Dopo il successo del convegno “Comunicazioni pubblicitarie e tutela del consumatore: dalla disciplina delle pratiche commerciali al danno da pubblicità ingannevole”, tenutosi nello scorso mese di ottobre, gli Studi Legali Cirillo & D’Auria di Salerno e Manzo & Associati di Battipaglia promuovono un nuovo ciclo di incontri formativi e di approfondimento in tema di tutela del consumatore. LUNEDI 31 MAGGIO 2010
Una iniziativa di sicuro interesse per gli operatori del diritto, che punta a qualificare il Foro di Salerno come laboratorio culturale nella complessa tematica del diritto dei consumatori.
Il ciclo di incontri vede il patrocinio dell’Agit, l’Associazione Nazionale che riunisce gli Avvocati Specializzati in Diritto dei Consumatori, e l’importante contributo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, che ha accreditato l’evento tra quelli utili per il conseguimento dei crediti per la formazione professionale.
Il percorso formativo si aprirà il 31 maggio alle ore 15.30 con il dott. Alberto De Franceschi - giovane e promettente ricercatore dell’Università di Ferrara, attualmente impegnato presso il Max-Planck di diritto industriale della concorrenza di Monaco di Baviera – che relazionerà su “Compravendite mobiliari e consegna di beni non conformi al contratto”; mentre il 28 giugno la tematica del credito al consumo (“La disciplina del credito al consumo. problemi applicativi e prospettive di riforma”) sarà trattata dai professori Giovanni De Cristofaro (Università di Ferrara) e Stefano Pagliantini (Università di Siena), autori di numerose pubblicazioni scientifiche in materia.
Ad introdurre questo secondo incontro sarà l’Avv. Cladio Belli, del Foro di Roma, Presidente nazionale dell’Agit.
Entrambi gli incontri, a partecipazione gratuita, si terranno presso l’Aula Parrilli del Tribunale di Salerno.
Sul sito web www.dirittoeconsumo.it saranno pubblicate tutte le informazioni utili, gli aggiornamenti, ed il materiale didattico, costituito da articoli di dottrina e da pronunce giurisprudenziali.
PROGRAMMA
Ore 15.30 Aula Parrilli presso il Tribunale di Salerno
Saluti: Avv. Americo Montera
Presidente Consiglio Ordine Avvocati Salerno
Presentazione del ciclo di incontri: Avv. Mario Manzo e Avv. Stefano D’Auria
COMPRAVENDITE MOBILIARI E CONSEGNA DI BENI "NON CONFORMI AL CONTRATTO"
Relatore: dott. Alberto De Franceschi
Dottore di ricerca in "Diritto delle obbligazioni e contratti italiano, europeo e comparato" presso l'Università di Ferrara - Ricercatore presso l'Istituto Max-Planck di Monaco di Baviera
***
LUNEDI 28 GIUGNO 2010
Ore 15.30 Aula Parrilli presso il Tribunale di Salerno
LA DISCIPLINA DEL CREDITO AL CONSUMO. PROBLEMI APPLICATIVI E PROSPETTIVE DI RIFORMA
Introduzione:
Avv. Claudio Belli – Foro di Roma
Presidente Nazionale AGIT (Associazione Avvocati Giusconsumeristi Italiani)
Relatori:
Prof. Stefano Pagliantini
Ordinario di Diritto Privato presso l’Università di Siena
Curatore del volume "Le forme della nullità" (Giappichelli, 2009)
Autore del volume "Forma e formalismo nel diritto europeo dei contratti" (ETS, 2009)
Prof. Giovanni De Cristofaro
Ordinario di Diritto Civile presso l’Università di Ferrara
Curatore (con Alessio Zaccaria) del "Commentario breve al diritto dei consumatori" (Cedam, 2010)
Curatore del volume "La nuova disciplina europea del credito al consumo" (Giappichelli, 2009)
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sabato 22 maggio 2010
LA TUTELA DEL CONSUMATORE: Nuovo ciclo di eventi formativi e di aggiornamento in materia di consumatori
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Etichette: Tutela dei Consumatori
venerdì 19 marzo 2010
Ausiliari del traffico: la Cassazione ne precisa le funzioni
Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria. Una seconda, concernente la sosta nell'ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali. Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell'intero territorio comunale."
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Etichette: Sanzioni Amministrative e P.A.
mercoledì 17 marzo 2010
Opposizione a sanzione amministrativa e contestazione mediante notifica
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Etichette: Sanzioni Amministrative e P.A.
lunedì 15 marzo 2010
Photored: multa nulla se manca il vigile
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Etichette: Sanzioni Amministrative e P.A.
venerdì 12 marzo 2010
Eccesso di velocità: nulle le multe basate su percezione soggettiva
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Etichette: Sanzioni Amministrative e P.A.
mercoledì 10 marzo 2010
Dal 1° gennaio 2010 nuovo blocco per le chiamate a sovrapprezzo da rete fissa
Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato per motivi procedurali il precedente sbarramento entrato in vigore il 1° ottobre 2008.La nuova data di attivazione del blocco permanente è fissata per il 1° gennaio 2010.
Anche dopo tale data, gli utenti avranno la possibilità di chiedere, con una semplice telefonata al proprio gestore, di rimuovere il blocco permanente o di sostituirlo con un blocco a PIN.
FONTE: AGCOM
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Etichette: Telefonia e Telecomunicazioni
lunedì 8 marzo 2010
Multe: il metodo di rilevamento delle infrazioni non può essere sindacato dal giudice
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Etichette: Sanzioni Amministrative e P.A.
venerdì 5 marzo 2010
Se l'ausiliario è dipendente comunale multe anche fuori dai parcheggi
In primo grado, il giudice di pace aveva annullato la contravvenzione sulla base del fatto che la zona non rientrava all'interno del capitolato per la gestione dei parcheggi municipali e dunque era fuori dall'ambito di azione dei cosiddetti "vigilini". Per i giudici di Piazza Cavour, al contrario, siccome il verbalizzante, come indicato nella sentenza, era "un dipendente comunale con attribuzioni di ausiliario del traffico", e non un dipendente di una società esterna né un ispettore dell'azienda di trasporto pubblico, non rientrava nelle limitazioni di competenza previste per queste due categorie. E cioè l'area dei parcheggi, per i semplici ausiliari, e le corsie riservate al trasporto pubblico, per gli ispettori.
Secondo la legge 127/97, infatti, i comuni possono con un provvedimento del sindaco, attribuire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta sia a dipendenti comunali che a dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, per questi ultimi però limitatamente alle sole aree previste per i parcheggi. E le stesse restrizioni valgono per il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico cui sono conferite funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta ma soltanto all'interno delle corsie riservate al trasporto.
(Articolo di Francesco Machina Grifeo pubblicato su www.ilsole24ore.com)
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Etichette: Sanzioni Amministrative e P.A.
mercoledì 3 marzo 2010
No agli autoveicoli nelle aree pedonali, anche se manca la recinzione
Nel caso di specie, “illogicamente si è preteso quindi di far prevalere sul segnale verticale non un segnale contrastante, ma l’assenza di un segnale rafforzativo di quello esistente, assenza che paradossalmente avrebbe addirittura annullato la prescrizione. Parimenti irrilevante era peraltro la ulteriore pretesa irregolarità (mancanza di estremi dell’ordinanza, risultata tuttavia esistente) denunciata dall’opponente, che nulla toglieva alla validità del segnale. Non è previsto infatti alcun effetto in caso di mancanza di tali estremi”.
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Etichette: Sanzioni Amministrative e P.A.
lunedì 1 marzo 2010
Normattiva: banca dati di leggi a disposizione del cittadino
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Etichette: Tutela dei Consumatori
mercoledì 24 febbraio 2010
Via libera al codice segreto per cambiare in sicurezza operatore di telefonia fissa
Nella sostanza il provvedimento appena approvato dispone l’obbligo per gli operatori di consegnare un codice segreto ai propri clienti. Tale codice, una volta consegnato al nuovo operatore permetterà di verificare l’effettiva volontà del cliente di cambiare gestore. Il codice dovrà quindi essere inviato dal nuovo operatore a quello di partenza il quale, accertatane la correttezza, darà il via libera al trasferimento di utenza.
I clienti degli operatori concorrenti di Telecom avranno così un nuovo codice di migrazione che conterrà al suo interno il codice segreto, mente i clienti di Telecom Italia riceveranno un codice segreto che verrà loro fornito in fattura (o via call center o web).
Con questo provvedimento sarà garantita a tutti i clienti una protezione più efficace contro le frodi. L’Autorità vigilerà che gli operatori, nessuno escluso, utilizzino il codice segreto solo per gli scopi per cui è stato previsto e in ogni caso non per trattenere i clienti contro la loro volontà.
FONTE: AGCOM
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Etichette: Telefonia e Telecomunicazioni
lunedì 22 febbraio 2010
Photored: multa valida anche senza taratura periodica
"le medesime finalità (privatistiche) risultano perseguite dalla normativa comunitaria di base"
la normativa UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni) non è vincolante e, "in assenza di leggi o regolamenti di recepimento, rappresenta unicamente un insieme di regole di buona tecnica, impropriamente definite norme".
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Etichette: Sanzioni Amministrative e P.A.
mercoledì 17 febbraio 2010
Ecco il modulo per la moratoria dei debiti delle imprese nei confronti delle banche
L'elenco delle banche aderenti all'iniziativa è disponibile qui: banche aderenti
E qui il modulo per la domanda: modulo moratoria
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Etichette: Agevolazioni Fiscali
lunedì 15 febbraio 2010
Autovelox: sequestro se manca gara d’appalto
Per l'affidamento in concessione del servizio di rilevazione della velocità è necessario che si proceda con la relativa gara d'appalto, in mancaza gli autovelox vanno sequestrati. La Corte di Cassazione (sesta sezione penale sentenza 38141/2009) ha infatti respinto il ricorso di un comandante della polizia municipale indagato per abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti. Secondo la Corte la "circostanza che il contratto di affidamento del servizio sia stato stipulato prima ancora che si concludesse la procedura di aggiudicazione della gara e' sintomo univoco che questa era stata orientata verso un obiettivo prestabilito, con palese lesione del principio della libera concorrenza". La Corte ha respinto il ricorso del Comandante evidenziando come "l'ordinanza impugnata da' conto in maniera adeguata e logica delle ragioni che legittimano la riducibilita' dei fatti prospettati dall'accusa nel paradigma dei reati di turbata liberta' degli incanti e di abuso d'ufficio".
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Etichette: Sanzioni Amministrative e P.A.
venerdì 12 febbraio 2010
Telefonia: nuove sanzioni per gli operatori
- in materia di portabilità del numero mobile, l’Autorità ha sanzionato per 360.000 euro Telecom Italia. Il provvedimento è motivato dalla condotta dell’operatore che, nonostante le formali contestazioni dell’Agcom, ha continuato ad utilizzare, a fini commerciali e promozionali e senza soluzione di continuità con il passato, i dati dei propri clienti. Tutto ciò ha impedito o rallentato ingiustificatamente il corretto svolgimento delle procedure di portabilità.
L’Agcom ha inoltre approvato la proposta finale di impegni presentata da Wind a fronte di un procedimento sanzionatorio avviato in precedenza, mentre ha dichiarato inammissibile un’analoga proposta di impegni presentata da Vodafone, dando un termine di 15 giorni per la sua riformulazione.
- in materia di comportamenti scorretti degli operatori, l’Autorità ha comminato sanzioni per servizi non richiesti a Telecom Italia (116.000 euro), Opitel (116.000 euro), Wind (58.000 euro); inoltre, l’Agcom ha sanzionato Vodafone ed Opitel per mancata ottemperanza ad un provvedimento temporaneo del Corecom (20.658 euro ciascuno), Telecom per mancata risposta scritta ad un reclamo (20.658 euro), il centro servizi Calypso per mancata trasparenza delle condizioni tariffarie (103.292 euro).
Sempre oggi, il Consiglio dell’Agcom ha approvato una proposta di delibera con la quale si definiscono gli obblighi di Telecom Italia nei mercati dell’accesso alla rete fissa. Il documento, che dovrà essere sottoposto a consultazione pubblica nazionale ed al parere della Commissione Europea, conferma i precedenti obblighi di Telecom Italia in materia di accesso alla rete, trasparenza dell’offerta, non discriminazione, controllo dei prezzi.
L’Autorità ha tuttavia deciso di eliminare l’obbligo di price cap per il canone telefonico dovuto dalla clientela finale (consumatori ed aziende). Portata oggi a consultazione, questa misura – che comunque salvaguarda le cosiddette “fasce sociali” e rispetta gli obblighi di servizio universale – allinea l’Italia agli altri Paesi comunitari, e serve a stimolare più innovazione nelle offerte a vantaggio dei consumatori. Rimangono regolati i costi delle tariffe all’ingrosso.
L’Autorità ha proposto nella consultazione che il meccanismo pluriennale di tariffe all’ingrosso della rete di accesso (unbundling) entri in vigore il 1° maggio 2010, con una decisione entro marzo 2010, all’esito di una valutazione approfondita dei costi, secondo le indicazioni della Commissione Europea (modello a costi correnti). Fino all’adozione del nuovo modello, l’Autorità propone di lasciare invariato il costo dell’unbundling.
Il provvedimento in consultazione tiene conto degli Impegni Open Access formulati da Telecom Italia e già approvati dall’Autorità lo scorso dicembre. Si prevede infatti che gli Impegni costituiscano un complemento alla regolazione di dettaglio.
Infine, nel confermare sostanzialmente l’impianto degli obblighi (remedies) all’ingrosso cui è soggetta Telecom Italia, l’Autorità ha anche provveduto ad adeguare l’impianto regolamentare all’evoluzione della rete dell’operatore dominante, verso le reti di Nuova Generazione. In linea con quanto propone la Commissione Europea, sono stati introdotti obblighi anche per nuovi servizi all’ingrosso (fibra spenta e cavidotti, in particolare), così da garantire – anche nello scenario delle reti a larghissima banda – un’effettiva competizione tra Telecom Italia e gli altri operatori di rete fissa.
Il provvedimento approvato oggi, unitamente agli Impegni di Telecom Italia, verrà notificato alla Commissione Europea.
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mercoledì 10 febbraio 2010
Se il civico è sbagliato allora la multa è nulla
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sabato 6 febbraio 2010
Ordini per telefono: si può richiedere copia della registrazione
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROVVEDIMENTO 8 luglio 2009
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) inviata da XY a Telecom Italia S.p.A. con la quale lo stesso, nel contestare la stipula di un particolare contratto di abbonamento a servizi telefonici dalla stessa offerti, ha chiesto la comunicazione dei dati che lo riguardano relativi alla "registrazione del colloquio" telefonico (cd. "verbal ordering") che attesterebbe la propria adesione al predetto contratto, nonché la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;
VISTO il ricorso presentato 14 aprile 2009 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (rappresentata e difesa dall'avv. Lorella Bianchi) con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Furio Stradella), nel rilevare l'assenza di riscontro da parte della società dopo l'invio dell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e nel rappresentare di non aver "mai personalmente avuto alcun contatto con operatori della predetta società in merito all'attivazione del contratto contestato" e di non aver "prestato alcun consenso alla registrazione della telefonata", ha ribadito la richiesta di accesso alla predetta registrazione e di cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 17 aprile 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota dell'11 giugno 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso e il verbale relativo all'audizione delle parti;
VISTE le note datate 8 e 12 maggio 2009 con le quali la società resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente mediante la trasposizione dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla società, dichiarando che gli stessi sarebbero "stati forniti dall'interessato in occasione (…) della conclusione dei contratti di abbonamento al servizio telefonico di base ed ai servizi "multibusiness"" e che, in particolare, le informazioni personali relative al contratto e all'offerta oggetto di contestazione "sono state rese dal sig. XY, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, nel corso di un contatto telefonico, del 29/1/2008, con la Società (…) e confermate dall'interessato mediante l'invio, in pari data, del fax relativo alla copia del proprio documento identificativo. La telefonata, con il consenso dell'abbonato, è stata registrata ed è conservata negli archivi di Telecom Italia S.p.A. secondo le disposizioni di legge"; rilevato che la resistente ha altresì comunicato di non poter accogliere la richiesta del ricorrente volta a ottenere copia della registrazione in questione, "in primo luogo per esigenze organizzative" e tenuto conto che comunque il diritto di accesso esercitato dal ricorrente è stato soddisfatto "con la comunicazione, in forma intelligibile, della totalità dei dati che lo riguardano"; rilevato che la resistente ha dichiarato di non poter accogliere neanche la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati del ricorrente non essendo gli stessi trattati in violazione di legge;
VISTE le note del 12 e 15 maggio 2009 (ribadite successivamente con fax del 25 giugno 2009) con le quali il ricorrente ha comunicato di ritenere parziale il riscontro ottenuto, non avendo la società fornito la registrazione del colloquio nel quale lo stesso avrebbe prestato il proprio consenso informato, registrazione oggetto di specifica richiesta avanzata già con l'interpello preventivo;
VISTA la memoria depositata il 15 maggio 2009 con la quale la resistente ha ribadito di ritenere idoneo il riscontro fornito dal momento che il diritto di accesso obbliga il titolare del trattamento a comunicare le informazioni personali relative all'interessato e non "al rilascio di copia dei documenti ovvero dei supporti che le contengono" e ha sostenuto che "la collaudata e rigorosa procedura seguita, per il sig. XY come per tutti i clienti, dalla società (…) (quella che ha avviato il contatto teso al perfezionamento del contratto n. (…) del 29/1/2008), unitamente alla decisiva circostanza che, in pari data, dall'utenza di rete fissa n. (…) intestata proprio al ricorrente è stata inviata, via fax, copia del suo documento (…), confermano, oltre ogni ragionevole dubbio, l'identità del contraente";
RILEVATO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è "dato personale" "qualunque informazione" relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che siano identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevato che, "dal punto di vista del formato dell'informazione o del supporto usato, il concetto di dato personale comprende le informazioni disponibili in qualsiasi forma, alfabetica, numerica, grafica, fotografica o acustica" e che pertanto anche i dati in forma di suoni e immagini costituiscono dati personali relativi agli interessati rispetto ai quali questi ultimi (ricorrendo tutte le altre condizioni) possono far valere i diritti di cui all'art. 7 del Codice (cfr. Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di dati personali", Wp 136 del 20 giugno 2007; art. 33 e considerando 14 della direttiva 95/46/CE);
RILEVATO che, nel caso di specie, il titolare del trattamento conserva la registrazione del colloquio che lo stesso afferma essere intercorso, "oltre ogni ragionevole dubbio", con il ricorrente e che dunque il diritto di accesso esercitato da quest'ultimo rispetto ai dati personali contenuti nella registrazione medesima non può considerarsi integralmente soddisfatto mediante la trasposizione dei dati forniti dallo stesso nel corso del colloquio, essendo necessario, anche alla luce delle predette contestazioni, che il titolare metta a disposizione anche copia della registrazione che, sola, consente di accedere al dato vocale che la stessa contiene;
RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso per questa parte e di dover ordinare a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell'istanza di accesso e di dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece comunicato al ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento, mediante la loro trasposizione e comunicazione in forma intellegibile;
RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente dal momento che, allo stato, gli stessi non risultano essere trattati in violazione di legge e risultano necessari in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti (adempimento di un contratto di cui, allo stato, risulta essere parte l'interessato);
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro parziale fornito all'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell'istanza di accesso e di dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece già comunicato al ricorrente;
c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;
d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 8 luglio 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi
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venerdì 5 febbraio 2010
Trasferimento del credito residuo in caso di portabilità del numero mobile
Si tratta dell’ultimo passo che, grazie all’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è stato compiuto dagli operatori di telefonia mobile per adempiere alle disposizioni della cosiddetta Legge Bersani in materia di “credito residuo” e di divieto di scadenza del traffico acquistato.
Fino ad agosto, infatti, gli utenti che decidevano di cambiare gestore potevano ottenere la restituzione del credito su altra SIM dello stesso operatore, oppure tramite assegno o bonifico, inviando un’apposita raccomandata, talvolta anche in contanti o con buoni spesa, ma non potevano trasferirlo presso il nuovo operatore; anche per ottenere queste forme di riconoscimento, comunque, era stato necessario un puntuale intervento dell’Autorità, combattuto pure di fronte al Tar del Lazio all’indomani dell’entrata in vigore della legge Bersani, dato che gli operatori tardavano a riconoscere il generale “diritto al credito residuo”.
Il passo decisivo, in ogni caso, si è avuto con il recente Trasferimento del Credito Residuo in caso di MNP (Mobile Number Portability - Portabilità del Numero Mobile), che prevede una procedura semplice e snella, certamente più adatta ad importi di credito anche poco elevati, che è stata stabilita da un Accordo interoperatori sotto il monitoraggio dell’Autorità.
In pratica, l’utente che vuole cambiare operatore mantenendo il proprio numero deve barrare l’opzione di TCR nello stesso momento in cui si rivolge al gestore prescelto per sottoscrivere il nuovo contratto, così manifestando la volontà di trasferire non solo il numero ma anche il credito; nel caso in cui l’opzione non sia barrata l’utente, naturalmente, non perde il diritto al credito, ma non può più ottenerlo insieme alla MNP, bensì solo con le altre forme – assegno, bonifico, ecc… – proposte dal suo vecchio gestore.
Una volta barrata l’opzione, invece, la procedura di TCR sarà integralmente gestita dal nuovo operatore, come già è per quella di MNP, e l’utente non dovrà fare altro che aspettare di ricevere l’accredito, che giungerà direttamente dal gestore che ha acquisito il cliente.
Quest’ultimo, infatti, nel comunicare al precedente gestore la volontà di recesso dell’utente e la necessità di trasferire il numero sulla propria rete, comunicherà anche la richiesta di TCR.
Il vecchio gestore, allora, dopo aver trasferito il numero (cioè dopo il cosiddetto cut over, che è il momento in cui l’utenza viene attivata sulla nuova rete), farà il conteggio del credito rimanente sui propri sistemi e lo comunicherà all’altro operatore, che provvederà ad accreditarlo all’utente oltre che ad inviargli un SMS con indicazione dell’importo trasferito. Il tutto dovrebbe svolgersi in un massimo di 3 giorni dal passaggio sulla nuova rete.
E’ importante sapere che l’importo trasferito sarà al netto di bonus e promozioni che l’utente ha ricevuto dal precedente gestore (perché la legge Bersani tutela soltanto il credito “acquistato” e non quello “regalato” o, comunque, non corrispondente ad un effettivo esborso dell’utente), oltre che dei costi sostenuti per l’operazione di trasferimento (v. tabella), sui quali tra l’altro l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sta vigilando affinché siano effettivamente giustificati e pertinenti, come imposto dalla legge.
Le eventuali richieste di informazioni e contestazioni sul TCR potranno essere formulate al nuovo gestore, che avrà il compito di indirizzare opportunamente l’utente.
Il Trasferimento del Credito Residuo costituisce una nuova ed apprezzabile frontiera di tutela dell’utenza e di stimolo della concorrenza, assolutamente innovativa nel panorama europeo e mondiale delle comunicazioni mobili, perché permette all’utente che vuole cambiare gestore di superare l’ostacolo – che fino ad oggi poteva senz’altro agire da “freno” – della possibile perdita del credito già ricaricato.
FONTE: AGCOM
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mercoledì 3 febbraio 2010
Violazioni al Codice della Strada e termine complessivo per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione del Prefetto
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lunedì 1 febbraio 2010
Autovelox: i criteri di indirizzo e cooordinamento del Ministero dell'Interno
Lo prevede la Direttiva 14 agosto 2009 con la quale il Ministero dell'Interno volta a garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade.
In particolare il provvedimento prevede:
gestione esclusiva dei c.d. autovelox da parte delle forze di polizia (le società private non potranno più farlo);
obbligatorietà di segnalazione delle postazioni di rilevazione della velocità (vietate le pattuglie nascoste);
maggiore tutela della privacy: foto e riprese video potranno essere trattati esclusivamente da personale di Polizia;
controlli periodici alle apparecchiature per la rilevazione della velocità;
creazione di un osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità e a misurare l'efficacia delle attività di contrasto adottate.
FONTE: www.altalex.com
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venerdì 29 gennaio 2010
Cartella di pagamento senza busta: è valida
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che “quanto poi alla pretesa violazione del diritto alla privacy per essere stato notificato l’avviso di mora senza busta chiusa (…) incontestabile risulta la ratio decidendi che ha negato rilevanza alla doglianza per difetto di interesse del contribuente, trattandosi di modalità notificatoria priva di effetti sulla validità dell’atto e semmai fonte di danni verso il concessionario da reclamarsi avanti al giudice ordinario e non certo nel contenzioso tributario che non ammette azioni di condanna risarcitorie. (…) Del resto neppure il disposto dell’art. 26 del DPR 602/73 nella riformulazione operata dall’art. 12 del Dlgs 46/99 dove è prescritto che la notifica (della cartella) avvenga in ‘plico chiuso’ commina sanzioni tributarie di alcun genere ove non venga osservata tale modalità’ dovendo il diritto alla riservatezza trovare soddisfazione – come si è detto – in altre sedi”.
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Etichette: Sanzioni Amministrative e P.A.
mercoledì 27 gennaio 2010
Ancora alti i costi degli SMS in Italia
Da un'indagine condotta da Antitrust e Agcom sui servizi offerti dagli operatori è emerso che ''Il 75% dei messaggini inviati viene pagato mediamente 1 centesimo di euro ma il restante 25% costa alla maggioranza degli utenti (il 62%) 15 cent, a fronte degli 11 cent fissati per gli Sms internazionali a livello europeo''.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni hanno evidenziato che, ''soprattutto nel settore degli Sms, che da solo fattura oltre 2 miliardi di euro, ci sono margini di riduzione dei prezzi sia al dettaglio che all'ingrosso'', questo se si considera che in base al Regolamento comunitario, dal 1 luglio scorso, gli Sms internazionali costano al massimo 11 centesimi per i consumatori e 4 centesimi per gli operatori virtuali. A quanto pare la maggior parte di coloro che utilizzano gli sms pagano un prezzo unitario di 15 centesimi di euro a fronte degli 11 centesimi previsti dal Regolamento per gli Sms internazionali. C'è da dire peraltro che una parte anche se minoritaria degli utenti invia messaggi a costi molto più bassi (circa 1 centesimo di euro). Secondo Antitrust e Agcom ''e' evidente che non tutti i consumatori sono consapevoli delle opportunita' offerte dal mercato'' e per questo servono ''maggiori informazioni sulle opzioni tariffarie disponibili''.
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lunedì 25 gennaio 2010
Sanzioni amministrative e querela di falso
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venerdì 22 gennaio 2010
Contestazione degli accertamenti delle Forze dell'Ordine
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mercoledì 20 gennaio 2010
Cartella esattoriale valida anche se mancano i termini di opposizione
Ma ancora.
La Corte ha ribadito che “la mancata indizione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall’art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (…)” e, prosegue la Corte, “tale principio può ritenersi ancora applicabile pur in esito all’entrata in vigore dell’art. 5 della l. n. 21/2000, dal momento che, in ogni caso, la norma non prevede espressamente la nullità dell’atto tributario per il solo fatto che le richieste indicazioni non siano presenti”.
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martedì 19 gennaio 2010
Le Farmacie offriranno nuovi servizi nell'ambito del SSN
Tra i servizi individuati dal decreto:
- partecipazione delle farmacie all'assistenza domiciliare;
- collaborazione ai programmi di educazione sanitaria della popolazione, realizzazione o partecipazione a campagne di prevenzione di patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio;
- prenotazione di visite e di esami specialistici presso le strutture convenzionate (pubbliche e private), compreso il pagamento dei relativi oneri ed il ritiro dei referti.
Il decreto legislativo, inoltre, prevede la consegna nelle farmacie rurali dei medicinali; la preparazione e la consegna delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici; la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; la messa a disposizione di infermieri e fisioterapisti per prestazioni a domicilio; l'erogazione di servizi sanitari di secondo livello, anche avvalendosi di personale infermieristico e prevedendo che la farmacia sia fornita di defibrillatore.
E' possibile visualizzare il disegno del provvedimento nel sito del governo
FONTE: http://www.ilsole24ore.com/
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lunedì 18 gennaio 2010
Traffico a targhe alterne: multe nulle se non c’è stata campagna mediatica
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venerdì 15 gennaio 2010
Multe: comunicazione dei dati personali del conducente
Di seguito il testo della sentenza.
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Parma con sentenza del ... 2005 accoglieva l'opposizione proposta da C. & P. .... srl di ....in persona del legale rappresentante, avverso il comune di Parma, per l'annullamento del verbale di contestazione n. .. con il quale le era stata contestata la violazione dell'art. 126 bis C.d.S. e art. 180 C.d.S., comma 8 per omessa comunicazione delle generalità del conducente del veicolo con il quale era stata commessa la violazione.
Rilevava che la opponente aveva tempestivamente comunicato di non essere in grado di indicare il nominativo del conducente dell'autoveicolo, poichè lo stesso veniva usato da tutto il personale della ditta; aggiungeva che non esisteva, a carico del proprietario dei veicoli con i quali era stata commessa infrazione stradale, l'obbligo giuridico di conoscere e comunicare il nome del conducente.
Il comune di Parma ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 luglio 2006.
Parte opponente è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. E' stata depositata memoria.
Con l'unico motivo di doglianza, il comune lamenta violazione dell'art. 126 bis C.d.S. e art. 180 C.d.S., comma 8 e contraddittorietà della motivazione. L'accoglimento del ricorso scaturisce agevolmente dal progressivo consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla sussistenza, allorquando venga accertata infrazione stradale, dell'obbligo dei proprietari degli autoveicoli di fornire all'autorità procedente le generalità dei conducenti alla guida.
La S. C. ritenuto che "In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, penultimo periodo, e art. 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente.
Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2 nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente" (Cass. 13748/07; 10786/08).
Da questi insegnamenti non può che discendere la cassazione della sentenza impugnata, che si è ispirata a opposti principi, considerando giustificata la mancata comunicazione del nome del conducente da parte della ditta proprietaria del veicolo. Si fa luogo, con decisione di merito ex art 384 c.p.c. al rigetto dell'originaria opposizione, giacchè non constano altri motivi di opposizione, oltre quello che è risultato infondato, nè è stato proposto ricorso incidentale. Le spese si liquidano in dispositivo a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'ordinaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
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mercoledì 13 gennaio 2010
Multe: in caso di appello è necessario l’avvocato
FONTE: www.ilsole24ore.com
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lunedì 11 gennaio 2010
Risoluzioni stragiudiziarie, arriva l'Arbitro bancario finanziario
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venerdì 8 gennaio 2010
Multa da annullare se non viene ascoltato il trasgressore
In caso di infrazioni al codice della strada, quando l'automobilista chiede di essere ascoltato l'amministrazione non può tirarsi indietro. Se lo fa, la multa comminata al trasgressore va annullata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13622/2009 (pubblicata su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com), con cui ha dato ragione a un automobilista della provincia di Torino, reo di aver superato i limiti di velocità, e al quale dunque era stata comminata la relativa sanzione, successivamente confermata dal giudice di pace.
Per i Supremi giudici invece "in tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità competente" integra una doppia violazione con "la conseguente illegittimità […] dell'ordinanza ingiunzione".
In materia di ordinanze esiste, infatti, una regola procedimentale di carattere generale (articolo 18 della legge 689/1981) che prescrive il diritto degli interessati a essere sentiti dall'autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. E, più in particolare, vi è una norma specifica del Codice della strada, l'articolo 204 del Dlgs 285/1992, che prevede l'obbligo del prefetto che irroga la sanzione, "a tutela del diritto di difesa del trasgressore", di sentire "gli interessati che ne abbiano fatta richiesta" e in caso contrario l'ordinanza ingiunzione diventa illegittima.
Nulla da fare dunque per l'amministrazione che ha dovuto capitolare di fronte alle legittime rivendicazioni del conducente. I giudici di Piazza Cavour hanno, così, cassato la sentenza di primo grado e stabilito un altro importante tassello a difesa dei diritti degli automobilisti.
FONTE: www.ilsole24ore.com
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mercoledì 6 gennaio 2010
Valide le multe per uso del cellulare in auto anche senza contestazione immediata
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lunedì 4 gennaio 2010
Firmato il protocollo di conciliazione con Vodafone
L’obiettivo del Protocollo e’ consolidare il positivo dialogo con le Associazioni consumeriste e favorire maggiore efficacia nelle relazioni con il consumatore, elemento che Vodafone Italia ritiene strategico in un contesto di mercato caratterizzato da forte competizione nei prezzi e nei servizi tra le aziende di telecomunicazione.
Imparzialità, Trasparenza, Efficacia ed Equità sono i quattro principi su cui e’ stato costruito il Protocollo che applica il modello della conciliazione paritetica azienda-associazioni per la risoluzione non giudiziale delle controversie. Tutto avverrà on line tra Vodafone Italia e i conciliatori delle Associazioni e il procedimento dovrà chiudersi entro 30 giorni.
Il protocollo e’ stato sottoscritto da Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.
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venerdì 1 gennaio 2010
Impugnabile il preavviso di fermo amministrativo
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