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venerdì 27 novembre 2009

Al via la procedura di conciliazione delle controversie con Enel

Grazie a un accordo fra l'azienda e le associazioni dei Consumatori del CNCU, e dopo una fase sperimentale avviata in Piemonte e una formazione che ha coinvolto 560 operatori e più di 150 conciliatori, da oggi i clienti Enel possono rivolgersi alla procedura di conciliazione paritetica su base volontaria delle controversie, che permetterà di azzerare i costi attraverso una procedura online.
Dopo l'invio di un reclamo scritto, se non ritengono soddisfacente la risposta o non hanno ricevuto esito entro 30 giorni dall'invio, i clienti Enel potranno dunque rivolgersi alle associazioni dei Consumatori firmatarie dell'accordo (informazioni sul sito dedicato dell'Enel e sui sito delle associazioni) e attivare la procedura di conciliazione.
"Enel - ha detto Gianfilippo Mancini, Direttore Divisione Mercato Enel - è stata la prima utility in Europa a mettere in atto una procedura su così vasta scala, estesa oggi anche ai clienti del mercato libero, che tocca la quasi totalità delle controversie che possono verificarsi tra fornitore e clienti. Più di 30 milioni di clienti dell'elettricità e del gas potranno così avere risposte in modo rapido, semplice e gratuito. Un'iniziativa che, grazie al supporto dell'Autorità, è stata resa possibile dallo sforzo congiunto della nostra Società e delle associazioni dei Consumatori, con le quali collaboriamo costantemente, al fine di migliorare sempre di più il livello di servizio ai clienti".
Quali dunque i termini dell'accordo? Questo si applica a tutti i clienti di Enel Servizio Elettrico e di Enel Energia, con un contratto per uso domestico o condominiale con potenza impegnata fino a 15 kW e per i clienti del gas con un consumo annuo fino a 50 mila metri cubi.
L'ampliamento dell'accordo a tutti i clienti dell'elettricità e del gas, auspicato da sempre anche dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si articola - spiega Enel in una nota stampa - in un regolamento che fissa le linee-guida della procedura che si svolgerà interamente online e riguarderà quasi tutti i tipi di controversie. Oltre a quelle già stabilite con il precedente regolamento (ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del contatore; fatture di importi anomali rispetto alla media di quelli fatturati al cliente nei due anni precedenti; riduzione di potenza e sospensione della potenza per morosità), oggi si possono regolare anche le controversie legate ai consumi presunti in acconto elevati ed anomali rispetto alla media dei consumi; quelle derivanti dalla rateizzazione per bollette con consumi effettivi elevati, anche se non di conguaglio, e dalla rateizzazione e dai rimborsi per bollette di conguaglio; quelle nate da rifatturazioni e doppia fatturazione.
Soddisfatte le 17 associazioni del CNCU firmatarie dell'accordo: "Siamo lieti di proseguire il dialogo con Enel che ha portato alla realizzazione di numerose iniziative congiunte, favorendo la condivisione di tematiche legate alla difesa dei diritti dei consumatori, fino ad arrivare alla procedura di conciliazione, che oggi contempla la totalità dei clienti di Enel sia del mercato libero, che del servizio di maggior tutela, con una drastica riduzione dei tempi e dei costi per la risoluzione delle controversie".

Ecco il link al PDF contenente il Regolamento per la procedura di conciliazione online http://www.helpconsumatori.it/data/docs/REGOLAMENTO%20CONCILIAZIONE%2026maggio2009.pdf

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lunedì 27 luglio 2009

Detrazione del 55% per il risparmio energetico

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello che i contribuenti dovranno inviare per sfruttare la detrazione del 55% sul risparmio energetico.
Per approfondimento si rinvia all’articolo de Il Sole 24 Ore


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venerdì 12 giugno 2009

Enel Distribuzione sanzionata per omesso tentativo annuale di lettura contatori nel periodo 2003/2005

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha irrogato una sanzione di 2 milioni di euro a Enel Distribuzione S.p.A. per non aver effettuato negli anni 2003-2005 il tentativo annuale di lettura dei contatori previsto dall’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 200/99.
Il provvedimento sanzionatorio è stato deciso al termine di un’istruttoria formale – avviata su segnalazione di alcune associazioni di consumatori e di clienti finali – con la quale l’Autorità ha accertato l’inosservanza da parte di Enel Distribuzione dell’obbligo del tentativo di lettura annuale dei contatori presso tutti i clienti allacciati alla propria rete con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW.
Nell’ambito del procedimento sanzionatorio e nel quantificare la sanzione, l’Autorità ha tenuto conto del ravvedimento operoso da parte di Enel stessa nel realizzare una serie di iniziative volte a riparare alla violazione commessa e a migliorare la propria politica commerciale e i suoi rapporti con la clientela.
In particolare, Enel Distribuzione: ha restituito gli interessi applicati sulla rateizzazione di fatture emesse negli anni 2004-2007; ha rinunciato agli interessi applicabili, ai sensi della deliberazione n. 200/99, sulla rateizzazione di tutte le bollette di conguaglio emesse nel 2008 e nel primo semestre 2009; ha esteso i punti di pagamento gratuito su tutto il territorio nazionale di 146 unità.
Fonte: Autorità per l'energia elettrica e per il gas 24/03/2009

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venerdì 6 febbraio 2009

Enel e sospensione riscossione bolletta contestata

Riportiamo un passaggio della sentenza (di appello) del 28.02.08 del Tribunale di Nola: “ è fatto notorio che, secondo le condizioni generali del contratto di fornitura di energia elettrica utilizzate dalla società erogatrice, quando un cliente presenti reclamo relativamente all’importo esposto in una bolletta (come nella fattispecie), il fornitore sospende la riscossione della stessa, fino a quando non abbia reso i chiarimenti richiesti: il tutto, peraltro, con eventuale rischio di oneri di mora e spese aggiuntive a carico del cliente, laddove la contestazione risulti infondata.
Sicchè, secondo la regolamentazione del rapporto di somministrazione, una contestazione comunicata da parte di un cliente alla società fornitrice dell’energia integra una causa di temporanea inesigibilità del credito dell’Enel s.p.a. fino alla definizione del reclamo avanzato. E da questo consegue ulteriormente che, fino a quando l’Enel s.p.a. non renda per iscritto le delucidazioni richieste, essa non può riscuotere gli importi contestati, né questi ultimi possono essere considerati dovuti”.

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giovedì 29 gennaio 2009

Elettricità: ecco le procedure per chiedere il “bonus sociale”

I moduli per presentare la richiesta sono pronti e sono già stati pubblicati sui siti web dell’Autorità per l’energia (www.autorita.energia.it) dell’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (www.sgate.anci.it).
Le richieste per il bonus dovranno essere presentate presso il proprio Comune di residenza.
Il sistema entrerà a regime gradualmente e sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 ma il godimento del “bonus” può essere retroattivo anche per tutto il 2008.
In questo caso, le richieste ai comuni dovranno essere fatte entro il 31 marzo 2009.
Il “Bonus” è cumulabile con altri interventi per le famiglie con disagio economico già previsti dal governo.
I singoli Comuni, rivolgendosi al Sistema di Gestione Agevolazioni Tariffe Energetiche (SGATE) potranno ottenere tutti i necessari chiarimenti e l’accesso alle procedure informatiche per immettere i dati raccolti e trasmetterli ai distributori di energia elettrica che provvederanno a erogare il bonus direttamente in bolletta.

La modulistica e le principali novità
Tutte le richieste dovranno essere trasmesse dai Comuni telematicamente, pertanto potranno essere presentate ed accolte nella misura in cui il proprio Comune abbia attivato il collegamento con il sistema informatico espressamente predisposto allo scopo.
Per agevolare i cittadini nella presentazione delle richieste, sono stati predisposti 3 modelli ed uno schema fac-simile, tutti ottenibili dai siti web dell’Autorità e di SGATE: il modello A di richiesta per il bonus da disagio economico, il modello B per la richiesta di bonus per disagio fisico, il modello C di autocertificazione della necessità di utilizzo di apparecchiature salvavita.
È stato predisposto anche un fac-simile di certificazione utile per le ASL.

Per effettuare la richiesta di bonus per il disagio economico, occorrerà presentare al proprio Comune:
• l’apposito modello A scaricabile dal sito
• copia fotostatica dell’attestazione del valore ISEE del proprio nucleo familiare (*)
• copia fotostatica del documento di identità

Per effettuare la richiesta di bonus per il disagio fisico,, occorrerà presentare al proprio Comune:
• l’apposito modello B scaricabile dal sito
• la certificazione ASL (la delibera dell’Autorità propone un fac-simile) oppure, in alternativa, il modulo di autocertificazione della necessità di utilizzo di apparecchiature salvavita
• copia fotostatica del documento di identità

Il modulo di autocertificazione della necessità di utilizzo di apparecchiature salvavita è utilizzabile dai soli clienti che sono attualmente considerati non interrompibili ai fini del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE).
Coloro che sono inclusi in questo elenco riceveranno l’apposita comunicazione da parte dei distributori che sono obbligati -entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera dell’Autorità- a inviare una comunicazione attestante la non interrompibilità della fornitura a tutti i clienti finali domestici che al 30 novembre 2008 sono identificati come non interrompibili .

Tutte le caratteristiche del “Bonus sociale” per l’energia elettrica
Il nuovo regime di protezione sociale garantirà un risparmio del 20% circa sulle bollette dell’energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico, ossia a tutte le famiglie residenti presso il Comune che dispongono di un ISEE il cui valore sia inferiore o uguale a 7.500 euro.
Il valore del “bonus” sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare (per l’anno 2008: sarà di 60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4).
A regime, si stima che potranno usufruire della compensazione sociale circa 5 milioni di clienti disagiati, ai quali saranno assegnati, nel complesso circa 350 milioni di euro l’anno.
A beneficiare del “bonus” saranno anche tutti i clienti presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
In questo caso il bonus 2008 è di 150 euro all’anno. I due bonus, per disagio economico e fisico, sono cumulabili.

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martedì 20 gennaio 2009

Energia: più garanzie e nuovi rimborsi automatici per reclami ed errori di fatturazione

Regole più stringenti per assicurare la massima tempestività nella gestione dei reclami e nella rettifica di ogni eventuale errore di fatturazione, prevedendo anche indennizzi automatici a favore dei consumatori in caso di violazione delle nuove norme. Sono alcune delle principali novità del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita (TIQV) emanato dall’Autorità per l’energia per migliorare le tutele dei consumatori di elettricità e gas naturale, nei diversi momenti del rapporto commerciale con il venditore di energia elettrica e di gas (reclami, fatturazioni, richieste di informazioni, etc).
Il rimborso automatico è di 20 euro e scatta se il venditore non risponde entro 40 giorni dal reclamo del cliente o se l’errore di doppia fatturazione non viene rettificato entro 20 giorni dalla richiesta, oppure se la rettifica della fatturazione non viene fatta entro 90 giorni dalla richiesta.
Il nuovo provvedimento è stato approvato al termine di una procedura di consultazione pubblica che ha consentito di recepire anche indicazioni delle Associazioni di consumatori e degli operatori del settore. Il nuovo Testo integrato accorpa in modo organico la precedente regolazione sulla qualità della vendita; ad esempio anche quella per i call center dei venditori che ha fissato obblighi di servizio riguardanti la semplicità del risponditore automatico, l’orario di apertura, la gratuità delle chiamate, l’informazione ai clienti, nonché precisi standard per il tempo medio di attesa, il livello di servizio e l’accessibilità.
In dettaglio, il Testo integrato (delibera ARG/com 164/08, disponibile sul sito http://www.autorita.energia.it/) prevede:
• regole più stringenti per migliorare il trattamento dei reclami: l’Autorità ha introdotto l’obbligo per il venditore di indicare la persona ed il riferimento organizzativo ai quali rivolgersi dopo aver presentato il reclamo; inoltre, le risposte fornite al cliente dovranno essere adeguatamente motivate;
• un unico interlocutore anche per effettuare reclami di tipo tecnico, sia per l’energia elettrica che per il gas. Il venditore farà da tramite con il distributore, qualora sia necessario, semplificando le procedure a carico del consumatore che effettua il reclamo. Questa semplificazione è stata ritenuta opportuna a seguito della separazione tra distributori e venditori, avvenuta con la liberalizzazione dei mercati;
• maggiore tempestività nelle verifiche di fatturazione: sono stati introdotti il diritto ad una risposta motivata entro 40 giorni alle richieste di verifica della fatturazione.
Gli indennizzi automatici stabiliti dal Testo integrato sono:
• un indennizzo automatico di 20 euro, a carico del venditore, se le risposte ai reclami supereranno il tempo limite di 40 giorni per sua responsabilità. L’indennizzo, che potrà essere corrisposto (non più di una volta l’anno allo stesso cliente per lo stesso motivo, onde evitare eventuali abusi) si propone di assicurare tempi certi e la massima tempestività nella risposta ai clienti;
• una disciplina specifica per ritardi di rettifica dei casi di “doppia fatturazione” a seguito del cambio di fornitore: l’errore di doppia fatturazione deve essere rettificato entro 20 giorni dalla richiesta, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro al consumatore;
• un indennizzo automatico di 20 euro in caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni per la rettifica di fatturazione, quando dovuta. Le richieste di rettifica potranno essere inoltrate non solo per le fatture già pagate, ma anche per quelle per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione.
Le principali disposizioni del Testo integrato entrano in vigore già dall’1° gennaio 2009.
L’Autorità ha inoltre avviato una seconda consultazione (DCO 35/08, disponibile sul sito www.autorita.energia.it) per arrivare a definire ulteriori regole di maggior dettaglio entro fine anno. In particolare:
• sulla gestione dei reclami per i quali il venditore dovesse necessariamente richiedere dati tecnici in possesso del distributore;
• sui reclami multipli, per esempio originati da disservizi di vaste dimensioni;
• sulla pubblicazione comparativa dei dati di qualità del servizio dei venditori, per promuovere una scelta sempre più consapevole del fornitore di energia elettrica o di gas;
• sugli obblighi di tempestività nelle comunicazioni tra venditori e distributori.
I soggetti interessati ad inviare le proprie osservazioni su queste nuove proposte possono inviarle all’Autorità entro il 12 dicembre 2008.
FONTE: Autorità per l’energia elettrica e il gas – Comunicato stampa del 21/11/2008

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martedì 14 ottobre 2008

Energia: Antitrust sanziona Enel Energia per pratiche commerciali scorrette

Multe di 1.100mila euro. Enel Energia ha realizzato il passaggio di clienti residenziali dal mercato di Maggior Tutela al Mercato Libero e l’acquisizione di clienti sul mercato del gas, mediante l’attivazione di forniture di energia elettrica e/o di gas non richieste e ostacolando l’esercizio del diritto di ripensamento. Adottate anche procedure di marketing aggressive. Dichiarate ingannevoli le campagne pubblicitarie “Bioraria” e “Vantaggio 5+1”.
Alla holding Enel, ritenuta responsabile in qualità di committente degli spot televisivi, sanzione di 100mila euro.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 4 settembre 2008, ha deciso di sanzionare Enel S.p.A. e Enel Energia, con multe, rispettivamente, di 100mila e 1.100mila euro, per pratiche commerciali scorrette.
Secondo l’Antitrust i comportamenti di Enel Energia sono stati finalizzati ad acquisire contratti di fornitura di energia e gas con distinte pratiche che hanno condizionato considerevolmente le scelte dei consumatori. Per quanto riguarda invece la capogruppo Enel, l’Antitrust ne ha accertato la responsabilità, in qualità di committente, relativamente alla diffusione di uno spot televisivo giudicato ingannevole.
I COMPORTAMENTI DI ENEL ENERGIA
Secondo l’Antitrust, Enel Energia, società del gruppo Enel attiva nel Mercato Libero, ha messo in atto pratiche commerciali scorrette:
a) nel passaggio di clienti in regime di c.d. Maggior Tutela al Mercato Libero dell’energia elettrica;
b) nell’attivazione non richiesta di una fornitura di gas naturale.
La società ha messo in atto pratiche commerciali aggressive attivando forniture di luce e gas non richieste, esigendone, in alcuni casi, il pagamento, imponendo ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento e adottando procedure di marketing aggressive.
La società inoltre, per le offerte commerciali riguardanti entrambi i servizi di fornitura di elettricità e gas, ha fornito ai consumatori indicazioni non rispondenti al vero, inesatte, incomplete. Enel Energia ha anche omesso di fornire, attraverso i canali di vendita (call center e agenti) notizie rilevanti sull’attività svolta, le condizioni di mercato e di fruibilità delle offerte, le modalità di conclusione del contratto. In particolare non è stato chiarito agli utenti che i contratti comportavano lo spostamento ad un nuovo fornitore e, per quanto riguarda l’energia elettrica, il passaggio dal mercato di Maggior Tutela al Mercato Libero, con un piano tariffario soggetto, nel futuro, alle variazioni del mercato. In alcuni casi è stata taciuta la possibilità di esercitare tempestivamente il diritto di recesso. L’Autorità ha sanzionato le due distinte pratiche con multe pari, ciascuna, a 500mila euro.

LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE INGANNEVOLI
L’Autorità ha anche dichiarato ingannevoli le campagne pubblicitarie svolte per promuovere le offerte ‘Bioraria’ e ‘Vantaggio 5+’ attraverso l’invio di brochure ai potenziali clienti e la diffusione di uno spot televisivo, sanzionando Enel Energia con una multa di 100mila euro. Per lo spot televisivo l’Antitrust ha stabilito la responsabilità anche della capogruppo Enel in quanto è risultata committente del messaggio, comminando una sanzione di 100mila euro.
L’istruttoria era stata avviata il 21 febbraio 2008, dopo che numerosi consumatori avevano segnalato di aver contestato alla società Enel Energia l’attivazione di forniture di energia elettrica e/o di gas, da essi mai richieste o rispetto alle quali era stato tempestivamente esercitato, senza successo, il diritto di ripensamento o il diritto di recesso. Ulteriori denunce contestavano invece la possibile ingannevolezza di alcuni messaggi pubblicitari che promuovevano le offerte riferite all’elettricità e al gas, denominate “Bioraria” e “Vantaggio 5+”, senza chiarire che le offerte stesse determinavano lo spostamento dell’utente ad un nuovo fornitore e, per quanto riguarda l’energia elettrica, il passaggio dal mercato di Maggior Tutela al Mercato Libero.
FONTE: Comunicato stampa Autorità Garante della concorrenza e del mercato

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venerdì 10 ottobre 2008

Bonus sociale elettricità: ecco le modalità applicative

Al via le modalità applicative necessarie per l’attivazione da parte degli operatori del nuovo regime di protezione sociale che garantirà un risparmio del 20% circa sulle bollette dell’energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico. Il valore del ‘bonus’ sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare (60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4). A regime, si stima che potranno beneficiare della compensazione sociale circa 5 milioni di clienti disagiati, ai quali saranno assegnati, nel complesso circa 384 milioni di euro l’anno.
Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 e prevede che il godimento del bonus possa essere anche retroattivo per tutto il 2008, per le richieste effettuate entro il 28 febbraio 2009 (delibera ARG/elt 117/08, disponibile sul sito www.autorita.energia.it). Nel corso delle prossime settimane, l’Autorità, gli operatori e i Comuni renderanno disponibili informazioni di dettaglio per la presentazione da parte dei clienti della richiesta per essere ammessi al bonus sociale.
Il bonus per i clienti domestici disagiati: chi può chiederlo
Potranno accedere al bonus sociale, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, tutti i nuclei familiari che dispongono di un ISEE, il cui valore sia inferiore o uguale a 7500 euro. L’ISEE è l’indicatore di situazione economica equivalente, che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare-immobiliare e delle caratteristiche di numerosità e tipologia. E’ già ampiamente utilizzato per l’accesso ad altre prestazioni a carattere sociale, soprattutto a livello locale. A titolo puramente esemplificativo, un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito, in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia ISEE di 7.500 con reddito annuo lordo fino a circa 23.400 euro.
Come chiedere il bonus
Una volta attivato l’apposito sistema informatico per far fronte alle richieste, che secondo la delibera dell’Autorità dovrebbe essere completato entro 90 giorni, il cliente domestico disagiato potrà fare richiesta di accesso al bonus recandosi presso il proprio Comune di residenza con l’attestazione del valore ISEE. Il cliente finale interessato dovrà anche presentare le indicazioni sulla sua fornitura elettrica (già reperibili su ogni bolletta) e sulla numerosità della famiglia anagrafica.
La domanda, dopo gli opportuni controlli, darà diritto al riconoscimento della compensazione per 12 mensilità (salvo rinnovo).
La riforma della tariffa domestica
Per recuperare i circa 384 milioni di euro necessari all’erogazione del bonus sociale, è prevista l’introduzione di una nuova componente tariffaria (denominata As) che verrà applicata alla generalità dell’utenza (domestica e non), ad esclusione dei soggetti destinatari della compensazione.
L’applicazione del bonus, non comporterà comunque variazioni della spesa elettrica della famiglia tipo (con consumi di 2.700 kWh/anno e 3 kW di potenza impegnata). Contestualmente all’introduzione del regime di tutela sociale, con la delibera ARG/elt 117/08, l’Autorità ha infatti disposto la revisione della struttura tariffaria applicata alla generalità della clientela domestica. Il nuovo regime sarà in vigore dal 1 gennaio 2009 e comporta alcune novità di rilievo.
In particolare, grazie ad alcune rimodulazioni del sistema verrà di fatto assicurato un ulteriore riallineamento della tariffa ai reali costi sottostanti, riassorbendo parzialmente i meccanismi di sovvenzione incrociata, presenti nell’attuale sistema tariffario.
Il riallineamento comporterà una diminuzione di spesa di qualche punto percentuale per i consumi medio-alti (2700-4800 kWh/anno) nelle abitazioni di residenza, situazione che interessa tipicamente le famiglie numerose. Allo stesso tempo, vi sarà un aumento di spesa per i consumi molto alti (sopra i 5000 kWh/anno) e per quelli bassi (ad esempio single benestanti).
FONTE: Autorità per l’energia elettrica e il gas

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giovedì 2 ottobre 2008

Gas naturale: più controlli sulla qualità e la sicurezza dei consumatori

L’Autorità per l’energia ha deciso di incrementare del 20% il numero delle verifiche rispetto agli anni precedenti, per il periodo 1° ottobre 2008-30 settembre 2009. I controlli a campione scatteranno dal 1° ottobre e saranno effettuati con la collaborazione della “Stazione Sperimentale per i Combustibili” e il Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza (“Nucleo Speciale Tutela Mercati”). Il provvedimento (VIS 63/08) è pubblicato sul sito www.autorita.energia.it. La campagna di verifiche coprirà tutto il territorio nazionale e prevede 60 prelievi, senza preavviso, presso le società di distribuzione. L’obiettivo è di verificare il rispetto di parametri particolarmente significativi ai fini della sicurezza e della corretta contabilizzazione del gas consumato, quali il grado di odorizzazione del gas, il potere calorifico e la pressione di fornitura.
Di fatto, l’odorizzazione del gas è rilevante per il consumatore ai fini della sicurezza, per la tempestiva individuazione di eventuali dispersioni; la mancata o insufficiente odorizzazione comporta responsabilità penali per i distributori, ai sensi della legge n. 1083/71. Ai fini della sicurezza è importante anche la verifica della pressione di fornitura che viene compromessa se l’utilizzo del gas avviene al di sotto di determinati valori di pressione. Le verifiche sul potere calorifico riguardano l’energia totale fornita e consentono di stabilire se il gas erogato è idoneo a essere utilizzato nelle apparecchiature del cliente finale.

Controlli sulla sicurezza delle reti.
Oltre alle attività di controllo sopra descritte, l’Autorità, sin dal 2001, ha imposto alle imprese di distribuzione del gas naturale di effettuare controlli su specifici parametri rilevanti ai fini della sicurezza. In particolare i distributori hanno l’obbligo di:
- ispezionare annualmente le proprie reti, garantendo un minimo di verifiche determinato come quota percentuale dell’estensione delle tubazioni;
- effettuare un numero minimo annuo di controlli del grado di odorizzazione del gas, sulle proprie reti;
- redigere un rapporto sullo stato di protezione catodica delle reti sulla base delle rilevazioni effettuate.
Le imprese di distribuzione hanno l’obbligo di registrare i controlli effettuati per agevolare le successive verifiche a campione dell’Autorità, i cui esiti possono comportare penalità per i distributori se vengono rilevate carenze o irregolarità.
Fonte: Autorità per l'energia elettrica e per il gas

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sabato 3 maggio 2008

Gas: tempi certi e meno costi per i controlli sui contatori

Sostituzione gratuita, in tempi certi e più brevi, del contatore che non funziona correttamente; forte riduzione del costo di verifica anche nel caso in cui i controlli accertino il corretto funzionamento del contatore. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha introdotto queste ed altre misure, a garanzia dei consumatori che chiedono interventi di verifica dei misuratori del gas. La delibera (n. ARG/gas 51/08) è disponibile sul sito www.autorita.energia.it Le misure di tutela previste variano a seconda che i controlli sui misuratori diano un esito negativo o positivo ed in base all’anzianità del contatore.

Se il contatore non funziona correttamente

Se il controllo dà un risultato “negativo”, cioè se il contatore non misura correttamente in base alla normativa tecnica vigente, il consumatore ha diritto alla sostituzione gratuita del misuratore; il distributore dovrà redigere un verbale di sostituzione e conservare la documentazione. Almeno il 90% dei contatori difettosi deve essere sostituito entro 10 giorni lavorativi dalla data di invio degli esiti del controllo.
Inoltre, il distributore dovrà effettuare la ricostruzione dei consumi e rimborsare ai consumatori eventuali addebiti per quantitativi di gas superiori a quelli effettivamente forniti. Per i contatori con almeno 25 anni, nulla sarà invece dovuto dal cliente finale per quantitativi di gas fatturato, inferiori a quello effettivamente fornito. In questo caso, gli oneri rimarranno a carico del distributore che ha la responsabilità di assicurare il corretto funzionamento dei contatori da lui gestiti.

Se il contatore funziona correttamente

Se dalla verifica risulta che il contatore funziona correttamente, il distributore ne registra l’esito. In questo caso, l’Autorità ha previsto una riduzione, a vantaggio del cliente finale, da 40 a 5 euro del costo del controllo, in funzione dell’anzianità del contatore e nel caso in cui la verifica non sia già stata fatta nei 5 anni precedenti.

In particolare, l’applicazione del costo ridotto di 5 euro per la verifica dei contatori che risultino funzionare correttamente, scatta a partire dal:

1° giugno 2008 per i contatori fabbricati fino al 1965;
1° gennaio 2009 per contatori fabbricati fino al 1970;
1° luglio 2009 per contatori fabbricati fino al 1975;
1° gennaio 2010 per contatori per contatori fabbricati fino al 1980;
1° luglio 2010 per tutti i contatori fabbricati fino a 25 anni prima della data di richiesta della verifica.
Questa gradualità di applicazione è stata fissata in coerenza con il richiesto e progressivo sviluppo organizzativo delle capacità di intervento delle imprese.

La sostituzione volontaria

Nel caso di sostituzione volontaria dei misuratori da parte del distributore, l’esercente dovrà dare adeguata informazione preventiva al venditore e al consumatore interessato, in modo da assicurare a quest’ultimo la possibilità di sottoporre comunque il proprio misuratore alla verifica.

Appuntamenti ed indennizzi automatici

In caso di richiesta di verifica del contatore, il cliente ha diritto ad ottenere il controllo e l’esito, in un tempo massimo di 180 giorni, scaduto il quale scatta un indennizzo automatico di 30 euro a favore del cliente finale. Il termine è prorogato di 60 giorni se la verifica non è tecnicamente possibile presso il cliente finale e debba essere fatta presso un laboratorio qualificato.
L’indennizzo automatico non è dovuto nel caso di particolari congestioni delle domande di verifica: nell’ambito di periodi semestrali, se le richieste di verifica eccedono l’1 per mille del numero dei propri clienti finali allacciati alla rete di distribuzione del gas, il distributore può inviare all’Autorità un’istanza di deroga all’obbligo di pagamento dell’indennizzo automatico. In questo caso, l’istanza deve essere completa da un resoconto delle richieste di verifica ricevute, di quelle effettuate e del piano per soddisfare le restanti richieste con i tempi previsti per l’attuazione.

La segnalazione a Governo e Parlamento

L’intervento di oggi fa seguito alla recente segnalazione dell’Autorità in tema di controlli sui misuratori del gas, per evidenziare anche la necessità di iniziative di competenza governativa e parlamentare a tutela dei consumatori finali. La segnalazione dell’11 marzo 2008 è disponibile sul sito www.autorita.energia.it
FONTE: Comunicato Stampa - www.autorita.energia.it

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mercoledì 3 ottobre 2007

Energia e Gas: nuovi servizi per i consumatori

Il call center dell’Acquirente Unico, promosso dall’Autorità per l’energia, da oggi amplia il servizio
Energia: il numero verde 800.166.654 aiuterà i consumatori anche per il gas


Dal 1° ottobre il numero verde 800.166.654 amplia il servizio ai consumatori, offrendo informazioni anche sul mercato del gas, aperto alla concorrenza dal 1° gennaio 2003. Questo servizio, completamente gratuito e attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18, si aggiunge a quello già attivato dal 1° luglio scorso per il mercato elettrico.
Il call center informativo, promosso dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è gestito dall’Acquirente Unico.
Con questa nuova iniziativa - sollecitata dagli stessi consumatori, attraverso le proprie associazioni - si amplia l’offerta informativa del ‘numero verde’, al quale sarà possibile rivolgersi per chiarire eventuali dubbi e capire meglio le opportunità del mercato libero. Così come per l’energia elettrica, anche il servizio d’informazione sul gas naturale non fornisce suggerimenti di carattere commerciale o per individuare il fornitore, ma risponde all’esigenza di dare ai cittadini tutte le informazioni e gli strumenti necessari per una scelta sempre più libera e consapevole. Oltre che negli orari settimanali previsti per contattare direttamente gli operatori, nei giorni festivi è possibile inviare le proprie domande all’e-mail info@au-energia.it. Inoltre, sul sito internet dell’Autorità è possibile consultare le ‘Faq – Istruzioni per l’uso’ con le risposte alle domande più frequenti.

Link: http://www.autorita.energia.it/
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