lunedì 30 novembre 2009

ZTL: multe nulle se non c'è stata modifica dei cartelli

Sono nulle le multe per violazione dell'accesso nelle zone a traffico limitato se il Comune che ha disposto il prolungamento dell'orario non modifica i cartelli posti all'ingresso dei varchi. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 23661/2009 che ha accolto il ricorso di un automobilista romano. L'uomo, in occasione delle festività natalizie, si era recato in centro con l'auto dopo il consueto orario di disattivazione dei varchi. Il Comune, però, aveva deliberato il prolungamento dell'originario orario e lo ha multato per violazione della Ztl. La Cassazione ha ritenuto illegittima la sanzione stabilendo che, "ove con delibera della giunta comunale, si provveda a prolungare, in un determinato periodo dell'anno, l'orario della zona a traffico limitato, il Comune deve darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica posta all'ingresso dei varchi o in altri modi considerati dalla normativa equipollenti, in modo che l'utente sia adeguatamente informato del provvedimento".

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venerdì 27 novembre 2009

Al via la procedura di conciliazione delle controversie con Enel

Grazie a un accordo fra l'azienda e le associazioni dei Consumatori del CNCU, e dopo una fase sperimentale avviata in Piemonte e una formazione che ha coinvolto 560 operatori e più di 150 conciliatori, da oggi i clienti Enel possono rivolgersi alla procedura di conciliazione paritetica su base volontaria delle controversie, che permetterà di azzerare i costi attraverso una procedura online.
Dopo l'invio di un reclamo scritto, se non ritengono soddisfacente la risposta o non hanno ricevuto esito entro 30 giorni dall'invio, i clienti Enel potranno dunque rivolgersi alle associazioni dei Consumatori firmatarie dell'accordo (informazioni sul sito dedicato dell'Enel e sui sito delle associazioni) e attivare la procedura di conciliazione.
"Enel - ha detto Gianfilippo Mancini, Direttore Divisione Mercato Enel - è stata la prima utility in Europa a mettere in atto una procedura su così vasta scala, estesa oggi anche ai clienti del mercato libero, che tocca la quasi totalità delle controversie che possono verificarsi tra fornitore e clienti. Più di 30 milioni di clienti dell'elettricità e del gas potranno così avere risposte in modo rapido, semplice e gratuito. Un'iniziativa che, grazie al supporto dell'Autorità, è stata resa possibile dallo sforzo congiunto della nostra Società e delle associazioni dei Consumatori, con le quali collaboriamo costantemente, al fine di migliorare sempre di più il livello di servizio ai clienti".
Quali dunque i termini dell'accordo? Questo si applica a tutti i clienti di Enel Servizio Elettrico e di Enel Energia, con un contratto per uso domestico o condominiale con potenza impegnata fino a 15 kW e per i clienti del gas con un consumo annuo fino a 50 mila metri cubi.
L'ampliamento dell'accordo a tutti i clienti dell'elettricità e del gas, auspicato da sempre anche dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si articola - spiega Enel in una nota stampa - in un regolamento che fissa le linee-guida della procedura che si svolgerà interamente online e riguarderà quasi tutti i tipi di controversie. Oltre a quelle già stabilite con il precedente regolamento (ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del contatore; fatture di importi anomali rispetto alla media di quelli fatturati al cliente nei due anni precedenti; riduzione di potenza e sospensione della potenza per morosità), oggi si possono regolare anche le controversie legate ai consumi presunti in acconto elevati ed anomali rispetto alla media dei consumi; quelle derivanti dalla rateizzazione per bollette con consumi effettivi elevati, anche se non di conguaglio, e dalla rateizzazione e dai rimborsi per bollette di conguaglio; quelle nate da rifatturazioni e doppia fatturazione.
Soddisfatte le 17 associazioni del CNCU firmatarie dell'accordo: "Siamo lieti di proseguire il dialogo con Enel che ha portato alla realizzazione di numerose iniziative congiunte, favorendo la condivisione di tematiche legate alla difesa dei diritti dei consumatori, fino ad arrivare alla procedura di conciliazione, che oggi contempla la totalità dei clienti di Enel sia del mercato libero, che del servizio di maggior tutela, con una drastica riduzione dei tempi e dei costi per la risoluzione delle controversie".

Ecco il link al PDF contenente il Regolamento per la procedura di conciliazione online http://www.helpconsumatori.it/data/docs/REGOLAMENTO%20CONCILIAZIONE%2026maggio2009.pdf

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mercoledì 25 novembre 2009

L'Antitrust rimulta Telecom e Vodafone per 460mila euro

L'Antitrust multa ancora Telecom Italia e Vodafone per pratiche commerciali scorrette. L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha sanzionato Telecom per 200mila euro in merito alla campagna pubblicitaria relativa all'offerta ''Alice senza canone'' e Vodafone per 260mila euro in relazione alla promozione di servizi di telefonia fissa in modalità Adsl con l'offerta ''Vodafone Casà'. In totale si tratta dunque di sanzioni per 460mila euro.

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lunedì 23 novembre 2009

Chiarimenti su mutui prima casa

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una nuova circolare, ha precisato alcuni principi fondamentali inerenti i mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi. In buona sostanza, la misura varata sui mutui a tasso variabile, consente che le rate da corrispondere nell’anno in corso siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4% (senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione) e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato e ciò senza alcun costo aggiuntivo per il contribuente. La misura interessa i mutui (anche quelli oggetto di rinegoziazione) erogati prima del 31.10.2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9. Nella circolare è stato quindi evidenziato che non c'è alcuna necessità di presentare una specifica domanda per accedere al beneficio sul mutuo e che, per scontare le rate, gli Istituti di Credito debbono utilizzare gli elenchi comunicati dall'Agenzia delle Entrate.
Sul punto, è stato inoltre chiarito che lo scorso 5 marzo è stato emanato uno specifico provvedimento che, a sua volta, ha stabilito che tutti coloro che non sono inclusi o che intendano chiedere l'agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell'elenco possono ricorrere all'autocertificazione.

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giovedì 19 novembre 2009

Diritti dei passeggeri aerei: biglietti sempre rimborsabili, almeno parzialmente

Non c'è offerta o promozione che tenga: almeno parzialmente, anche i biglietti aerei con tariffe particolarmente vantaggiose sono sempre rimborsabili. Solo che i consumatori il più delle volte non lo sanno.
La normativa comunitaria (Regolamento (CE) n. 261/2004) prevede espressamente che se un passeggero rinuncia al viaggio perché la compagnia ha cancellato un volo, è in ritardo di più di 5 ore o gli è stato negato l'imbarco (non per colpa propria), la compagnia è tenuta a rimborsare il biglietto inutilizzato entro 7 giorni. Ma anche se è lo stesso passeggero a decidere volontariamente di non volare, il suo biglietto aereo è, almeno parzialmente, rimborsabile.
Alcune voci (il prezzo totale include diversi costi) anche di biglietti a tariffa promozionale, infatti, sono di quelle per le quali i consumatori hanno diritto ad ottenere il rimborso anche in caso di mancato utilizzo. L'elenco dettagliato di queste voci è disponibile sul sito internet dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) alla voce Carta dei Servizi del Passeggero:
In particolare il consumatore ha diritto alla restituzione degli importi che non coprono direttamente le spese sostenute dalle compagnie aeree (quali ad esempio la tariffa ministeriale per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva, il diritto imbarco passeggeri, l'integrazione al diritto d'imbarco per i controlli di sicurezza sui passeggeri e sul bagaglio a mano e l'addizionale comunale e ministeriale).
I consumatori devono quindi ricordarsi di chiedere - direttamente alla compagnia aerea o attraverso l'agenzia viaggi dove si è acquistato il biglietto - il rimborso di questi importi. Nell'Unione Europea si vendono ogni anno più di 700 milioni di biglietti aerei.

FONTE: Comunicato Stampa www.euroconsumatori.org

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