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venerdì 24 luglio 2009

Lo scontrino fiscale della farmacia smetterà di “parlare”

Maggiore privacy per i cittadini: dal prossimo anno lo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie per poter dedurre e detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, non riporterà più in dettaglio il nome del farmaco acquistato.
Per approfondimento si rinvia all’articolo de Il Sole 24 Ore

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lunedì 6 luglio 2009

Arriva il numero verde anti marketing selvaggio

Basta con le telefonate indesiderate. Arriva il numero verde contro il marketing telefonico aggressivo che non risparmia a ogni ora del giorno e della notte le ''vittime'' predestinate, e che rischia, fastidio e disturbo a parte, di far incappare in contratti non richiesti. Il nuovo strumento, dalla parte del consumatore, e' attivo dal 19 aprile, e consente di segnalare operatori di call center che commercializzano prodotti o servizi telefonici attraverso chiamate indesiderate o aggressive.
Si potranno cosi' segnalare le telefonate indesiderate al numero verde 800-732999 (attivo nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi' dalle 8 alle 20), o ai due numeri di fax 803-308386 e 803-308388. Attenzione pero': i clienti che denunciano il marketing selvaggio devono indicare la data e l'ora della conversazione telefonica, nonche' il gestore telefonico (o eventualmente l'agente incaricato) che ha effettuato la chiamata.
FONTE: www.tuttoconsumatori.it

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venerdì 29 maggio 2009

Garante Privacy di nuoco sulla pubblicità al telefono

Il Garante per la Privacy con il provvedimento 12 marzo 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2009, n. 66), contenente le regole che dovranno seguire le società che svolgono attività di marketing nell’usare i dati degli abbonati, ha chiarito che “le aziende e i call center che, avvalendosi della deroga prevista fino al 31 dicembre 2009 dal cosiddetto decreto “Milleproroghe”, contatteranno gli utenti per fare promozione e offerte commerciali, dovranno utilizzare solo banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti al 1 agosto 2005”.
In particolare il periodo di deroga non potrà essere usato per chiedere il consenso degli interessati per futuri contatti né potranno essere ceduti a terzi i dati che utilizzano.
Link: www.garanteprivacy.it

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martedì 23 settembre 2008

No a mail e fax indesiderati

Anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio il consenso.

Prosegue l'azione del Garante contro lo spamming. L'Autorità ha vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali a cinque società che inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli interessati. In tutti i casi il Garante è intervenuto a seguito delle segnalazioni da parte di alcuni utenti che continuavano a ricevere e-mail e fax indesiderati nonostante non avessero mai manifestato alcun consenso all'uso dei dati. Dagli accertamenti è risultato, infatti, che le società ricavavano le informazioni personali da elenchi telefonici "categorici" (come le Pagine Gialle) e da registri pubblici, anche tramite Internet, e inviavano sistematicamente lo spam.
Le società non richiedevano il consenso prima dell'invio dei messaggi promozionali. Alcune di queste fornivano l'informativa con la richiesta di consenso insieme alla pubblicità, contestualmente all'invio del primo fax o e-mail che aveva già un contenuto di carattere commerciale.
L'Autorità ha ribadito, invece, che quando si usano sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali a scopo di marketing è comunque necessario acquisire prima il consenso del destinatario, anche quando i dati siano reperiti dagli elenchi categorici o dagli albi pubblici.
Gli utenti avevano inoltre lamentato anche la concreta impossibilità di opporsi al trattamento da parte di tre società, malgrado i diversi tentativi di far cessare l'invio dei messaggi indesiderati. Il Garante ha, dunque, prescritto a tre delle cinque società di predisporre le misure idonee a rendere agevole ed effettivo l'esercizio dei diritti dell'interessato, dando all'Autorità un documentato ed immediato riscontro circa l'avvenuto adempimento.
Fonte: Newsletter www.garanteprivacy.it del 12 luglio 2008

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martedì 8 aprile 2008

Canone Rai: correttezza nei solleciti agli utenti

Alleanza COnsumatori - Canone Rai: correttezza nei solleciti agli utenti

Niente pressioni sugli utenti e informazioni più corrette da parte dei cosiddetti "ispettori Rai" incaricati di contattare le persone che non risultano abbonate per sollecitare la sottoscrizione del canone televisivo. Gli incaricati Rai che svolgono questo servizio per conto della Agenzia delle entrate devono tenere un comportamento trasparente e fornire agli utenti informazioni chiare sulla propria attività in modo da non ingenerare errori o equivoci sul loro effettivo ruolo. Al termine di un'istruttoria avviata nei mesi scorsi il Garante privacy (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) ha prescritto all'Agenzia delle entrate – Sportello abbonamenti tv alcune misure per conformare alla normativa i trattamenti di dati effettuati dagli agenti incaricati sulla base della convenzione tra l'Agenzia e la Rai del 2001.
Sono ancora numerose le segnalazioni che giungono all'Autorità in cui si lamentano comportamenti ritenuti irrituali di agenti Rai che, qualificandosi come "ispettori", si presenterebbero presso le abitazioni e con toni minacciosi e con modalità considerate "inquisitorie" o "intimidatorie" procederebbero alla ricerca degli evasori del canone televisivo e a sollecitare gli abbonamenti.
Segnalati anche casi in cui, di fronte alla titubanza dei cittadini nel fornire determinate informazioni, sono stati minacciati accertamenti nelle abitazioni.
Entro il 30 aprile l'Agenzia delle entrate dovrà comunicare al Garante le misure necessarie impartite ai suoi agenti affinché i trattamenti dei dati siano conformi al Codice privacy. L'Agenzia dovrà innanzitutto garantire che gli agenti Rai spieghino chiaramente agli utenti, senza artifici e senza indurli in errore, la loro esclusiva attività di promozione dell'abbonamento televisivo. L'Agenzia dovrà garantire, inoltre, che l'informativa sul trattamento dei dati indichi con precisione quali informazioni sia obbligatorio fornire e quali no. Da evitare, infine, pressioni indebite sugli utenti "minacciando" controlli intrusivi nelle abitazioni.
Con un autonomo procedimento l'Autorità ha aperto un'istruttoria per verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza a protezione dei dati personali usati per il recupero dell'evasione del canone televisivo.
FONTE: Garante Privacy

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Privacy: novità in arrivo per le bollette telefoniche

Il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato (relatore Francesco Pizzetti) le compagnie telefoniche a emettere fatture dettagliate senza il mascheramento delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, come è attualmente. Gli abbonati che intendono, invece, continuare a ricevere bollette con la fatturazione dettagliata, ma con le ultime tre cifre oscurate, dovranno richiederlo espressamente al proprio gestore. Il provvedimento del Garante (disponibile sul sito dell'Autorità e in via di pubblicazione sulla Gazzetta) tiene conto delle esigenze, più volte manifestate in questi anni da alcuni abbonati, di poter verificare più agevolmente l'esattezza degli addebiti e le chiamate effettuate. Attualmente l'abbonato, infatti, può conoscere i numeri totalmente in chiaro solo se contesta addebiti determinati o riferiti a periodi limitati.
A partire dal 1° luglio 2008, invece, i gestori di telefonia fissa e mobile potranno indicare nella fatturazione dettagliata già chiesta o che verrà chiesta dagli abbonati i numeri completi delle comunicazioni. I gestori telefonici potranno però esercitare questa facoltà a condizione che, come richiesto dal Garante, tutti gli abbonati vengano preventivamente portati a conoscenza di questa possibilità, mediante un'apposita informativa da inserire all'interno di almeno due fatture e nel sito web del fornitore.
L'informativa dovrà citare la decisione del fornitore di avvalersi dell'autorizzazione del Garante e specificare che tutti gli abbonati, che abbiano fatto o faranno richiesta di fatturazione dettagliata, la riceveranno "in chiaro", salvo che non intendano mantenere il mascheramento delle ultime tre cifre.
Nell'informativa, inoltre, il Garante chiede che i gestori telefonici rivolgano l'invito a tutti gli abbonati che vorranno ricevere la fatturazione dettagliata in chiaro, ad informare quanti utilizzano la stessa utenza che la fatturazione perverrà completa di tutti i numeri chiamati.
L'autorizzazione generale del Garante è stata rilasciata al termine di un'istruttoria con la quale sono state verificate le modalità mediante le quali i gestori sono tenuti a consentire agli utenti di effettuare chiamate addebitandone il costo non in fattura, ma attraverso carte di pagamento, anche prepagate.
FONTE: Garante Privacy

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martedì 18 marzo 2008

Spamming telefonico e telefonate indesiderate - Parte 2 (Guida Pratica)

Alleanza Consumatori Salerno - Spamming telefonico e telefonate indesiderate guida pratica

In aggiunta al precedente post – più tecnico e maggiormente diretto agli “addetti ai lavori” – pubblichiamo alcuni consigli più pratici e schematici per cercare di far fronte (e, ci auguriamo, di risolvere) all’odioso fenomeno del c.d. “spamming telefonico”, ovvero delle telefonate indesiderate che arrivano a qualunque ora nelle case dei cittadini italiani per promuovere servizi e prodotti di ogni sorta.

1. I call center hanno l'obbligo di informare con la massima trasparenza gli utenti sulla provenienza dei dati e sul loro uso e, se richiesto, di registrare la volontà dell'abbonato di non essere più disturbato. In particolare, operatori e gestori di servizi di call center devono indicare con precisione l'origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale, permettendo al soggetto contattato di individuare subito il soggetto che ha fornito o che detiene i dati e le sue puntuali coordinate. Ciò, a prescindere da una richiesta del destinatario stesso.
Inoltre, nel caso in cui la persona contattata si opponga, anche immediatamente, all'utilizzo dei suoi dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni anche di altro tipo, il servizio di call center interno od esterno all'operatore deve registrare subito per iscritto la volontà manifestata ed adottare contestualmente idonee procedure affinché tale volontà sia rispettata.
Quindi, la prima cosa da fare è manifestare espressamente all’operatore del call center la propria volontà di non ricevere più ulteriori offerte di promozioni (di qualsiasi tipo), prendendo altresì nota del soggetto che ha fornito o che detiene i dati e le sue puntuali coordinate, del giorno e dell’ora. 2. Nel caso in cui il problema non venga risolto, e quindi non venga registrata la volontà dell'abbonato di non essere più disturbato, si può anche provare ad inviare un fax o una lettera al soggetto che ha fornito o che detiene i dati, descrivendo quanto è avvenuto ed utilizzando nel testo la formula suggerita dal Garante: “Le ricordo che Lei deve registrare la mia volontà di non ricevere altre comunicazioni promozionali, come stabilito dal Garante nel provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2006. Se la mia volontà non viene rispettata, il trattamento dei miei dati è illecito e comporta anche sanzioni penali ai sensi del Codice sulla privacy”.

3. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), però, riconosce all’interessato (persona fisica o giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati) vari ed ulteriori diritti e strumenti di tutela nei confronti del titolare del trattamento (o del responsabile, se designato) tra i quali, in particolare, il diritto:
  • di accedere ai dati che lo riguardano,
  • di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione,
  • di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, se trattati in violazione di legge,
  • di opporsi al trattamento effettuato a fini promozionali, pubblicitari o commerciali oppure in presenza di motivi legittimi.

Per esercitare questi e gli altri diritti previsti dall’articolo 7 del Codice occorre presentare un’istanza al titolare o al responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato del trattamento, senza particolari formalità.
Sul sito internet del Garante c’è a disposizione un modello (Link) che si consiglia di utilizzare per esercitare i predetti diritti. L’istanza può essere presentata direttamente al titolare (o al responsabile, se designato) o anche essere trasmessa allo stesso mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Nell’esercizio dei diritti l’interessato può farsi assistere da una persona di fiducia e può anche conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
All’istanza il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, deve fornire idoneo riscontro, senza ritardo e non oltre:
15 giorni dal suo ricevimento;
30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile devono comunque darne comunicazione all’interessato entro i predetti 15 giorni.

Se la risposta ad un’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l’interessato può far valere i propri diritti dinanzi all’autorità giudiziaria.

Se l’interessato si rivolge, invece, al Garante può presentare:
• una segnalazione, oppure
• un reclamo circostanziato, oppure
• un ricorso.

L’interessato può presentare subito l’istanza, direttamente all’autorità giudiziaria o, con ricorso, al Garante (senza cioè rivolgersi previamente al titolare, o al responsabile, se designato), solo nei casi in cui il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile che deve risultare comprovato.

Per conoscere i dettagli relativi alle segnalazioni, reclami e ricorsi da presentare al Garante, vi rimandiamo alla specifica sezione del sito http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1086982

Per ulteriori chiarimenti o consulenza circa casi pratici di spamming telefonico o altre violazioni della normativa sulla privacy, vi invitiamo a contattarci all’indirizzo e-mail info@alleanzaconsumatori.org

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Spamming telefonico e telefonate indesiderate - Parte 1

Alleanza Consumatori Salerno - Spamming Telefonico

Nel corso del 2007 sanzioni per oltre 260 mila euro sono state comminate dal Garante per la protezione dei dati personali in conseguenza di numerosi interventi a tutela degli utenti telefonici aventi ad oggetto l’operato dei call center. Le sanzioni, comminate a gestori di telefonia fissa e mobile per illeciti trattamenti di dati personali, riguardavano prevalentemente attivazione di servizi non richiesti (cambi di operatore, linee Internet veloci, servizi aggiuntivi) e, in misura minore, telefonate pubblicitarie indesiderate.
Dalle verifiche svolte dall’Autorità è emerso che la maggior parte dei call center non informavano adeguatamente le persone contattate o operavano addirittura senza dire all'utente che si stavano raccogliendo i suoi dati, per quali finalità venivano usati, se era obbligato o meno a comunicarli, quali erano i suoi diritti.
Purtroppo - come siamo costretti a constatare dalle numerose segnalazioni di utenti sempre più indignati - tali comportamenti illegittimi, posti in essere dai call center dei principali gestori (Telecom, Tele2, Fastweb, Wind, Eutelia, Tiscali), non sono ancora cessati. I call center hanno l'obbligo di informare con la massima trasparenza gli utenti sulla provenienza dei dati e sul loro uso e, se richiesto, di registrare la volontà dell'abbonato di non essere più disturbato. Per omessa o inidonea informativa il Codice privacy prevede una sanzione che va da 3000 a 18.000 euro, che può essere aumentata sino al triplo a seconda delle condizioni economiche della società.
Facciamo, quindi, innanzitutto riferimento al provvedimento generale del Garante del 16 febbraio 2006 (G.U. n. 54 del 6-3-2006) in materia di Servizi telefonici non richiesti.
Nel paragrafo 5 del provvedimento (“L'informativa nelle attivazioni di servizi”), infatti, si precisa che “chiamate e comunicazioni promozionali volte a realizzare nuove attivazioni di servizi per il tramite di call center possono essere effettuate solo nei confronti dei soggetti di cui si possa disporre lecitamente dei relativi dati personali, rispettando i loro diritti derivanti dalla nuova disciplina degli elenchi telefonici del servizio universale o degli elenchi "categorici" (v. Provv. del Garante 15 luglio 2004 e 14 luglio 2005 in http://www.garanteprivacy.it/).
Agli interessati deve essere resa o risultare fornita un'informativa idonea, chiara ed efficace, che deve comprendere a norma di legge anche l'indicazione sulla facoltà o meno del conferimento dei dati, le conseguenze del mancato conferimento e le figure del titolare e del responsabile del trattamento (art. 13, comma 3, del Codice).
Va altresì prescritto ad operatori e gestori di servizi di call center di indicare con precisione l'origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale, permettendo al soggetto contattato di individuare subito il soggetto che ha fornito o che detiene i dati e le sue puntuali coordinate. Ciò, a prescindere da una richiesta del destinatario stesso”.
Inoltre, “i titolari del trattamento devono predisporre idonee misure organizzative per mettere a disposizione degli interessati modalità semplici per esercitare i propri diritti (artt. 7 e 10 del Codice).
Nel caso in cui la persona contattata si opponga, anche immediatamente, all'utilizzo dei suoi dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni anche di altro tipo, il servizio di call center interno od esterno all'operatore deve registrare subito per iscritto la volontà manifestata ed adottare contestualmente idonee procedure affinché tale volontà sia rispettata.
Il riscontro ad un'idonea richiesta volta a conoscere l'origine dei dati personali deve comprendere l'identità e le puntuali coordinate dell'eventuale rivenditore che abbia attivato l'utenza o il servizio non richiesto.
Analogamente, nell'ipotesi in cui siano stati attivati servizi o utenze di telefonia fissa a seguito solo di una chiamata o comunicazione di carattere promozionale effettuata non dall'operatore, ma da chi gestisce per suo conto un servizio di call center, l'interessato deve poter conoscere l'identità e le puntuali coordinate di tale gestore
.
Infine, effettuate rapidamente le verifiche eventualmente necessarie, le richieste di rettifica dei dati o di disattivazione dei servizi od utenze attivati indebitamente devono essere soddisfatte tempestivamente. Ciò, senza costi per l'interessato del quale siano stati trattati impropriamente dati personali, anche quando sia necessario attivare una nuova linea telefonica con l'operatore di origine (cfr., in senso analogo, la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 4/03/Cir del 2 aprile 2003, relativa alla cps.)”.
I diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy e quelli previsti in materia di elenchi telefonici (v. provvedimento del 15 luglio 2004 - Nuovi elenchi telefonici) sono esercitabili gratuitamente, ricorrendone i presupposti, anche nei riguardi dei dati non riportati in elenchi consultabili da parte di chiunque.
Per completezza e semplicità, riportiamo di seguito l’art. 7 del Codice della Privacy:

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


Peraltro, l'operatore deve indicare a disposizione del pubblico almeno un indirizzo postale, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica e un ufficio cui gli interessati possono rivolgersi agevolmente. Va altresì indicato un recapito telefonico presso il quale ottenere informazioni con chiamata gratuita.

Al provvedimento del 2006 hanno fatto seguito altri cinque specifici provvedimenti nel giugno del 2007, con i quali il Garante ha imposto ad alcuni dei principali gestori telefonici (e società che operano in qualità di call center per conto degli stessi gestori e di altre importanti aziende) di adottare entro il 10 settembre 2007 misure per il rispetto degli utenti, provando così a fermare le telefonate indesiderate che arrivano a qualunque ora nelle case dei cittadini italiani per promuovere servizi e prodotti.

I provvedimenti sono i seguenti:
Fastweb S.p.A. [doc. web n. 1412626]
Tele2 talia s.r.l. - Transcom Worldwide S.p.A. [doc. web n. 1412610]
Telecom Italia S.p.A. [doc. web n. 1412598]
Tiscali Italia S.p.A. - Winex s.r.l. [doc. web n. 1412557]
Wind Telecomunicazioni S.p.A. [doc. web n. 1412586]

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venerdì 22 febbraio 2008

Spam telefonico: basta disturbare gli utenti

Alleanza Consumatori - Spam telefonico: basta disturbare gli utentiNon ne potevano più dei continui sms e mms pubblicitari che ricevevano anche dopo aver detto e scritto per mesi alla loro società telefonica di cessare quegli invii che per loro erano solo fonte di disturbo ed aver espressamente revocato il consenso all'uso dei propri dati. Stanchi della pubblicità e di inutili rassicurazioni, due clienti hanno segnalato la vicenda al Garante privacy, il quale al temine di accertamenti, condotti anche presso la società, ha vietato ad H3g l'uso dei dati personali di tutti gli abbonati ad un determinato servizio telefonico perché trattati in modo illecito. L'Autorità ha prescritto al gestore l'adozione di misure organizzative e tecniche tali da assicurare a coloro che revocano il consenso di non ricevere più messaggi pubblicitari. Per il servizio in questione, la società non aveva tenuto conto delle istanze di revoca del consenso dei propri clienti e continuava ad inviare sms e mms pubblicitari incorrendo così in un sistematico trattamento illecito di dati nei confronti di una molteplicità di abbonati. La normativa stabilisce invece che si possano inviare lecitamente messaggi pubblicitari (sms, mms, e-mail) solo dopo aver acquisito il consenso informato degli interessati; prescrive inoltre che i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. Dagli accertamenti era emerso invece che i dati personali di coloro che stipulavano un contratto telefonico con la società - ed avevano inizialmente manifestato il loro consenso a ricevere pubblicità - confluivano in una banca dati che proprio riguardo al consenso non veniva mai di fatto aggiornata. Le istanze di revoca, successive alla stipula del contratto, volte a far cessare gli invii pubblicitari rimanevano infatti inascoltate e inutilizzate per aggiornare gli archivi. Oltre al provvedimento di divieto relativo all'uso dei dati personali, il Garante ha prescritto alla società una serie di misure organizzative e tecniche che dovranno essere adottate entro la fine di febbraio.
"Il consenso per questi messaggi pubblicitari o promozionali deve essere sempre informato, specifico e preventivo – afferma Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento – altrimenti l'attività è illecita. Anche quando il consenso è dato può comunque essere sempre liberamente revocato. Il provvedimento di divieto del Garante è, peraltro, accompagnato dall'espressa avvertenza che l'inosservanza è punita con la reclusione da tre mesi a due anni. Un messaggio ai disturbatori: non disturbateci con i messaggi".
FONTE: Newsletter Garante Privacy N. 301 del 12 febbraio 2008

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venerdì 8 febbraio 2008

Garante Privacy: troppi dati per le "carte di fedeltà"

Il Garante privacy (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha vietato a quattro società - di un gruppo di cinque sottoposto a controlli - l'uso di dati personali trattati in modo illecito: troppi i dati raccolti per i programmi di fidelizzazione, moduli poco chiari e con informazioni incomplete, impossibilità di esprimere liberamente il consenso per i trattamenti di dati a fini di marketing. Supermercati, catene di negozi, agenzie di viaggi raggiunti dal divieto non potranno più utilizzare i dati e dovranno conformarsi alle misure prescritte. Prosegue senza sosta, anche attraverso accertamenti della Guardia di finanza, l'azione del Garante a tutela dei consumatori che aderiscono ai programmi di fidelizzazione promossi da operatori economici della grande distribuzione, telefonia, trasporti, viaggi.
Gli accertamenti, effettuati a livello nazionale, rientrano nel piano di verifiche programmate per accertare la corretta applicazione della normativa privacy e in particolare del provvedimento generale sulle "fidelity card" adottato nel febbraio del 2005.
Il quadro che emerge dalle verifiche mostra numerose irregolarità.
Innanzitutto le società raccolgono troppi dati: oltre a nome, cognome luogo e data di nascita necessari per attribuire sconti, premi o bonus connessi all'uso della carta, richiedono anche titolo di studio, e-mail, professione e numero dei componenti del nucleo familiare. Dati ritenuti non pertinenti ed eccedenti dal Garante che ne ha quindi vietato l'uso ed ha ordinato alle società di cancellarli o di renderli anonimi.
Altre irregolarità sono state riscontrate nelle informative date ai consumatori e nella raccolta del consenso. Gli operatori dovranno riformulare l'informativa, sia cartacea sia on line, specificando, in particolare, quali dati sia obbligatorio indicare al momento dell'adesione al progetto e quali siano invece facoltativi. Dovranno inoltre precisare i diritti (di accesso, rettifica, cancellazione) che la normativa riconosce e chiarire che il consenso per autorizzare l'uso dei dati per altre finalità (marketing, profilazione) è libero. E, soprattutto, dovranno mettere il consumatore in condizione di poter scegliere liberamente se e quali trattamenti di dati autorizzare. Scelta che non era invece possibile effettuare in alcuni dei moduli esaminati, dove con un'unica firma si aderiva al programma di fidelizzazione ma si autorizzava anche l'utilizzo dei dati a fini di marketing. Per quanto riguarda poi l'uso di dati facoltativi raccolti a fini statistici il Garante ha prescritto alle società di adottare opportuni accorgimenti che impediscano di ricondurre i dati all'interessato fin dal momento della raccolta.
Fonte: Newsletter Garante Privacy (http://www.garanteprivacy.it/) n. 300 del 5 febbraio 2008

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mercoledì 9 gennaio 2008

Spam - Gli "spammer" rischiano il risarcimento danni

Il Garante ha riaffermato il principio riguardo ad un caso di invio di fax non richiesti

Il destinatario di fax, e-mail, sms e mms indesiderati può rivolgersi al giudice civile e chiedere un risarcimento per la lesione dei propri diritti. Lo ha affermato in un recente provvedimento il Garante, di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, che prosegue in questo modo nell'azione di contrasto allo spam. L'Autorità ha vietato l'uso illecito di dati personali a fini di marketing ad una società che inviava in modo sistematico e ad una molteplicità di persone, materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali senza il consenso dei destinatari. La società raggiunta dal provvedimento di divieto non potrà più utilizzare i dati personali in suo possesso. Numerose irregolarità erano infatti emerse nel corso degli accertamenti svolti a seguito di alcune segnalazioni nelle quali si lamentava l'invio di fax indesiderati da parte di una società che promuoveva prodotti e servizi per conto di altre aziende. Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito che inviare fax commerciali, senza aver prima ottenuto il consenso informato dei destinatari, comporta un trattamento illecito. Non solo: lo spam può causare danni al destinatario. Nel caso di invio via fax, tale danno può consistere, tra l'altro, nella perdita di tempo, nell'uso indebito della carta, del toner del suo apparecchio e nel disturbo provocato dalla comunicazione indesiderata che tiene occupato l'apparecchio.

La società, dal canto suo, si era giustificata asserendo di inviare fax commerciali solo a soggetti economici i cui numeri sarebbero reperibili sugli elenchi categorici (es. Pagine gialle, Pagine utili). Il Garante ha spiegato che, anche nel caso si utilizzino tali elenchi, non vi è possibilità di un invio senza consenso quando le comunicazioni commerciali sono effettuate con particolari modalità (via fax, posta elettronica, sms o mms o chiamate vocali mediante operatore automatico).

"Le comunicazioni non desiderate, siano esse quelle effettuate via telefono, fax, o quelle elettroniche via sms, mms, e-mail –afferma Giuseppe Fortunato – rappresentano oggi le forme più invasive di disturbo nella vita quotidiana di utenti e consumatori. È un fenomeno che va combattuto per liberare le reti di comunicazione da chi le ingolfa solo per proprio profitto. In questa battaglia di civiltà il Garante ha proceduto ad ispezioni tramite Guardia di Finanza, ha denunciato alla magistratura i responsabili, ha comminato notevoli sanzioni e su questa strada proseguirà nella difesa dei cittadini in maniera sempre più incisiva."
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