lunedì 28 dicembre 2009

Multe: passaggio con il semaforo rosso

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9888 del 27 aprile 2009 ha stabilito che “occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell’indeterminatezza dell’addebito ("proseguiva la marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa o gialla") appare assorbente rispetto ad ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all’avvenuto superamento dell’incrocio regolato da semaforo con luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell’articolo 41 decimo comma del Codice della Strada, risultare non sempre vietato. Occorre, altresì, osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest’ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l’arresto anche con luce gialla, ma la contestazione risultava comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l’una escludeva l’altra. Si è di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorché accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all’articolo 146, terzo comma, Codice della Strada”.

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lunedì 21 dicembre 2009

Irrilevanza della mancata indicazione della norma contestata

La Corte di Cassazione civile con sentenza 11421/09 del 18/05/2009 ha stabilito che in tema di sanzioni amministrative, per violazione del Codice della strada, la mancata (o la meno specifica) indicazione della norma che prevede la sanzione contestata non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione, ove l’interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l’esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è preordinata (Cass. 17.2,2006 n. 3536; Cass. 30.1.2008 n. 2201), e considerato che nella specie il […] non ha dedotto in proposito alcuna lesione del suo diritto di difesa.

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venerdì 18 dicembre 2009

Autovelox: rilevamento ammissibile su ogni tipo di strada

La Corte di Cassazione II civile del 03.06.2009, n. 12843 ha stabilito che le multe fatte nel centro abitato con l'utilizzo dell'autovelox sono valide e vanno pagate. E ciò anche se non c'è stata la contestazione immediata e persino se manca la documentazione fotografica.
Di seguito riportiamo il testo della pronuncia.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
il Comune di Vicopisano propone ricorso per cassazione contro (…) (…) resiste proponendo ricorso incidentale, avverso la sentenza del GdP di Cascina n. 40/05 che ha accolto l’opposizione annullando il verbale n. 1035/P/04 di euro 147,05 per violazione dell’art. 142 comma 8 cds perché l’accertamento non è avvenuto in modo conforme alle direttive ministeriali posto che nelle strade di tipo C, all’interno dei centri abitati non è ammesso utilizzo di dispositivi per l’accertamento della velocità tramite postazione fissa.
Il ricorrente lamenta; 1) violazione degli artt. 201 cds e 112 c.p.c. circa la contestazione immediata e la mancata omologazione non contestata dall’opponente; 2) omessa, insufficiente motivazione.
Col ricorso incidentale si censura la statuizione sulle spese “nulla sulle spese”).
Osserva la Corte che, rispetto alla affermazione dell’odierno ricorrente di prima opposizione per mancata contestazione immediata ed assenza dell’agente preposto alla vigilanza, ( con la precisazione in verbale” che la contestazione non è potuta avvenire perché la rilevazione della velocità è stata effettuata con autovelox in postazione fissa per strada inclusa nel decreto del Prefetto di Pisa n. 178/02 di cui all’art. 4 DL 121/02, conv. in L. 128/02. L’ubicazione della postazione fissa di rilevazione di velocità è adeguatamente segnalata mediante segnaletica orizzontale e verticale”), la sentenza riferisce di strada provinciale extraurbana secondaria e di centro abitato dove non è ammessa l’installazione di sistemi di rilevamento automatico senza procedere a immediata contestazione.
Quanto alla contestazione immediata, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale, a norma dell’art. 200 CdS, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, salvo, tuttavia, che detta contestazione non sia possibile, nel qual caso, a norma dell’art. 201 CdS, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine stabilitovi, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale ma con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa preposta. (recentemente, Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 ti. 24066, ma già Cass. 22.6.01 n. 8528,25.5.01 n. 7103,29.3.01 n.4571).
L’art. 384 del regolamento d’attuazione CdS identifica, inoltre, ma solo esemplificatamente, alcuni casi nei quali la contestazione immediata deve ritenersi impossibile.
In tema di autovelox, poi, non vi è dubbio che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada.
La speciale disciplina di cui all’art. 4 del DI. 20.6.02 n. 121, come modificato dalla Legge di conversione n. 1.8.02 n. 168, ha stabilito che;
a - i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 CdS (limiti di velocità e sorpasso) possono essere utilizzati od installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, comma 2. lettere A e B, del CdS;
b - gli stessi dispositivi possono essere utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui alla medesima norma, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, ove specificamente individuati, con apposito decreto prefettizio, in ragione del tasso d’incidentalità delle condizioni strutturali, piano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;
c - dell’utilizzazione od installazione dei detti dispositivi deve essere data informazione agli automobilisti;
d - la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi idonei ad accertare il fatto costituente illecito ed i dati d’immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione;
e - l’utilizzazione di dispositivi che consentano il rilevamento automatico della violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti è subordinata all’approvazione od omologazione dei dispositivi stessi ai sensi dell’art. 45/VI CdS; f - in caso di utilizzazione dei dispositivi in questione secondo quanto stabilito nei precedenti punti, non sussiste l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 CdS.
Il disposto del primo comma integrato con quello del secondo comma della norma in esame - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri d’individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo al fine della contestazione immediata può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi de quibus, tra l’altro, anche in funzione del quarto comma, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata.
La norma non pone, pertanto, un’esclusione generalizzata di tale utilizzazione al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1 bis, CdS.
Diversamente argomentando, il giudice a quo ha assunto una decisione in evidente contrasto con il principio, ricavabile dalla normativa su riportata, così come costantemente interpretata da questa Corte, secondo il quale la contestazione immediata, quale che sia l’apparecchiatura elettronica utilizzata per l’accertamento della violazione, deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità d’organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio la cui finalità istituzionale è pur sempre quella di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, finalità d’interesse collettivo privilegiata dal legislatore rispetto alle personali esigenze del singolo utente con valutazione discrezionale degli interessi in conflitto, in quanto tale insuscettibile di discussione in sede di giurisdizione anche costituzionale.
Nella specie, il giudice a quo ha escluso la conformità alle direttive ministeriali ed ai modi prescritti dalla legge 168/2002 ha fatto riferimento ad un elenco di strade pubblicato dalla provincia di Pisa, ente proprietario, ha dedotto che nei centri urbani vi è l’obbligo della contestazione immediata perché la velocità è sempre contenuta ed ha incidentalmente affermato la necessità della omologazione. Quanto a quest’ultima, per il disposto dell’art. 142. comma 6, c.d.s. per la determinazione del limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, onde non è sufficiente che l’opponente si limiti a contestare la validità del rilievo, essendo necessario che sia dimostrato ed accertato, nel caso concreto, un difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità (Cass. 25 maggio 2001 n. 7106, Cass. 5 novembre 1999 a 12324, Cass. 21 giugno 1999 n. 6242); in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poiché l’art. 142 e.d.s. si limita a prevedere che possono esser considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono esser costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che detta rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo a mezzo apparecchiatura elettronica, che non rilascia documentazione fotografica ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato, in quanto l’attestazione dell’organo di polizia ben può integrare , con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica ( Cass. 20 aprile 2005 n. 8232, Cass. 24 marzo 2004 n. 5873). Nella specie il giudice di pace non si è attenuto a detti principi. L’opponente non ha fornito né risulta che abbia chiesto di fornire idonea prova del difetto di omologazione o di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità utilizzato e costituente fonte di prova, in definitiva va accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale, con la conseguente condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e condanna l’opponente alle spese del giudizio di opposizione liquidate in euro 500,00 a quelle del giudizio di legittimità in euro 500,00 oltre accessori.
Depositata in Cancelleria
il 03.06.2009

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mercoledì 16 dicembre 2009

Multe. Termini e prescrizione dell’ordinanza prefettizia

L’ordinanza ingiunzione adottata dal Prefetto non è soggetta ad uno specifico termine di emissione in quanto, in tal caso, non si applicano i termini stabiliti dall'art. 204 C.d.S. per le ipotesi in cui sia stato proposto ricorso al Prefetto, ma opera soltanto il termine quinquennale di prescrizione stabilito in via generale dalla L. n. 689 del 1981.
Quanto al termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 esso è non è applicabile in caso di violazioni del Codice della strada.
In questi termini si è espressa Cassazione Civile sez.II 10/3/2009 n. 5784.
Di seguito riportiamo il testo della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di pace di Alcamo C.G. propose opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 39/2004 emessa dal Prefetto di Trapani in data 28.1.2004 per il pagamento di Euro 1.040,20, oltre le spese, in conseguenza della violazione dell'art. 192 C.d.S., commi 4 e 7 accertata con verbale della Polizia di Stato di Alcamo n. (OMISSIS) (inosservanza di ordine di arresto ad un posto di controllo).
A sostegno dell'opposizione dedusse la tardiva emissione dell'ordinanza ingiunzione in quanto emessa dal Prefetto oltre il termine di cui all'art. 204 C.d.S., decorrente, nel caso di specie, dalla scadenza del termine per impugnare il verbale di accertamento.
L'Amministrazione opposta chiese il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza 14/19/5/2004 il Giudice di pace accolse l'opposizione ritenendo l'ordinanza "inefficace" perchè emessa tardivamente sia rispetto al termine di 90 giorni di cui alla L. n. 340 del 2000, art. 18 sia rispetto al termine di 30 giorni fissato in via generale dalla L. n. 241 del 1990.
Avverso la sentenza il Prefetto di Trapani ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo di censura.
L'intimato ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 e del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 203, 204 e 209 per avere il Giudice di pace erroneamente ritenuto tardiva l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto senza considerare che il VA non era stato impugnato dall'interessato nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria ed era perciò divenuto titolo esecutivo sicchè la sussistenza della violazione non poteva più essere messa in discussione, essendo ormai rimasta definitivamente accertata la responsabilità del trasgressore. Di conseguenza, non versandosi nell'ipotesi contemplata dall'art. 204 C.d.S., l'ordinanza prefettizia non era soggetta ad un termine di emissione, ma soltanto al termine prescrizionale di cinque anni.
Tanto meno poteva essere applicato il termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 come erroneamente affermato dalla sentenza, perchè, trattandosi di violazione del codice della strada trovavano applicazione le disposizioni di carattere speciale previste dal detto codice.
La censura è fondata.
In tema di violazione delle disposizioni del Codice della strada, l'art. 203 C.d.S., comma 3, dispone che, qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso al Prefetto e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di accertamento costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento.
Ne consegue che la successiva ordinanza ingiunzione adottata dal Prefetto non è soggetta ad uno specifico termine di emissione in quanto, in tal caso, non si applicano i termini stabiliti dall'art. 204 C.d.S. per le ipotesi in cui sia stato proposto ricorso al Prefetto, ma opera soltanto il termine quinquennale di prescrizione stabilito in via generale dalla L. n. 689 del 1981.
Quanto al termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 esso è non è applicabile in caso di violazioni del Codice della strada (Cass. Sez. Un. 9591/06).
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, ma senza rinvio perchè, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, è possibile decidere dell'opposizione anche nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c..
L'unico motivo posto dal C. a base dell'opposizione, e cioè la tardiva emissione dell'ordinanza da parte del Prefetto, è, per le ragioni esposte in precedenza, infondato. L'opposizione va, pertanto, respinta, confermando l'opposta ordinanza.
Consegue la condanna del resistente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore dell'Amministrazione ricorrente come in dispositivo.
Non si provvede, invece, sulle spese del giudizio di merito, non essendosi l'Amministrazione costituita in quella sede.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia. Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 300 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

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lunedì 14 dicembre 2009

Sanzione nulla se l’autovelox non è segnalato

La Cassazione civile, sez. II, sentenza 26.03.2009 n° 7419 è tornata a pronunciarsi in merito alla natura della disposizione di cui all’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (conv. in L. 168/02), che prevede l’obbligo, a carico degli organi di polizia stradale, di informare gli automobilisti della presenza di dispositivi di rilevamento a distanza delle infrazioni.
Si legge nella pronuncia che l'art. 4 citato dispone che "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni". L'obbligo di informazione ivi previsto ad avviso di questa Corte non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A. (cfr. in tal senso Cass. 12833/2007), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione.

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venerdì 11 dicembre 2009

Responsabilità dell’albergatore in caso di furto

Se il furto di beni del cliente è dovuto a carenze organizzative o di sicurezza, l'albergatore ne risponde a titolo di colpa e dunque senza limiti. A meno che non provi che «la prevenzione dell'illecito verificatosi avrebbe richiesto l'adozione di tutele e di costi sproporzionati e inesigibili, in relazione alla natura, al livello e ai prezzi delle prestazioni alberghiere». Con questa motivazione, una signora in vacanza in uno noto Club del Sestriere si è vista riconoscere dalla Cassazione, con la sentenza n. 10493/2009, (pubblicata sul sito di Guida al diritto), il diritto all'indennizzo pieno per il furto della propria pelliccia.
Ma andiamo per ordine. L'albergo era dotato di un servizio di custodia che, tuttavia, non essendo disponibile a tutte le ore del giorno, poiché chiudeva alle 19,30 e riapriva la mattina alle 8,30, aveva costretto la signora a ritirare il prezioso capo la sera prima della partenza e portarlo con sé nella propria camera. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto le ragioni della cliente condannando il Club al pagamento di 35.250 euro, pari al valore della pelliccia maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi. In Appello, tuttavia, la Corte ha limitato il danno a 4.870.000 lire (più rivalutazione e interessi), una somma pari a 100 volte il costo della camera (che nel 1989 anno del furto era appunto di 48.700 lire), come previsto dal codice civile all'articolo 1783 nei casi in cui non si rinvenga la colpa dell'albergatore.
Per i giudici della Cassazione, però, la responsabilità per colpa ex articolo 1785bis del Cc «può essere ravvisata nella stessa organizzazione dell'impresa, per l'omessa adozione degli accorgimenti idonei a salvaguardare i bene di clienti». Ritenendo così provato che la porta fosse chiusa a chiave dall'interno e che non essendoci segni di effrazione l'apertura era avvenuta attraverso l'utilizzo di un passpartout mal custodito, favorito da un servizio di sorveglianza notturna «lacunoso e negligente» e che «l'autore del furto evidentemente sapeva che» la signora «possedeva un capo di valore».
Neppure vale la scriminante dell'«inesigibilità del servizio» in quanto il Club era attrezzato per la custodia ma la signora, come detto, non aveva potuto usufruirne fino in fondo per via delle limitazioni di orario. Secondo la Corte, dunque, l'albergatore può ridurre l'orario della custodia, per limitare i costi, «ma non può poi riversare sulla clientela i conseguenti rischi, ove il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio».
In definitiva, per la Cassazione «all'incompletezza del servizio di custodia dei valori dei clienti deve fare riscontro una particolare vigilanza sull'albergo e sull'accesso alle camere, nelle ore di chiusura del servizio». In quanto nell'attività di impresa costituiscono colpe anche le carenze organizzative che abbiano esposto i clienti a rischi più elevati rispetto a quelli «ordinariamente prevedibili ed evitabili tenuto conto della natura e del valore della prestazione alberghiera».

FONTE: www.ilsole24ore.com

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mercoledì 9 dicembre 2009

ZTL ed accertamento fotografico

Giudice di Pace Roma - Sentenza del 18 dicembre 2006, n. 10782
È nulla il verbale elevato per divieto di accesso a ZTL qualora l'accertamento sia stato effettuato su strade per le quali l'art. 4 D.L. n. 121/02 prevede, che le violazioni debbano essere documentate con sistemi fotografici e questa documentazione non sia stata prodotta, né sia stato dato atto nel verbale dell'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, così come previsto dal D.P.R. n. 250/99.

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lunedì 7 dicembre 2009

ZTL e accertamento a mezzo di porte telematiche

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 15 ottobre 2008, n. 25180
In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall'art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette "porte telematiche"). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore della lett. g) del comma 1 bis dell'art. 201 cod. str., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato.

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venerdì 4 dicembre 2009

ZTL e posizionamento di cartelli per l'ingresso in zone ecopass

Giudice di Pace Milano Sezione 2 Civile - Sentenza del 9 marzo 2009
In tema di infrazioni amministrative, l'errore sul fatto che esime da responsabilità è quello che cade su un elemento materiale della violazione amministrativa e deve consistere in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo determinandolo a condotta viziata alla base. Detto errore sul fatto, quando è incolpevole, opera come fattore che incide sull'elemento soggettivo della violazione amministrativa. (Nella fattispecie, senza alcun tipo di avviso adeguato, erano stati posizionati negli stessi luoghi cartelli indicanti l'ingresso in zona Ecopass e cartelli che indicavano l'inizio di ZTL. L'inidoneità dei predetti segnali stradali a svolgere la propria concreta funzione ha determinato nell'utente della strada un errore sul fatto incolpevole che, pertanto, ne ha escluso la responsabilità con conseguente annullamento delle eventuali sanzioni comminate).

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mercoledì 2 dicembre 2009

ZTL: multe nulle senza preventiva campagna mediatica

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 3 luglio 2009, n. 15769
Non è valido il verbale di accertamento di un'infrazione rilevata nelle zone a traffico limitato se i Comuni non fanno una preventiva campagna mediatica per rendere conoscibile i divieti imposti anche a chi non risiede nel luogo. Grava sull'ente proprietario del tratto di strada oggetto dell'ordinanza sindacale l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le possibili misure per informare l'utenza in merito alla restrizione alla circolazione nella stessa contenuta. Nel caso di omessa contestazione immediata dell'infrazione, pur facendo il verbale piena prova fino a querela del falso, il giudice deve comunque valutare e motivare la giustificazione che ha impedito il verbalizzante di attuare questa normale procedura di contestazione.

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lunedì 30 novembre 2009

ZTL: multe nulle se non c'è stata modifica dei cartelli

Sono nulle le multe per violazione dell'accesso nelle zone a traffico limitato se il Comune che ha disposto il prolungamento dell'orario non modifica i cartelli posti all'ingresso dei varchi. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 23661/2009 che ha accolto il ricorso di un automobilista romano. L'uomo, in occasione delle festività natalizie, si era recato in centro con l'auto dopo il consueto orario di disattivazione dei varchi. Il Comune, però, aveva deliberato il prolungamento dell'originario orario e lo ha multato per violazione della Ztl. La Cassazione ha ritenuto illegittima la sanzione stabilendo che, "ove con delibera della giunta comunale, si provveda a prolungare, in un determinato periodo dell'anno, l'orario della zona a traffico limitato, il Comune deve darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica posta all'ingresso dei varchi o in altri modi considerati dalla normativa equipollenti, in modo che l'utente sia adeguatamente informato del provvedimento".

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venerdì 27 novembre 2009

Al via la procedura di conciliazione delle controversie con Enel

Grazie a un accordo fra l'azienda e le associazioni dei Consumatori del CNCU, e dopo una fase sperimentale avviata in Piemonte e una formazione che ha coinvolto 560 operatori e più di 150 conciliatori, da oggi i clienti Enel possono rivolgersi alla procedura di conciliazione paritetica su base volontaria delle controversie, che permetterà di azzerare i costi attraverso una procedura online.
Dopo l'invio di un reclamo scritto, se non ritengono soddisfacente la risposta o non hanno ricevuto esito entro 30 giorni dall'invio, i clienti Enel potranno dunque rivolgersi alle associazioni dei Consumatori firmatarie dell'accordo (informazioni sul sito dedicato dell'Enel e sui sito delle associazioni) e attivare la procedura di conciliazione.
"Enel - ha detto Gianfilippo Mancini, Direttore Divisione Mercato Enel - è stata la prima utility in Europa a mettere in atto una procedura su così vasta scala, estesa oggi anche ai clienti del mercato libero, che tocca la quasi totalità delle controversie che possono verificarsi tra fornitore e clienti. Più di 30 milioni di clienti dell'elettricità e del gas potranno così avere risposte in modo rapido, semplice e gratuito. Un'iniziativa che, grazie al supporto dell'Autorità, è stata resa possibile dallo sforzo congiunto della nostra Società e delle associazioni dei Consumatori, con le quali collaboriamo costantemente, al fine di migliorare sempre di più il livello di servizio ai clienti".
Quali dunque i termini dell'accordo? Questo si applica a tutti i clienti di Enel Servizio Elettrico e di Enel Energia, con un contratto per uso domestico o condominiale con potenza impegnata fino a 15 kW e per i clienti del gas con un consumo annuo fino a 50 mila metri cubi.
L'ampliamento dell'accordo a tutti i clienti dell'elettricità e del gas, auspicato da sempre anche dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si articola - spiega Enel in una nota stampa - in un regolamento che fissa le linee-guida della procedura che si svolgerà interamente online e riguarderà quasi tutti i tipi di controversie. Oltre a quelle già stabilite con il precedente regolamento (ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del contatore; fatture di importi anomali rispetto alla media di quelli fatturati al cliente nei due anni precedenti; riduzione di potenza e sospensione della potenza per morosità), oggi si possono regolare anche le controversie legate ai consumi presunti in acconto elevati ed anomali rispetto alla media dei consumi; quelle derivanti dalla rateizzazione per bollette con consumi effettivi elevati, anche se non di conguaglio, e dalla rateizzazione e dai rimborsi per bollette di conguaglio; quelle nate da rifatturazioni e doppia fatturazione.
Soddisfatte le 17 associazioni del CNCU firmatarie dell'accordo: "Siamo lieti di proseguire il dialogo con Enel che ha portato alla realizzazione di numerose iniziative congiunte, favorendo la condivisione di tematiche legate alla difesa dei diritti dei consumatori, fino ad arrivare alla procedura di conciliazione, che oggi contempla la totalità dei clienti di Enel sia del mercato libero, che del servizio di maggior tutela, con una drastica riduzione dei tempi e dei costi per la risoluzione delle controversie".

Ecco il link al PDF contenente il Regolamento per la procedura di conciliazione online http://www.helpconsumatori.it/data/docs/REGOLAMENTO%20CONCILIAZIONE%2026maggio2009.pdf

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mercoledì 25 novembre 2009

L'Antitrust rimulta Telecom e Vodafone per 460mila euro

L'Antitrust multa ancora Telecom Italia e Vodafone per pratiche commerciali scorrette. L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha sanzionato Telecom per 200mila euro in merito alla campagna pubblicitaria relativa all'offerta ''Alice senza canone'' e Vodafone per 260mila euro in relazione alla promozione di servizi di telefonia fissa in modalità Adsl con l'offerta ''Vodafone Casà'. In totale si tratta dunque di sanzioni per 460mila euro.

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lunedì 23 novembre 2009

Chiarimenti su mutui prima casa

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una nuova circolare, ha precisato alcuni principi fondamentali inerenti i mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi. In buona sostanza, la misura varata sui mutui a tasso variabile, consente che le rate da corrispondere nell’anno in corso siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4% (senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione) e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato e ciò senza alcun costo aggiuntivo per il contribuente. La misura interessa i mutui (anche quelli oggetto di rinegoziazione) erogati prima del 31.10.2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9. Nella circolare è stato quindi evidenziato che non c'è alcuna necessità di presentare una specifica domanda per accedere al beneficio sul mutuo e che, per scontare le rate, gli Istituti di Credito debbono utilizzare gli elenchi comunicati dall'Agenzia delle Entrate.
Sul punto, è stato inoltre chiarito che lo scorso 5 marzo è stato emanato uno specifico provvedimento che, a sua volta, ha stabilito che tutti coloro che non sono inclusi o che intendano chiedere l'agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell'elenco possono ricorrere all'autocertificazione.

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giovedì 19 novembre 2009

Diritti dei passeggeri aerei: biglietti sempre rimborsabili, almeno parzialmente

Non c'è offerta o promozione che tenga: almeno parzialmente, anche i biglietti aerei con tariffe particolarmente vantaggiose sono sempre rimborsabili. Solo che i consumatori il più delle volte non lo sanno.
La normativa comunitaria (Regolamento (CE) n. 261/2004) prevede espressamente che se un passeggero rinuncia al viaggio perché la compagnia ha cancellato un volo, è in ritardo di più di 5 ore o gli è stato negato l'imbarco (non per colpa propria), la compagnia è tenuta a rimborsare il biglietto inutilizzato entro 7 giorni. Ma anche se è lo stesso passeggero a decidere volontariamente di non volare, il suo biglietto aereo è, almeno parzialmente, rimborsabile.
Alcune voci (il prezzo totale include diversi costi) anche di biglietti a tariffa promozionale, infatti, sono di quelle per le quali i consumatori hanno diritto ad ottenere il rimborso anche in caso di mancato utilizzo. L'elenco dettagliato di queste voci è disponibile sul sito internet dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) alla voce Carta dei Servizi del Passeggero:
In particolare il consumatore ha diritto alla restituzione degli importi che non coprono direttamente le spese sostenute dalle compagnie aeree (quali ad esempio la tariffa ministeriale per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva, il diritto imbarco passeggeri, l'integrazione al diritto d'imbarco per i controlli di sicurezza sui passeggeri e sul bagaglio a mano e l'addizionale comunale e ministeriale).
I consumatori devono quindi ricordarsi di chiedere - direttamente alla compagnia aerea o attraverso l'agenzia viaggi dove si è acquistato il biglietto - il rimborso di questi importi. Nell'Unione Europea si vendono ogni anno più di 700 milioni di biglietti aerei.

FONTE: Comunicato Stampa www.euroconsumatori.org

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venerdì 31 luglio 2009

Cartelle mute, illegittime se iscritte in ruoli antecedenti ad agosto 2007

La Commissione Tributaria Regionale di Puglia, rimettendo in discussione le precedenti pronunce della Corte Costituzionale sulla illegittimità delle cd. “cartelle mute”, ha affermato che “le cartelle di pagamento emesse in relazione a ruoli consegnati prima dell'1.08.2007 afflitte dal vizio di sottoscrizione sono annullabili; quelle, invece, successive all' 1.08.2007 sono nulle per effetto di un inasprimento della sanzione (nullità) che il legislatore ha voluto imprimere alla medesima fattispecie". In particolare, secondo la Commissione "le cartelle di pagamento, in quanto atti amministrativi privi di sottoscrizione elo del responsabile del procedimento, non si sottraggono alle censure di annullamento; tali principi, che nella specie devono trovare applicazione, sono conformi e coerenti con i contenuti sia dell'ordinanza della C.C. del 9.11.2007 n. 377 (che ha ritenuto viziato il procedimento riguardante le cartelle di pagamento prive di sottoscrizione e/o del responsabile del procedimento) sia della recente sentenza n. 58/2009, avanti esaminata, che, nel ritenere non applicabile al periodo precedente all'1.06.2008 la sanzione di nullità delle cartelle di pagamento, in quanto prive di sottoscrizione, non ha escluso la sanzione meno grave dell'annullamento delle cartelle medesime; entrambe le decisioni della C.C. (ord. n. 377/2007 e sento 58/09), quindi, lungi dal costituire una contrapposizione di contenuto, rivelano alloro interno una coerenza logico-interpretativa derivante da uno ius superveniens (L. 31108) che innova il regime d'invalidità degli atti comminandone la nullità, a fronte della disciplina previgente che considera i medesimi atti, aflètti da una invalidità meno grave (vizio di legittimità) sfociante nell'annullamento (in tal senso argomenta sul punto la Corte nell'ultimo capoverso che precede il dispositivo della sentenza esaminata).". Sullo stesso argomento si segnalano anche ord. n. 377/2007 e sent. 58/09.

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lunedì 27 luglio 2009

Detrazione del 55% per il risparmio energetico

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello che i contribuenti dovranno inviare per sfruttare la detrazione del 55% sul risparmio energetico.
Per approfondimento si rinvia all’articolo de Il Sole 24 Ore


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venerdì 24 luglio 2009

Lo scontrino fiscale della farmacia smetterà di “parlare”

Maggiore privacy per i cittadini: dal prossimo anno lo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie per poter dedurre e detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, non riporterà più in dettaglio il nome del farmaco acquistato.
Per approfondimento si rinvia all’articolo de Il Sole 24 Ore

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lunedì 20 luglio 2009

Multe auto aziendali: il conducente deve risultare dai turni di servizio

Con la sentenza n. 9847/2009 la Suprema Corte ha stabilito che le società hanno l’obbligo di comunicare chi era alla guida dell’auto aziendale perché in aziende ben organizzate “l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio”. In mancanza è prevista la condanna al pagamento di una multa di importo assai elevato.
Si legge nella sentenza che “il giudicante è pervenuto a una decisione errata, considerato che l’obbligo di cui all’art. 126 bis del codice della strada (come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall’articolo 180, ottavo comma, del codice della strada non può essere eluso adducendo, come nel caso di specie, la difficoltà di individuazione del soggetto che ha utilizzato il veicolo. Infatti, occorre tener conto che nell’ambito di un’attività correttamente organizzata, l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazione di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo tener nota dell’utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti e ciò ai fini di adempiere a quanto richiesto dall’art. 180 Codice della Strada”. Ha quindi aggiunto che “questa Corte ha già avuto occasione di affermare tale principio e di recente con Cass. 2007 n. 13748, la cui massima ufficiale è la seguente: in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 – che pure ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stata anche responsabile dell’infrazione stradale – ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che ‘nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma ottavo, del codice della strada’ e che ‘in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente’. (Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell’articolo 180, comma ottavo, cod. strada, proposta da una società in a.s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e dell’insussistenza dell’obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poiché non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005)”.

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venerdì 17 luglio 2009

Semaforo rosso: multa valida solo con indicazioni precise

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 9888/2009) deve essere annullata la multa elevata a un’automobilista che passa con il rosso se nel verbale non viene indicata l’esatta infrazione commessa. La Corte, nel caso di specie, ha ribadito che “occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell’indeterminatezza dell’addebito appare assorbente rispetto ad ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all’avvenuto superamento dell’incrocio regolato da semaforo con luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell’articolo 41 decimo comma del Codice della Strada, risultare non sempre vietato. Occorre, altresì, osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest’ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l’arresto anche con luce gialla, ma la contestazione risultava comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l’una escludeva l’altra. Si è di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorché accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all’articolo 146, terzo comma, Codice della Strada”.

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lunedì 13 luglio 2009

Antitrust avvia istruttoria su Poste Italiane S.p.A.

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria su Poste Italiane s.p.a. per possibile abuso di posizione dominante nel settore dei servizi di incasso e pagamento. Escludendo l’interoperabilità con altri strumenti di pagamento eviterebbe un corretto confronto concorrenziale, impedendo lo sviluppo di strumenti-modalità di pagamento alternative offerte da altri operatori e applicando condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose nei confronti di chi deve pagare i bollettini postali.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 23 aprile 2009, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se Poste abusi della propria posizione dominante nel settore dei servizi di incasso e pagamento, escludendo lo sviluppo di modalità alternative offerte da altri operatori e applicando condizioni contrattuali eccessivamente gravose nei confronti degli utenti finali.
Secondo l’Antitrust Poste Italiane detiene, nel mercato dei servizi di incasso-pagamento sostituti dei bollettini postali, quindi comprensivo oltre che dei bollettini postali anche del MAV e dei bollettini bancari, una quota di circa il 90 %, quota che resta comunque superiore al 50-55% anche se si considerano i servizi di incasso-pagamento ricorrenti (RID).

Proprio grazie a questa posizione dominante, Poste Italiane sarebbe in grado di applicare condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose agli utenti finali che devono pagare i bollettini postali, scaricando su di loro commissioni relative a servizi resi ai beneficiari dei pagamenti quali la rendicontazione: per chi incassa, in particolare le aziende erogatrici di servizi come luce, acqua e gas, ma anche Pubblica amministrazione e Enti locali, Poste Italiane prevede infatti l’applicazione di commissioni di incasso anche nulle, facendo invece gravare su chi effettua il versamento, una commissione di pagamento pari ad 1,10 euro a bollettino (nel caso di pagamento allo sportello).
A queste condizioni i soggetti che devono incassare sono ovviamente disincentivati dal ricercare strumenti di incasso alternativi e competitivi sul mercato di natura bancaria-finanziaria.
Il potere di Poste Italiane di determinare gli standard del bollettino postale, escludendone l’interoperabilità al di fuori della rete postale, ostacola, d’altra parte, lo sviluppo di modalità di pagamento alternative offerte da altri operatori: la mancata indicazione dell’IBAN sul bollettino postale, espressamente esclusa da Poste Italiane, non permette ad esempio, modalità di versamento sul conto corrente postale del beneficiario, attraverso il sistema interbancario, a condizioni meno onerose per l’utente.
FONTE: Autorità Garante Concorrenza e Mercato 28/04/2009

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venerdì 10 luglio 2009

Photored e leggibilità della targa

Il Giudice di Pace di Lecce con una recente sentenza, depositata il 9 aprile, ha affermato che in caso di passaggio dell’autoveicolo col semaforo rosso se la targa non è ben leggibile il verbale è nullo.
Rifacendosi anche alle recenti pronunce della Cassazione, il Giudice ha, infatti, ribadito che l’apparecchio in questione non consente di derogare alla regola generale della contestazione immediata delle infrazioni. Peraltro, il photored per essere utilizzato legittimamente deve scattare due foto ad un intervallo di tempo ben preciso l’una dall’altra e deve essere installato ad una certa altezza per non essere manomettibile. Nel caso di specie, viceversa, nella seconda foto la targa risultava illeggibile, non permettendo così di addebitare con certezza l’infrazione al ricorrente.

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lunedì 6 luglio 2009

Arriva il numero verde anti marketing selvaggio

Basta con le telefonate indesiderate. Arriva il numero verde contro il marketing telefonico aggressivo che non risparmia a ogni ora del giorno e della notte le ''vittime'' predestinate, e che rischia, fastidio e disturbo a parte, di far incappare in contratti non richiesti. Il nuovo strumento, dalla parte del consumatore, e' attivo dal 19 aprile, e consente di segnalare operatori di call center che commercializzano prodotti o servizi telefonici attraverso chiamate indesiderate o aggressive.
Si potranno cosi' segnalare le telefonate indesiderate al numero verde 800-732999 (attivo nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi' dalle 8 alle 20), o ai due numeri di fax 803-308386 e 803-308388. Attenzione pero': i clienti che denunciano il marketing selvaggio devono indicare la data e l'ora della conversazione telefonica, nonche' il gestore telefonico (o eventualmente l'agente incaricato) che ha effettuato la chiamata.
FONTE: www.tuttoconsumatori.it

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venerdì 3 luglio 2009

Non è risarcibile il danno non patrimoniale da stress fiscale del contribuente

La Cassazione (Sezione Terza Civile, Sentenza 9 aprile 2009, n.8703) torna a pronunciarsi sul danno non patrimoniale, in particolare su quello che deriverebbe dai disagi patiti dal contribuente per l’ottenimento dell’annullamento in sede di autotutela di una cartella esattoriale.
Ecco cosa si legge nella sentenza: "Come è noto le SS.UU., con quattro sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11-11-2008), hanno di recente proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art.2059 c.c., ritenuto principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi - non già come disciplina di un'autonoma fatti specie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art.2043 c.c. - bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie), sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art.2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione} in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che ~ la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)".
Sempre secondo la Suprema Corte "nella specie, non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del «diritto alla tranquillità» insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidianità «consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione» (c.d. bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria
".

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lunedì 29 giugno 2009

Istanza di rimborso con bollo per i canoni depurazione acque

Non hanno natura tributaria ma di corrispettivo per lo svolgimento dell'attività commerciale del Comune
Le istanze di rimborso dei canoni versati e non dovuti per i servizi di depurazione delle acque sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 14,62 euro. In estrema sintesi, è la risposta fornita a un Comune da parte dell'agenzia delle Entrate, contenuta nella risoluzione n. 98/E del 7 aprile.

Quadro normativo
Le norme al centro del documento di prassi sono:
- l'articolo 3 della tariffa allegata al Dpr 642/1972, che prevede l'assoggettamento all'imposta di bollo, tra l'altro, delle istanze tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo
- l'articolo 5, comma 5, della tabella annessa allo stesso Dpr, che stabilisce, invece, l'esenzione dal tributo per le istanze di rimborso o di sospensione dal pagamento di qualsiasi tributo.

La vicenda
In tale contesto normativo, assume particolare rilevanza l'ipotesi di un'istanza di rimborso dei canoni versati e non dovuti relativi ai servizi di depurazione delle acque. Al riguardo, il nodo problematico è relativo alla qualificazione, o meno, della natura tributaria del canone in questione, tenuto conto anche del fatto che è il Comune il destinatario dell'istanza di rimborso.

L'ente territoriale, nell'erogare il servizio di depurazione delle acque, agisce iure privatorum, configurandosi - con l'utente del servizio - un vero e proprio rapporto contrattuale.
La relazione sinallagmatica che intercorre tra l'ente locale e l'utente, dunque, fa sì che il canone dovuto per la depurazione delle acque possa essere definito come corrispettivo del servizio prestato.

La Corte costituzionale ha definitivamente risolto la questione con la sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, pronuncia con la quale, infatti, è stato precisato, tra l'altro, che i canoni in argomento si devono considerare come veri e propri corrispettivi dovuti per lo svolgimento di attività commerciali - e come tali assoggettati a Iva - sebbene esercitate da enti pubblici.

Di conseguenza, appare evidente l'inapplicabilità dell'esenzione ex articolo 5, comma 5, della tabella annessa al Dpr 642/1972.

Articolo di: Anna Marzia Giampino Rosaria Vinci pubblicato su www.nuovofiscooggi.it http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/istanza-di-rimborso-con-bollo-i-canoni-depurazione-acque

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venerdì 26 giugno 2009

Auto aziendali e multe notificate alle aziende

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7666 del 30 marzo 2009, ha finalmente chiarito che anche alle aziende potranno essere notificati i verbali per infrazioni al Codice della strada. Secondo il giudizio della Suprema Corte “nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n.689, l’art.6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell’ipotesi in cui l’illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente; tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sua stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all’ente per aver agito nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall’identificazione dell’autore materiale dell’illecito, trattandosi di requisito che, di per se solo, non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova di responsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza dell’illecito, o perché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto (…) e le funzioni o incombenze esercitata dal trasgressore. Rimaste incontestate tali evenienze, che avrebbero potuto legittimare, ove allegate e provate, l’esclusione della responsabilità solidale, il provvedimento risulta esente da censure”.

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lunedì 22 giugno 2009

Valida decurtazione punti patente senza identificazione nel primo verbale

Secondo una recente pronuncia della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 7715/2009) è valida la decurtazione dei punti della patente anche se nel verbale, a riguardo, non è detto nulla. La Suprema Corte ha infatti ribadito che, in questi casi, è sufficiente una seconda ristampa della sanzione aggiornata con la decurtazione dei punti, precisando anche che “per quanto attiene alla decurtazione del punteggio dalla patente, che, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, viene applicata dall’autorità centrale preposta all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida all’esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all’infrazione che la comporta e sulla base della tabella allegata all’articolo medesimo. Occorre osservare, altresì, che, in adeguamento ai dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, dichiarativa dell’illegittimità della citata disposizione del codice della strada nella parte in cui imponeva, in caso di mancata identificazione del materiale trasgressore, la segnalazione a carico del proprietario del veicolo che non avesse comunicato in termini i dati dell’effettivo conducente, è intervenuta la nuova normativa di cui della L. 24 novembre 2006, n. 286, artt. 164 e 165, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 44. Sicché il verbale, contenendo non un provvedimento irrogativo della sanzione ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività dell’accertamento, non è sotto tale profilo impugnabile per difetto dell’oggetto e, quand’anche, a seguito della reiezione in toto dell’opposizione avverso il verbale in questione e nonostante l’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, fosse stata nella specie inoltrata la segnalazione de qua a carico dell’apparente contravventore, questi può giovarsi del previsto ed appropriato rimedio in via amministrativa della riattribuzione automatica del punteggio da parte dell’ufficio competente in ottemperanza al surrichiamato dettato normativo”.

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venerdì 19 giugno 2009

Contratti stipulati al telefono? L'Antitrust multa Wind

Non si possono stipulare i contratti di utenza al telefono. In base a questo principio l'Antitrust ha sanzionato Wind con una multa di 215 mila euro. Per l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, infatti, si tratta di una ''pratica commerciale scorretta'', in quanto siglare un contratto un contratto telefonicamente ''limita considerevolmente, o addirittura esclude, la liberta' di scelta del consumatore medio''.
Fonte: www.tuttoconsumatori.it

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lunedì 15 giugno 2009

Photored. Se il vigile non c'è la multa è illegittima, ma solo fino al 2003

"Se è vero che in alcune sentenze questa Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione non immediata dell'infrazione, pure tanto ha fatto legando tale differimento a precise condizioni, particolarmente specificate in tema si rilevamento a mezzo autovelox di eccesso di velocità, condizioni che non ricorrono nel diverso caso di attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa, che, anzi, lascerebbe presupporre una velocità non elevata; in secondo luogo, l'assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico nè appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 che ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata".
Con questa recente pronuncia la Cassazione boccia il sistema di rilevamento automatico Photored F17, mediante il quale, nel caso in oggetto, era stato individuato e sanzionato un conducente che attraversava un incrocio con il rosso. La Corte nell'accogliere il ricorso del conducente, che lamentava l'assenza di vigili sul posto, evidenzia come "la mancata presenza in loco di agenti operanti per un verso, preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo ex ante il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci".
E' opportuno rilevare comunque che tale pronuncia è applicabile solo alle infrazioni contestate in giorno antecedente al 13.08.2003, data dalla quale entra in vigore la modifica apportate al testo dell'art. 201 del Nuovo codice della strada (aggiunta del comma 1bis), che di fatto aumenta la platea dei casi in cui non è necessaria la contestazione immediata delle infrazioni.
Cassazione, II sez. CIVILE, sen. n. 7388 del 26 marzo 2009link
Fonte: www.professionisti24.ilsole24ore.com

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venerdì 12 giugno 2009

Enel Distribuzione sanzionata per omesso tentativo annuale di lettura contatori nel periodo 2003/2005

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha irrogato una sanzione di 2 milioni di euro a Enel Distribuzione S.p.A. per non aver effettuato negli anni 2003-2005 il tentativo annuale di lettura dei contatori previsto dall’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 200/99.
Il provvedimento sanzionatorio è stato deciso al termine di un’istruttoria formale – avviata su segnalazione di alcune associazioni di consumatori e di clienti finali – con la quale l’Autorità ha accertato l’inosservanza da parte di Enel Distribuzione dell’obbligo del tentativo di lettura annuale dei contatori presso tutti i clienti allacciati alla propria rete con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW.
Nell’ambito del procedimento sanzionatorio e nel quantificare la sanzione, l’Autorità ha tenuto conto del ravvedimento operoso da parte di Enel stessa nel realizzare una serie di iniziative volte a riparare alla violazione commessa e a migliorare la propria politica commerciale e i suoi rapporti con la clientela.
In particolare, Enel Distribuzione: ha restituito gli interessi applicati sulla rateizzazione di fatture emesse negli anni 2004-2007; ha rinunciato agli interessi applicabili, ai sensi della deliberazione n. 200/99, sulla rateizzazione di tutte le bollette di conguaglio emesse nel 2008 e nel primo semestre 2009; ha esteso i punti di pagamento gratuito su tutto il territorio nazionale di 146 unità.
Fonte: Autorità per l'energia elettrica e per il gas 24/03/2009

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mercoledì 10 giugno 2009

Mutui prima casa: istruzioni per accedere ai benefici sui mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi.

Con una nuova circolare, il ministero dell’Economia e delle finanze ha ribadito che non c’è bisogno di fare alcuna domanda per accedere ai benefici sui mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi.
Per scontare le rate, le banche devono utilizzare gli elenchi comunicati dall’Agenzia delle Entrate. A tal proposito è stato emanato il 5 marzo scorso uno specifico provvedimento.
Coloro che non sono inclusi o che intendano chiedere l’agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell’elenco possono ovviare con l’autocertificazione.
A seguito della conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, avvenuta con la legge n.2/2009, il ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato una seconda circolare contenente istruzioni operative per le banche in merito ai mutui a tasso variabile.
La prima circolare con le modalità applicative delle misure in materia di tassi sui mutui, introdotte dall’art. 2 del decreto legge 185/2008 (pacchetto anticrisi), lo ricordiamo, era stata inviata a tutti gli istituti finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, il 28 dicembre scorso.
La norma anticrisi sui mutui a tasso variabile prevede che le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato.
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell’importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata. Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo si applica all’intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
La disposizione interessa i mutui erogati prima del 31 ottobre 2008 per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.
Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione (art. 3 decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).
Nel caso la banca, per difficoltà di carattere organizzativo, non fosse in condizioni di corrispondere il contributo già per le prime rate in scadenza nel 2009, il ministero raccomanda di contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero estendersi oltre il mese di febbraio 2009. Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui è relativo.
In caso di mutui, oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer).
Le modalità tecniche per il pagamento della differenza verrà definito con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
FONTE: Sito del Governo Italiano 19/05/2009

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lunedì 8 giugno 2009

Cassazione: auto passa con il semaforo rosso ma non c’è contestazione immediata. La multa è nulla

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.7388/2009, ha stabilito che per elevare una contravvenzione in caso di attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso è necessario che sia presente un vigile, sia perché questi ha l'obbligo di fare la contestazione immediata, sia perché, in sua mancanza, non è possibile verificare le effettive situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento opera e ciò potrebbe dare luogo ad equivoci. Una foto scattata ad un automobile che passa con il semaforo rosso potrebbe quindi non bastare per fare una multa.

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venerdì 5 giugno 2009

Multiproprietà: nuova direttiva CE a tutela dei consumatori

La Direttiva Europea 2008/122/CE 14 gennaio 2009 ha introdotto nuove norme in materia di tutela dei consumatori, in particolare intervenendo su alcuni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.
Si legge nella direttiva che “se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento”.
Andranno, quindi, fornite al consumatore, a titolo gratuito ed in tempo utile prima che sia vincolato da un contratto o da un’offerta, informazioni accurate e sufficienti, chiare e comprensibili.
Gli Stati membri devono inoltre garantire che al consumatore sia concesso un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere, senza indicarne le ragioni, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine e dal contratto di rivendita o di scambio.
Il periodo di recesso si calcola:
- dal giorno della conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante;
- dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto o qualsiasi contratto preliminare vincolante, se posteriore alla data della conclusione del contratto o del preliminare vincolante.

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mercoledì 3 giugno 2009

Impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo

Il preavviso di fermo amministrativo fondato su una pretesa tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del contribuente destinatario del provvedimento una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 10672 dell’11.05.2009, Pres. Carbone, Relatore Botta

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lunedì 1 giugno 2009

Suonerie: nuova multa Antitrust a compagnie telefoniche e società di fonitura

Maxi sanzione di 2,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette collegate alle vendita di suonerie per cellulari comminata dall’Antitrust agli operatori Telecom Italia, Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni e H3G, nonché alle società di fornitura dei servizi Buongiorno, Dada, Zed e Zeng. Le società non avevano chiarito i costi e le modalità di fruizione, inclusa la disattivazione, dell'abbonamento per ricevere contenuti multimediali sul telefonino.

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venerdì 29 maggio 2009

Garante Privacy di nuoco sulla pubblicità al telefono

Il Garante per la Privacy con il provvedimento 12 marzo 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2009, n. 66), contenente le regole che dovranno seguire le società che svolgono attività di marketing nell’usare i dati degli abbonati, ha chiarito che “le aziende e i call center che, avvalendosi della deroga prevista fino al 31 dicembre 2009 dal cosiddetto decreto “Milleproroghe”, contatteranno gli utenti per fare promozione e offerte commerciali, dovranno utilizzare solo banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti al 1 agosto 2005”.
In particolare il periodo di deroga non potrà essere usato per chiedere il consenso degli interessati per futuri contatti né potranno essere ceduti a terzi i dati che utilizzano.
Link: www.garanteprivacy.it

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