri termini, quindi, dal 1 gennaio 2008 le società di riscossione avranno solo 2 anni (e non più 5) per recuperare somme relative a multe non pagate.

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giovedì 6 marzo 2008

AGCOM: Interventi in tema di numeri satellitari e numerazioni telefoniche a sovrapprezzo

In attesa della pubblicazione della delibera, portiamo all'attenzione dei lettori due interessanti comunicati stampa dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in tema di numeri satellitari, distacchi unilaterali della linea ad utenti in pendenza di una procedura di conciliazione e numerazioni telefoniche a sovrapprezzo. Intervento Agcom su numeri satellitari
Il Consiglio dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, già convocato nei giorni scorsi per domani, esaminerà provvedimenti in materia di numeri telefonici satellitari e distacchi unilaterali della linea ad utenti in pendenza di una procedura di conciliazione.
Le regole da tempo fissate da AGCOM prevedono, infatti, che nessun operatore possa distaccare la linea all’ utente in pendenza di un reclamo o di una controversia relativa all’ importo fatturato.
Nella stessa riunione verranno fissati i nuovi termini per l’attuazione della delibera n. 418/07/CONS in materia di trasparenza della bolletta telefonica e sbarramento selettivo di chiamata, sospesa dal TAR Lazio lo scorso dicembre. Tale delibera aveva fissato il blocco gratuito e permanente per gli utenti fissi e mobili di un ampio spettro di numerazioni fra cui quelle satellitari. Il TAR ha sospeso la decisione dell’ Autorità sulla base di un ricorso di Telecom Italia ed ha imposto all’ AGCOM di allungare i termini dell’ entrata in vigore del blocco selettivo. Nel frattempo la nuova dirigenza di Telecom si è impegnata ad introdurre il blocco selettivo in tempi brevi.
Tutte le problematiche connesse alla trasparente e corretta applicazione delle tariffe nei servizi telefonici saranno oggetto domani di un incontro presso l’AGCOM con le Associazioni dei consumatori, alle quali sarà anche presentato il nuovo piano di numerazione che conterrà delle novità rilevanti in materia di tetti preventivi alla tariffazione delle chiamate.
Nel documento che sarà presentato alle Associazioni dei consumatori è previsto che i servizi superiori ad una determinata di soglia di prezzo siano permanentemente ed automaticamente disabilitati e che sia possibile attivarli solo su richiesta individuale e con apposito codice PIN. Questo intervento è diretto a risolvere radicalmente il fenomeno degli abusi in materia di numeri a sovraprezzo più volte denunciati dai consumatori.
L’AGCOM è intervenuta ripetutamente sui servizi non richiesti e sul distacco unilaterale delle linee da parte degli operatori. Nel 2007, l’attività sanzionatoria è, di fatto, aumentata non solo in termini di importi sanzionati, che sono passati dai 2.870.504,00 Euro del 2006 a 4.948.364,26 Euro, ma anche per numero totale di casi trattati. Il 2008, poi, si è aperto con una serie di contestazioni a diversi operatori, ivi inclusa una indirizzata ad Elsacom (Globalstar) per mancata pubblicazione delle condizioni tariffarie ed una Telecom Italia relativa a circa 400 casi di attivazioni di servizi ADSL non richiesti.
La materia dei servizi a sovrapprezzo vede la concorrenza di competenze di diverse istituzioni. AGCOM ricorda che nel 2001 è stata privata della competenza al rilascio delle licenze ed autorizzazioni; nel 2002 la relativa vigilanza con un altro intervento normativo è passata al Ministero delle Comunicazioni. La stessa competenza in materia di regolamentazione dei servizi a sovrapprezzo in base ad una legge del 1995 è anch’essa in capo al Ministero delle Comunicazioni.
Allo scopo di mettere ordine tra le diverse competenze il Presidente dell’AGCOM, Corrado Calabrò, il 4 aprile 2007, nel corso di un’audizione alla Camera dei Deputati, segnalò l’opportunità, a livello legislativo "di un intervento mirato, atteso ormai da tempo, che, eliminando in radice alcune ambiguità e una certa indeterminatezza presenti nell’attuale contesto delle disposizioni primarie e secondarie, consenta, direttamente o mediante deleghe rapidamente eseguibili, di passare ad un quadro normativo che individui strumenti più adeguati per realizzare l’azione di prevenzione e di repressione di queste vere e proprie truffe commesse ai danni dei cittadini”.
AGCOM non ha di per sé poteri per far cessare l’utilizzo scorretto di singole numerazioni o revocare licenze, ma può intervenire sul piano generale delle regole di settore, sulla numerazione, sulla risoluzione delle controversie e sulla tutela dell’utenza.

Agcom: attivato blocco selettivo chiamate sovrapprezzo
In seguito alla delibera presa oggi (19 febbraio, ndr) dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, a partire dal prossimo 30 giugno, tutti gli utenti che non abbiano manifestato una volontà contraria avranno automaticamente attivato il blocco selettivo delle chiamate a PIN per tutte le numerazioni da cui più spesso originano fenomeni truffaldini (satellitari, per servizi interattivi a sovrapprezzo).
Questi i passaggi per arrivare al blocco per tutti gli utenti:
- dal prossimo 31 marzo il blocco dovrà essere reso disponibile sul mercato da tutti gli operatori, gratuitamente, con modalità semplici ed efficaci e gli operatori dovranno darne ampia notizia sia nelle bollette sia con altri mezzi di comunicazione,
- fino al successivo 30 maggio, tutti gli utenti avranno il tempo di decidere se utilizzare le numerazioni a sovrapprezzo, richiedendolo espressamente all’operatore, oppure potranno immediatamente chiedere di essere bloccati;
- a partire dal 30 giugno, infine, per tutti gli utenti che non si saranno attivati, il blocco diventerà automatico, sulla base di un meccanismo di "silenzio-assenso".
La linea scelta dall’Autorità, quindi, è quella della massima tutela dell’utenza, anche nelle sue fasce più deboli e meno attente. Con il blocco per default, infatti, solo coloro che effettivamente vorranno utilizzare le numerazioni a sovrapprezzo si vedranno fatturare i relativi addebiti.
A questa nuova forma di tutela, tra l’altro, si aggiungerà, a breve, un’altra misura per il controllo della spesa: si tratta dei nuovi "tetti massimi" di costo per tutte le numerazioni, che entreranno in vigore con l’approvazione del nuovo piano di numerazione che è ormai in dirittura d’arrivo.

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martedì 4 marzo 2008

Un numero verde per le segnalazioni in materia di prezzi

Al via da lunedì scorso (25 febbraio) il numero verde unico delle Camere di Commercio italiane per collaborare con l’attività del Garante della sorveglianza dei prezzi nel monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e delle tariffe pubbliche locali. Nell’ambito della collaborazione fra Unioncamere e ministero dello Sviluppo economico, all’800.955959 i consumatori potranno accedere al servizio. I dati delle segnalazioni, che confluiranno in una intranet alla quale avranno accesso il Garante per la sorveglianza dei prezzi e gli Uffici prezzi e tariffe delle Camere di commercio, consentiranno a Mister Prezzi di avere a disposizione dati ed elementi di valutazione significativi, in grado di supportare la realizzazione di iniziative specifiche. Il numero verde sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15.Sono già 2mila le telefonate arrivate all’ufficio del Garante dei prezzi nei primi tre giorni di attivazione del call center nazionale. Mille sono state ritenute attendibili e hanno dato origine ad una scheda su un episodio di aumento anomalo che ora viene verificato. È stato lo stesso Mister Prezzi, Antonio Lirosi, a fornire il dato nel corso di una conferenza stampa a Bologna nella quale ha riassunto l’attività del suo Ufficio. Le segnalazioni riguardano principalmente i carburanti, il latte, e poi il pane, la pasta ed infine l’Rca auto. A segnalare sono soprattutto - ha osservato Lirosi - i cittadini delle grandi città e in testa alla top-ten c’è Roma. “I primi dati - ha proseguito - ci dicono che sono soprattutto le fasce alte della popolazione a segnalare i problemi”.
Riguardo alla questione “caro-pane”, Il Garante ha fatto sapere che convocherà le associazioni dei panificatori “per fare il punto sulla dinamica del prezzo del pane” e vedere se ci sono stati aumenti ingiustificati. Mister Prezzi ha precisato che sarà questo il terzo tavolo di confronto dopo quelli già avviati per latte e carne. Lirosi ha fatto un accenno anche al dossier della Commissione europea che parla di un aumento ingiustificato del 5 per cento sul prezzo del pane nella grande distribuzione per precisare di aver avviato incontri con i soggetti della filiera produttiva “per intervenire in maniera strutturale” aumentando ad esempio la produzione di grano in Italia anche in presenza del forte aumento del prezzo del grano a livello internazionale sul quale ci sono speculazioni.
Fonte: Ansa

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