venerdì 31 luglio 2009

Cartelle mute, illegittime se iscritte in ruoli antecedenti ad agosto 2007

La Commissione Tributaria Regionale di Puglia, rimettendo in discussione le precedenti pronunce della Corte Costituzionale sulla illegittimità delle cd. “cartelle mute”, ha affermato che “le cartelle di pagamento emesse in relazione a ruoli consegnati prima dell'1.08.2007 afflitte dal vizio di sottoscrizione sono annullabili; quelle, invece, successive all' 1.08.2007 sono nulle per effetto di un inasprimento della sanzione (nullità) che il legislatore ha voluto imprimere alla medesima fattispecie". In particolare, secondo la Commissione "le cartelle di pagamento, in quanto atti amministrativi privi di sottoscrizione elo del responsabile del procedimento, non si sottraggono alle censure di annullamento; tali principi, che nella specie devono trovare applicazione, sono conformi e coerenti con i contenuti sia dell'ordinanza della C.C. del 9.11.2007 n. 377 (che ha ritenuto viziato il procedimento riguardante le cartelle di pagamento prive di sottoscrizione e/o del responsabile del procedimento) sia della recente sentenza n. 58/2009, avanti esaminata, che, nel ritenere non applicabile al periodo precedente all'1.06.2008 la sanzione di nullità delle cartelle di pagamento, in quanto prive di sottoscrizione, non ha escluso la sanzione meno grave dell'annullamento delle cartelle medesime; entrambe le decisioni della C.C. (ord. n. 377/2007 e sento 58/09), quindi, lungi dal costituire una contrapposizione di contenuto, rivelano alloro interno una coerenza logico-interpretativa derivante da uno ius superveniens (L. 31108) che innova il regime d'invalidità degli atti comminandone la nullità, a fronte della disciplina previgente che considera i medesimi atti, aflètti da una invalidità meno grave (vizio di legittimità) sfociante nell'annullamento (in tal senso argomenta sul punto la Corte nell'ultimo capoverso che precede il dispositivo della sentenza esaminata).". Sullo stesso argomento si segnalano anche ord. n. 377/2007 e sent. 58/09.

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lunedì 27 luglio 2009

Detrazione del 55% per il risparmio energetico

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello che i contribuenti dovranno inviare per sfruttare la detrazione del 55% sul risparmio energetico.
Per approfondimento si rinvia all’articolo de Il Sole 24 Ore


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venerdì 24 luglio 2009

Lo scontrino fiscale della farmacia smetterà di “parlare”

Maggiore privacy per i cittadini: dal prossimo anno lo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie per poter dedurre e detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, non riporterà più in dettaglio il nome del farmaco acquistato.
Per approfondimento si rinvia all’articolo de Il Sole 24 Ore

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lunedì 20 luglio 2009

Multe auto aziendali: il conducente deve risultare dai turni di servizio

Con la sentenza n. 9847/2009 la Suprema Corte ha stabilito che le società hanno l’obbligo di comunicare chi era alla guida dell’auto aziendale perché in aziende ben organizzate “l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio”. In mancanza è prevista la condanna al pagamento di una multa di importo assai elevato.
Si legge nella sentenza che “il giudicante è pervenuto a una decisione errata, considerato che l’obbligo di cui all’art. 126 bis del codice della strada (come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall’articolo 180, ottavo comma, del codice della strada non può essere eluso adducendo, come nel caso di specie, la difficoltà di individuazione del soggetto che ha utilizzato il veicolo. Infatti, occorre tener conto che nell’ambito di un’attività correttamente organizzata, l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazione di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo tener nota dell’utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti e ciò ai fini di adempiere a quanto richiesto dall’art. 180 Codice della Strada”. Ha quindi aggiunto che “questa Corte ha già avuto occasione di affermare tale principio e di recente con Cass. 2007 n. 13748, la cui massima ufficiale è la seguente: in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 – che pure ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stata anche responsabile dell’infrazione stradale – ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che ‘nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma ottavo, del codice della strada’ e che ‘in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente’. (Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell’articolo 180, comma ottavo, cod. strada, proposta da una società in a.s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e dell’insussistenza dell’obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poiché non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005)”.

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venerdì 17 luglio 2009

Semaforo rosso: multa valida solo con indicazioni precise

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 9888/2009) deve essere annullata la multa elevata a un’automobilista che passa con il rosso se nel verbale non viene indicata l’esatta infrazione commessa. La Corte, nel caso di specie, ha ribadito che “occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell’indeterminatezza dell’addebito appare assorbente rispetto ad ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all’avvenuto superamento dell’incrocio regolato da semaforo con luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell’articolo 41 decimo comma del Codice della Strada, risultare non sempre vietato. Occorre, altresì, osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest’ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l’arresto anche con luce gialla, ma la contestazione risultava comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l’una escludeva l’altra. Si è di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorché accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all’articolo 146, terzo comma, Codice della Strada”.

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lunedì 13 luglio 2009

Antitrust avvia istruttoria su Poste Italiane S.p.A.

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria su Poste Italiane s.p.a. per possibile abuso di posizione dominante nel settore dei servizi di incasso e pagamento. Escludendo l’interoperabilità con altri strumenti di pagamento eviterebbe un corretto confronto concorrenziale, impedendo lo sviluppo di strumenti-modalità di pagamento alternative offerte da altri operatori e applicando condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose nei confronti di chi deve pagare i bollettini postali.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 23 aprile 2009, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se Poste abusi della propria posizione dominante nel settore dei servizi di incasso e pagamento, escludendo lo sviluppo di modalità alternative offerte da altri operatori e applicando condizioni contrattuali eccessivamente gravose nei confronti degli utenti finali.
Secondo l’Antitrust Poste Italiane detiene, nel mercato dei servizi di incasso-pagamento sostituti dei bollettini postali, quindi comprensivo oltre che dei bollettini postali anche del MAV e dei bollettini bancari, una quota di circa il 90 %, quota che resta comunque superiore al 50-55% anche se si considerano i servizi di incasso-pagamento ricorrenti (RID).

Proprio grazie a questa posizione dominante, Poste Italiane sarebbe in grado di applicare condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose agli utenti finali che devono pagare i bollettini postali, scaricando su di loro commissioni relative a servizi resi ai beneficiari dei pagamenti quali la rendicontazione: per chi incassa, in particolare le aziende erogatrici di servizi come luce, acqua e gas, ma anche Pubblica amministrazione e Enti locali, Poste Italiane prevede infatti l’applicazione di commissioni di incasso anche nulle, facendo invece gravare su chi effettua il versamento, una commissione di pagamento pari ad 1,10 euro a bollettino (nel caso di pagamento allo sportello).
A queste condizioni i soggetti che devono incassare sono ovviamente disincentivati dal ricercare strumenti di incasso alternativi e competitivi sul mercato di natura bancaria-finanziaria.
Il potere di Poste Italiane di determinare gli standard del bollettino postale, escludendone l’interoperabilità al di fuori della rete postale, ostacola, d’altra parte, lo sviluppo di modalità di pagamento alternative offerte da altri operatori: la mancata indicazione dell’IBAN sul bollettino postale, espressamente esclusa da Poste Italiane, non permette ad esempio, modalità di versamento sul conto corrente postale del beneficiario, attraverso il sistema interbancario, a condizioni meno onerose per l’utente.
FONTE: Autorità Garante Concorrenza e Mercato 28/04/2009

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venerdì 10 luglio 2009

Photored e leggibilità della targa

Il Giudice di Pace di Lecce con una recente sentenza, depositata il 9 aprile, ha affermato che in caso di passaggio dell’autoveicolo col semaforo rosso se la targa non è ben leggibile il verbale è nullo.
Rifacendosi anche alle recenti pronunce della Cassazione, il Giudice ha, infatti, ribadito che l’apparecchio in questione non consente di derogare alla regola generale della contestazione immediata delle infrazioni. Peraltro, il photored per essere utilizzato legittimamente deve scattare due foto ad un intervallo di tempo ben preciso l’una dall’altra e deve essere installato ad una certa altezza per non essere manomettibile. Nel caso di specie, viceversa, nella seconda foto la targa risultava illeggibile, non permettendo così di addebitare con certezza l’infrazione al ricorrente.

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lunedì 6 luglio 2009

Arriva il numero verde anti marketing selvaggio

Basta con le telefonate indesiderate. Arriva il numero verde contro il marketing telefonico aggressivo che non risparmia a ogni ora del giorno e della notte le ''vittime'' predestinate, e che rischia, fastidio e disturbo a parte, di far incappare in contratti non richiesti. Il nuovo strumento, dalla parte del consumatore, e' attivo dal 19 aprile, e consente di segnalare operatori di call center che commercializzano prodotti o servizi telefonici attraverso chiamate indesiderate o aggressive.
Si potranno cosi' segnalare le telefonate indesiderate al numero verde 800-732999 (attivo nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi' dalle 8 alle 20), o ai due numeri di fax 803-308386 e 803-308388. Attenzione pero': i clienti che denunciano il marketing selvaggio devono indicare la data e l'ora della conversazione telefonica, nonche' il gestore telefonico (o eventualmente l'agente incaricato) che ha effettuato la chiamata.
FONTE: www.tuttoconsumatori.it

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venerdì 3 luglio 2009

Non è risarcibile il danno non patrimoniale da stress fiscale del contribuente

La Cassazione (Sezione Terza Civile, Sentenza 9 aprile 2009, n.8703) torna a pronunciarsi sul danno non patrimoniale, in particolare su quello che deriverebbe dai disagi patiti dal contribuente per l’ottenimento dell’annullamento in sede di autotutela di una cartella esattoriale.
Ecco cosa si legge nella sentenza: "Come è noto le SS.UU., con quattro sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11-11-2008), hanno di recente proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art.2059 c.c., ritenuto principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi - non già come disciplina di un'autonoma fatti specie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art.2043 c.c. - bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie), sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art.2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione} in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che ~ la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)".
Sempre secondo la Suprema Corte "nella specie, non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del «diritto alla tranquillità» insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidianità «consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione» (c.d. bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria
".

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