lunedì 28 dicembre 2009

Multe: passaggio con il semaforo rosso

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9888 del 27 aprile 2009 ha stabilito che “occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell’indeterminatezza dell’addebito ("proseguiva la marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa o gialla") appare assorbente rispetto ad ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all’avvenuto superamento dell’incrocio regolato da semaforo con luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell’articolo 41 decimo comma del Codice della Strada, risultare non sempre vietato. Occorre, altresì, osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest’ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l’arresto anche con luce gialla, ma la contestazione risultava comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l’una escludeva l’altra. Si è di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorché accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all’articolo 146, terzo comma, Codice della Strada”.

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lunedì 21 dicembre 2009

Irrilevanza della mancata indicazione della norma contestata

La Corte di Cassazione civile con sentenza 11421/09 del 18/05/2009 ha stabilito che in tema di sanzioni amministrative, per violazione del Codice della strada, la mancata (o la meno specifica) indicazione della norma che prevede la sanzione contestata non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione, ove l’interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l’esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è preordinata (Cass. 17.2,2006 n. 3536; Cass. 30.1.2008 n. 2201), e considerato che nella specie il […] non ha dedotto in proposito alcuna lesione del suo diritto di difesa.

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venerdì 18 dicembre 2009

Autovelox: rilevamento ammissibile su ogni tipo di strada

La Corte di Cassazione II civile del 03.06.2009, n. 12843 ha stabilito che le multe fatte nel centro abitato con l'utilizzo dell'autovelox sono valide e vanno pagate. E ciò anche se non c'è stata la contestazione immediata e persino se manca la documentazione fotografica.
Di seguito riportiamo il testo della pronuncia.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
il Comune di Vicopisano propone ricorso per cassazione contro (…) (…) resiste proponendo ricorso incidentale, avverso la sentenza del GdP di Cascina n. 40/05 che ha accolto l’opposizione annullando il verbale n. 1035/P/04 di euro 147,05 per violazione dell’art. 142 comma 8 cds perché l’accertamento non è avvenuto in modo conforme alle direttive ministeriali posto che nelle strade di tipo C, all’interno dei centri abitati non è ammesso utilizzo di dispositivi per l’accertamento della velocità tramite postazione fissa.
Il ricorrente lamenta; 1) violazione degli artt. 201 cds e 112 c.p.c. circa la contestazione immediata e la mancata omologazione non contestata dall’opponente; 2) omessa, insufficiente motivazione.
Col ricorso incidentale si censura la statuizione sulle spese “nulla sulle spese”).
Osserva la Corte che, rispetto alla affermazione dell’odierno ricorrente di prima opposizione per mancata contestazione immediata ed assenza dell’agente preposto alla vigilanza, ( con la precisazione in verbale” che la contestazione non è potuta avvenire perché la rilevazione della velocità è stata effettuata con autovelox in postazione fissa per strada inclusa nel decreto del Prefetto di Pisa n. 178/02 di cui all’art. 4 DL 121/02, conv. in L. 128/02. L’ubicazione della postazione fissa di rilevazione di velocità è adeguatamente segnalata mediante segnaletica orizzontale e verticale”), la sentenza riferisce di strada provinciale extraurbana secondaria e di centro abitato dove non è ammessa l’installazione di sistemi di rilevamento automatico senza procedere a immediata contestazione.
Quanto alla contestazione immediata, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale, a norma dell’art. 200 CdS, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, salvo, tuttavia, che detta contestazione non sia possibile, nel qual caso, a norma dell’art. 201 CdS, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine stabilitovi, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale ma con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa preposta. (recentemente, Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 ti. 24066, ma già Cass. 22.6.01 n. 8528,25.5.01 n. 7103,29.3.01 n.4571).
L’art. 384 del regolamento d’attuazione CdS identifica, inoltre, ma solo esemplificatamente, alcuni casi nei quali la contestazione immediata deve ritenersi impossibile.
In tema di autovelox, poi, non vi è dubbio che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada.
La speciale disciplina di cui all’art. 4 del DI. 20.6.02 n. 121, come modificato dalla Legge di conversione n. 1.8.02 n. 168, ha stabilito che;
a - i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 CdS (limiti di velocità e sorpasso) possono essere utilizzati od installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, comma 2. lettere A e B, del CdS;
b - gli stessi dispositivi possono essere utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui alla medesima norma, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, ove specificamente individuati, con apposito decreto prefettizio, in ragione del tasso d’incidentalità delle condizioni strutturali, piano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;
c - dell’utilizzazione od installazione dei detti dispositivi deve essere data informazione agli automobilisti;
d - la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi idonei ad accertare il fatto costituente illecito ed i dati d’immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione;
e - l’utilizzazione di dispositivi che consentano il rilevamento automatico della violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti è subordinata all’approvazione od omologazione dei dispositivi stessi ai sensi dell’art. 45/VI CdS; f - in caso di utilizzazione dei dispositivi in questione secondo quanto stabilito nei precedenti punti, non sussiste l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 CdS.
Il disposto del primo comma integrato con quello del secondo comma della norma in esame - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri d’individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo al fine della contestazione immediata può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi de quibus, tra l’altro, anche in funzione del quarto comma, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata.
La norma non pone, pertanto, un’esclusione generalizzata di tale utilizzazione al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1 bis, CdS.
Diversamente argomentando, il giudice a quo ha assunto una decisione in evidente contrasto con il principio, ricavabile dalla normativa su riportata, così come costantemente interpretata da questa Corte, secondo il quale la contestazione immediata, quale che sia l’apparecchiatura elettronica utilizzata per l’accertamento della violazione, deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità d’organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio la cui finalità istituzionale è pur sempre quella di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, finalità d’interesse collettivo privilegiata dal legislatore rispetto alle personali esigenze del singolo utente con valutazione discrezionale degli interessi in conflitto, in quanto tale insuscettibile di discussione in sede di giurisdizione anche costituzionale.
Nella specie, il giudice a quo ha escluso la conformità alle direttive ministeriali ed ai modi prescritti dalla legge 168/2002 ha fatto riferimento ad un elenco di strade pubblicato dalla provincia di Pisa, ente proprietario, ha dedotto che nei centri urbani vi è l’obbligo della contestazione immediata perché la velocità è sempre contenuta ed ha incidentalmente affermato la necessità della omologazione. Quanto a quest’ultima, per il disposto dell’art. 142. comma 6, c.d.s. per la determinazione del limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, onde non è sufficiente che l’opponente si limiti a contestare la validità del rilievo, essendo necessario che sia dimostrato ed accertato, nel caso concreto, un difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità (Cass. 25 maggio 2001 n. 7106, Cass. 5 novembre 1999 a 12324, Cass. 21 giugno 1999 n. 6242); in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poiché l’art. 142 e.d.s. si limita a prevedere che possono esser considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono esser costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che detta rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo a mezzo apparecchiatura elettronica, che non rilascia documentazione fotografica ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato, in quanto l’attestazione dell’organo di polizia ben può integrare , con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica ( Cass. 20 aprile 2005 n. 8232, Cass. 24 marzo 2004 n. 5873). Nella specie il giudice di pace non si è attenuto a detti principi. L’opponente non ha fornito né risulta che abbia chiesto di fornire idonea prova del difetto di omologazione o di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità utilizzato e costituente fonte di prova, in definitiva va accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale, con la conseguente condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e condanna l’opponente alle spese del giudizio di opposizione liquidate in euro 500,00 a quelle del giudizio di legittimità in euro 500,00 oltre accessori.
Depositata in Cancelleria
il 03.06.2009

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mercoledì 16 dicembre 2009

Multe. Termini e prescrizione dell’ordinanza prefettizia

L’ordinanza ingiunzione adottata dal Prefetto non è soggetta ad uno specifico termine di emissione in quanto, in tal caso, non si applicano i termini stabiliti dall'art. 204 C.d.S. per le ipotesi in cui sia stato proposto ricorso al Prefetto, ma opera soltanto il termine quinquennale di prescrizione stabilito in via generale dalla L. n. 689 del 1981.
Quanto al termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 esso è non è applicabile in caso di violazioni del Codice della strada.
In questi termini si è espressa Cassazione Civile sez.II 10/3/2009 n. 5784.
Di seguito riportiamo il testo della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di pace di Alcamo C.G. propose opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 39/2004 emessa dal Prefetto di Trapani in data 28.1.2004 per il pagamento di Euro 1.040,20, oltre le spese, in conseguenza della violazione dell'art. 192 C.d.S., commi 4 e 7 accertata con verbale della Polizia di Stato di Alcamo n. (OMISSIS) (inosservanza di ordine di arresto ad un posto di controllo).
A sostegno dell'opposizione dedusse la tardiva emissione dell'ordinanza ingiunzione in quanto emessa dal Prefetto oltre il termine di cui all'art. 204 C.d.S., decorrente, nel caso di specie, dalla scadenza del termine per impugnare il verbale di accertamento.
L'Amministrazione opposta chiese il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza 14/19/5/2004 il Giudice di pace accolse l'opposizione ritenendo l'ordinanza "inefficace" perchè emessa tardivamente sia rispetto al termine di 90 giorni di cui alla L. n. 340 del 2000, art. 18 sia rispetto al termine di 30 giorni fissato in via generale dalla L. n. 241 del 1990.
Avverso la sentenza il Prefetto di Trapani ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo di censura.
L'intimato ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 e del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 203, 204 e 209 per avere il Giudice di pace erroneamente ritenuto tardiva l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto senza considerare che il VA non era stato impugnato dall'interessato nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria ed era perciò divenuto titolo esecutivo sicchè la sussistenza della violazione non poteva più essere messa in discussione, essendo ormai rimasta definitivamente accertata la responsabilità del trasgressore. Di conseguenza, non versandosi nell'ipotesi contemplata dall'art. 204 C.d.S., l'ordinanza prefettizia non era soggetta ad un termine di emissione, ma soltanto al termine prescrizionale di cinque anni.
Tanto meno poteva essere applicato il termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 come erroneamente affermato dalla sentenza, perchè, trattandosi di violazione del codice della strada trovavano applicazione le disposizioni di carattere speciale previste dal detto codice.
La censura è fondata.
In tema di violazione delle disposizioni del Codice della strada, l'art. 203 C.d.S., comma 3, dispone che, qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso al Prefetto e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di accertamento costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento.
Ne consegue che la successiva ordinanza ingiunzione adottata dal Prefetto non è soggetta ad uno specifico termine di emissione in quanto, in tal caso, non si applicano i termini stabiliti dall'art. 204 C.d.S. per le ipotesi in cui sia stato proposto ricorso al Prefetto, ma opera soltanto il termine quinquennale di prescrizione stabilito in via generale dalla L. n. 689 del 1981.
Quanto al termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 esso è non è applicabile in caso di violazioni del Codice della strada (Cass. Sez. Un. 9591/06).
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, ma senza rinvio perchè, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, è possibile decidere dell'opposizione anche nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c..
L'unico motivo posto dal C. a base dell'opposizione, e cioè la tardiva emissione dell'ordinanza da parte del Prefetto, è, per le ragioni esposte in precedenza, infondato. L'opposizione va, pertanto, respinta, confermando l'opposta ordinanza.
Consegue la condanna del resistente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore dell'Amministrazione ricorrente come in dispositivo.
Non si provvede, invece, sulle spese del giudizio di merito, non essendosi l'Amministrazione costituita in quella sede.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia. Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 300 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

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lunedì 14 dicembre 2009

Sanzione nulla se l’autovelox non è segnalato

La Cassazione civile, sez. II, sentenza 26.03.2009 n° 7419 è tornata a pronunciarsi in merito alla natura della disposizione di cui all’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (conv. in L. 168/02), che prevede l’obbligo, a carico degli organi di polizia stradale, di informare gli automobilisti della presenza di dispositivi di rilevamento a distanza delle infrazioni.
Si legge nella pronuncia che l'art. 4 citato dispone che "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni". L'obbligo di informazione ivi previsto ad avviso di questa Corte non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A. (cfr. in tal senso Cass. 12833/2007), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione.

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venerdì 11 dicembre 2009

Responsabilità dell’albergatore in caso di furto

Se il furto di beni del cliente è dovuto a carenze organizzative o di sicurezza, l'albergatore ne risponde a titolo di colpa e dunque senza limiti. A meno che non provi che «la prevenzione dell'illecito verificatosi avrebbe richiesto l'adozione di tutele e di costi sproporzionati e inesigibili, in relazione alla natura, al livello e ai prezzi delle prestazioni alberghiere». Con questa motivazione, una signora in vacanza in uno noto Club del Sestriere si è vista riconoscere dalla Cassazione, con la sentenza n. 10493/2009, (pubblicata sul sito di Guida al diritto), il diritto all'indennizzo pieno per il furto della propria pelliccia.
Ma andiamo per ordine. L'albergo era dotato di un servizio di custodia che, tuttavia, non essendo disponibile a tutte le ore del giorno, poiché chiudeva alle 19,30 e riapriva la mattina alle 8,30, aveva costretto la signora a ritirare il prezioso capo la sera prima della partenza e portarlo con sé nella propria camera. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto le ragioni della cliente condannando il Club al pagamento di 35.250 euro, pari al valore della pelliccia maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi. In Appello, tuttavia, la Corte ha limitato il danno a 4.870.000 lire (più rivalutazione e interessi), una somma pari a 100 volte il costo della camera (che nel 1989 anno del furto era appunto di 48.700 lire), come previsto dal codice civile all'articolo 1783 nei casi in cui non si rinvenga la colpa dell'albergatore.
Per i giudici della Cassazione, però, la responsabilità per colpa ex articolo 1785bis del Cc «può essere ravvisata nella stessa organizzazione dell'impresa, per l'omessa adozione degli accorgimenti idonei a salvaguardare i bene di clienti». Ritenendo così provato che la porta fosse chiusa a chiave dall'interno e che non essendoci segni di effrazione l'apertura era avvenuta attraverso l'utilizzo di un passpartout mal custodito, favorito da un servizio di sorveglianza notturna «lacunoso e negligente» e che «l'autore del furto evidentemente sapeva che» la signora «possedeva un capo di valore».
Neppure vale la scriminante dell'«inesigibilità del servizio» in quanto il Club era attrezzato per la custodia ma la signora, come detto, non aveva potuto usufruirne fino in fondo per via delle limitazioni di orario. Secondo la Corte, dunque, l'albergatore può ridurre l'orario della custodia, per limitare i costi, «ma non può poi riversare sulla clientela i conseguenti rischi, ove il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio».
In definitiva, per la Cassazione «all'incompletezza del servizio di custodia dei valori dei clienti deve fare riscontro una particolare vigilanza sull'albergo e sull'accesso alle camere, nelle ore di chiusura del servizio». In quanto nell'attività di impresa costituiscono colpe anche le carenze organizzative che abbiano esposto i clienti a rischi più elevati rispetto a quelli «ordinariamente prevedibili ed evitabili tenuto conto della natura e del valore della prestazione alberghiera».

FONTE: www.ilsole24ore.com

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mercoledì 9 dicembre 2009

ZTL ed accertamento fotografico

Giudice di Pace Roma - Sentenza del 18 dicembre 2006, n. 10782
È nulla il verbale elevato per divieto di accesso a ZTL qualora l'accertamento sia stato effettuato su strade per le quali l'art. 4 D.L. n. 121/02 prevede, che le violazioni debbano essere documentate con sistemi fotografici e questa documentazione non sia stata prodotta, né sia stato dato atto nel verbale dell'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, così come previsto dal D.P.R. n. 250/99.

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lunedì 7 dicembre 2009

ZTL e accertamento a mezzo di porte telematiche

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 15 ottobre 2008, n. 25180
In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall'art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette "porte telematiche"). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore della lett. g) del comma 1 bis dell'art. 201 cod. str., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato.

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venerdì 4 dicembre 2009

ZTL e posizionamento di cartelli per l'ingresso in zone ecopass

Giudice di Pace Milano Sezione 2 Civile - Sentenza del 9 marzo 2009
In tema di infrazioni amministrative, l'errore sul fatto che esime da responsabilità è quello che cade su un elemento materiale della violazione amministrativa e deve consistere in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo determinandolo a condotta viziata alla base. Detto errore sul fatto, quando è incolpevole, opera come fattore che incide sull'elemento soggettivo della violazione amministrativa. (Nella fattispecie, senza alcun tipo di avviso adeguato, erano stati posizionati negli stessi luoghi cartelli indicanti l'ingresso in zona Ecopass e cartelli che indicavano l'inizio di ZTL. L'inidoneità dei predetti segnali stradali a svolgere la propria concreta funzione ha determinato nell'utente della strada un errore sul fatto incolpevole che, pertanto, ne ha escluso la responsabilità con conseguente annullamento delle eventuali sanzioni comminate).

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mercoledì 2 dicembre 2009

ZTL: multe nulle senza preventiva campagna mediatica

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile - Sentenza del 3 luglio 2009, n. 15769
Non è valido il verbale di accertamento di un'infrazione rilevata nelle zone a traffico limitato se i Comuni non fanno una preventiva campagna mediatica per rendere conoscibile i divieti imposti anche a chi non risiede nel luogo. Grava sull'ente proprietario del tratto di strada oggetto dell'ordinanza sindacale l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le possibili misure per informare l'utenza in merito alla restrizione alla circolazione nella stessa contenuta. Nel caso di omessa contestazione immediata dell'infrazione, pur facendo il verbale piena prova fino a querela del falso, il giudice deve comunque valutare e motivare la giustificazione che ha impedito il verbalizzante di attuare questa normale procedura di contestazione.

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