lunedì 30 marzo 2009

Restano valide le vecchie cartelle mute

Restano mute, ma pienamente operanti la cartelle emesse prima del 1° giugno 2008 (come stabilito dal Dl 248 del 2007). Con buona pace dello statuto del contribuente e delle speranze di contribuenti (e giudici) che si erano rivolti alla Corte costituzionale per vedere riconosciuta l'applicazione anche al passato della regola della nullità per le cartelle di pagamento notificate senza l'indicazione dell'identità del responsabile del procedimento. La Consulta, con una sentenza depositata il 26 febbraio, la 58 del 2009, ha infatti stabilito che le regole sulla nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento non possono essere giudicate incostituzionali nella parte in cui non vengono fatte valere retroattivamente.
In un'altra sentenza la Corte ha anche stabilito che non è in contrasto con gli articolo 24 e 111 della Costituzione la norma che consente al Fisco di prorogare i termini di decadenza degli atti processuali per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari. La proroga costituisce la conseguenza di un atto dell'amministrazione meramente ricognitivo e opera a favore sia dei contribuenti che dell'amministrazione finanziaria. Lo ha affermato la Corte costituzionale (presidente Francesco Amirante, redattore Franco Gallo), con la sentenza 56 depositata il 26 febbraio.
FONTE: ilsole24ore.com

Stampa - Aggiungi a preferiti

Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

venerdì 27 marzo 2009

Tornano le detrazioni per le spese dello sport dei ragazzi

L’Agenzia delle Entrate (con risoluzione del 25 febbraio scorso) ha reso noto che, al fine di incentivare i ragazzi alla pratica dello sport, è stata prevista una facilitazione fiscale che consente ai genitori una detrazione pari al 19% delle spese sostenute nel corso dell'anno per mandare i figli in piscina, in palestra o a fare qualsiasi altra attività sportiva.
L'agevolazione è applicabile fino a un tetto massimo di spesa di € 210 ed è prevista per ciascun figlio e non per ciascun genitore. Inoltre, il limite agevolabile rimane tale anche se la spesa è sostenuta da entrambi i genitori e la detrazione può spettare ai due coniugi in relazione a quanto pagato da ciascuno di loro, ma sempre su un importo complessivo di € 210. La detrazione IRPEF del 19% è riconosciuta per le spese di iscrizione annuale o per l'abbonamento dei ragazzi compresi tra i 5 e 18 anni in centri o associazioni sportive dilettantistiche. La circolare precisa inoltre che le strutture presso cui si iscrivono di ragazzi debbono avere determinate caratteristiche e la spesa deve essere certificata secondo le modalità previste dal decreto interministeriale del 28 marzo 2007.
Gli impianti (palestre, piscine o polisportive), debbono avere espressamente finalità sportive ed essere di carattere dilettantistico e la certificazione per la spesa sostenuta è costituita da bollettino bancario o postale, oppure da fattura, ricevuta o quietanza, che devono contenere la denominazione e i dati relativi alla società, la causale del pagamento, l'attività esercitata, i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

Stampa - Aggiungi a preferiti

Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

mercoledì 25 marzo 2009

Ecco i nuovi incentivi per auto, computer ed elettrodomestici

Auto, veicoli commerciali leggeri, motocicli, arredamento, elettrodomestici.Sbarca in Gazzetta Ufficiale l'11 febbraio il decreto legge con gli incentivi per riavviare i consumi, con misure per circa 2 miliardi di euro. Ci sono anche contributi per impianti a Gpl o metano, per acquistare auto ecologiche, per installare dispositivi antiparticolato sui mezzi pubblici. Ma anche, ultima novità, per acquistare computer e tv, a patto che si ristrutturi la casa. Per il credito al consumo per l'acquisto dei beni agevolati dai bonus sarà un decreto Economia, già previsto dal decreto anti-crisi (Dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009), a fissare le modalità per favorire l'intervento di Sace spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti. Fra le ultime novità introdotte nel provvedimento passa da dieci a 5 anni il periodo per ripartire la detrazione per l'acquisto di elettrodomestici e mobili. Resta inviato il tetto di 10mila euro su cui calcolare la detrazione. Le norme sulla rottamazione e sugli acquisti di auto e motocicli si applicano sugli acquisti effettuati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a patto che le vetture siano immatricolate non oltre il 31 marzo 2010. Ecco, nel dettaglio, le misure adottate.
Auto ecologiche (articolo 1, commi 3, 6 e 8). Incentivi, senza rottamazione, per l'acquisto di auto ecologiche di 1.500 euro per auto a metano, elettriche e a idrogeno con emissioni non superiori a 120 g/km di Co2. Il contributo è cumulabile a quello per la rottamazione delle auto. Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Compensazioni da credito d'imposta sotto forma di sconti sul prezzo di vendita di un bene o servizio (articolo 1, comma 10). Norma di carattere interpretativo, relativa all'ambito di applicazione del limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta da agevolazioni, introdotto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 244/2007. Il tetto annuale alle compensazioni non trova applicazione per una particolare categoria di crediti d'imposta in cui i soggetti che utilizzano in compensazione il credito non costituiscono i destinatari effettivi della misura agevolativa. Dunque l'utilizzo in compensazione degli importi corrispondenti agli sconti effettuati agli utenti e consumatori finali costituisce un vero e proprio rimborso di somme anticipate per conto dello Stato.

Contributo per impianti a Gpl e a metano (articolo 1, comma 7). A decorrere dal 7 febbraio 2009 il contributo statale per chi vuole trasformare la propria auto da motori a benzine verso alimentazioni a basso impatto ambientale sale, nei limiti della disponibilità prevista, a 500 euro per l'installazione di impianti a Gpl e a 650 euro per l'installazione di quelli a metano.

Credito al consumo (articolo 6). Affidate al Dm Economia previsto dal decreto anti-crisi (Dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009) le modalità per favorire l'intervento di Sace spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali agevolati dai bonus del decreto per rimettere in moto i consumi.

Detrazioni fiscali per mobili ed elettrodomestici (articolo 2). Introdotta una nuova detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, compresi computer e tv, ma con un paletto. Se ne ha diritto solo se l'acquisto è legato a interventi di recupero del patrimonio edilizio. Prevista la detrazione Irpef del 20% da ripartire in 5 anni, calcolata su un importo massimo complessivo di 10mila euro per acquisti da sostenere dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009. La detrazione è cumulabile con quella per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni prevista dalla Finanziaria per il 2008. Entro 30 giorni sarà definito un protocollo di intenti con i produttori di beni per i quali sono previsti gli incentivi. Il protocollo definirà, fra le altre, gli impegni in tema di mantenimento dei livelli occupazionali e lo sviluppo e il mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

Incentivi per le due ruote (articolo 1, commi 5, 6 e 8). Incentivo di 500 euro per la rottamazione di motocicli o ciclomotori Euro 0 o Euro 1 per acquistarne un motociclo nuovo Euro 3, fino a 400 di cilindrata. Il venditore entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, ha l'obbligo di consegnare a un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, per la messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Mezzi pubblici più verdi (articolo 1, commi da 11 a 17). Finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi antiparticolato (contro i gas di scarico) sui mezzi del trasporto pubblico diesel di categoria N3 (veicoli commerciali di peso superiore a 12 tonnellate) e M3 (autobus di peso totale a terra superiore a 5 tonnellate e con più di 8 posti) di classe Euro 0, Euro 1 o Euro 2 di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. Si tratta di un finanziamento straordinario di 11 milioni di euro, ai quali, ha spiegato il ministero per lo Sviluppo economico, se ne aggiungeranno 44 recuperati dal maggior gettito Iva. Il finanziamento straordinario sarà ripartito con decreto Ambiente tra le regioni e le province autonome sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla notifica da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano al ministero dell'Ambiente di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento. Le modalità di erogazione dei contributi sono regolate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimenti da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge. Spetta il 25% delle spese sostenute per l'acquisto e, comunque, in misura non superiore a mille euro a dispositivo. I contributi non sono cumulabili con altri di natura nazionale, regionale o locale previsti per l'installazione di dispositivi di abbattimento delle emissioni di articolato dei gas di scarico.

Rottamazione auto (articolo 1, commi 1, 6 e 8). Si prevede un contributo di 1.500 euro a fronte della rottamazione di auto Euro 0, Euro 1 o Euro 2 immatricolate fino al 31 dicembre 1999, a patto che si acquisti una vettura Euro 4 o Euro 5 (con emissioni massime 140 grammi di Co2 per chilometro per i veicoli benzina e massimo 130 grammi di Co2 per chilometro per i diesel). Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Rottamazione autocarri e autocaravan (articolo 1, commi 2, 6 e 8). Per autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri leggeri entro le 3,5 tonnellate, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale e autocaravan contributo di 2.500 euro per l'acquisto di veicoli nuovi Euro 4 ed Euro 5 a fronte della contestuale rottamazione di veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 immatricolati prima del 31 dicembre 1999. Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Rottamazione veicoli commerciali leggeri (articolo 1, commi 4, 6 e 8). Innalzamento a 4mila euro dell'incentivo previsto dalla legge 296/2006 per l'acquisto di veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 tonnellate omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione esclusiva o doppia con gas metano. L'incentivo è cumulabile a quello per la rottamazione previsto dall'articolo 1, comma 2 di 2.500 euro). Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
FONTE: ilsole24ore.com

Stampa - Aggiungi a preferiti

Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

lunedì 23 marzo 2009

Locazione ad uso abitativo: ripartizione delle spese tra padrone ed inquilino

Riportiamo questo interessante articolo di Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci dal titolo "I conti tra padrone e inquilino", pubblicato su ilsole24ore.com.
Chi paga le spese, tra proprietario e inquilino, nel caso di un'abitazione affittata? La domanda non ha, purtroppo, risposte semplici. Bisogna innanzitutto distinguere tra tre tipi di contratti. Quelli a canone convenzionato (locazioni di tre+due anni di durata, transitorie e per studenti universitari), quelli a canone libero (quattro+quattro anni di durata) e infine quelli sottratti alla legge 431/1998 (i più comuni sono le locazioni turistiche e quelle relative ai box).
Soltanto per questa categoria di contratti c'è qualche certezza. La suddivisione delle spese è infatti rigidamente stabilita dall'allegato G al Decreto ministeriale 30 dicembre 2002.
In estrema sintesi, le spese di manutenzione ordinaria sono a carico del conduttore, mentre quelle di manutenzione straordinaria vanno sopportate dal locatore. I costi dell'eventuale servizio di portierato, invece, vanno ripartiti tra le due parti: 90% all'inquilino, 10% al proprietario.

Nell'allegato G non sono però riportate alcune spese (per esempio quelle sopportate per l'amministrazione dello stabile o per le polizze condominiali), che resta possibile attribuire liberamente nel contratto.

Va tracciata una distinzione. Se nel contratto non esistono clausole o allegati in merito alla spartizione delle spese, valgono innanzitutto le regole stabilite dall'articolo 9 della legge 392/1978 (il cosiddetto equo canone), mai abrogato dalla norma di riforma delle locazioni, ossia la legge 431/1998. In seconda battuta, contano le norme del Codice civile (articoli 1576-1577, 1592-1593 e, soprattutto, 1609-1610). In buona sostanza, gran parte dei giudici ritiene che l'allegato G al decreto sia comunque un ottimo punto di partenza per stabilire la ripartizione, anche per questi contratti: rappresenta infatti una buona sintesi delle interpretazioni giurisprudenziali in materia, avallata negli accordi raggiunti tra associazioni dei proprietari di casa e degli inquilini.
Resta però possibile che il contratto stabilisca condizioni diverse di assegnazione delle spese, facendo espressamente eccezione alle norme di legge (ad esempio attribuendo all'inquilino alcune o tutte le spese di manutenzione straordinaria).

Poiché per essi nemmeno la vecchia legge sull'equo canone valeva, l'unico riferimento possibile sono le norme del Codice civile. Il Codice fa carico all'inquilino delle sole spese relative alla piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito (un incidente oppure gli effetti di poggia, neve o fulmini). Si tratta di un ambito assai più limitato di quello previsto dalla manutenzione ordinaria.

Concentriamo l'analisi sulle locazioni a canone libero, che sono di gran lunga le più diffuse (circa l'80% dei contratti). La distinzione fondamentale pare quella tra opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, le prime attribuite agli inquilini, le seconde ai proprietari.

Per differenziarle, i giudici non fanno riferimento alle leggi urbanistiche, bensì (in mancanza di meglio) agli articoli 1004-1005 del Codice civile sull'usufrutto. Essi, in sostanza, assegnano al proprietario le riparazioni straordinarie (stabilità muri maestri e volte, rinnovamento per intero o di parte notevole dei tetti, delle scale, dei muri di sostegno e di cinta).

Viceversa l'usufruttuario (e l'inquilino) hanno a carico la manutenzione ordinaria nonché le spese di amministrazione e custodia.

Stampa - Aggiungi a preferiti


Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

mercoledì 18 marzo 2009

Garantito a 350 mila pensionati Inpdap la pensione minima Inps

Per quest’anno niente più pensioni di due euro al mese. In sede di conguaglio fiscale 2008 con relative trattenute l’Inpdap - sulla base di una procedura innovativa, condivisa dalla Agenzia delle entrate, che rispetta le esigenze vitali dei pensionati e riduce condizioni di forte disagio – garantisce il pagamento di 458,20 euro, pari alla pensione minima Inps.
Verranno trattenute solo le somme eccedenti e per tutto il periodo necessario per eliminare il debito.
Con questo sistema – sono interessati al conguaglio circa 350.000 pensionati, di cui circa 235.000 esclusivamente per detrazioni di imposta per familiari a carico – verrà pagata la pensione in misura ridotta in relazione all’ammontare del conguaglio e comunque con salvezza della quota minima.
Con la procedura degli anni passati circa 25.000 pensionati avrebbero del tutto “perduta” l’intera pensione durante il periodo interessato al recupero.
Per oltre 4.000 pensionati, la cui rata mensile netta è inferiore alla pensione minima Inps, si continuerà a pagare la pensione con la trattenuta di un quinto.
A tutti l’Inpdap sta inviando a domicilio una lettera di chiarimenti, avvertendoli anche che sulle rate a partire da marzo sarà calcolato l’interesse legale nella misura dello 0,50% mensile.
Nel caso in cui con la rata di dicembre non fosse completamente azzerato il debito, il pensionato dovrà, entro il 15 gennaio 2010, pagare direttamente la residua somma con le modalità indicate in tempo utile dall’Inpdap con un’apposita comunicazione.
Fonte: INPDAP Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Stampa - Aggiungi a preferiti

Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

lunedì 16 marzo 2009

Contributi incentivi rottamazione auto anno 2009

Ecco gli incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all’acquisto di veicoli ecologici, previsti all’art. 1 del cosiddetto “decreto anticrisi” D.L. 10 febbraio 2009, n. 5

Autovetture:
€ 1.500 per acquisto di autovetture euro 4 – 5 che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio e rottamazione di euro 0 – 1 – 2 immatricolati fino al 31 dicembre 1999;
€ 3.000 per acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno e rottamazione di euro 0 –1 – 2 (€ 1.500 senza rottamazione);

Veicoli commerciali:
€ 2.500 per acquisto di veicoli commerciali, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, euro 4 – 5 e rottamazione di euro 0 – 1 – 2 immatricolati fino al 31 dicembre 1999;
€ 6.500 (se l’acquisto del veicolo commerciale è abbinato alla rottamazione ovvero €4.000 senza rottamazione) per acquisto di veicolo commerciale, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, euro 4 – 5 nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL;

Motocicli:
€ 500 per l’acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro 3 con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0–euro 1;

Le disposizioni hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

Stampa - Aggiungi a preferiti

Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

venerdì 13 marzo 2009

Il parcheggio dell’auto a pagamento obbliga alla custodia

La Cassazione civile, sez. III, con sentenza del 27 gennaio 2009, n. 1957 ha nuovamente ribadito che il contratto (atipico) di parcheggio di un autoveicolo va assimilato, quanto alla disciplina giuridica applicabile, al contratto di deposito e si conclude mediante il collocamento dello stesso nell’apposito spazio con il consenso del depositario, anche se non vi sia consegna delle chiavi e rilascio di scontrino e se il pagamento del compenso non avvenga anticipatamente.
Ne consegue che in caso di furto o danneggiamento dell’auto il depositario - ovvero il gestore del parcheggio stesso - è tenuto al risarcimento del danno in quanto, come in qualunque contratto di deposito, su di esso incombe l’onere della custodia dell’intera area a fronte dell’incasso dall’automobilista della tariffa stabilita. Non è invece necessario affinché sorga la responsabilità per i danni alla cosa depositata un espresso accordo in virtù del quale il gestore del parcheggio si impegni formalmente a custodirla, essendo sufficiente la mera consegna.
Come la Cassazione ha ribadito in varie pronunce, l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia.
Per le modalità pressoché istantanee con cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente.
Peraltro, dall’applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità ex recepto del gestore, di modo che la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest’ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto. (Ex plurimis, Cass. Civ., 5837/2007).

Stampa - Aggiungi a preferiti

Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

mercoledì 11 marzo 2009

Impugnazione contravvenzione al codice della strada e minimo edittale: si pronuncia la Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 23 del 2009 ha chiarito che in caso di rigetto dell'opposizione a contravvenzione del codice della strada, “non è preclusa al Giudice di pace, ‘nella sua discrezionalità ed ove ne ricorrano le condizioni’, la possibilità di determinare l'entità della sanzione pecuniaria ... nel minimo previsto, cioè nella misura corrispondente a quella ‘ridotta’ di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada (così, nuovamente, la sentenza n. 468 del 2005)”.

Stampa - Aggiungi a preferiti


Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

lunedì 9 marzo 2009

Telelaser: nuova sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione (sentenza n. 1206/2009) ha confermato l’ormai univoca giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzazione del dispositivo denominato “telelaser 20-20”, conforme al modello omologato (provvedimento non sindacabile del giudice), da presumersi in condizioni di efficienza (a meno di prova contraria o di specifiche deduzioni dell’opponente), rispondente ai requisiti di cui agli articoli 142 del Codice della Strada e 345 del relativo regolamento e idoneo, con l’integrazione dei verbalizzanti ai fini della identificazione del veicolo apparso sul display, all’accertamento dell’eccesso di velocità.
Già Cass. 2007 n. 17754 aveva affermato che: «non è necessario che l’apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione».
Di recente, poi, sempre la Corte (Cass. 2008 n. 1889), nuovamente affrontando la questione dell’idoneità delle apparecchiature di rilevazione di velocità telelaser con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall’art 4 del DL 121 del 2002, ha affermato che: «In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall’art. 142 Codice della strada e dall’art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, deve ritenersi legittima, restando affidata all’organo di polizia stradale l’attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l’apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche in tempi successivi, le modalità di realizzazione dell’infrazione, in quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell’accertamento dell’illecito in un momento successivo a quello della commissione dell’infrazione ed in assenza dell’agente, sulla base della documentazione fotografica e video».
In definitiva il quadro normativo indicato consente di affermare che l’articolo 142 del Codice della Strada si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, mentre l’articolo 345 del regolamento di esecuzione dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi designati ad effettuare il relativo accertamento, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata la documentazione fotografica.
Conseguentemente è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo, effettuata a mezzo dell’apparecchiatura elettronica in considerazione, che, pur non rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne consente l’accertamento della velocità in un dato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo designato la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato.

Stampa - Aggiungi a preferiti

Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

venerdì 6 marzo 2009

Linea Amica: numero verde per entrare in contatto con la P.A.

Linea Amica è, secondo la definizione dello stesso ministro Brunetta, una rete multicanale - un numero verde (803.001) e un sito web (http://www.lineaamica.it/) dei centri di contatto della P.A. italiana.
Sono sempre di più i cittadini che hanno bisogno di mettersi in contatto con le amministrazioni pubbliche per richiedere informazioni o lamentarsi di un servizio. Gli Urp (uffici di relazione con il pubblico) e i contact center sono nati per rispondere all’esigenza che hanno le amministrazioni pubbliche di creare servizi di risposta al cittadino. Ogni giorno, infatti, i circa 5000 centri di contatto del sistema P.A., ricevono e rispondono a oltre 500.000 richieste di informazioni e servizi via telefono o web, evitando ai propri utenti un dispendioso pellegrinaggio tra gli uffici amministrativi.
Tali strutture però non hanno tutte lo stesso livello qualitativo: accanto a servizi con standard qualitativi vicini all’eccellenza, quali quelli dell’Inps/Inail, dell’Inpadap o del Comune di Roma, ci sono realtà i cui risultati sono insufficienti a causa di diversi fattori, quali ad esempio l’utilizzo di tecnologe obsolete, risorse finanziarie scarse, o risorse umane scarsamente formate. Inoltre questa frammentazione fa sì che non si abbia una reale percezione, se non a livello parziale, della customer satisfaction.
Linea Amica si colloca in questo scenario come struttura di raccordo per favorire la percezione unitaria del servizio presso gli utenti. Il cittadino che contatterà Linea Amica attraverso telefono, e-mail, sms o fax, verrà dirottato dagli operatori verso l’amministrazione competente a risolvere il problema e, nel caso di richieste più articolate, fungerà da Urp di ultima istanza.

Tra i servizi offerti sul sito www.lineaamica.it:
- La rubrica della P.A.: un motore di ricerca su numeri verdi, URP e indice della P.A.;
- Le risposte alle domande più frequenti;
- Il collegamento ai principali contact center della P.A. (Inps/inail, Inpadap, Agenzia delle entrate, Comune di Roma, Comune di Milano, Italia.gov.it);
- La possibilità di esprimere la propria soddisfazione con indicazione dell’emoticon .
- Un assistente virtuale da marzo spiegherà come fare quesiti, segnalare disservizi, fare ricerca tra i siti della P.A.

Sviluppi di Lineaamica
- Dal 15 Febbraio il servizio sarà esteso ai telefoni cellulari, agli sms e ai fax con numeri dedicati
- Dal 1°marzo sarà pubblico un report del network con classificazione e livello di soddisfazione (per almeno 150.000 contatti giornalieri)
- Dal 1°marzo saranno attivi e integrati servizi e assistenza personalizzata per i disabili supportabili in tutti i rapporti con la P.A.
- Dal 1°aprile è previsto un piano di formazione per 1500 operatori del network, con messa a disposizione di ulteriori strumenti tecnologici e news
- Dal 1°aprile sarà attivato un servizio di assistenza di secondo livello per i cittadini/clienti che avranno incontrato difficoltà nel contatto con la P.A., accompagnandoli nelle loro transazioni sino al raggiungimento del risultato.
Fonte: Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione


Stampa - Aggiungi a preferiti



Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

mercoledì 4 marzo 2009

Sanzioni amministrative: l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità del ricorso è ricorribile solo per Cassazione

La Cassazione civile, sez. II, con sentenza del 25 novembre 2008, ord. n. 28147 ha chiarito che, malgrado la riforma dell’ultimo comma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, effettuata dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, le ordinanze del Giudice di Pace, emesse ai sensi del primo comma dell’art. 23, Legge n. 689/1981, ovvero le ordinanze con cui si dichiara inammissibile il ricorso, in quanto presentato oltre i termini di cui all’art. 22 della medesima legge (30 giorni dalla notifica del provvedimento all’interessato, 60 giorni se residente all’estero), sono ancora impugnabili con ricorso diretto per Cassazione e non con atto d’appello.
La riforma infatti non ha modificato il primo comma dell’art. 23 della legge citata – che espressamente prevede la ricorribilità per Cassazione delle suddette ordinanze – bensì si è limitata ad abrogare il tredicesimo ed ultimo comma dell’articolo che disponeva l’inappellabilità della sentenza emessa a seguito del giudizio di opposizione (“La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione”).
Ne deriva che non può ritenersi una generalizzata introduzione dello strumento dell’appello, per cui le ordinanze con cui si dichiara inammissibile il ricorso ex art 23, 1 comma sono ancora ricorribili direttamente per Cassazione.


Stampa - Aggiungi a preferiti


Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...