sabato 22 maggio 2010

LA TUTELA DEL CONSUMATORE: Nuovo ciclo di eventi formativi e di aggiornamento in materia di consumatori

Locandina Ciclo EventiDopo il successo del convegno “Comunicazioni pubblicitarie e tutela del consumatore: dalla disciplina delle pratiche commerciali al danno da pubblicità ingannevole”, tenutosi nello scorso mese di ottobre, gli Studi Legali Cirillo & D’Auria di Salerno e Manzo & Associati di Battipaglia promuovono un nuovo ciclo di incontri formativi e di approfondimento in tema di tutela del consumatore.
Una iniziativa di sicuro interesse per gli operatori del diritto, che punta a qualificare il Foro di Salerno come laboratorio culturale nella complessa tematica del diritto dei consumatori.
Il ciclo di incontri vede il patrocinio dell’Agit, l’Associazione Nazionale che riunisce gli Avvocati Specializzati in Diritto dei Consumatori, e l’importante contributo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, che ha accreditato l’evento tra quelli utili per il conseguimento dei crediti per la formazione professionale.
Il percorso formativo si aprirà il 31 maggio alle ore 15.30 con il dott. Alberto De Franceschi - giovane e promettente ricercatore dell’Università di Ferrara, attualmente impegnato presso il Max-Planck di diritto industriale della concorrenza di Monaco di Baviera – che relazionerà su “Compravendite mobiliari e consegna di beni non conformi al contratto”; mentre il 28 giugno la tematica del credito al consumo (“La disciplina del credito al consumo. problemi applicativi e prospettive di riforma”) sarà trattata dai professori Giovanni De Cristofaro (Università di Ferrara) e Stefano Pagliantini (Università di Siena), autori di numerose pubblicazioni scientifiche in materia.
Ad introdurre questo secondo incontro sarà l’Avv. Cladio Belli, del Foro di Roma, Presidente nazionale dell’Agit.

Entrambi gli incontri, a partecipazione gratuita, si terranno presso l’Aula Parrilli del Tribunale di Salerno.

Sul sito web www.dirittoeconsumo.it saranno pubblicate tutte le informazioni utili, gli aggiornamenti, ed il materiale didattico, costituito da articoli di dottrina e da pronunce giurisprudenziali.


PROGRAMMA

LUNEDI 31 MAGGIO 2010
Ore 15.30 Aula Parrilli presso il Tribunale di Salerno

Saluti: Avv. Americo Montera
Presidente Consiglio Ordine Avvocati Salerno

Presentazione del ciclo di incontri: Avv. Mario Manzo e Avv. Stefano D’Auria

COMPRAVENDITE MOBILIARI E CONSEGNA DI BENI "NON CONFORMI AL CONTRATTO"
Relatore: dott. Alberto De Franceschi
Dottore di ricerca in "Diritto delle obbligazioni e contratti italiano, europeo e comparato" presso l'Università di Ferrara - Ricercatore presso l'Istituto Max-Planck di Monaco di Baviera

***

LUNEDI 28 GIUGNO 2010
Ore 15.30 Aula Parrilli presso il Tribunale di Salerno

LA DISCIPLINA DEL CREDITO AL CONSUMO. PROBLEMI APPLICATIVI E PROSPETTIVE DI RIFORMA
Introduzione:
Avv. Claudio Belli – Foro di Roma
Presidente Nazionale AGIT (Associazione Avvocati Giusconsumeristi Italiani)

Relatori:
Prof. Stefano Pagliantini
Ordinario di Diritto Privato presso l’Università di Siena
Curatore del volume "Le forme della nullità" (Giappichelli, 2009)
Autore del volume "Forma e formalismo nel diritto europeo dei contratti" (ETS, 2009)


Prof. Giovanni De Cristofaro
Ordinario di Diritto Civile presso l’Università di Ferrara
Curatore (con Alessio Zaccaria) del "Commentario breve al diritto dei consumatori" (Cedam, 2010)
Curatore del volume "La nuova disciplina europea del credito al consumo" (Giappichelli, 2009)


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venerdì 19 marzo 2010

Ausiliari del traffico: la Cassazione ne precisa le funzioni

Nella sentenza della Corte di Cassazione II Civile n. 22675 del 2009 si legge che “ il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell'attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative.
Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria. Una seconda, concernente la sosta nell'ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali. Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell'intero territorio comunale."

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mercoledì 17 marzo 2010

Opposizione a sanzione amministrativa e contestazione mediante notifica

Con sentenza n. 23477 del 5 novembre 2009 la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell’ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dall’art. 24 della l. n. 689 del 1981, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall’art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria all’autorità amministrativa.

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lunedì 15 marzo 2010

Photored: multa nulla se manca il vigile

Anche le multe a chi passa con semaforo rosso sono nulle se l'infrazione è stata rilevata con il "photo red" senza la presenza del vigile. La Corte di Cassazione con sentenza n. 23084/2009 ha affermato che ''la fattispecie dell'attraversamento del semaforo a luce rossa, rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori, in tutti i casi in cui, il veicolo , pur avendo impegnato l'incrocio correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo il crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi che solo la presenza del vigile puo' evitare''. In primo grado il giudice di pace aveva confermato la contravvenzione sulla base della considerazione che l'automobilista non aveva provato il ''non corretto funzionamento dell'apparecchiatura''. La Cassazione ha ribaltato il verdetto ribadendo la necessità della presenza del vigile in quanto l'apparecchiatura a posto fisso, soprattutto nei casi di ingorgo, rappresenta un rilevamento che ''si presta a possibili errori''. Nella pronunica citata si legge anche che "non e' decisivo il fatto che l'art. 384 reg. att. del Cds ricomprenda nell'ipotesi di impossibilita' della contestazione immediata l'attraversamento dell'incrocio col semaforo rosso perche' si tratta di una norma che non puo' derogare a quella generale sulla necessita' della contestazione immediata, quando possibile, e sulla presenza dei vigili".

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venerdì 12 marzo 2010

Eccesso di velocità: nulle le multe basate su percezione soggettiva

Sono nulle le multe per alta velocità inflitte solo sulla base di quello che ha rilevato l'occhio del vigile. Secondo la Corte un agente accertatore può certamente contestare una guida senza cinture o la mancanza di fari accesi ma non può fare munlte per eccesso di velocità sulla base della sua "percezione soggettiva" che, spiega la Corte, si deve considerare inattendibile. Con la sentenza n. 22891/2009 la Corte di Cassazione ha ha confermato l'annullamento di una contravvenzione per eccesso di velocità inflitta da un carabinere nei confronti di un automobilista che nella circostanza guidava anche con i fari spenti e senza indossare le cinture. "Il giudice di pace - scrive la Corte - ha chiarito che, dalla stessa descrizione dell'agente, risultavano carenti elementi oggettivi cui ancorare la valutazione operata" sulla velocità eccessiva "che in definitiva era risultata esclusivamente riferita alla sua percezione soggettiva di per se' inattendibile".

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mercoledì 10 marzo 2010

Dal 1° gennaio 2010 nuovo blocco per le chiamate a sovrapprezzo da rete fissa

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato oggi, al termine di un’apposita consultazione pubblica, un nuovo provvedimento di blocco automatico delle chiamate verso le numerazioni più costose e critiche, per contrastare fenomeni di addebiti ingannevoli in bolletta per servizi non richiesti.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato per motivi procedurali il precedente sbarramento entrato in vigore il 1° ottobre 2008.La nuova data di attivazione del blocco permanente è fissata per il 1° gennaio 2010.
Anche dopo tale data, gli utenti avranno la possibilità di chiedere, con una semplice telefonata al proprio gestore, di rimuovere il blocco permanente o di sostituirlo con un blocco a PIN.
FONTE: AGCOM

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lunedì 8 marzo 2010

Multe: il metodo di rilevamento delle infrazioni non può essere sindacato dal giudice

Con la sentenza n. 21878 la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice di merito non può censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza né tantomeno può sindacare il metodo di rilevamento della pubblica amministrazione in merito delle infrazioni. Nel caso di specie il Giudice di Pace aveva annullato un verbale di infrazione in quanto gli agenti avrebbero potuto fermare immediatamente il trasgressore che viaggiava ad una velocità che superava i limiti consentiti, contestando la violazione al codice della strada. La Cassazione ha invece affermato che la decisione del Giudice di Pace costituisce un’interferenza nella discrezionalità amministrativa, avendo il giudice di Pace, annullando il provvedimento, sindacato le modalità di contestazione della violazione. “Costituisce un inammissibile sindacato della discrezionalità organizzativa dell'amministrazione - affermano i giudici di Piazza Cavour - ogni rilievo svolto circa la scelta della posizione migliore in cui ubicare il veicolo della Polstrada e delle modalità scelte da quest'ultima per contestare la violazione. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è fermissima nel ritenere che il giudice di merito non è abilitato a censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza nè a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione (Cass 2206/07; 24355/06; 20114/06)”.

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venerdì 5 marzo 2010

Se l'ausiliario è dipendente comunale multe anche fuori dai parcheggi

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22676/2009 (pubblicata su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com), accogliendo il ricorso del comune di Civitavecchia contro un'automobilista che aveva parcheggiato in divieto di sosta in una strada pubblica.
In primo grado, il giudice di pace aveva annullato la contravvenzione sulla base del fatto che la zona non rientrava all'interno del capitolato per la gestione dei parcheggi municipali e dunque era fuori dall'ambito di azione dei cosiddetti "vigilini". Per i giudici di Piazza Cavour, al contrario, siccome il verbalizzante, come indicato nella sentenza, era "un dipendente comunale con attribuzioni di ausiliario del traffico", e non un dipendente di una società esterna né un ispettore dell'azienda di trasporto pubblico, non rientrava nelle limitazioni di competenza previste per queste due categorie. E cioè l'area dei parcheggi, per i semplici ausiliari, e le corsie riservate al trasporto pubblico, per gli ispettori.

Secondo la legge 127/97, infatti, i comuni possono con un provvedimento del sindaco, attribuire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta sia a dipendenti comunali che a dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, per questi ultimi però limitatamente alle sole aree previste per i parcheggi. E le stesse restrizioni valgono per il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico cui sono conferite funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta ma soltanto all'interno delle corsie riservate al trasporto.
(Articolo di Francesco Machina Grifeo pubblicato su www.ilsole24ore.com)

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mercoledì 3 marzo 2010

No agli autoveicoli nelle aree pedonali, anche se manca la recinzione

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 21883/2009) ha stabilito che è vietato ai veicoli accedere alle aree pedonali anche se non sono recintate con piloni o catene e che è irrilevante il fatto che sulla segnaletica verticale manchino gli estremi dell’ordinanza comunale. Nella sentenza si legge che “ai sensi dell’art. 38 del codice gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale, ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Inoltre la stessa norma stabilisce che le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. Pertanto la presenza del cartello di divieto imponeva all’automobilista di attenersi alla prescrizione da esso derivante, prescindendo dalla mancata presenza di piloni a catena, la cui apposizione non è condizione di validità del divieto. Si trattava invero di misura meramente rafforzativa del divieto stesso, la cui previsione, attuazione o ritardata attuazione non incideva sulla validità di quanto ordinato e prescritto nelle forme legali”.
Nel caso di specie, “illogicamente si è preteso quindi di far prevalere sul segnale verticale non un segnale contrastante, ma l’assenza di un segnale rafforzativo di quello esistente, assenza che paradossalmente avrebbe addirittura annullato la prescrizione. Parimenti irrilevante era peraltro la ulteriore pretesa irregolarità (mancanza di estremi dell’ordinanza, risultata tuttavia esistente) denunciata dall’opponente, che nulla toglieva alla validità del segnale. Non è previsto infatti alcun effetto in caso di mancanza di tali estremi”.

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lunedì 1 marzo 2010

Normattiva: banca dati di leggi a disposizione del cittadino

L'istituto Poligrafico e zecca dello Stato ha siglato un accordo con la presidenza del Consiglio per relizzare un nuovo progetto denominato "normattiva" che conterrà una banca dati delle leggi dal 1946 ad oggi e consentirà ai cittadini di avere a disposizione uno strumento di facile consultazione capace anche di tracciare la norma nella sua evoluzione nel corso degli anni. Roberto Mazzei, presidente dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha dichiarato: "Partiamo subito con un accordo che ci pone al fianco di nazioni europee gia' attive in tal senso, quali la Francia, che gia' e' diretta verso una semplificazione e riorganizzazione delle leggi nazionali". Esprime soddisfazione anche Ferruccio Ferranti, l'amministratore delegato del Poligrafico, per il fatto "di poter contribuire fattivamente, come Azienda di servizio, al processo di e-government: l'Istituto continua cosi', attraverso tale accordo, a fornire un supporto concreto a progetti e politiche che pongono il cittadino al centro delle azioni di Governo''.

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mercoledì 24 febbraio 2010

Via libera al codice segreto per cambiare in sicurezza operatore di telefonia fissa

La Commissione Infrastrutture e Reti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduta da Corrado Calabrò, ha approvato l’introduzione del codice segreto necessario per avviare il trasferimento dal vecchio al nuovo operatore telefonico di rete fissa.La misura approvata consentirà di ridurre, a vantaggio dei consumatori, il fenomeno dei passaggi tra operatori mai richiesti dai clienti, come citato nella delibera dell’Autorità 41/09/CIR che ha dato avvio al procedimento di approvazione del codice segreto.
Nella sostanza il provvedimento appena approvato dispone l’obbligo per gli operatori di consegnare un codice segreto ai propri clienti. Tale codice, una volta consegnato al nuovo operatore permetterà di verificare l’effettiva volontà del cliente di cambiare gestore. Il codice dovrà quindi essere inviato dal nuovo operatore a quello di partenza il quale, accertatane la correttezza, darà il via libera al trasferimento di utenza.
I clienti degli operatori concorrenti di Telecom avranno così un nuovo codice di migrazione che conterrà al suo interno il codice segreto, mente i clienti di Telecom Italia riceveranno un codice segreto che verrà loro fornito in fattura (o via call center o web).
Con questo provvedimento sarà garantita a tutti i clienti una protezione più efficace contro le frodi. L’Autorità vigilerà che gli operatori, nessuno escluso, utilizzino il codice segreto solo per gli scopi per cui è stato previsto e in ogni caso non per trattenere i clienti contro la loro volontà.
FONTE: AGCOM

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lunedì 22 febbraio 2010

Photored: multa valida anche senza taratura periodica

La Corte di Cassazione, con sentenza del 14 settembre 2009, n. 19775, ha chiarito che "non esistono, allo stato, norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature" (sentenza 14 settembre 2009, n. 19775), precisando inoltre che: "la disciplina legale delle misurazioni ha sempre avuto quale specifica finalità quella di regolare rapporti di carattere essenzialmente privatistico inerenti l'industria, l'agricoltura, il commercio ed, indirettamente, il pubblico interesse";
"le medesime finalità (privatistiche) risultano perseguite dalla normativa comunitaria di base"
la normativa UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni) non è vincolante e, "in assenza di leggi o regolamenti di recepimento, rappresenta unicamente un insieme di regole di buona tecnica, impropriamente definite norme".

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mercoledì 17 febbraio 2010

Ecco il modulo per la moratoria dei debiti delle imprese nei confronti delle banche

Nel sito del governo è stato pubblicato il modulo per consentire alle imprese che intendono avvalersi della moratoria dei debiti nei confronti delle banche di fare la relativa richiesta. Con la domanda (che può essere presentata fino al 10 giugno 2010) le banche che hanno aderito all'accordo tra ministero dell'Economia e delle finanze, Abi e Associazioni delle imprese possono sospendere per 12 mesi le rate dei mutui o dei leasing a carico delle imprese che si trovano in situazioni di sofferenza a causa della crisi economica. La moratoria prevede anche l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti.
L'elenco delle banche aderenti all'iniziativa è disponibile qui: banche aderenti
E qui il modulo per la domanda: modulo moratoria

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lunedì 15 febbraio 2010

Autovelox: sequestro se manca gara d’appalto

Per l'affidamento in concessione del servizio di rilevazione della velocità è necessario che si proceda con la relativa gara d'appalto, in mancaza gli autovelox vanno sequestrati. La Corte di Cassazione (sesta sezione penale sentenza 38141/2009) ha infatti respinto il ricorso di un comandante della polizia municipale indagato per abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti. Secondo la Corte la "circostanza che il contratto di affidamento del servizio sia stato stipulato prima ancora che si concludesse la procedura di aggiudicazione della gara e' sintomo univoco che questa era stata orientata verso un obiettivo prestabilito, con palese lesione del principio della libera concorrenza". La Corte ha respinto il ricorso del Comandante evidenziando come "l'ordinanza impugnata da' conto in maniera adeguata e logica delle ragioni che legittimano la riducibilita' dei fatti prospettati dall'accusa nel paradigma dei reati di turbata liberta' degli incanti e di abuso d'ufficio".

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venerdì 12 febbraio 2010

Telefonia: nuove sanzioni per gli operatori

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta nuovi provvedimenti a favore degli utenti dei servizi di telecomunicazione. Nell’ambito della sua attività istituzionale in questo campo, l’Agcom ha assunto oggi alcune decisioni a tutela del consumatore. In particolare:

- in materia di portabilità del numero mobile, l’Autorità ha sanzionato per 360.000 euro Telecom Italia. Il provvedimento è motivato dalla condotta dell’operatore che, nonostante le formali contestazioni dell’Agcom, ha continuato ad utilizzare, a fini commerciali e promozionali e senza soluzione di continuità con il passato, i dati dei propri clienti. Tutto ciò ha impedito o rallentato ingiustificatamente il corretto svolgimento delle procedure di portabilità.

L’Agcom ha inoltre approvato la proposta finale di impegni presentata da Wind a fronte di un procedimento sanzionatorio avviato in precedenza, mentre ha dichiarato inammissibile un’analoga proposta di impegni presentata da Vodafone, dando un termine di 15 giorni per la sua riformulazione.

- in materia di comportamenti scorretti degli operatori, l’Autorità ha comminato sanzioni per servizi non richiesti a Telecom Italia (116.000 euro), Opitel (116.000 euro), Wind (58.000 euro); inoltre, l’Agcom ha sanzionato Vodafone ed Opitel per mancata ottemperanza ad un provvedimento temporaneo del Corecom (20.658 euro ciascuno), Telecom per mancata risposta scritta ad un reclamo (20.658 euro), il centro servizi Calypso per mancata trasparenza delle condizioni tariffarie (103.292 euro).

Sempre oggi, il Consiglio dell’Agcom ha approvato una proposta di delibera con la quale si definiscono gli obblighi di Telecom Italia nei mercati dell’accesso alla rete fissa. Il documento, che dovrà essere sottoposto a consultazione pubblica nazionale ed al parere della Commissione Europea, conferma i precedenti obblighi di Telecom Italia in materia di accesso alla rete, trasparenza dell’offerta, non discriminazione, controllo dei prezzi.

L’Autorità ha tuttavia deciso di eliminare l’obbligo di price cap per il canone telefonico dovuto dalla clientela finale (consumatori ed aziende). Portata oggi a consultazione, questa misura – che comunque salvaguarda le cosiddette “fasce sociali” e rispetta gli obblighi di servizio universale – allinea l’Italia agli altri Paesi comunitari, e serve a stimolare più innovazione nelle offerte a vantaggio dei consumatori. Rimangono regolati i costi delle tariffe all’ingrosso.

L’Autorità ha proposto nella consultazione che il meccanismo pluriennale di tariffe all’ingrosso della rete di accesso (unbundling) entri in vigore il 1° maggio 2010, con una decisione entro marzo 2010, all’esito di una valutazione approfondita dei costi, secondo le indicazioni della Commissione Europea (modello a costi correnti). Fino all’adozione del nuovo modello, l’Autorità propone di lasciare invariato il costo dell’unbundling.

Il provvedimento in consultazione tiene conto degli Impegni Open Access formulati da Telecom Italia e già approvati dall’Autorità lo scorso dicembre. Si prevede infatti che gli Impegni costituiscano un complemento alla regolazione di dettaglio.

Infine, nel confermare sostanzialmente l’impianto degli obblighi (remedies) all’ingrosso cui è soggetta Telecom Italia, l’Autorità ha anche provveduto ad adeguare l’impianto regolamentare all’evoluzione della rete dell’operatore dominante, verso le reti di Nuova Generazione. In linea con quanto propone la Commissione Europea, sono stati introdotti obblighi anche per nuovi servizi all’ingrosso (fibra spenta e cavidotti, in particolare), così da garantire – anche nello scenario delle reti a larghissima banda – un’effettiva competizione tra Telecom Italia e gli altri operatori di rete fissa.

Il provvedimento approvato oggi, unitamente agli Impegni di Telecom Italia, verrà notificato alla Commissione Europea.

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mercoledì 10 febbraio 2010

Se il civico è sbagliato allora la multa è nulla

Sono nulle le multe notificate che indicano un numero civico sbagliato. Così la Corte di Cassazione (sentenza n. 19323/2009) ha accolto le richieste di un automobilista cui era stata recapitata una cartella esattoriale che gli intimava di pagare 331 euro per tre sanzioni amministrative di cui non era mai stato portato a conoscenza. Nella pronuncia si legge che le raccomandate ''non erano state recapitate ma erano state restituite per compiuta giacenza''. In una delle notifiche però ''risultava errato il civico presso il quale risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell'ufficiale notificante''. Ricorrendo in Cassazione, l'automobilista ha fatto notare la presenza di diversi errori di notifica e tra questi l'errata indicazione del numero civico. Accogliendo il ricorso la Corte ha annullanto la cartella esattoriale mettendo in chiaro che ''non si puo' prescindere dalla verifica dell'esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall'avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare o meno la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l'avviso di deposito-giacenza dell'atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato, privandolo cosi' della possibilita' di tutelare i propri diritti''.

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sabato 6 febbraio 2010

Ordini per telefono: si può richiedere copia della registrazione

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROVVEDIMENTO 8 luglio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) inviata da XY a Telecom Italia S.p.A. con la quale lo stesso, nel contestare la stipula di un particolare contratto di abbonamento a servizi telefonici dalla stessa offerti, ha chiesto la comunicazione dei dati che lo riguardano relativi alla "registrazione del colloquio" telefonico (cd. "verbal ordering") che attesterebbe la propria adesione al predetto contratto, nonché la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;

VISTO il ricorso presentato 14 aprile 2009 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (rappresentata e difesa dall'avv. Lorella Bianchi) con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Furio Stradella), nel rilevare l'assenza di riscontro da parte della società dopo l'invio dell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e nel rappresentare di non aver "mai personalmente avuto alcun contatto con operatori della predetta società in merito all'attivazione del contratto contestato" e di non aver "prestato alcun consenso alla registrazione della telefonata", ha ribadito la richiesta di accesso alla predetta registrazione e di cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 17 aprile 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota dell'11 giugno 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso e il verbale relativo all'audizione delle parti;

VISTE le note datate 8 e 12 maggio 2009 con le quali la società resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente mediante la trasposizione dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla società, dichiarando che gli stessi sarebbero "stati forniti dall'interessato in occasione (…) della conclusione dei contratti di abbonamento al servizio telefonico di base ed ai servizi "multibusiness"" e che, in particolare, le informazioni personali relative al contratto e all'offerta oggetto di contestazione "sono state rese dal sig. XY, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, nel corso di un contatto telefonico, del 29/1/2008, con la Società (…) e confermate dall'interessato mediante l'invio, in pari data, del fax relativo alla copia del proprio documento identificativo. La telefonata, con il consenso dell'abbonato, è stata registrata ed è conservata negli archivi di Telecom Italia S.p.A. secondo le disposizioni di legge"; rilevato che la resistente ha altresì comunicato di non poter accogliere la richiesta del ricorrente volta a ottenere copia della registrazione in questione, "in primo luogo per esigenze organizzative" e tenuto conto che comunque il diritto di accesso esercitato dal ricorrente è stato soddisfatto "con la comunicazione, in forma intelligibile, della totalità dei dati che lo riguardano"; rilevato che la resistente ha dichiarato di non poter accogliere neanche la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati del ricorrente non essendo gli stessi trattati in violazione di legge;

VISTE le note del 12 e 15 maggio 2009 (ribadite successivamente con fax del 25 giugno 2009) con le quali il ricorrente ha comunicato di ritenere parziale il riscontro ottenuto, non avendo la società fornito la registrazione del colloquio nel quale lo stesso avrebbe prestato il proprio consenso informato, registrazione oggetto di specifica richiesta avanzata già con l'interpello preventivo;

VISTA la memoria depositata il 15 maggio 2009 con la quale la resistente ha ribadito di ritenere idoneo il riscontro fornito dal momento che il diritto di accesso obbliga il titolare del trattamento a comunicare le informazioni personali relative all'interessato e non "al rilascio di copia dei documenti ovvero dei supporti che le contengono" e ha sostenuto che "la collaudata e rigorosa procedura seguita, per il sig. XY come per tutti i clienti, dalla società (…) (quella che ha avviato il contatto teso al perfezionamento del contratto n. (…) del 29/1/2008), unitamente alla decisiva circostanza che, in pari data, dall'utenza di rete fissa n. (…) intestata proprio al ricorrente è stata inviata, via fax, copia del suo documento (…), confermano, oltre ogni ragionevole dubbio, l'identità del contraente";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è "dato personale" "qualunque informazione" relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che siano identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevato che, "dal punto di vista del formato dell'informazione o del supporto usato, il concetto di dato personale comprende le informazioni disponibili in qualsiasi forma, alfabetica, numerica, grafica, fotografica o acustica" e che pertanto anche i dati in forma di suoni e immagini costituiscono dati personali relativi agli interessati rispetto ai quali questi ultimi (ricorrendo tutte le altre condizioni) possono far valere i diritti di cui all'art. 7 del Codice (cfr. Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di dati personali", Wp 136 del 20 giugno 2007; art. 33 e considerando 14 della direttiva 95/46/CE);

RILEVATO che, nel caso di specie, il titolare del trattamento conserva la registrazione del colloquio che lo stesso afferma essere intercorso, "oltre ogni ragionevole dubbio", con il ricorrente e che dunque il diritto di accesso esercitato da quest'ultimo rispetto ai dati personali contenuti nella registrazione medesima non può considerarsi integralmente soddisfatto mediante la trasposizione dei dati forniti dallo stesso nel corso del colloquio, essendo necessario, anche alla luce delle predette contestazioni, che il titolare metta a disposizione anche copia della registrazione che, sola, consente di accedere al dato vocale che la stessa contiene;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso per questa parte e di dover ordinare a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell'istanza di accesso e di dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece comunicato al ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento, mediante la loro trasposizione e comunicazione in forma intellegibile;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente dal momento che, allo stato, gli stessi non risultano essere trattati in violazione di legge e risultano necessari in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti (adempimento di un contratto di cui, allo stato, risulta essere parte l'interessato);

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro parziale fornito all'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell'istanza di accesso e di dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece già comunicato al ricorrente;

c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

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venerdì 5 febbraio 2010

Trasferimento del credito residuo in caso di portabilità del numero mobile

Dallo scorso mese di agosto si può cambiare gestore telefonico senza perdere il credito già ricaricato sulla Sim, chiedendone il trasferimento (con l’opzione di TCR, Trasferimento Credito Residuo).

Si tratta dell’ultimo passo che, grazie all’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è stato compiuto dagli operatori di telefonia mobile per adempiere alle disposizioni della cosiddetta Legge Bersani in materia di “credito residuo” e di divieto di scadenza del traffico acquistato.

Fino ad agosto, infatti, gli utenti che decidevano di cambiare gestore potevano ottenere la restituzione del credito su altra SIM dello stesso operatore, oppure tramite assegno o bonifico, inviando un’apposita raccomandata, talvolta anche in contanti o con buoni spesa, ma non potevano trasferirlo presso il nuovo operatore; anche per ottenere queste forme di riconoscimento, comunque, era stato necessario un puntuale intervento dell’Autorità, combattuto pure di fronte al Tar del Lazio all’indomani dell’entrata in vigore della legge Bersani, dato che gli operatori tardavano a riconoscere il generale “diritto al credito residuo”.

Il passo decisivo, in ogni caso, si è avuto con il recente Trasferimento del Credito Residuo in caso di MNP (Mobile Number Portability - Portabilità del Numero Mobile), che prevede una procedura semplice e snella, certamente più adatta ad importi di credito anche poco elevati, che è stata stabilita da un Accordo interoperatori sotto il monitoraggio dell’Autorità.

In pratica, l’utente che vuole cambiare operatore mantenendo il proprio numero deve barrare l’opzione di TCR nello stesso momento in cui si rivolge al gestore prescelto per sottoscrivere il nuovo contratto, così manifestando la volontà di trasferire non solo il numero ma anche il credito; nel caso in cui l’opzione non sia barrata l’utente, naturalmente, non perde il diritto al credito, ma non può più ottenerlo insieme alla MNP, bensì solo con le altre forme – assegno, bonifico, ecc… – proposte dal suo vecchio gestore.

Una volta barrata l’opzione, invece, la procedura di TCR sarà integralmente gestita dal nuovo operatore, come già è per quella di MNP, e l’utente non dovrà fare altro che aspettare di ricevere l’accredito, che giungerà direttamente dal gestore che ha acquisito il cliente.

Quest’ultimo, infatti, nel comunicare al precedente gestore la volontà di recesso dell’utente e la necessità di trasferire il numero sulla propria rete, comunicherà anche la richiesta di TCR.

Il vecchio gestore, allora, dopo aver trasferito il numero (cioè dopo il cosiddetto cut over, che è il momento in cui l’utenza viene attivata sulla nuova rete), farà il conteggio del credito rimanente sui propri sistemi e lo comunicherà all’altro operatore, che provvederà ad accreditarlo all’utente oltre che ad inviargli un SMS con indicazione dell’importo trasferito. Il tutto dovrebbe svolgersi in un massimo di 3 giorni dal passaggio sulla nuova rete.

E’ importante sapere che l’importo trasferito sarà al netto di bonus e promozioni che l’utente ha ricevuto dal precedente gestore (perché la legge Bersani tutela soltanto il credito “acquistato” e non quello “regalato” o, comunque, non corrispondente ad un effettivo esborso dell’utente), oltre che dei costi sostenuti per l’operazione di trasferimento (v. tabella), sui quali tra l’altro l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sta vigilando affinché siano effettivamente giustificati e pertinenti, come imposto dalla legge.

Le eventuali richieste di informazioni e contestazioni sul TCR potranno essere formulate al nuovo gestore, che avrà il compito di indirizzare opportunamente l’utente.

Il Trasferimento del Credito Residuo costituisce una nuova ed apprezzabile frontiera di tutela dell’utenza e di stimolo della concorrenza, assolutamente innovativa nel panorama europeo e mondiale delle comunicazioni mobili, perché permette all’utente che vuole cambiare gestore di superare l’ostacolo – che fino ad oggi poteva senz’altro agire da “freno” – della possibile perdita del credito già ricaricato.
FONTE: AGCOM

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mercoledì 3 febbraio 2010

Violazioni al Codice della Strada e termine complessivo per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione del Prefetto

Con sentenza n. 13303 del 9 giugno 2009 la Corte di Cassazione ha ribadito che “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada cui sia applicabile la nuova disciplina procedimentale conseguente alle innovazioni normative introdotte dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., nella legge 1° agosto 2003, n. 214, la nuova disposizione prevista dal comma 1 bis dell'art. 204 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui i termini di cui ai commi 1 bis e 2 dell'art. 203 e al comma 1 dello stesso articolo 204 sono perentori e si cumulano fra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al Prefetto di usufruire - per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione - del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni) degli atti di competenza da parte dell’organo accertatore”.

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lunedì 1 febbraio 2010

Autovelox: i criteri di indirizzo e cooordinamento del Ministero dell'Interno

Per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero degli incidenti causati dall'eccesso di velocità, l'azione di contrasto degli organi di polizia stradale e delle Polizìe locali deve essere rivolta con prioritaria attenzione ai tratti di strada in cui si verifica un costante ed alto livello infortunistico.

Lo prevede la Direttiva 14 agosto 2009 con la quale il Ministero dell'Interno volta a garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade.
In particolare il provvedimento prevede:
gestione esclusiva dei c.d. autovelox da parte delle forze di polizia (le società private non potranno più farlo);
obbligatorietà di segnalazione delle postazioni di rilevazione della velocità (vietate le pattuglie nascoste);
maggiore tutela della privacy: foto e riprese video potranno essere trattati esclusivamente da personale di Polizia;
controlli periodici alle apparecchiature per la rilevazione della velocità;
creazione di un osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità e a misurare l'efficacia delle attività di contrasto adottate.
FONTE: www.altalex.com

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venerdì 29 gennaio 2010

Cartella di pagamento senza busta: è valida

La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17194/2009) ha stabilito che non è prevista nessuna sanzione per la cartella di pagamento notificata “senza busta chiusa” né i cittadini possono chiedere al giudice tributario il risarcimento per violazione della privacy e che, al massimo, può essere intentata un’azione risarcitoria davanti al giudice ordinario. La Corte ha infatti evidenziato che “è pacifico che nel processo tributario l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, depositata da una parte, ai sensi dell’art. 33 I° co. Del D. Lgs. 546/92 può essere notificata all’altra con lettera raccomandata, essendo tale forma applicabile, a norma dell’art. 16 III° co., in ogni fase ed aspetto del processo davanti alle Commissioni tributarie salvo che non sussista una puntuale indicazione in senso contrario, come accade nel caso previsto dall’art. 38 II° comma secondo il quale, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza deve avvenire esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 137 e segg. Cpc”.
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che “quanto poi alla pretesa violazione del diritto alla privacy per essere stato notificato l’avviso di mora senza busta chiusa (…) incontestabile risulta la ratio decidendi che ha negato rilevanza alla doglianza per difetto di interesse del contribuente, trattandosi di modalità notificatoria priva di effetti sulla validità dell’atto e semmai fonte di danni verso il concessionario da reclamarsi avanti al giudice ordinario e non certo nel contenzioso tributario che non ammette azioni di condanna risarcitorie. (…) Del resto neppure il disposto dell’art. 26 del DPR 602/73 nella riformulazione operata dall’art. 12 del Dlgs 46/99 dove è prescritto che la notifica (della cartella) avvenga in ‘plico chiuso’ commina sanzioni tributarie di alcun genere ove non venga osservata tale modalità’ dovendo il diritto alla riservatezza trovare soddisfazione – come si è detto – in altre sedi”.

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mercoledì 27 gennaio 2010

Ancora alti i costi degli SMS in Italia

Da un'indagine condotta da Antitrust e Agcom sui servizi offerti dagli operatori è emerso che ''Il 75% dei messaggini inviati viene pagato mediamente 1 centesimo di euro ma il restante 25% costa alla maggioranza degli utenti (il 62%) 15 cent, a fronte degli 11 cent fissati per gli Sms internazionali a livello europeo''.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni hanno evidenziato che, ''soprattutto nel settore degli Sms, che da solo fattura oltre 2 miliardi di euro, ci sono margini di riduzione dei prezzi sia al dettaglio che all'ingrosso'', questo se si considera che in base al Regolamento comunitario, dal 1 luglio scorso, gli Sms internazionali costano al massimo 11 centesimi per i consumatori e 4 centesimi per gli operatori virtuali. A quanto pare la maggior parte di coloro che utilizzano gli sms pagano un prezzo unitario di 15 centesimi di euro a fronte degli 11 centesimi previsti dal Regolamento per gli Sms internazionali. C'è da dire peraltro che una parte anche se minoritaria degli utenti invia messaggi a costi molto più bassi (circa 1 centesimo di euro). Secondo Antitrust e Agcom ''e' evidente che non tutti i consumatori sono consapevoli delle opportunita' offerte dal mercato'' e per questo servono ''maggiori informazioni sulle opzioni tariffarie disponibili''.

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lunedì 25 gennaio 2010

Sanzioni amministrative e querela di falso

La Cassazione civile, SS.UU., con sentenza del 24.07.2009 n° 17355 ha stabilito che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti.

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venerdì 22 gennaio 2010

Contestazione degli accertamenti delle Forze dell'Ordine

La sentenza emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Lecce (Avv. Franco Giustizieri, Sentenza 5 novembre 2008, n.8536) sembra consolidare l’orientamento della Corte di Cassazione che, con la sentenza n° 21816/2008, contesta la validità degli accertamenti effettuati dalle Forze dell’Ordine sulla base di semplici rilievi visivi. Secondo quanto affermato dai Giudici di Piazza Cavour, infatti, non è necessario sporgere querela di falso per contestare quanto affermato da un vigile. In base a quanto statuito dalla predetta sentenza della Cassazione, e richiamato dal Giudice di Pace di Lecce nella sentenza di cui trattasi, “l’efficacia di piena prova sino a querela di falso non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il Pubblico Ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento”. Nella sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lecce, la contestazione sarebbe stata rilevata erroneamente, in quanto il processo formativo del verbale opposto si sarebbe basato su una percezione soggettiva di un veicolo in movimento. Il verbalizzante, infatti, non avrebbe dato prova di quanto contestato al ricorrente con il verbale opposto Nel giudizio ex art. 22 e 23 legge 689/81, si realizza una inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente, atteso che la P.A., assumendo la veste sostanziale di attrice è chiamata a provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e, quindi, la sussistenza della pretesa sanzionatoria.

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mercoledì 20 gennaio 2010

Cartella esattoriale valida anche se mancano i termini di opposizione

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 15143/2009) ha stabilito che è valida la cartella di pagamento che non contiene l’indicazione del termine entro il quale il contribuente può opporsi. Gli Ermellini hanno infatti osservato che “la Corte, invero, ha ripetutamente affermato il principio di diritto seguito dal giudice del merito, avendo ritenuto che ‘in tema di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata o l’erronea indicazione nell’atto da impugnare del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un’omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell’errore eventualmente commesso dall’interessato, il quale, tuttavia, ha l’onere di dimostrare, e il giudice il dovere di rilevare, la decisività dell’errore”.
Ma ancora.
La Corte ha ribadito che “la mancata indizione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall’art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (…)” e, prosegue la Corte, “tale principio può ritenersi ancora applicabile pur in esito all’entrata in vigore dell’art. 5 della l. n. 21/2000, dal momento che, in ogni caso, la norma non prevede espressamente la nullità dell’atto tributario per il solo fatto che le richieste indicazioni non siano presenti”.

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martedì 19 gennaio 2010

Le Farmacie offriranno nuovi servizi nell'ambito del SSN

Il Consiglio dei ministri Il 2 ottobre 2009 ha approvato il decreto legislativo che individua nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria, che possono essere erogati dalla farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il decreto attua la delega prevista dall'articolo 11 della legge n.69 del 2009.

Tra i servizi individuati dal decreto:
- partecipazione delle farmacie all'assistenza domiciliare;
- collaborazione ai programmi di educazione sanitaria della popolazione, realizzazione o partecipazione a campagne di prevenzione di patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio;
- prenotazione di visite e di esami specialistici presso le strutture convenzionate (pubbliche e private), compreso il pagamento dei relativi oneri ed il ritiro dei referti.

Il decreto legislativo, inoltre, prevede la consegna nelle farmacie rurali dei medicinali; la preparazione e la consegna delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici; la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; la messa a disposizione di infermieri e fisioterapisti per prestazioni a domicilio; l'erogazione di servizi sanitari di secondo livello, anche avvalendosi di personale infermieristico e prevedendo che la farmacia sia fornita di defibrillatore.

E' possibile visualizzare il disegno del provvedimento nel sito del governo
FONTE: http://www.ilsole24ore.com/

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lunedì 18 gennaio 2010

Traffico a targhe alterne: multe nulle se non c’è stata campagna mediatica

Se i comuni intendono disporre la circolazione a targhe alterne sono obbligati a fare una preventiva campagna mediatica per rendere conoscibile i divieti imposti anche agli automobilisti che vengono da fuori città. In sostanza è necessaria una adeguata campagna mediatica che sia conoscibile anche fuori dalla cinta cittadina. I comuni inoltre devono collocare "cartelli indicanti il divieto su tutte le vie d'accesso" per avvisare gli automobilisti del limite di circolazione. In mancanza di tuto questo eventuali multe vanno annullate. La decisione è stata presa dalla seconda Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 15769/2009) che ha annullato una contravvenzione fatta a una signora che in viaggio a Roma aveva circolato senza rispettare le limitazioni imposte dalle targhe alterne. In prima battuta il Giudice di Pace convalidava la contravvenzione sostenendo che "le ordinanze sindacali di divieto di circolazione per le auto per prevenzione dell'inquinamento atmosferico sono propagate a mezzo mass media e portate a conoscenza degli automobilisti anche attraverso cartelli". Secondo il Giudice di pace la donna che proveniva da altra città avrebbe dovuto informarsi. Con successo l'automobilista ha fatto ricorso in Cassazione evidenziando di non essere assolutamente a conoscenza delle disposizioni che precludevano la circolazione a Roma. I Giudici della Corte le hanno dato ragione bacchettando il giudice di pace ed annullando la multa. Le targhe alterne, spiega la Corte, sono "disposizioni da considerarsi eccezionali rispetto alla normativa generale del Cds la cui conoscenza e' obbligatoria per tutti gli utenti di tutte le strade, si deve ritenere che incomba sull'ente proprietario delle specifiche strade sulle quali e' imposto l'eccezionale divieto l'onere di dimostrare la responsabilità del preteso contravventore per essere state adottate tutte le possibili e per questo esaustive misure di informazione di modo che qualunque utente di queste strade, qualsiasi ne sia la provenienza, non possa fondatamente allegare di non conoscere la disposizione". Secondo Piazza Cavour il Giudice di Pace "ha risposto con motivazione del tutto generica e inconferente" dato che "non ha allegato che il comune di Roma avesse provato la diffusione della notizia anche con media generalmente conoscibili fuori dalla città e l'apposizione di cartelli indicanti il divieto su tutte le vie d'accesso" alla città.

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venerdì 15 gennaio 2010

Multe: comunicazione dei dati personali del conducente

La Corte di Cassazione II Civile, Sentenza n. 13126/2009, ha affermato che “nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente" (Cass. 13748/07; 10786/08)”.
Di seguito il testo della sentenza.
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Parma con sentenza del ... 2005 accoglieva l'opposizione proposta da C. & P. .... srl di ....in persona del legale rappresentante, avverso il comune di Parma, per l'annullamento del verbale di contestazione n. .. con il quale le era stata contestata la violazione dell'art. 126 bis C.d.S. e art. 180 C.d.S., comma 8 per omessa comunicazione delle generalità del conducente del veicolo con il quale era stata commessa la violazione.
Rilevava che la opponente aveva tempestivamente comunicato di non essere in grado di indicare il nominativo del conducente dell'autoveicolo, poichè lo stesso veniva usato da tutto il personale della ditta; aggiungeva che non esisteva, a carico del proprietario dei veicoli con i quali era stata commessa infrazione stradale, l'obbligo giuridico di conoscere e comunicare il nome del conducente.
Il comune di Parma ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 luglio 2006.
Parte opponente è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. E' stata depositata memoria.
Con l'unico motivo di doglianza, il comune lamenta violazione dell'art. 126 bis C.d.S. e art. 180 C.d.S., comma 8 e contraddittorietà della motivazione. L'accoglimento del ricorso scaturisce agevolmente dal progressivo consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla sussistenza, allorquando venga accertata infrazione stradale, dell'obbligo dei proprietari degli autoveicoli di fornire all'autorità procedente le generalità dei conducenti alla guida.
La S. C. ritenuto che "In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, penultimo periodo, e art. 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente.
Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2 nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente" (Cass. 13748/07; 10786/08).
Da questi insegnamenti non può che discendere la cassazione della sentenza impugnata, che si è ispirata a opposti principi, considerando giustificata la mancata comunicazione del nome del conducente da parte della ditta proprietaria del veicolo. Si fa luogo, con decisione di merito ex art 384 c.p.c. al rigetto dell'originaria opposizione, giacchè non constano altri motivi di opposizione, oltre quello che è risultato infondato, nè è stato proposto ricorso incidentale. Le spese si liquidano in dispositivo a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'ordinaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

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mercoledì 13 gennaio 2010

Multe: in caso di appello è necessario l’avvocato

Anche se in primo grado non serve, in appello serve sempre l’avvocato. Anche quando si procede per la contestazione di una multa e il cittadino si è difeso da solo in primo grado. A queste conclusioni è approdata la Corte di cassazione della seconda sezione civile con l’ordinanza n. 14520 del 19 giugno con la quale è stato affrontato il ricorso presentato in materia di opposizione a sanzione amministrativa da un uomo che si era visto giudicare inammissibile dal tribunale l’appello proposto contro una sentenza del giudice di pace. A fondamento dell’inammissibilità il fatto che l’appello era stato presentato personalmente dall’uomo. La Cassazione, che ha deciso in camera di consiglio, ha spiegato che il quarto comma dell’articolo 23 della legge 689 del 1981 permette alla parte di stare in giudizio personalmente nel procedimento di primo grado in materia di opposizione a sanzioni amministrative svolto davanti al giudice di pace. Non esiste invece una disposizione specifica che dia spazio all’esclusione della difesa tecnica per quanto riguarda l’appello: in questo caso così, sottolinea l’ordinanza, deve trovare applicazione la regola generale in base alla quale la parte, davanti al tribunale o alla Corte d’appello, deve stare in giudizio con l’assistenza di un legale. La deroga alla disciplina generale, cioè la possibilità di difendersi da soli, ammessa davanti alla magistratura onoraria, è giustificata, precisa l’ordinanza, dalla semplificazione delle forme del procedimento «che la legge 689 del 1981 ha informato ai principi di snellezza e di speditezza, avendo inteso assicurare il diretto accesso del cittadino a un’effettiva e pronta tutela giurisdizionale». Questa eccezione non ha ragione di esistere invece per l’impugnazione che per la complessità del procedimento deve svolgersi davanti al tribunale secondo le regole ordinarie che rendono necessaria la difesa tecnica.
FONTE: www.ilsole24ore.com

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lunedì 11 gennaio 2010

Risoluzioni stragiudiziarie, arriva l'Arbitro bancario finanziario

Arriva l'Arbitro bancario finanziario, il nuovo il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari varato dalla Banca d'Italia. Gli intermediari (banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, Poste italiane per l'attività di bancoposta) ''sono tenuti ad aderire all'Abf''', si legge nel documento che regolamenta il nuovo organismo pubblicato il 24 giugno sulla Gazzetta ufficiale. La regolamentazione stabilisce inoltre che ''il diritto di ricorrere all'Abf non puo' formare oggetto di rinuncia da parte del cliente''. L'Arbitro bancario finanziario, operativo da ottobre, si articolerà in tre collegi con sede a Milano, Roma e Napoli. Ciascuno dei collegi sarà composto da cinque membri: due espressione delle parti (intermediari e clienti) e tre, compreso il presidente, scelti dalla Banca d'Italia. ''All'Abf - si legge nel documento della Banca d'Italia - possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'Abf a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro''.

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venerdì 8 gennaio 2010

Multa da annullare se non viene ascoltato il trasgressore

In caso di infrazioni al codice della strada, quando l'automobilista chiede di essere ascoltato l'amministrazione non può tirarsi indietro. Se lo fa, la multa comminata al trasgressore va annullata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13622/2009 (pubblicata su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com), con cui ha dato ragione a un automobilista della provincia di Torino, reo di aver superato i limiti di velocità, e al quale dunque era stata comminata la relativa sanzione, successivamente confermata dal giudice di pace.
Per i Supremi giudici invece "in tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità competente" integra una doppia violazione con "la conseguente illegittimità […] dell'ordinanza ingiunzione".
In materia di ordinanze esiste, infatti, una regola procedimentale di carattere generale (articolo 18 della legge 689/1981) che prescrive il diritto degli interessati a essere sentiti dall'autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. E, più in particolare, vi è una norma specifica del Codice della strada, l'articolo 204 del Dlgs 285/1992, che prevede l'obbligo del prefetto che irroga la sanzione, "a tutela del diritto di difesa del trasgressore", di sentire "gli interessati che ne abbiano fatta richiesta" e in caso contrario l'ordinanza ingiunzione diventa illegittima.
Nulla da fare dunque per l'amministrazione che ha dovuto capitolare di fronte alle legittime rivendicazioni del conducente. I giudici di Piazza Cavour hanno, così, cassato la sentenza di primo grado e stabilito un altro importante tassello a difesa dei diritti degli automobilisti.
FONTE: www.ilsole24ore.com

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mercoledì 6 gennaio 2010

Valide le multe per uso del cellulare in auto anche senza contestazione immediata

La Corte di Cassazione, con la sentenza 13118/2009, ha stabilito che i vigili possono fare la multa anche senza la contestazione immediata. L'unica possibilità di difendersi per il conducente è dimostrare che la posizione del vigile era a una distanza tale da non poter vedere che l'automobilista sta parlando al telefono. Insomma se non si buol pagare la multa si deve dimostrare, metro alla mano, "la posizione effettiva dell'agente rispetto a quella del veicolo , cosi' da potere in concreto valutare se a tale distanza si potesse incorrere in errore". La Corte ha così respinto il ricorso di un'automobilista sorpresa a parlare con il celllare in auto senza l'auricolare. La multa le era stata recapitata a casa ma non vi era stata alcuna contestazione immediata al momento del fatto. Il caso è finito in Cassazione dove la donna ha sostenuto che la contravvenzione non poteva considerarsi valida perchè chi parla al cellulare mentre guida dovrebbe essere fermato al momento dal vigile. Se cio' non accade, vul dire che il vigile si trovava ad una distanza tale da rendere possibile un errore di percezione. A nulla è valsa la fatica di portare il caso sino alla suprema Corte. Il ricorso è stato respinto e la Corte ha evidenziato che "la prova del possibile errore di percezione da parte dell'agente non puo' essere fondata su una valutazione presuntiva in ordine alla distanza" del vigile. Solo con una misurazione ad hoc "si sarebbe potuto provare la posizione effettiva dell'agente rispetto a quella del veicolo , cosi' da poter in concreto valutare se a tale distanza" il vigile avesse potuto cadere in errore. Secondo la Corte "non e' neppure sufficiente dedurre la lontananza dell'agente dal luogo della violazione solo sulla base dell'omessa immediata contestazione, posto che tale accertamento puo' essere effettuato anche a distanza che, per svariati motivi, non permette il fermo del veicolo".

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lunedì 4 gennaio 2010

Firmato il protocollo di conciliazione con Vodafone

E’ stato firmato il Protocollo di conciliazione paritetica tra Vodafone Italia e le Associazioni dei consumatori, che istituisce la conciliazione on line. L’intesa e’ stata sottoscritta da Paolo Bertoluzzo, Amministratore Delegato di Vodafone Italia e dai rappresentanti delle associazioni aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Cncu).
L’obiettivo del Protocollo e’ consolidare il positivo dialogo con le Associazioni consumeriste e favorire maggiore efficacia nelle relazioni con il consumatore, elemento che Vodafone Italia ritiene strategico in un contesto di mercato caratterizzato da forte competizione nei prezzi e nei servizi tra le aziende di telecomunicazione.
Imparzialità, Trasparenza, Efficacia ed Equità sono i quattro principi su cui e’ stato costruito il Protocollo che applica il modello della conciliazione paritetica azienda-associazioni per la risoluzione non giudiziale delle controversie. Tutto avverrà on line tra Vodafone Italia e i conciliatori delle Associazioni e il procedimento dovrà chiudersi entro 30 giorni.
Il protocollo e’ stato sottoscritto da Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

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venerdì 1 gennaio 2010

Impugnabile il preavviso di fermo amministrativo

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 10672/2009, ha affermato che: «Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva».

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