lunedì 29 giugno 2009

Istanza di rimborso con bollo per i canoni depurazione acque

Non hanno natura tributaria ma di corrispettivo per lo svolgimento dell'attività commerciale del Comune
Le istanze di rimborso dei canoni versati e non dovuti per i servizi di depurazione delle acque sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 14,62 euro. In estrema sintesi, è la risposta fornita a un Comune da parte dell'agenzia delle Entrate, contenuta nella risoluzione n. 98/E del 7 aprile.

Quadro normativo
Le norme al centro del documento di prassi sono:
- l'articolo 3 della tariffa allegata al Dpr 642/1972, che prevede l'assoggettamento all'imposta di bollo, tra l'altro, delle istanze tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo
- l'articolo 5, comma 5, della tabella annessa allo stesso Dpr, che stabilisce, invece, l'esenzione dal tributo per le istanze di rimborso o di sospensione dal pagamento di qualsiasi tributo.

La vicenda
In tale contesto normativo, assume particolare rilevanza l'ipotesi di un'istanza di rimborso dei canoni versati e non dovuti relativi ai servizi di depurazione delle acque. Al riguardo, il nodo problematico è relativo alla qualificazione, o meno, della natura tributaria del canone in questione, tenuto conto anche del fatto che è il Comune il destinatario dell'istanza di rimborso.

L'ente territoriale, nell'erogare il servizio di depurazione delle acque, agisce iure privatorum, configurandosi - con l'utente del servizio - un vero e proprio rapporto contrattuale.
La relazione sinallagmatica che intercorre tra l'ente locale e l'utente, dunque, fa sì che il canone dovuto per la depurazione delle acque possa essere definito come corrispettivo del servizio prestato.

La Corte costituzionale ha definitivamente risolto la questione con la sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, pronuncia con la quale, infatti, è stato precisato, tra l'altro, che i canoni in argomento si devono considerare come veri e propri corrispettivi dovuti per lo svolgimento di attività commerciali - e come tali assoggettati a Iva - sebbene esercitate da enti pubblici.

Di conseguenza, appare evidente l'inapplicabilità dell'esenzione ex articolo 5, comma 5, della tabella annessa al Dpr 642/1972.

Articolo di: Anna Marzia Giampino Rosaria Vinci pubblicato su www.nuovofiscooggi.it http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/istanza-di-rimborso-con-bollo-i-canoni-depurazione-acque

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venerdì 26 giugno 2009

Auto aziendali e multe notificate alle aziende

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7666 del 30 marzo 2009, ha finalmente chiarito che anche alle aziende potranno essere notificati i verbali per infrazioni al Codice della strada. Secondo il giudizio della Suprema Corte “nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n.689, l’art.6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell’ipotesi in cui l’illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente; tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sua stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all’ente per aver agito nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall’identificazione dell’autore materiale dell’illecito, trattandosi di requisito che, di per se solo, non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova di responsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza dell’illecito, o perché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto (…) e le funzioni o incombenze esercitata dal trasgressore. Rimaste incontestate tali evenienze, che avrebbero potuto legittimare, ove allegate e provate, l’esclusione della responsabilità solidale, il provvedimento risulta esente da censure”.

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lunedì 22 giugno 2009

Valida decurtazione punti patente senza identificazione nel primo verbale

Secondo una recente pronuncia della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 7715/2009) è valida la decurtazione dei punti della patente anche se nel verbale, a riguardo, non è detto nulla. La Suprema Corte ha infatti ribadito che, in questi casi, è sufficiente una seconda ristampa della sanzione aggiornata con la decurtazione dei punti, precisando anche che “per quanto attiene alla decurtazione del punteggio dalla patente, che, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, viene applicata dall’autorità centrale preposta all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida all’esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all’infrazione che la comporta e sulla base della tabella allegata all’articolo medesimo. Occorre osservare, altresì, che, in adeguamento ai dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, dichiarativa dell’illegittimità della citata disposizione del codice della strada nella parte in cui imponeva, in caso di mancata identificazione del materiale trasgressore, la segnalazione a carico del proprietario del veicolo che non avesse comunicato in termini i dati dell’effettivo conducente, è intervenuta la nuova normativa di cui della L. 24 novembre 2006, n. 286, artt. 164 e 165, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 44. Sicché il verbale, contenendo non un provvedimento irrogativo della sanzione ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività dell’accertamento, non è sotto tale profilo impugnabile per difetto dell’oggetto e, quand’anche, a seguito della reiezione in toto dell’opposizione avverso il verbale in questione e nonostante l’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, fosse stata nella specie inoltrata la segnalazione de qua a carico dell’apparente contravventore, questi può giovarsi del previsto ed appropriato rimedio in via amministrativa della riattribuzione automatica del punteggio da parte dell’ufficio competente in ottemperanza al surrichiamato dettato normativo”.

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venerdì 19 giugno 2009

Contratti stipulati al telefono? L'Antitrust multa Wind

Non si possono stipulare i contratti di utenza al telefono. In base a questo principio l'Antitrust ha sanzionato Wind con una multa di 215 mila euro. Per l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, infatti, si tratta di una ''pratica commerciale scorretta'', in quanto siglare un contratto un contratto telefonicamente ''limita considerevolmente, o addirittura esclude, la liberta' di scelta del consumatore medio''.
Fonte: www.tuttoconsumatori.it

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lunedì 15 giugno 2009

Photored. Se il vigile non c'è la multa è illegittima, ma solo fino al 2003

"Se è vero che in alcune sentenze questa Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione non immediata dell'infrazione, pure tanto ha fatto legando tale differimento a precise condizioni, particolarmente specificate in tema si rilevamento a mezzo autovelox di eccesso di velocità, condizioni che non ricorrono nel diverso caso di attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa, che, anzi, lascerebbe presupporre una velocità non elevata; in secondo luogo, l'assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico nè appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 che ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata".
Con questa recente pronuncia la Cassazione boccia il sistema di rilevamento automatico Photored F17, mediante il quale, nel caso in oggetto, era stato individuato e sanzionato un conducente che attraversava un incrocio con il rosso. La Corte nell'accogliere il ricorso del conducente, che lamentava l'assenza di vigili sul posto, evidenzia come "la mancata presenza in loco di agenti operanti per un verso, preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo ex ante il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci".
E' opportuno rilevare comunque che tale pronuncia è applicabile solo alle infrazioni contestate in giorno antecedente al 13.08.2003, data dalla quale entra in vigore la modifica apportate al testo dell'art. 201 del Nuovo codice della strada (aggiunta del comma 1bis), che di fatto aumenta la platea dei casi in cui non è necessaria la contestazione immediata delle infrazioni.
Cassazione, II sez. CIVILE, sen. n. 7388 del 26 marzo 2009link
Fonte: www.professionisti24.ilsole24ore.com

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venerdì 12 giugno 2009

Enel Distribuzione sanzionata per omesso tentativo annuale di lettura contatori nel periodo 2003/2005

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha irrogato una sanzione di 2 milioni di euro a Enel Distribuzione S.p.A. per non aver effettuato negli anni 2003-2005 il tentativo annuale di lettura dei contatori previsto dall’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 200/99.
Il provvedimento sanzionatorio è stato deciso al termine di un’istruttoria formale – avviata su segnalazione di alcune associazioni di consumatori e di clienti finali – con la quale l’Autorità ha accertato l’inosservanza da parte di Enel Distribuzione dell’obbligo del tentativo di lettura annuale dei contatori presso tutti i clienti allacciati alla propria rete con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW.
Nell’ambito del procedimento sanzionatorio e nel quantificare la sanzione, l’Autorità ha tenuto conto del ravvedimento operoso da parte di Enel stessa nel realizzare una serie di iniziative volte a riparare alla violazione commessa e a migliorare la propria politica commerciale e i suoi rapporti con la clientela.
In particolare, Enel Distribuzione: ha restituito gli interessi applicati sulla rateizzazione di fatture emesse negli anni 2004-2007; ha rinunciato agli interessi applicabili, ai sensi della deliberazione n. 200/99, sulla rateizzazione di tutte le bollette di conguaglio emesse nel 2008 e nel primo semestre 2009; ha esteso i punti di pagamento gratuito su tutto il territorio nazionale di 146 unità.
Fonte: Autorità per l'energia elettrica e per il gas 24/03/2009

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mercoledì 10 giugno 2009

Mutui prima casa: istruzioni per accedere ai benefici sui mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi.

Con una nuova circolare, il ministero dell’Economia e delle finanze ha ribadito che non c’è bisogno di fare alcuna domanda per accedere ai benefici sui mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi.
Per scontare le rate, le banche devono utilizzare gli elenchi comunicati dall’Agenzia delle Entrate. A tal proposito è stato emanato il 5 marzo scorso uno specifico provvedimento.
Coloro che non sono inclusi o che intendano chiedere l’agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell’elenco possono ovviare con l’autocertificazione.
A seguito della conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, avvenuta con la legge n.2/2009, il ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato una seconda circolare contenente istruzioni operative per le banche in merito ai mutui a tasso variabile.
La prima circolare con le modalità applicative delle misure in materia di tassi sui mutui, introdotte dall’art. 2 del decreto legge 185/2008 (pacchetto anticrisi), lo ricordiamo, era stata inviata a tutti gli istituti finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, il 28 dicembre scorso.
La norma anticrisi sui mutui a tasso variabile prevede che le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato.
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell’importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata. Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo si applica all’intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
La disposizione interessa i mutui erogati prima del 31 ottobre 2008 per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.
Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione (art. 3 decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).
Nel caso la banca, per difficoltà di carattere organizzativo, non fosse in condizioni di corrispondere il contributo già per le prime rate in scadenza nel 2009, il ministero raccomanda di contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero estendersi oltre il mese di febbraio 2009. Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui è relativo.
In caso di mutui, oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer).
Le modalità tecniche per il pagamento della differenza verrà definito con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
FONTE: Sito del Governo Italiano 19/05/2009

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lunedì 8 giugno 2009

Cassazione: auto passa con il semaforo rosso ma non c’è contestazione immediata. La multa è nulla

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.7388/2009, ha stabilito che per elevare una contravvenzione in caso di attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso è necessario che sia presente un vigile, sia perché questi ha l'obbligo di fare la contestazione immediata, sia perché, in sua mancanza, non è possibile verificare le effettive situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento opera e ciò potrebbe dare luogo ad equivoci. Una foto scattata ad un automobile che passa con il semaforo rosso potrebbe quindi non bastare per fare una multa.

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venerdì 5 giugno 2009

Multiproprietà: nuova direttiva CE a tutela dei consumatori

La Direttiva Europea 2008/122/CE 14 gennaio 2009 ha introdotto nuove norme in materia di tutela dei consumatori, in particolare intervenendo su alcuni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.
Si legge nella direttiva che “se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento”.
Andranno, quindi, fornite al consumatore, a titolo gratuito ed in tempo utile prima che sia vincolato da un contratto o da un’offerta, informazioni accurate e sufficienti, chiare e comprensibili.
Gli Stati membri devono inoltre garantire che al consumatore sia concesso un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere, senza indicarne le ragioni, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine e dal contratto di rivendita o di scambio.
Il periodo di recesso si calcola:
- dal giorno della conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante;
- dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto o qualsiasi contratto preliminare vincolante, se posteriore alla data della conclusione del contratto o del preliminare vincolante.

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mercoledì 3 giugno 2009

Impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo

Il preavviso di fermo amministrativo fondato su una pretesa tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del contribuente destinatario del provvedimento una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 10672 dell’11.05.2009, Pres. Carbone, Relatore Botta

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lunedì 1 giugno 2009

Suonerie: nuova multa Antitrust a compagnie telefoniche e società di fonitura

Maxi sanzione di 2,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette collegate alle vendita di suonerie per cellulari comminata dall’Antitrust agli operatori Telecom Italia, Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni e H3G, nonché alle società di fornitura dei servizi Buongiorno, Dada, Zed e Zeng. Le società non avevano chiarito i costi e le modalità di fruizione, inclusa la disattivazione, dell'abbonamento per ricevere contenuti multimediali sul telefonino.

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