venerdì 19 marzo 2010

Ausiliari del traffico: la Cassazione ne precisa le funzioni

Nella sentenza della Corte di Cassazione II Civile n. 22675 del 2009 si legge che “ il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell'attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative.
Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria. Una seconda, concernente la sosta nell'ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali. Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell'intero territorio comunale."

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mercoledì 17 marzo 2010

Opposizione a sanzione amministrativa e contestazione mediante notifica

Con sentenza n. 23477 del 5 novembre 2009 la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell’ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dall’art. 24 della l. n. 689 del 1981, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall’art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria all’autorità amministrativa.

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lunedì 15 marzo 2010

Photored: multa nulla se manca il vigile

Anche le multe a chi passa con semaforo rosso sono nulle se l'infrazione è stata rilevata con il "photo red" senza la presenza del vigile. La Corte di Cassazione con sentenza n. 23084/2009 ha affermato che ''la fattispecie dell'attraversamento del semaforo a luce rossa, rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori, in tutti i casi in cui, il veicolo , pur avendo impegnato l'incrocio correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo il crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi che solo la presenza del vigile puo' evitare''. In primo grado il giudice di pace aveva confermato la contravvenzione sulla base della considerazione che l'automobilista non aveva provato il ''non corretto funzionamento dell'apparecchiatura''. La Cassazione ha ribaltato il verdetto ribadendo la necessità della presenza del vigile in quanto l'apparecchiatura a posto fisso, soprattutto nei casi di ingorgo, rappresenta un rilevamento che ''si presta a possibili errori''. Nella pronunica citata si legge anche che "non e' decisivo il fatto che l'art. 384 reg. att. del Cds ricomprenda nell'ipotesi di impossibilita' della contestazione immediata l'attraversamento dell'incrocio col semaforo rosso perche' si tratta di una norma che non puo' derogare a quella generale sulla necessita' della contestazione immediata, quando possibile, e sulla presenza dei vigili".

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venerdì 12 marzo 2010

Eccesso di velocità: nulle le multe basate su percezione soggettiva

Sono nulle le multe per alta velocità inflitte solo sulla base di quello che ha rilevato l'occhio del vigile. Secondo la Corte un agente accertatore può certamente contestare una guida senza cinture o la mancanza di fari accesi ma non può fare munlte per eccesso di velocità sulla base della sua "percezione soggettiva" che, spiega la Corte, si deve considerare inattendibile. Con la sentenza n. 22891/2009 la Corte di Cassazione ha ha confermato l'annullamento di una contravvenzione per eccesso di velocità inflitta da un carabinere nei confronti di un automobilista che nella circostanza guidava anche con i fari spenti e senza indossare le cinture. "Il giudice di pace - scrive la Corte - ha chiarito che, dalla stessa descrizione dell'agente, risultavano carenti elementi oggettivi cui ancorare la valutazione operata" sulla velocità eccessiva "che in definitiva era risultata esclusivamente riferita alla sua percezione soggettiva di per se' inattendibile".

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mercoledì 10 marzo 2010

Dal 1° gennaio 2010 nuovo blocco per le chiamate a sovrapprezzo da rete fissa

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato oggi, al termine di un’apposita consultazione pubblica, un nuovo provvedimento di blocco automatico delle chiamate verso le numerazioni più costose e critiche, per contrastare fenomeni di addebiti ingannevoli in bolletta per servizi non richiesti.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato per motivi procedurali il precedente sbarramento entrato in vigore il 1° ottobre 2008.La nuova data di attivazione del blocco permanente è fissata per il 1° gennaio 2010.
Anche dopo tale data, gli utenti avranno la possibilità di chiedere, con una semplice telefonata al proprio gestore, di rimuovere il blocco permanente o di sostituirlo con un blocco a PIN.
FONTE: AGCOM

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lunedì 8 marzo 2010

Multe: il metodo di rilevamento delle infrazioni non può essere sindacato dal giudice

Con la sentenza n. 21878 la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice di merito non può censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza né tantomeno può sindacare il metodo di rilevamento della pubblica amministrazione in merito delle infrazioni. Nel caso di specie il Giudice di Pace aveva annullato un verbale di infrazione in quanto gli agenti avrebbero potuto fermare immediatamente il trasgressore che viaggiava ad una velocità che superava i limiti consentiti, contestando la violazione al codice della strada. La Cassazione ha invece affermato che la decisione del Giudice di Pace costituisce un’interferenza nella discrezionalità amministrativa, avendo il giudice di Pace, annullando il provvedimento, sindacato le modalità di contestazione della violazione. “Costituisce un inammissibile sindacato della discrezionalità organizzativa dell'amministrazione - affermano i giudici di Piazza Cavour - ogni rilievo svolto circa la scelta della posizione migliore in cui ubicare il veicolo della Polstrada e delle modalità scelte da quest'ultima per contestare la violazione. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è fermissima nel ritenere che il giudice di merito non è abilitato a censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza nè a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione (Cass 2206/07; 24355/06; 20114/06)”.

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venerdì 5 marzo 2010

Se l'ausiliario è dipendente comunale multe anche fuori dai parcheggi

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22676/2009 (pubblicata su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com), accogliendo il ricorso del comune di Civitavecchia contro un'automobilista che aveva parcheggiato in divieto di sosta in una strada pubblica.
In primo grado, il giudice di pace aveva annullato la contravvenzione sulla base del fatto che la zona non rientrava all'interno del capitolato per la gestione dei parcheggi municipali e dunque era fuori dall'ambito di azione dei cosiddetti "vigilini". Per i giudici di Piazza Cavour, al contrario, siccome il verbalizzante, come indicato nella sentenza, era "un dipendente comunale con attribuzioni di ausiliario del traffico", e non un dipendente di una società esterna né un ispettore dell'azienda di trasporto pubblico, non rientrava nelle limitazioni di competenza previste per queste due categorie. E cioè l'area dei parcheggi, per i semplici ausiliari, e le corsie riservate al trasporto pubblico, per gli ispettori.

Secondo la legge 127/97, infatti, i comuni possono con un provvedimento del sindaco, attribuire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta sia a dipendenti comunali che a dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, per questi ultimi però limitatamente alle sole aree previste per i parcheggi. E le stesse restrizioni valgono per il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico cui sono conferite funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta ma soltanto all'interno delle corsie riservate al trasporto.
(Articolo di Francesco Machina Grifeo pubblicato su www.ilsole24ore.com)

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mercoledì 3 marzo 2010

No agli autoveicoli nelle aree pedonali, anche se manca la recinzione

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 21883/2009) ha stabilito che è vietato ai veicoli accedere alle aree pedonali anche se non sono recintate con piloni o catene e che è irrilevante il fatto che sulla segnaletica verticale manchino gli estremi dell’ordinanza comunale. Nella sentenza si legge che “ai sensi dell’art. 38 del codice gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale, ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Inoltre la stessa norma stabilisce che le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. Pertanto la presenza del cartello di divieto imponeva all’automobilista di attenersi alla prescrizione da esso derivante, prescindendo dalla mancata presenza di piloni a catena, la cui apposizione non è condizione di validità del divieto. Si trattava invero di misura meramente rafforzativa del divieto stesso, la cui previsione, attuazione o ritardata attuazione non incideva sulla validità di quanto ordinato e prescritto nelle forme legali”.
Nel caso di specie, “illogicamente si è preteso quindi di far prevalere sul segnale verticale non un segnale contrastante, ma l’assenza di un segnale rafforzativo di quello esistente, assenza che paradossalmente avrebbe addirittura annullato la prescrizione. Parimenti irrilevante era peraltro la ulteriore pretesa irregolarità (mancanza di estremi dell’ordinanza, risultata tuttavia esistente) denunciata dall’opponente, che nulla toglieva alla validità del segnale. Non è previsto infatti alcun effetto in caso di mancanza di tali estremi”.

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lunedì 1 marzo 2010

Normattiva: banca dati di leggi a disposizione del cittadino

L'istituto Poligrafico e zecca dello Stato ha siglato un accordo con la presidenza del Consiglio per relizzare un nuovo progetto denominato "normattiva" che conterrà una banca dati delle leggi dal 1946 ad oggi e consentirà ai cittadini di avere a disposizione uno strumento di facile consultazione capace anche di tracciare la norma nella sua evoluzione nel corso degli anni. Roberto Mazzei, presidente dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha dichiarato: "Partiamo subito con un accordo che ci pone al fianco di nazioni europee gia' attive in tal senso, quali la Francia, che gia' e' diretta verso una semplificazione e riorganizzazione delle leggi nazionali". Esprime soddisfazione anche Ferruccio Ferranti, l'amministratore delegato del Poligrafico, per il fatto "di poter contribuire fattivamente, come Azienda di servizio, al processo di e-government: l'Istituto continua cosi', attraverso tale accordo, a fornire un supporto concreto a progetti e politiche che pongono il cittadino al centro delle azioni di Governo''.

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