venerdì 29 gennaio 2010

Cartella di pagamento senza busta: è valida

La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17194/2009) ha stabilito che non è prevista nessuna sanzione per la cartella di pagamento notificata “senza busta chiusa” né i cittadini possono chiedere al giudice tributario il risarcimento per violazione della privacy e che, al massimo, può essere intentata un’azione risarcitoria davanti al giudice ordinario. La Corte ha infatti evidenziato che “è pacifico che nel processo tributario l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, depositata da una parte, ai sensi dell’art. 33 I° co. Del D. Lgs. 546/92 può essere notificata all’altra con lettera raccomandata, essendo tale forma applicabile, a norma dell’art. 16 III° co., in ogni fase ed aspetto del processo davanti alle Commissioni tributarie salvo che non sussista una puntuale indicazione in senso contrario, come accade nel caso previsto dall’art. 38 II° comma secondo il quale, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza deve avvenire esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 137 e segg. Cpc”.
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che “quanto poi alla pretesa violazione del diritto alla privacy per essere stato notificato l’avviso di mora senza busta chiusa (…) incontestabile risulta la ratio decidendi che ha negato rilevanza alla doglianza per difetto di interesse del contribuente, trattandosi di modalità notificatoria priva di effetti sulla validità dell’atto e semmai fonte di danni verso il concessionario da reclamarsi avanti al giudice ordinario e non certo nel contenzioso tributario che non ammette azioni di condanna risarcitorie. (…) Del resto neppure il disposto dell’art. 26 del DPR 602/73 nella riformulazione operata dall’art. 12 del Dlgs 46/99 dove è prescritto che la notifica (della cartella) avvenga in ‘plico chiuso’ commina sanzioni tributarie di alcun genere ove non venga osservata tale modalità’ dovendo il diritto alla riservatezza trovare soddisfazione – come si è detto – in altre sedi”.

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mercoledì 27 gennaio 2010

Ancora alti i costi degli SMS in Italia

Da un'indagine condotta da Antitrust e Agcom sui servizi offerti dagli operatori è emerso che ''Il 75% dei messaggini inviati viene pagato mediamente 1 centesimo di euro ma il restante 25% costa alla maggioranza degli utenti (il 62%) 15 cent, a fronte degli 11 cent fissati per gli Sms internazionali a livello europeo''.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni hanno evidenziato che, ''soprattutto nel settore degli Sms, che da solo fattura oltre 2 miliardi di euro, ci sono margini di riduzione dei prezzi sia al dettaglio che all'ingrosso'', questo se si considera che in base al Regolamento comunitario, dal 1 luglio scorso, gli Sms internazionali costano al massimo 11 centesimi per i consumatori e 4 centesimi per gli operatori virtuali. A quanto pare la maggior parte di coloro che utilizzano gli sms pagano un prezzo unitario di 15 centesimi di euro a fronte degli 11 centesimi previsti dal Regolamento per gli Sms internazionali. C'è da dire peraltro che una parte anche se minoritaria degli utenti invia messaggi a costi molto più bassi (circa 1 centesimo di euro). Secondo Antitrust e Agcom ''e' evidente che non tutti i consumatori sono consapevoli delle opportunita' offerte dal mercato'' e per questo servono ''maggiori informazioni sulle opzioni tariffarie disponibili''.

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lunedì 25 gennaio 2010

Sanzioni amministrative e querela di falso

La Cassazione civile, SS.UU., con sentenza del 24.07.2009 n° 17355 ha stabilito che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti.

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venerdì 22 gennaio 2010

Contestazione degli accertamenti delle Forze dell'Ordine

La sentenza emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Lecce (Avv. Franco Giustizieri, Sentenza 5 novembre 2008, n.8536) sembra consolidare l’orientamento della Corte di Cassazione che, con la sentenza n° 21816/2008, contesta la validità degli accertamenti effettuati dalle Forze dell’Ordine sulla base di semplici rilievi visivi. Secondo quanto affermato dai Giudici di Piazza Cavour, infatti, non è necessario sporgere querela di falso per contestare quanto affermato da un vigile. In base a quanto statuito dalla predetta sentenza della Cassazione, e richiamato dal Giudice di Pace di Lecce nella sentenza di cui trattasi, “l’efficacia di piena prova sino a querela di falso non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il Pubblico Ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento”. Nella sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lecce, la contestazione sarebbe stata rilevata erroneamente, in quanto il processo formativo del verbale opposto si sarebbe basato su una percezione soggettiva di un veicolo in movimento. Il verbalizzante, infatti, non avrebbe dato prova di quanto contestato al ricorrente con il verbale opposto Nel giudizio ex art. 22 e 23 legge 689/81, si realizza una inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente, atteso che la P.A., assumendo la veste sostanziale di attrice è chiamata a provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e, quindi, la sussistenza della pretesa sanzionatoria.

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mercoledì 20 gennaio 2010

Cartella esattoriale valida anche se mancano i termini di opposizione

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 15143/2009) ha stabilito che è valida la cartella di pagamento che non contiene l’indicazione del termine entro il quale il contribuente può opporsi. Gli Ermellini hanno infatti osservato che “la Corte, invero, ha ripetutamente affermato il principio di diritto seguito dal giudice del merito, avendo ritenuto che ‘in tema di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata o l’erronea indicazione nell’atto da impugnare del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un’omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell’errore eventualmente commesso dall’interessato, il quale, tuttavia, ha l’onere di dimostrare, e il giudice il dovere di rilevare, la decisività dell’errore”.
Ma ancora.
La Corte ha ribadito che “la mancata indizione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall’art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (…)” e, prosegue la Corte, “tale principio può ritenersi ancora applicabile pur in esito all’entrata in vigore dell’art. 5 della l. n. 21/2000, dal momento che, in ogni caso, la norma non prevede espressamente la nullità dell’atto tributario per il solo fatto che le richieste indicazioni non siano presenti”.

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martedì 19 gennaio 2010

Le Farmacie offriranno nuovi servizi nell'ambito del SSN

Il Consiglio dei ministri Il 2 ottobre 2009 ha approvato il decreto legislativo che individua nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria, che possono essere erogati dalla farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il decreto attua la delega prevista dall'articolo 11 della legge n.69 del 2009.

Tra i servizi individuati dal decreto:
- partecipazione delle farmacie all'assistenza domiciliare;
- collaborazione ai programmi di educazione sanitaria della popolazione, realizzazione o partecipazione a campagne di prevenzione di patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio;
- prenotazione di visite e di esami specialistici presso le strutture convenzionate (pubbliche e private), compreso il pagamento dei relativi oneri ed il ritiro dei referti.

Il decreto legislativo, inoltre, prevede la consegna nelle farmacie rurali dei medicinali; la preparazione e la consegna delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici; la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; la messa a disposizione di infermieri e fisioterapisti per prestazioni a domicilio; l'erogazione di servizi sanitari di secondo livello, anche avvalendosi di personale infermieristico e prevedendo che la farmacia sia fornita di defibrillatore.

E' possibile visualizzare il disegno del provvedimento nel sito del governo
FONTE: http://www.ilsole24ore.com/

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lunedì 18 gennaio 2010

Traffico a targhe alterne: multe nulle se non c’è stata campagna mediatica

Se i comuni intendono disporre la circolazione a targhe alterne sono obbligati a fare una preventiva campagna mediatica per rendere conoscibile i divieti imposti anche agli automobilisti che vengono da fuori città. In sostanza è necessaria una adeguata campagna mediatica che sia conoscibile anche fuori dalla cinta cittadina. I comuni inoltre devono collocare "cartelli indicanti il divieto su tutte le vie d'accesso" per avvisare gli automobilisti del limite di circolazione. In mancanza di tuto questo eventuali multe vanno annullate. La decisione è stata presa dalla seconda Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 15769/2009) che ha annullato una contravvenzione fatta a una signora che in viaggio a Roma aveva circolato senza rispettare le limitazioni imposte dalle targhe alterne. In prima battuta il Giudice di Pace convalidava la contravvenzione sostenendo che "le ordinanze sindacali di divieto di circolazione per le auto per prevenzione dell'inquinamento atmosferico sono propagate a mezzo mass media e portate a conoscenza degli automobilisti anche attraverso cartelli". Secondo il Giudice di pace la donna che proveniva da altra città avrebbe dovuto informarsi. Con successo l'automobilista ha fatto ricorso in Cassazione evidenziando di non essere assolutamente a conoscenza delle disposizioni che precludevano la circolazione a Roma. I Giudici della Corte le hanno dato ragione bacchettando il giudice di pace ed annullando la multa. Le targhe alterne, spiega la Corte, sono "disposizioni da considerarsi eccezionali rispetto alla normativa generale del Cds la cui conoscenza e' obbligatoria per tutti gli utenti di tutte le strade, si deve ritenere che incomba sull'ente proprietario delle specifiche strade sulle quali e' imposto l'eccezionale divieto l'onere di dimostrare la responsabilità del preteso contravventore per essere state adottate tutte le possibili e per questo esaustive misure di informazione di modo che qualunque utente di queste strade, qualsiasi ne sia la provenienza, non possa fondatamente allegare di non conoscere la disposizione". Secondo Piazza Cavour il Giudice di Pace "ha risposto con motivazione del tutto generica e inconferente" dato che "non ha allegato che il comune di Roma avesse provato la diffusione della notizia anche con media generalmente conoscibili fuori dalla città e l'apposizione di cartelli indicanti il divieto su tutte le vie d'accesso" alla città.

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venerdì 15 gennaio 2010

Multe: comunicazione dei dati personali del conducente

La Corte di Cassazione II Civile, Sentenza n. 13126/2009, ha affermato che “nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente" (Cass. 13748/07; 10786/08)”.
Di seguito il testo della sentenza.
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Parma con sentenza del ... 2005 accoglieva l'opposizione proposta da C. & P. .... srl di ....in persona del legale rappresentante, avverso il comune di Parma, per l'annullamento del verbale di contestazione n. .. con il quale le era stata contestata la violazione dell'art. 126 bis C.d.S. e art. 180 C.d.S., comma 8 per omessa comunicazione delle generalità del conducente del veicolo con il quale era stata commessa la violazione.
Rilevava che la opponente aveva tempestivamente comunicato di non essere in grado di indicare il nominativo del conducente dell'autoveicolo, poichè lo stesso veniva usato da tutto il personale della ditta; aggiungeva che non esisteva, a carico del proprietario dei veicoli con i quali era stata commessa infrazione stradale, l'obbligo giuridico di conoscere e comunicare il nome del conducente.
Il comune di Parma ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 luglio 2006.
Parte opponente è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. E' stata depositata memoria.
Con l'unico motivo di doglianza, il comune lamenta violazione dell'art. 126 bis C.d.S. e art. 180 C.d.S., comma 8 e contraddittorietà della motivazione. L'accoglimento del ricorso scaturisce agevolmente dal progressivo consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla sussistenza, allorquando venga accertata infrazione stradale, dell'obbligo dei proprietari degli autoveicoli di fornire all'autorità procedente le generalità dei conducenti alla guida.
La S. C. ritenuto che "In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, penultimo periodo, e art. 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente.
Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2 nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente" (Cass. 13748/07; 10786/08).
Da questi insegnamenti non può che discendere la cassazione della sentenza impugnata, che si è ispirata a opposti principi, considerando giustificata la mancata comunicazione del nome del conducente da parte della ditta proprietaria del veicolo. Si fa luogo, con decisione di merito ex art 384 c.p.c. al rigetto dell'originaria opposizione, giacchè non constano altri motivi di opposizione, oltre quello che è risultato infondato, nè è stato proposto ricorso incidentale. Le spese si liquidano in dispositivo a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'ordinaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

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mercoledì 13 gennaio 2010

Multe: in caso di appello è necessario l’avvocato

Anche se in primo grado non serve, in appello serve sempre l’avvocato. Anche quando si procede per la contestazione di una multa e il cittadino si è difeso da solo in primo grado. A queste conclusioni è approdata la Corte di cassazione della seconda sezione civile con l’ordinanza n. 14520 del 19 giugno con la quale è stato affrontato il ricorso presentato in materia di opposizione a sanzione amministrativa da un uomo che si era visto giudicare inammissibile dal tribunale l’appello proposto contro una sentenza del giudice di pace. A fondamento dell’inammissibilità il fatto che l’appello era stato presentato personalmente dall’uomo. La Cassazione, che ha deciso in camera di consiglio, ha spiegato che il quarto comma dell’articolo 23 della legge 689 del 1981 permette alla parte di stare in giudizio personalmente nel procedimento di primo grado in materia di opposizione a sanzioni amministrative svolto davanti al giudice di pace. Non esiste invece una disposizione specifica che dia spazio all’esclusione della difesa tecnica per quanto riguarda l’appello: in questo caso così, sottolinea l’ordinanza, deve trovare applicazione la regola generale in base alla quale la parte, davanti al tribunale o alla Corte d’appello, deve stare in giudizio con l’assistenza di un legale. La deroga alla disciplina generale, cioè la possibilità di difendersi da soli, ammessa davanti alla magistratura onoraria, è giustificata, precisa l’ordinanza, dalla semplificazione delle forme del procedimento «che la legge 689 del 1981 ha informato ai principi di snellezza e di speditezza, avendo inteso assicurare il diretto accesso del cittadino a un’effettiva e pronta tutela giurisdizionale». Questa eccezione non ha ragione di esistere invece per l’impugnazione che per la complessità del procedimento deve svolgersi davanti al tribunale secondo le regole ordinarie che rendono necessaria la difesa tecnica.
FONTE: www.ilsole24ore.com

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lunedì 11 gennaio 2010

Risoluzioni stragiudiziarie, arriva l'Arbitro bancario finanziario

Arriva l'Arbitro bancario finanziario, il nuovo il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari varato dalla Banca d'Italia. Gli intermediari (banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, Poste italiane per l'attività di bancoposta) ''sono tenuti ad aderire all'Abf''', si legge nel documento che regolamenta il nuovo organismo pubblicato il 24 giugno sulla Gazzetta ufficiale. La regolamentazione stabilisce inoltre che ''il diritto di ricorrere all'Abf non puo' formare oggetto di rinuncia da parte del cliente''. L'Arbitro bancario finanziario, operativo da ottobre, si articolerà in tre collegi con sede a Milano, Roma e Napoli. Ciascuno dei collegi sarà composto da cinque membri: due espressione delle parti (intermediari e clienti) e tre, compreso il presidente, scelti dalla Banca d'Italia. ''All'Abf - si legge nel documento della Banca d'Italia - possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'Abf a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro''.

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venerdì 8 gennaio 2010

Multa da annullare se non viene ascoltato il trasgressore

In caso di infrazioni al codice della strada, quando l'automobilista chiede di essere ascoltato l'amministrazione non può tirarsi indietro. Se lo fa, la multa comminata al trasgressore va annullata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13622/2009 (pubblicata su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com), con cui ha dato ragione a un automobilista della provincia di Torino, reo di aver superato i limiti di velocità, e al quale dunque era stata comminata la relativa sanzione, successivamente confermata dal giudice di pace.
Per i Supremi giudici invece "in tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità competente" integra una doppia violazione con "la conseguente illegittimità […] dell'ordinanza ingiunzione".
In materia di ordinanze esiste, infatti, una regola procedimentale di carattere generale (articolo 18 della legge 689/1981) che prescrive il diritto degli interessati a essere sentiti dall'autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. E, più in particolare, vi è una norma specifica del Codice della strada, l'articolo 204 del Dlgs 285/1992, che prevede l'obbligo del prefetto che irroga la sanzione, "a tutela del diritto di difesa del trasgressore", di sentire "gli interessati che ne abbiano fatta richiesta" e in caso contrario l'ordinanza ingiunzione diventa illegittima.
Nulla da fare dunque per l'amministrazione che ha dovuto capitolare di fronte alle legittime rivendicazioni del conducente. I giudici di Piazza Cavour hanno, così, cassato la sentenza di primo grado e stabilito un altro importante tassello a difesa dei diritti degli automobilisti.
FONTE: www.ilsole24ore.com

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mercoledì 6 gennaio 2010

Valide le multe per uso del cellulare in auto anche senza contestazione immediata

La Corte di Cassazione, con la sentenza 13118/2009, ha stabilito che i vigili possono fare la multa anche senza la contestazione immediata. L'unica possibilità di difendersi per il conducente è dimostrare che la posizione del vigile era a una distanza tale da non poter vedere che l'automobilista sta parlando al telefono. Insomma se non si buol pagare la multa si deve dimostrare, metro alla mano, "la posizione effettiva dell'agente rispetto a quella del veicolo , cosi' da potere in concreto valutare se a tale distanza si potesse incorrere in errore". La Corte ha così respinto il ricorso di un'automobilista sorpresa a parlare con il celllare in auto senza l'auricolare. La multa le era stata recapitata a casa ma non vi era stata alcuna contestazione immediata al momento del fatto. Il caso è finito in Cassazione dove la donna ha sostenuto che la contravvenzione non poteva considerarsi valida perchè chi parla al cellulare mentre guida dovrebbe essere fermato al momento dal vigile. Se cio' non accade, vul dire che il vigile si trovava ad una distanza tale da rendere possibile un errore di percezione. A nulla è valsa la fatica di portare il caso sino alla suprema Corte. Il ricorso è stato respinto e la Corte ha evidenziato che "la prova del possibile errore di percezione da parte dell'agente non puo' essere fondata su una valutazione presuntiva in ordine alla distanza" del vigile. Solo con una misurazione ad hoc "si sarebbe potuto provare la posizione effettiva dell'agente rispetto a quella del veicolo , cosi' da poter in concreto valutare se a tale distanza" il vigile avesse potuto cadere in errore. Secondo la Corte "non e' neppure sufficiente dedurre la lontananza dell'agente dal luogo della violazione solo sulla base dell'omessa immediata contestazione, posto che tale accertamento puo' essere effettuato anche a distanza che, per svariati motivi, non permette il fermo del veicolo".

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lunedì 4 gennaio 2010

Firmato il protocollo di conciliazione con Vodafone

E’ stato firmato il Protocollo di conciliazione paritetica tra Vodafone Italia e le Associazioni dei consumatori, che istituisce la conciliazione on line. L’intesa e’ stata sottoscritta da Paolo Bertoluzzo, Amministratore Delegato di Vodafone Italia e dai rappresentanti delle associazioni aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Cncu).
L’obiettivo del Protocollo e’ consolidare il positivo dialogo con le Associazioni consumeriste e favorire maggiore efficacia nelle relazioni con il consumatore, elemento che Vodafone Italia ritiene strategico in un contesto di mercato caratterizzato da forte competizione nei prezzi e nei servizi tra le aziende di telecomunicazione.
Imparzialità, Trasparenza, Efficacia ed Equità sono i quattro principi su cui e’ stato costruito il Protocollo che applica il modello della conciliazione paritetica azienda-associazioni per la risoluzione non giudiziale delle controversie. Tutto avverrà on line tra Vodafone Italia e i conciliatori delle Associazioni e il procedimento dovrà chiudersi entro 30 giorni.
Il protocollo e’ stato sottoscritto da Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

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venerdì 1 gennaio 2010

Impugnabile il preavviso di fermo amministrativo

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 10672/2009, ha affermato che: «Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva».

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