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sabato 22 maggio 2010

LA TUTELA DEL CONSUMATORE: Nuovo ciclo di eventi formativi e di aggiornamento in materia di consumatori

Locandina Ciclo EventiDopo il successo del convegno “Comunicazioni pubblicitarie e tutela del consumatore: dalla disciplina delle pratiche commerciali al danno da pubblicità ingannevole”, tenutosi nello scorso mese di ottobre, gli Studi Legali Cirillo & D’Auria di Salerno e Manzo & Associati di Battipaglia promuovono un nuovo ciclo di incontri formativi e di approfondimento in tema di tutela del consumatore.
Una iniziativa di sicuro interesse per gli operatori del diritto, che punta a qualificare il Foro di Salerno come laboratorio culturale nella complessa tematica del diritto dei consumatori.
Il ciclo di incontri vede il patrocinio dell’Agit, l’Associazione Nazionale che riunisce gli Avvocati Specializzati in Diritto dei Consumatori, e l’importante contributo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, che ha accreditato l’evento tra quelli utili per il conseguimento dei crediti per la formazione professionale.
Il percorso formativo si aprirà il 31 maggio alle ore 15.30 con il dott. Alberto De Franceschi - giovane e promettente ricercatore dell’Università di Ferrara, attualmente impegnato presso il Max-Planck di diritto industriale della concorrenza di Monaco di Baviera – che relazionerà su “Compravendite mobiliari e consegna di beni non conformi al contratto”; mentre il 28 giugno la tematica del credito al consumo (“La disciplina del credito al consumo. problemi applicativi e prospettive di riforma”) sarà trattata dai professori Giovanni De Cristofaro (Università di Ferrara) e Stefano Pagliantini (Università di Siena), autori di numerose pubblicazioni scientifiche in materia.
Ad introdurre questo secondo incontro sarà l’Avv. Cladio Belli, del Foro di Roma, Presidente nazionale dell’Agit.

Entrambi gli incontri, a partecipazione gratuita, si terranno presso l’Aula Parrilli del Tribunale di Salerno.

Sul sito web www.dirittoeconsumo.it saranno pubblicate tutte le informazioni utili, gli aggiornamenti, ed il materiale didattico, costituito da articoli di dottrina e da pronunce giurisprudenziali.


PROGRAMMA

LUNEDI 31 MAGGIO 2010
Ore 15.30 Aula Parrilli presso il Tribunale di Salerno

Saluti: Avv. Americo Montera
Presidente Consiglio Ordine Avvocati Salerno

Presentazione del ciclo di incontri: Avv. Mario Manzo e Avv. Stefano D’Auria

COMPRAVENDITE MOBILIARI E CONSEGNA DI BENI "NON CONFORMI AL CONTRATTO"
Relatore: dott. Alberto De Franceschi
Dottore di ricerca in "Diritto delle obbligazioni e contratti italiano, europeo e comparato" presso l'Università di Ferrara - Ricercatore presso l'Istituto Max-Planck di Monaco di Baviera

***

LUNEDI 28 GIUGNO 2010
Ore 15.30 Aula Parrilli presso il Tribunale di Salerno

LA DISCIPLINA DEL CREDITO AL CONSUMO. PROBLEMI APPLICATIVI E PROSPETTIVE DI RIFORMA
Introduzione:
Avv. Claudio Belli – Foro di Roma
Presidente Nazionale AGIT (Associazione Avvocati Giusconsumeristi Italiani)

Relatori:
Prof. Stefano Pagliantini
Ordinario di Diritto Privato presso l’Università di Siena
Curatore del volume "Le forme della nullità" (Giappichelli, 2009)
Autore del volume "Forma e formalismo nel diritto europeo dei contratti" (ETS, 2009)


Prof. Giovanni De Cristofaro
Ordinario di Diritto Civile presso l’Università di Ferrara
Curatore (con Alessio Zaccaria) del "Commentario breve al diritto dei consumatori" (Cedam, 2010)
Curatore del volume "La nuova disciplina europea del credito al consumo" (Giappichelli, 2009)


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lunedì 1 marzo 2010

Normattiva: banca dati di leggi a disposizione del cittadino

L'istituto Poligrafico e zecca dello Stato ha siglato un accordo con la presidenza del Consiglio per relizzare un nuovo progetto denominato "normattiva" che conterrà una banca dati delle leggi dal 1946 ad oggi e consentirà ai cittadini di avere a disposizione uno strumento di facile consultazione capace anche di tracciare la norma nella sua evoluzione nel corso degli anni. Roberto Mazzei, presidente dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha dichiarato: "Partiamo subito con un accordo che ci pone al fianco di nazioni europee gia' attive in tal senso, quali la Francia, che gia' e' diretta verso una semplificazione e riorganizzazione delle leggi nazionali". Esprime soddisfazione anche Ferruccio Ferranti, l'amministratore delegato del Poligrafico, per il fatto "di poter contribuire fattivamente, come Azienda di servizio, al processo di e-government: l'Istituto continua cosi', attraverso tale accordo, a fornire un supporto concreto a progetti e politiche che pongono il cittadino al centro delle azioni di Governo''.

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martedì 19 gennaio 2010

Le Farmacie offriranno nuovi servizi nell'ambito del SSN

Il Consiglio dei ministri Il 2 ottobre 2009 ha approvato il decreto legislativo che individua nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria, che possono essere erogati dalla farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il decreto attua la delega prevista dall'articolo 11 della legge n.69 del 2009.

Tra i servizi individuati dal decreto:
- partecipazione delle farmacie all'assistenza domiciliare;
- collaborazione ai programmi di educazione sanitaria della popolazione, realizzazione o partecipazione a campagne di prevenzione di patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio;
- prenotazione di visite e di esami specialistici presso le strutture convenzionate (pubbliche e private), compreso il pagamento dei relativi oneri ed il ritiro dei referti.

Il decreto legislativo, inoltre, prevede la consegna nelle farmacie rurali dei medicinali; la preparazione e la consegna delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici; la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; la messa a disposizione di infermieri e fisioterapisti per prestazioni a domicilio; l'erogazione di servizi sanitari di secondo livello, anche avvalendosi di personale infermieristico e prevedendo che la farmacia sia fornita di defibrillatore.

E' possibile visualizzare il disegno del provvedimento nel sito del governo
FONTE: http://www.ilsole24ore.com/

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lunedì 11 gennaio 2010

Risoluzioni stragiudiziarie, arriva l'Arbitro bancario finanziario

Arriva l'Arbitro bancario finanziario, il nuovo il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari varato dalla Banca d'Italia. Gli intermediari (banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, Poste italiane per l'attività di bancoposta) ''sono tenuti ad aderire all'Abf''', si legge nel documento che regolamenta il nuovo organismo pubblicato il 24 giugno sulla Gazzetta ufficiale. La regolamentazione stabilisce inoltre che ''il diritto di ricorrere all'Abf non puo' formare oggetto di rinuncia da parte del cliente''. L'Arbitro bancario finanziario, operativo da ottobre, si articolerà in tre collegi con sede a Milano, Roma e Napoli. Ciascuno dei collegi sarà composto da cinque membri: due espressione delle parti (intermediari e clienti) e tre, compreso il presidente, scelti dalla Banca d'Italia. ''All'Abf - si legge nel documento della Banca d'Italia - possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'Abf a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro''.

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lunedì 4 gennaio 2010

Firmato il protocollo di conciliazione con Vodafone

E’ stato firmato il Protocollo di conciliazione paritetica tra Vodafone Italia e le Associazioni dei consumatori, che istituisce la conciliazione on line. L’intesa e’ stata sottoscritta da Paolo Bertoluzzo, Amministratore Delegato di Vodafone Italia e dai rappresentanti delle associazioni aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Cncu).
L’obiettivo del Protocollo e’ consolidare il positivo dialogo con le Associazioni consumeriste e favorire maggiore efficacia nelle relazioni con il consumatore, elemento che Vodafone Italia ritiene strategico in un contesto di mercato caratterizzato da forte competizione nei prezzi e nei servizi tra le aziende di telecomunicazione.
Imparzialità, Trasparenza, Efficacia ed Equità sono i quattro principi su cui e’ stato costruito il Protocollo che applica il modello della conciliazione paritetica azienda-associazioni per la risoluzione non giudiziale delle controversie. Tutto avverrà on line tra Vodafone Italia e i conciliatori delle Associazioni e il procedimento dovrà chiudersi entro 30 giorni.
Il protocollo e’ stato sottoscritto da Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

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venerdì 27 novembre 2009

Al via la procedura di conciliazione delle controversie con Enel

Grazie a un accordo fra l'azienda e le associazioni dei Consumatori del CNCU, e dopo una fase sperimentale avviata in Piemonte e una formazione che ha coinvolto 560 operatori e più di 150 conciliatori, da oggi i clienti Enel possono rivolgersi alla procedura di conciliazione paritetica su base volontaria delle controversie, che permetterà di azzerare i costi attraverso una procedura online.
Dopo l'invio di un reclamo scritto, se non ritengono soddisfacente la risposta o non hanno ricevuto esito entro 30 giorni dall'invio, i clienti Enel potranno dunque rivolgersi alle associazioni dei Consumatori firmatarie dell'accordo (informazioni sul sito dedicato dell'Enel e sui sito delle associazioni) e attivare la procedura di conciliazione.
"Enel - ha detto Gianfilippo Mancini, Direttore Divisione Mercato Enel - è stata la prima utility in Europa a mettere in atto una procedura su così vasta scala, estesa oggi anche ai clienti del mercato libero, che tocca la quasi totalità delle controversie che possono verificarsi tra fornitore e clienti. Più di 30 milioni di clienti dell'elettricità e del gas potranno così avere risposte in modo rapido, semplice e gratuito. Un'iniziativa che, grazie al supporto dell'Autorità, è stata resa possibile dallo sforzo congiunto della nostra Società e delle associazioni dei Consumatori, con le quali collaboriamo costantemente, al fine di migliorare sempre di più il livello di servizio ai clienti".
Quali dunque i termini dell'accordo? Questo si applica a tutti i clienti di Enel Servizio Elettrico e di Enel Energia, con un contratto per uso domestico o condominiale con potenza impegnata fino a 15 kW e per i clienti del gas con un consumo annuo fino a 50 mila metri cubi.
L'ampliamento dell'accordo a tutti i clienti dell'elettricità e del gas, auspicato da sempre anche dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si articola - spiega Enel in una nota stampa - in un regolamento che fissa le linee-guida della procedura che si svolgerà interamente online e riguarderà quasi tutti i tipi di controversie. Oltre a quelle già stabilite con il precedente regolamento (ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del contatore; fatture di importi anomali rispetto alla media di quelli fatturati al cliente nei due anni precedenti; riduzione di potenza e sospensione della potenza per morosità), oggi si possono regolare anche le controversie legate ai consumi presunti in acconto elevati ed anomali rispetto alla media dei consumi; quelle derivanti dalla rateizzazione per bollette con consumi effettivi elevati, anche se non di conguaglio, e dalla rateizzazione e dai rimborsi per bollette di conguaglio; quelle nate da rifatturazioni e doppia fatturazione.
Soddisfatte le 17 associazioni del CNCU firmatarie dell'accordo: "Siamo lieti di proseguire il dialogo con Enel che ha portato alla realizzazione di numerose iniziative congiunte, favorendo la condivisione di tematiche legate alla difesa dei diritti dei consumatori, fino ad arrivare alla procedura di conciliazione, che oggi contempla la totalità dei clienti di Enel sia del mercato libero, che del servizio di maggior tutela, con una drastica riduzione dei tempi e dei costi per la risoluzione delle controversie".

Ecco il link al PDF contenente il Regolamento per la procedura di conciliazione online http://www.helpconsumatori.it/data/docs/REGOLAMENTO%20CONCILIAZIONE%2026maggio2009.pdf

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giovedì 19 novembre 2009

Diritti dei passeggeri aerei: biglietti sempre rimborsabili, almeno parzialmente

Non c'è offerta o promozione che tenga: almeno parzialmente, anche i biglietti aerei con tariffe particolarmente vantaggiose sono sempre rimborsabili. Solo che i consumatori il più delle volte non lo sanno.
La normativa comunitaria (Regolamento (CE) n. 261/2004) prevede espressamente che se un passeggero rinuncia al viaggio perché la compagnia ha cancellato un volo, è in ritardo di più di 5 ore o gli è stato negato l'imbarco (non per colpa propria), la compagnia è tenuta a rimborsare il biglietto inutilizzato entro 7 giorni. Ma anche se è lo stesso passeggero a decidere volontariamente di non volare, il suo biglietto aereo è, almeno parzialmente, rimborsabile.
Alcune voci (il prezzo totale include diversi costi) anche di biglietti a tariffa promozionale, infatti, sono di quelle per le quali i consumatori hanno diritto ad ottenere il rimborso anche in caso di mancato utilizzo. L'elenco dettagliato di queste voci è disponibile sul sito internet dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) alla voce Carta dei Servizi del Passeggero:
In particolare il consumatore ha diritto alla restituzione degli importi che non coprono direttamente le spese sostenute dalle compagnie aeree (quali ad esempio la tariffa ministeriale per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva, il diritto imbarco passeggeri, l'integrazione al diritto d'imbarco per i controlli di sicurezza sui passeggeri e sul bagaglio a mano e l'addizionale comunale e ministeriale).
I consumatori devono quindi ricordarsi di chiedere - direttamente alla compagnia aerea o attraverso l'agenzia viaggi dove si è acquistato il biglietto - il rimborso di questi importi. Nell'Unione Europea si vendono ogni anno più di 700 milioni di biglietti aerei.

FONTE: Comunicato Stampa www.euroconsumatori.org

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lunedì 27 luglio 2009

Detrazione del 55% per il risparmio energetico

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello che i contribuenti dovranno inviare per sfruttare la detrazione del 55% sul risparmio energetico.
Per approfondimento si rinvia all’articolo de Il Sole 24 Ore


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venerdì 24 luglio 2009

Lo scontrino fiscale della farmacia smetterà di “parlare”

Maggiore privacy per i cittadini: dal prossimo anno lo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie per poter dedurre e detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, non riporterà più in dettaglio il nome del farmaco acquistato.
Per approfondimento si rinvia all’articolo de Il Sole 24 Ore

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lunedì 13 luglio 2009

Antitrust avvia istruttoria su Poste Italiane S.p.A.

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria su Poste Italiane s.p.a. per possibile abuso di posizione dominante nel settore dei servizi di incasso e pagamento. Escludendo l’interoperabilità con altri strumenti di pagamento eviterebbe un corretto confronto concorrenziale, impedendo lo sviluppo di strumenti-modalità di pagamento alternative offerte da altri operatori e applicando condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose nei confronti di chi deve pagare i bollettini postali.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 23 aprile 2009, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se Poste abusi della propria posizione dominante nel settore dei servizi di incasso e pagamento, escludendo lo sviluppo di modalità alternative offerte da altri operatori e applicando condizioni contrattuali eccessivamente gravose nei confronti degli utenti finali.
Secondo l’Antitrust Poste Italiane detiene, nel mercato dei servizi di incasso-pagamento sostituti dei bollettini postali, quindi comprensivo oltre che dei bollettini postali anche del MAV e dei bollettini bancari, una quota di circa il 90 %, quota che resta comunque superiore al 50-55% anche se si considerano i servizi di incasso-pagamento ricorrenti (RID).

Proprio grazie a questa posizione dominante, Poste Italiane sarebbe in grado di applicare condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose agli utenti finali che devono pagare i bollettini postali, scaricando su di loro commissioni relative a servizi resi ai beneficiari dei pagamenti quali la rendicontazione: per chi incassa, in particolare le aziende erogatrici di servizi come luce, acqua e gas, ma anche Pubblica amministrazione e Enti locali, Poste Italiane prevede infatti l’applicazione di commissioni di incasso anche nulle, facendo invece gravare su chi effettua il versamento, una commissione di pagamento pari ad 1,10 euro a bollettino (nel caso di pagamento allo sportello).
A queste condizioni i soggetti che devono incassare sono ovviamente disincentivati dal ricercare strumenti di incasso alternativi e competitivi sul mercato di natura bancaria-finanziaria.
Il potere di Poste Italiane di determinare gli standard del bollettino postale, escludendone l’interoperabilità al di fuori della rete postale, ostacola, d’altra parte, lo sviluppo di modalità di pagamento alternative offerte da altri operatori: la mancata indicazione dell’IBAN sul bollettino postale, espressamente esclusa da Poste Italiane, non permette ad esempio, modalità di versamento sul conto corrente postale del beneficiario, attraverso il sistema interbancario, a condizioni meno onerose per l’utente.
FONTE: Autorità Garante Concorrenza e Mercato 28/04/2009

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lunedì 6 luglio 2009

Arriva il numero verde anti marketing selvaggio

Basta con le telefonate indesiderate. Arriva il numero verde contro il marketing telefonico aggressivo che non risparmia a ogni ora del giorno e della notte le ''vittime'' predestinate, e che rischia, fastidio e disturbo a parte, di far incappare in contratti non richiesti. Il nuovo strumento, dalla parte del consumatore, e' attivo dal 19 aprile, e consente di segnalare operatori di call center che commercializzano prodotti o servizi telefonici attraverso chiamate indesiderate o aggressive.
Si potranno cosi' segnalare le telefonate indesiderate al numero verde 800-732999 (attivo nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi' dalle 8 alle 20), o ai due numeri di fax 803-308386 e 803-308388. Attenzione pero': i clienti che denunciano il marketing selvaggio devono indicare la data e l'ora della conversazione telefonica, nonche' il gestore telefonico (o eventualmente l'agente incaricato) che ha effettuato la chiamata.
FONTE: www.tuttoconsumatori.it

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venerdì 3 luglio 2009

Non è risarcibile il danno non patrimoniale da stress fiscale del contribuente

La Cassazione (Sezione Terza Civile, Sentenza 9 aprile 2009, n.8703) torna a pronunciarsi sul danno non patrimoniale, in particolare su quello che deriverebbe dai disagi patiti dal contribuente per l’ottenimento dell’annullamento in sede di autotutela di una cartella esattoriale.
Ecco cosa si legge nella sentenza: "Come è noto le SS.UU., con quattro sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11-11-2008), hanno di recente proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art.2059 c.c., ritenuto principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi - non già come disciplina di un'autonoma fatti specie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art.2043 c.c. - bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie), sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art.2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione} in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che ~ la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)".
Sempre secondo la Suprema Corte "nella specie, non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del «diritto alla tranquillità» insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidianità «consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione» (c.d. bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria
".

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lunedì 29 giugno 2009

Istanza di rimborso con bollo per i canoni depurazione acque

Non hanno natura tributaria ma di corrispettivo per lo svolgimento dell'attività commerciale del Comune
Le istanze di rimborso dei canoni versati e non dovuti per i servizi di depurazione delle acque sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 14,62 euro. In estrema sintesi, è la risposta fornita a un Comune da parte dell'agenzia delle Entrate, contenuta nella risoluzione n. 98/E del 7 aprile.

Quadro normativo
Le norme al centro del documento di prassi sono:
- l'articolo 3 della tariffa allegata al Dpr 642/1972, che prevede l'assoggettamento all'imposta di bollo, tra l'altro, delle istanze tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo
- l'articolo 5, comma 5, della tabella annessa allo stesso Dpr, che stabilisce, invece, l'esenzione dal tributo per le istanze di rimborso o di sospensione dal pagamento di qualsiasi tributo.

La vicenda
In tale contesto normativo, assume particolare rilevanza l'ipotesi di un'istanza di rimborso dei canoni versati e non dovuti relativi ai servizi di depurazione delle acque. Al riguardo, il nodo problematico è relativo alla qualificazione, o meno, della natura tributaria del canone in questione, tenuto conto anche del fatto che è il Comune il destinatario dell'istanza di rimborso.

L'ente territoriale, nell'erogare il servizio di depurazione delle acque, agisce iure privatorum, configurandosi - con l'utente del servizio - un vero e proprio rapporto contrattuale.
La relazione sinallagmatica che intercorre tra l'ente locale e l'utente, dunque, fa sì che il canone dovuto per la depurazione delle acque possa essere definito come corrispettivo del servizio prestato.

La Corte costituzionale ha definitivamente risolto la questione con la sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, pronuncia con la quale, infatti, è stato precisato, tra l'altro, che i canoni in argomento si devono considerare come veri e propri corrispettivi dovuti per lo svolgimento di attività commerciali - e come tali assoggettati a Iva - sebbene esercitate da enti pubblici.

Di conseguenza, appare evidente l'inapplicabilità dell'esenzione ex articolo 5, comma 5, della tabella annessa al Dpr 642/1972.

Articolo di: Anna Marzia Giampino Rosaria Vinci pubblicato su www.nuovofiscooggi.it http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/istanza-di-rimborso-con-bollo-i-canoni-depurazione-acque

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venerdì 19 giugno 2009

Contratti stipulati al telefono? L'Antitrust multa Wind

Non si possono stipulare i contratti di utenza al telefono. In base a questo principio l'Antitrust ha sanzionato Wind con una multa di 215 mila euro. Per l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, infatti, si tratta di una ''pratica commerciale scorretta'', in quanto siglare un contratto un contratto telefonicamente ''limita considerevolmente, o addirittura esclude, la liberta' di scelta del consumatore medio''.
Fonte: www.tuttoconsumatori.it

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venerdì 12 giugno 2009

Enel Distribuzione sanzionata per omesso tentativo annuale di lettura contatori nel periodo 2003/2005

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha irrogato una sanzione di 2 milioni di euro a Enel Distribuzione S.p.A. per non aver effettuato negli anni 2003-2005 il tentativo annuale di lettura dei contatori previsto dall’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 200/99.
Il provvedimento sanzionatorio è stato deciso al termine di un’istruttoria formale – avviata su segnalazione di alcune associazioni di consumatori e di clienti finali – con la quale l’Autorità ha accertato l’inosservanza da parte di Enel Distribuzione dell’obbligo del tentativo di lettura annuale dei contatori presso tutti i clienti allacciati alla propria rete con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW.
Nell’ambito del procedimento sanzionatorio e nel quantificare la sanzione, l’Autorità ha tenuto conto del ravvedimento operoso da parte di Enel stessa nel realizzare una serie di iniziative volte a riparare alla violazione commessa e a migliorare la propria politica commerciale e i suoi rapporti con la clientela.
In particolare, Enel Distribuzione: ha restituito gli interessi applicati sulla rateizzazione di fatture emesse negli anni 2004-2007; ha rinunciato agli interessi applicabili, ai sensi della deliberazione n. 200/99, sulla rateizzazione di tutte le bollette di conguaglio emesse nel 2008 e nel primo semestre 2009; ha esteso i punti di pagamento gratuito su tutto il territorio nazionale di 146 unità.
Fonte: Autorità per l'energia elettrica e per il gas 24/03/2009

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mercoledì 10 giugno 2009

Mutui prima casa: istruzioni per accedere ai benefici sui mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi.

Con una nuova circolare, il ministero dell’Economia e delle finanze ha ribadito che non c’è bisogno di fare alcuna domanda per accedere ai benefici sui mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi.
Per scontare le rate, le banche devono utilizzare gli elenchi comunicati dall’Agenzia delle Entrate. A tal proposito è stato emanato il 5 marzo scorso uno specifico provvedimento.
Coloro che non sono inclusi o che intendano chiedere l’agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell’elenco possono ovviare con l’autocertificazione.
A seguito della conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, avvenuta con la legge n.2/2009, il ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato una seconda circolare contenente istruzioni operative per le banche in merito ai mutui a tasso variabile.
La prima circolare con le modalità applicative delle misure in materia di tassi sui mutui, introdotte dall’art. 2 del decreto legge 185/2008 (pacchetto anticrisi), lo ricordiamo, era stata inviata a tutti gli istituti finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, il 28 dicembre scorso.
La norma anticrisi sui mutui a tasso variabile prevede che le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato.
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell’importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata. Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo si applica all’intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
La disposizione interessa i mutui erogati prima del 31 ottobre 2008 per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.
Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione (art. 3 decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).
Nel caso la banca, per difficoltà di carattere organizzativo, non fosse in condizioni di corrispondere il contributo già per le prime rate in scadenza nel 2009, il ministero raccomanda di contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero estendersi oltre il mese di febbraio 2009. Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui è relativo.
In caso di mutui, oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer).
Le modalità tecniche per il pagamento della differenza verrà definito con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
FONTE: Sito del Governo Italiano 19/05/2009

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venerdì 5 giugno 2009

Multiproprietà: nuova direttiva CE a tutela dei consumatori

La Direttiva Europea 2008/122/CE 14 gennaio 2009 ha introdotto nuove norme in materia di tutela dei consumatori, in particolare intervenendo su alcuni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.
Si legge nella direttiva che “se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento”.
Andranno, quindi, fornite al consumatore, a titolo gratuito ed in tempo utile prima che sia vincolato da un contratto o da un’offerta, informazioni accurate e sufficienti, chiare e comprensibili.
Gli Stati membri devono inoltre garantire che al consumatore sia concesso un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere, senza indicarne le ragioni, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine e dal contratto di rivendita o di scambio.
Il periodo di recesso si calcola:
- dal giorno della conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante;
- dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto o qualsiasi contratto preliminare vincolante, se posteriore alla data della conclusione del contratto o del preliminare vincolante.

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lunedì 1 giugno 2009

Suonerie: nuova multa Antitrust a compagnie telefoniche e società di fonitura

Maxi sanzione di 2,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette collegate alle vendita di suonerie per cellulari comminata dall’Antitrust agli operatori Telecom Italia, Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni e H3G, nonché alle società di fornitura dei servizi Buongiorno, Dada, Zed e Zeng. Le società non avevano chiarito i costi e le modalità di fruizione, inclusa la disattivazione, dell'abbonamento per ricevere contenuti multimediali sul telefonino.

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venerdì 29 maggio 2009

Garante Privacy di nuoco sulla pubblicità al telefono

Il Garante per la Privacy con il provvedimento 12 marzo 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2009, n. 66), contenente le regole che dovranno seguire le società che svolgono attività di marketing nell’usare i dati degli abbonati, ha chiarito che “le aziende e i call center che, avvalendosi della deroga prevista fino al 31 dicembre 2009 dal cosiddetto decreto “Milleproroghe”, contatteranno gli utenti per fare promozione e offerte commerciali, dovranno utilizzare solo banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti al 1 agosto 2005”.
In particolare il periodo di deroga non potrà essere usato per chiedere il consenso degli interessati per futuri contatti né potranno essere ceduti a terzi i dati che utilizzano.
Link: www.garanteprivacy.it

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giovedì 28 maggio 2009

Incentivi per acquisto di bici

Sono operativi gli incentivi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente, in accordo con Confindustria Ancma, per l’acquisto di biciclette, ciclomotori e veicoli elettrici. Si tratta di un fondo di 8.750.000 euro da erogare nel corso del 2009 a chi decide di comprare una nuova bicicletta (comprese le bici elettriche a pedalata assistita), senza obbligo di rottamazione, oppure un ciclomotore Euro 2 termico o elettrico, in questo caso con obbligo di rottamazione di un ciclomotore omologato Euro zero o Euro 1. La grande novità è lo sconto per le biciclette.

COSA FARE - Lo sconto sulla bici è pari al 30% del prezzo di listino fino a un massimo di 700 euro di sconto. L’elenco dei produttori che aderiscono all’iniziativa si trova su www.minambiente.it, sito del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Cliccando su "news" si arriva alla voce "Incentivi alla diffusione di veicoli a basso impatto ambientale". Cliccando ancora su "listini", si apre un lungo elenco (3.154 mezzi) con marca, modello, prezzo di listino (Iva inclusa) e contributo del ministero già calcolato. A questo punto, fatta la scelta, bisogna presentarsi per l’acquisto presso un rivenditore autorizzato. Ogni persona può comprare al massimo 3 bici presentando il codice fiscale o la partita Iva. A tutto il resto penserà il rivenditore.

ELETTRICI - Sono previsti incentivi anche per veicoli elettrici (li trovate nello stesso elenco su http://www.minambiente.it/). Per l’acquisto di un motociclo elettrico o di un quadriciclo elettrico, con contestuale rottamazione, lo sconto arriva fino al 30% del costo del veicolo fino a un massimo di 1.300 euro.

FONTE: http://www.gazzetta.it/


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