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mercoledì 17 febbraio 2010

Ecco il modulo per la moratoria dei debiti delle imprese nei confronti delle banche

Nel sito del governo è stato pubblicato il modulo per consentire alle imprese che intendono avvalersi della moratoria dei debiti nei confronti delle banche di fare la relativa richiesta. Con la domanda (che può essere presentata fino al 10 giugno 2010) le banche che hanno aderito all'accordo tra ministero dell'Economia e delle finanze, Abi e Associazioni delle imprese possono sospendere per 12 mesi le rate dei mutui o dei leasing a carico delle imprese che si trovano in situazioni di sofferenza a causa della crisi economica. La moratoria prevede anche l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti.
L'elenco delle banche aderenti all'iniziativa è disponibile qui: banche aderenti
E qui il modulo per la domanda: modulo moratoria

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lunedì 23 novembre 2009

Chiarimenti su mutui prima casa

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una nuova circolare, ha precisato alcuni principi fondamentali inerenti i mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi. In buona sostanza, la misura varata sui mutui a tasso variabile, consente che le rate da corrispondere nell’anno in corso siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4% (senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione) e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato e ciò senza alcun costo aggiuntivo per il contribuente. La misura interessa i mutui (anche quelli oggetto di rinegoziazione) erogati prima del 31.10.2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9. Nella circolare è stato quindi evidenziato che non c'è alcuna necessità di presentare una specifica domanda per accedere al beneficio sul mutuo e che, per scontare le rate, gli Istituti di Credito debbono utilizzare gli elenchi comunicati dall'Agenzia delle Entrate.
Sul punto, è stato inoltre chiarito che lo scorso 5 marzo è stato emanato uno specifico provvedimento che, a sua volta, ha stabilito che tutti coloro che non sono inclusi o che intendano chiedere l'agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell'elenco possono ricorrere all'autocertificazione.

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mercoledì 10 giugno 2009

Mutui prima casa: istruzioni per accedere ai benefici sui mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi.

Con una nuova circolare, il ministero dell’Economia e delle finanze ha ribadito che non c’è bisogno di fare alcuna domanda per accedere ai benefici sui mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi.
Per scontare le rate, le banche devono utilizzare gli elenchi comunicati dall’Agenzia delle Entrate. A tal proposito è stato emanato il 5 marzo scorso uno specifico provvedimento.
Coloro che non sono inclusi o che intendano chiedere l’agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell’elenco possono ovviare con l’autocertificazione.
A seguito della conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, avvenuta con la legge n.2/2009, il ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato una seconda circolare contenente istruzioni operative per le banche in merito ai mutui a tasso variabile.
La prima circolare con le modalità applicative delle misure in materia di tassi sui mutui, introdotte dall’art. 2 del decreto legge 185/2008 (pacchetto anticrisi), lo ricordiamo, era stata inviata a tutti gli istituti finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, il 28 dicembre scorso.
La norma anticrisi sui mutui a tasso variabile prevede che le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato.
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell’importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata. Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo si applica all’intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
La disposizione interessa i mutui erogati prima del 31 ottobre 2008 per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.
Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione (art. 3 decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).
Nel caso la banca, per difficoltà di carattere organizzativo, non fosse in condizioni di corrispondere il contributo già per le prime rate in scadenza nel 2009, il ministero raccomanda di contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero estendersi oltre il mese di febbraio 2009. Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui è relativo.
In caso di mutui, oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer).
Le modalità tecniche per il pagamento della differenza verrà definito con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
FONTE: Sito del Governo Italiano 19/05/2009

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giovedì 28 maggio 2009

Incentivi per acquisto di bici

Sono operativi gli incentivi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente, in accordo con Confindustria Ancma, per l’acquisto di biciclette, ciclomotori e veicoli elettrici. Si tratta di un fondo di 8.750.000 euro da erogare nel corso del 2009 a chi decide di comprare una nuova bicicletta (comprese le bici elettriche a pedalata assistita), senza obbligo di rottamazione, oppure un ciclomotore Euro 2 termico o elettrico, in questo caso con obbligo di rottamazione di un ciclomotore omologato Euro zero o Euro 1. La grande novità è lo sconto per le biciclette.

COSA FARE - Lo sconto sulla bici è pari al 30% del prezzo di listino fino a un massimo di 700 euro di sconto. L’elenco dei produttori che aderiscono all’iniziativa si trova su www.minambiente.it, sito del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Cliccando su "news" si arriva alla voce "Incentivi alla diffusione di veicoli a basso impatto ambientale". Cliccando ancora su "listini", si apre un lungo elenco (3.154 mezzi) con marca, modello, prezzo di listino (Iva inclusa) e contributo del ministero già calcolato. A questo punto, fatta la scelta, bisogna presentarsi per l’acquisto presso un rivenditore autorizzato. Ogni persona può comprare al massimo 3 bici presentando il codice fiscale o la partita Iva. A tutto il resto penserà il rivenditore.

ELETTRICI - Sono previsti incentivi anche per veicoli elettrici (li trovate nello stesso elenco su http://www.minambiente.it/). Per l’acquisto di un motociclo elettrico o di un quadriciclo elettrico, con contestuale rottamazione, lo sconto arriva fino al 30% del costo del veicolo fino a un massimo di 1.300 euro.

FONTE: http://www.gazzetta.it/


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venerdì 10 aprile 2009

Pannelli solari: chiarimenti sugli incentivi

Con il Decreto 2 marzo 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2009, n. 59) il Ministero dello Sviluppo economico ha modificato il precedente D.M. 19 febbraio 2007 in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Il Ministero ha chiarito che gli incentivi per il fotovoltaico valgono in caso di impianti nuovi e non quando vengono utilizzati componenti che sono già stati utilizzati in impianti per i quali sono stati concessi incentivi.

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venerdì 3 aprile 2009

Social Card: proroga del termine per la richiesta

Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2009 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n. 56). Recante “Integrazione e modificazione dei criteri di individuazione dei titolari della Carta Acquisti…” sono stati apportati vari correttivi al precedente decreto n. 89030 del 16 settembre 2008.
Oltre alla possibilità, per i soggetti in possesso dei requisiti previsti di presentare domanda entro il 30 aprile 2009, tra le altre novità vi sono la cancellazione del requisito dell’incapienza, la rivalutazione annua delle soglie di accesso al beneficio, la possibilità di utilizzare la carta per prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

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venerdì 27 marzo 2009

Tornano le detrazioni per le spese dello sport dei ragazzi

L’Agenzia delle Entrate (con risoluzione del 25 febbraio scorso) ha reso noto che, al fine di incentivare i ragazzi alla pratica dello sport, è stata prevista una facilitazione fiscale che consente ai genitori una detrazione pari al 19% delle spese sostenute nel corso dell'anno per mandare i figli in piscina, in palestra o a fare qualsiasi altra attività sportiva.
L'agevolazione è applicabile fino a un tetto massimo di spesa di € 210 ed è prevista per ciascun figlio e non per ciascun genitore. Inoltre, il limite agevolabile rimane tale anche se la spesa è sostenuta da entrambi i genitori e la detrazione può spettare ai due coniugi in relazione a quanto pagato da ciascuno di loro, ma sempre su un importo complessivo di € 210. La detrazione IRPEF del 19% è riconosciuta per le spese di iscrizione annuale o per l'abbonamento dei ragazzi compresi tra i 5 e 18 anni in centri o associazioni sportive dilettantistiche. La circolare precisa inoltre che le strutture presso cui si iscrivono di ragazzi debbono avere determinate caratteristiche e la spesa deve essere certificata secondo le modalità previste dal decreto interministeriale del 28 marzo 2007.
Gli impianti (palestre, piscine o polisportive), debbono avere espressamente finalità sportive ed essere di carattere dilettantistico e la certificazione per la spesa sostenuta è costituita da bollettino bancario o postale, oppure da fattura, ricevuta o quietanza, che devono contenere la denominazione e i dati relativi alla società, la causale del pagamento, l'attività esercitata, i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

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mercoledì 25 marzo 2009

Ecco i nuovi incentivi per auto, computer ed elettrodomestici

Auto, veicoli commerciali leggeri, motocicli, arredamento, elettrodomestici.Sbarca in Gazzetta Ufficiale l'11 febbraio il decreto legge con gli incentivi per riavviare i consumi, con misure per circa 2 miliardi di euro. Ci sono anche contributi per impianti a Gpl o metano, per acquistare auto ecologiche, per installare dispositivi antiparticolato sui mezzi pubblici. Ma anche, ultima novità, per acquistare computer e tv, a patto che si ristrutturi la casa. Per il credito al consumo per l'acquisto dei beni agevolati dai bonus sarà un decreto Economia, già previsto dal decreto anti-crisi (Dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009), a fissare le modalità per favorire l'intervento di Sace spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti. Fra le ultime novità introdotte nel provvedimento passa da dieci a 5 anni il periodo per ripartire la detrazione per l'acquisto di elettrodomestici e mobili. Resta inviato il tetto di 10mila euro su cui calcolare la detrazione. Le norme sulla rottamazione e sugli acquisti di auto e motocicli si applicano sugli acquisti effettuati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a patto che le vetture siano immatricolate non oltre il 31 marzo 2010. Ecco, nel dettaglio, le misure adottate.
Auto ecologiche (articolo 1, commi 3, 6 e 8). Incentivi, senza rottamazione, per l'acquisto di auto ecologiche di 1.500 euro per auto a metano, elettriche e a idrogeno con emissioni non superiori a 120 g/km di Co2. Il contributo è cumulabile a quello per la rottamazione delle auto. Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Compensazioni da credito d'imposta sotto forma di sconti sul prezzo di vendita di un bene o servizio (articolo 1, comma 10). Norma di carattere interpretativo, relativa all'ambito di applicazione del limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta da agevolazioni, introdotto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 244/2007. Il tetto annuale alle compensazioni non trova applicazione per una particolare categoria di crediti d'imposta in cui i soggetti che utilizzano in compensazione il credito non costituiscono i destinatari effettivi della misura agevolativa. Dunque l'utilizzo in compensazione degli importi corrispondenti agli sconti effettuati agli utenti e consumatori finali costituisce un vero e proprio rimborso di somme anticipate per conto dello Stato.

Contributo per impianti a Gpl e a metano (articolo 1, comma 7). A decorrere dal 7 febbraio 2009 il contributo statale per chi vuole trasformare la propria auto da motori a benzine verso alimentazioni a basso impatto ambientale sale, nei limiti della disponibilità prevista, a 500 euro per l'installazione di impianti a Gpl e a 650 euro per l'installazione di quelli a metano.

Credito al consumo (articolo 6). Affidate al Dm Economia previsto dal decreto anti-crisi (Dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009) le modalità per favorire l'intervento di Sace spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali agevolati dai bonus del decreto per rimettere in moto i consumi.

Detrazioni fiscali per mobili ed elettrodomestici (articolo 2). Introdotta una nuova detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, compresi computer e tv, ma con un paletto. Se ne ha diritto solo se l'acquisto è legato a interventi di recupero del patrimonio edilizio. Prevista la detrazione Irpef del 20% da ripartire in 5 anni, calcolata su un importo massimo complessivo di 10mila euro per acquisti da sostenere dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009. La detrazione è cumulabile con quella per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni prevista dalla Finanziaria per il 2008. Entro 30 giorni sarà definito un protocollo di intenti con i produttori di beni per i quali sono previsti gli incentivi. Il protocollo definirà, fra le altre, gli impegni in tema di mantenimento dei livelli occupazionali e lo sviluppo e il mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

Incentivi per le due ruote (articolo 1, commi 5, 6 e 8). Incentivo di 500 euro per la rottamazione di motocicli o ciclomotori Euro 0 o Euro 1 per acquistarne un motociclo nuovo Euro 3, fino a 400 di cilindrata. Il venditore entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, ha l'obbligo di consegnare a un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, per la messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Mezzi pubblici più verdi (articolo 1, commi da 11 a 17). Finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi antiparticolato (contro i gas di scarico) sui mezzi del trasporto pubblico diesel di categoria N3 (veicoli commerciali di peso superiore a 12 tonnellate) e M3 (autobus di peso totale a terra superiore a 5 tonnellate e con più di 8 posti) di classe Euro 0, Euro 1 o Euro 2 di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. Si tratta di un finanziamento straordinario di 11 milioni di euro, ai quali, ha spiegato il ministero per lo Sviluppo economico, se ne aggiungeranno 44 recuperati dal maggior gettito Iva. Il finanziamento straordinario sarà ripartito con decreto Ambiente tra le regioni e le province autonome sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla notifica da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano al ministero dell'Ambiente di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento. Le modalità di erogazione dei contributi sono regolate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimenti da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge. Spetta il 25% delle spese sostenute per l'acquisto e, comunque, in misura non superiore a mille euro a dispositivo. I contributi non sono cumulabili con altri di natura nazionale, regionale o locale previsti per l'installazione di dispositivi di abbattimento delle emissioni di articolato dei gas di scarico.

Rottamazione auto (articolo 1, commi 1, 6 e 8). Si prevede un contributo di 1.500 euro a fronte della rottamazione di auto Euro 0, Euro 1 o Euro 2 immatricolate fino al 31 dicembre 1999, a patto che si acquisti una vettura Euro 4 o Euro 5 (con emissioni massime 140 grammi di Co2 per chilometro per i veicoli benzina e massimo 130 grammi di Co2 per chilometro per i diesel). Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Rottamazione autocarri e autocaravan (articolo 1, commi 2, 6 e 8). Per autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri leggeri entro le 3,5 tonnellate, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale e autocaravan contributo di 2.500 euro per l'acquisto di veicoli nuovi Euro 4 ed Euro 5 a fronte della contestuale rottamazione di veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 immatricolati prima del 31 dicembre 1999. Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Rottamazione veicoli commerciali leggeri (articolo 1, commi 4, 6 e 8). Innalzamento a 4mila euro dell'incentivo previsto dalla legge 296/2006 per l'acquisto di veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 tonnellate omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione esclusiva o doppia con gas metano. L'incentivo è cumulabile a quello per la rottamazione previsto dall'articolo 1, comma 2 di 2.500 euro). Gli incentivi hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Le agevolazioni possono essere fruite nei limiti della regola degli aiuti "de minimis" prevista dal regolamento (Ce) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
FONTE: ilsole24ore.com

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lunedì 16 marzo 2009

Contributi incentivi rottamazione auto anno 2009

Ecco gli incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all’acquisto di veicoli ecologici, previsti all’art. 1 del cosiddetto “decreto anticrisi” D.L. 10 febbraio 2009, n. 5

Autovetture:
€ 1.500 per acquisto di autovetture euro 4 – 5 che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio e rottamazione di euro 0 – 1 – 2 immatricolati fino al 31 dicembre 1999;
€ 3.000 per acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno e rottamazione di euro 0 –1 – 2 (€ 1.500 senza rottamazione);

Veicoli commerciali:
€ 2.500 per acquisto di veicoli commerciali, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, euro 4 – 5 e rottamazione di euro 0 – 1 – 2 immatricolati fino al 31 dicembre 1999;
€ 6.500 (se l’acquisto del veicolo commerciale è abbinato alla rottamazione ovvero €4.000 senza rottamazione) per acquisto di veicolo commerciale, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, euro 4 – 5 nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL;

Motocicli:
€ 500 per l’acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro 3 con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0–euro 1;

Le disposizioni hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

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mercoledì 11 febbraio 2009

Bonus famiglia: ecco le modalità per richiederlo

I lavoratori che hanno diritto al bonus famiglia possono presentare la domanda al sostituto d'imposta (che sarebbe il datore di lavoro o l'ente pensionistico) compilando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate Per le domande che fanno riferimento al reddito del 2007 la richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando il modello denominato "Sostituto" scaricabile qui: modello bonus sostituto
In mancanza del sostituto d'imposta la domanda deve essere inviata per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il termine del 31 marzo 2009 utilizzando il modello denominato "agenzia" scaricabile qui: modello bonus agenzia
Il bonus sarà erogato ai dipendenti entro il mese di febbraio 2009 mentre i pensionati lo riceveranno entro il mese di marzo successivo. Il bonus ai dipendenti in tal caso sarà erogato entro il mese di aprile 2009 mentre i pensionati lo riceveranno a maggio.
Per le domande presentate con riferimento al reddito del 2008 la richiesta al sostituto d'imposta va fatta entro il 31 marzo mentre quella all'agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2009.
Le istruzioni per la compilazione dei modelli sono disponibili a queste pagine:
Istruzioni per il modello "sostituto"
Istruzioni per il modello "agenzia"

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giovedì 29 gennaio 2009

Elettricità: ecco le procedure per chiedere il “bonus sociale”

I moduli per presentare la richiesta sono pronti e sono già stati pubblicati sui siti web dell’Autorità per l’energia (www.autorita.energia.it) dell’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (www.sgate.anci.it).
Le richieste per il bonus dovranno essere presentate presso il proprio Comune di residenza.
Il sistema entrerà a regime gradualmente e sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 ma il godimento del “bonus” può essere retroattivo anche per tutto il 2008.
In questo caso, le richieste ai comuni dovranno essere fatte entro il 31 marzo 2009.
Il “Bonus” è cumulabile con altri interventi per le famiglie con disagio economico già previsti dal governo.
I singoli Comuni, rivolgendosi al Sistema di Gestione Agevolazioni Tariffe Energetiche (SGATE) potranno ottenere tutti i necessari chiarimenti e l’accesso alle procedure informatiche per immettere i dati raccolti e trasmetterli ai distributori di energia elettrica che provvederanno a erogare il bonus direttamente in bolletta.

La modulistica e le principali novità
Tutte le richieste dovranno essere trasmesse dai Comuni telematicamente, pertanto potranno essere presentate ed accolte nella misura in cui il proprio Comune abbia attivato il collegamento con il sistema informatico espressamente predisposto allo scopo.
Per agevolare i cittadini nella presentazione delle richieste, sono stati predisposti 3 modelli ed uno schema fac-simile, tutti ottenibili dai siti web dell’Autorità e di SGATE: il modello A di richiesta per il bonus da disagio economico, il modello B per la richiesta di bonus per disagio fisico, il modello C di autocertificazione della necessità di utilizzo di apparecchiature salvavita.
È stato predisposto anche un fac-simile di certificazione utile per le ASL.

Per effettuare la richiesta di bonus per il disagio economico, occorrerà presentare al proprio Comune:
• l’apposito modello A scaricabile dal sito
• copia fotostatica dell’attestazione del valore ISEE del proprio nucleo familiare (*)
• copia fotostatica del documento di identità

Per effettuare la richiesta di bonus per il disagio fisico,, occorrerà presentare al proprio Comune:
• l’apposito modello B scaricabile dal sito
• la certificazione ASL (la delibera dell’Autorità propone un fac-simile) oppure, in alternativa, il modulo di autocertificazione della necessità di utilizzo di apparecchiature salvavita
• copia fotostatica del documento di identità

Il modulo di autocertificazione della necessità di utilizzo di apparecchiature salvavita è utilizzabile dai soli clienti che sono attualmente considerati non interrompibili ai fini del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE).
Coloro che sono inclusi in questo elenco riceveranno l’apposita comunicazione da parte dei distributori che sono obbligati -entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera dell’Autorità- a inviare una comunicazione attestante la non interrompibilità della fornitura a tutti i clienti finali domestici che al 30 novembre 2008 sono identificati come non interrompibili .

Tutte le caratteristiche del “Bonus sociale” per l’energia elettrica
Il nuovo regime di protezione sociale garantirà un risparmio del 20% circa sulle bollette dell’energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico, ossia a tutte le famiglie residenti presso il Comune che dispongono di un ISEE il cui valore sia inferiore o uguale a 7.500 euro.
Il valore del “bonus” sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare (per l’anno 2008: sarà di 60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4).
A regime, si stima che potranno usufruire della compensazione sociale circa 5 milioni di clienti disagiati, ai quali saranno assegnati, nel complesso circa 350 milioni di euro l’anno.
A beneficiare del “bonus” saranno anche tutti i clienti presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
In questo caso il bonus 2008 è di 150 euro all’anno. I due bonus, per disagio economico e fisico, sono cumulabili.

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giovedì 18 dicembre 2008

Bonus energia elettrica per le famiglie disagiate

Sono pronte le modalità applicative del "bonus" sulle bollette elettriche per le famiglie disagiate previste alla fine del 2007 dal Governo Prodi (decreto interministeriale del 28 dicembre 2007).
La delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che contiene le indicazioni operative è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 258 del 4 novembre. Lo sconto sulle bollette per le famiglie disagiate dovrebbe garantire un risparmio di circa il 20% all'anno ai clienti domestici con un contatore di potenza limitata a tre kilowatt. Si stima che il beneficio coinvolga cique milioni di famiglie.
Il valore del ‘bonus' sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare. Gli importi dello sconto previsti per il 2008 sono: 60 euro all'anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro all'anno per 3-4 persone, 135 euro all'/anno per un numero di persone superiore a quattro.
Possono accedere al bonus sociale i nuclei familiari che abbiano un Isee inferiore o uguale a 7.500 euro. L'Isee è l'indicatore di situazione economica equivalente (Dlgs 109/98), che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare-immobiliare e delle caratteristiche di numerosità.
Al bonus ha diritto anche chi è costretto a usare apparecchiature elettromedicali essenziali per restare in vita. La compensazione riconosciuta in questo caso sarà, per il 2008, di 150 euro. Il sistema sarà pienamente operativo da gennaio 2009 e, per le richieste effettuate entro il 28 febbraio 2009, il godimento del "bonus" potrà essere retroattivo per tutto il 2008.
FONTE: Il Sole 24 Ore (http://www.ilsole24ore.com/)

Per informazioni e dettagli sul bonus sociale rinviamo alla pagine web presente sul sito dell’Autorità per l’Energia e il Gas:
http://www.autorita.energia.it/bonus_sociale.htm


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venerdì 12 dicembre 2008

Bonus gas per oltre 3 milioni di famiglie

Potrebbe raggiungere una platea di 3,5 milioni di famiglie il bonus gas che il Governo vorrebbe far partire a gennaio 2009. In base alla bozza di decreto messa a punto dal ministero per lo Sviluppo economico (attualmente l'unico testo disponibile, mentre per lo sconto energia il quadro di riferimento è quasi completo), l'agevolazione dovrebbe coprire il 15% della spesa sostenuta annualmente dalle famiglie disagiate per pagare le bollette del gas. Considerando la cifra complessivamente stanziata, 400 milioni di euro, lo sconto potrebbe valere mediamente 114 euro l'anno per famiglia.
La nuova misura a sostegno dei cittadini con basso reddito dovrebbe funzionare con gli stessi parametri già previsti per il bonus energia: per accedere, sarà necessario avere un'Isee (indicatore di situazione economica equivalente) di 7.500 euro all'anno e presentare domanda al proprio Comune di residenza.
A differenza del bonus per l'elettricità, però, articolato sul numero dei componenti del nucleo familiare (60 euro all'anno per 1-2 persone, 78 euro all'anno per 3-4 persone, 135 euro all'anno per nuclei di oltre quattro persone), quello sul gas potrebbe prevedere uno scaglionamento basato sulla fascia climatica di appartenenza del Comune.
L'agevolazione sul gas avrà un'incidenza superiore, per le famiglie, rispetto al bonus energia: se per la corrente elettrica la spesa è mediamente di 400 euro all'anno, per il gas si spende circa il doppio, 800-900 euro.
Se il bonus gas partirà effettivamente da gennaio, i Comuni dovranno gestire probabilmente una doppia agevolazione con un'unica istanza. Da gennaio, infatti, i municipi dovrebbero cominciare a raccogliere le domande delle famiglie disagiate per gli sconti sulle bollette elettriche. Quelle presentate fino al 28 febbraio 2009, daranno diritto allo sconto anche per il 2008.
Sta per arrivare, intanto, il modello di domanda per chiedere l'agevolazione sulle bollette elettriche.
FONTE: Il Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com)

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giovedì 11 dicembre 2008

Caro-tariffe: arriva il bonus gas per le famiglie disagiate

Se ne parlava già da un po' e finalmente arriva il bonus per il gas: 400 milioni di euro destinati alle famiglie numerose o disagiate per contrastare il caro-tariffe. Il Ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola ha varato la relativa bozza di decreto che - si legge in una nota - "prevede sconti sulle bollette del gas" e che sarà ora inviata alle Commissioni parlamentari che dovranno esprimere un parere e all'Autorità per l'energia e il gas, che con propria delibera definirà i criteri applicativi. Secondo le stime il Bonus Gas sarà operativo entro due mesi. "Il Bonus Gas - ha dichiarato il Ministro Scajola - è un nuovo significativo sostegno al reddito delle famiglie in condizioni disagiate e si aggiunge al Bonus Elettricità già in vigore, che distribuirà altri 400 milioni di euro e alla Social Card in corso di attuazione, per ulteriori 400 milioni di euro". Complessivamente, dunque, "nelle prossime settimane i cittadini e le famiglie a basso reddito avranno a disposizione risorse già disponibili per circa 1,2 miliardi di euro. E' un impegno importante del Governo, per sostenere il reddito delle famiglie in condizioni di disagio economico e di quelle numerose ed aiutarle ad affrontare questo periodo di crisi economica".
Le domande andranno presentate ai Comuni di residenza entro il 28 febbraio prossimo per poter ottenere i rimborsi retroattivi dal gennaio 2008. Le domande presentate successivamente daranno diritto al Bonus dai mesi successivi alla presentazione della domanda. Un ulteriore Bonus Elettricità da 150 euro è infine previsto per i cittadini che soffrono di patologie che richiedono il collegamento ad apparecchiature alimentate ad elettricità, ricorda infine il ministero, sottolineando che le informazioni sul Bonus sono reperibili al sito dell'Autorità per l'elettricità e il gas.
FONTE: ANSA (www.ansa.it)

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lunedì 27 ottobre 2008

Agevolazioni Mutui Prima Casa

Sì alle detrazioni degli interessi pagati sul prestito per acquistare la prima casa, comprata all'asta e occupata illegittimamente dall'ex proprietario, anche se adibita ad abitazione principale oltre il termine di un anno dall'acquisto. Lo ha stabilito l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 385/E del 14 ottobre 2008, purché però l'azione esecutiva per il rilascio sia attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e l'utilizzo come abitazione principale avvenga entro il successivo anno. Per le Entrate si tratta, infatti, di una situazione analoga all'acquisto di un immobile locato.
FONTE: Il Sole 24 Ore - www.ilsole24ore.com

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venerdì 24 ottobre 2008

Sconto sui medicinali e corretta indicazione sullo scontrino

Per lo sconto Irpef sull'acquisto dei medicinali occorre che lo scontrino della farmacia riporti l'indicazione «farmaco» o «medicinale». Per l'agenzia dell'Entrate, se il documento fiscale riporta la dicitura «parafarmaci», non si ha invece diritto alla riduzione dell'imposta. Lo ha precisato l'Agenzia con la risoluzione 396/E.
FONTE: Il Sole 24 Ore – www.ilsole24ore.com

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giovedì 13 marzo 2008

Detrazione per l'abbonamento ai mezzi pubblici

La legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) all’art. 1, comma 309, ha introdotto, per l’anno 2008, una nuova agevolazione fiscale concernente le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.
In particolare il comma in esame riconosce una detrazione IRPEF del 19% dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi “di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”, per un importo non superiore a 250 euro (con un risparmio d’imposta, quindi, fino a 47,50 euro). La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari che risultino a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.
Anche se il testo della norma non fa riferimento al periodo degli abbonamenti né ai soggetti menzionati nella relazione, si deve ritenere che la detrazione sia riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati.
La detrazione IRPEF, introdotta dal richiamato articolo 1, comma 309, riguarda le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Al riguardo si ritiene che ai fini della detrazione in esame si debba intendere per “abbonamento” un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.
Sulla base della ratio della norma, indicata nel paragrafo precedente, deve ritenersi, peraltro, che siano ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.
La detrazione compete per le sole spese sostenute nell’anno 2008 e in applicazione del criterio di cassa che costituisce il principio di imputazione temporale tipico in materia di oneri.
In proposito si precisa che la detrazione può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta nel 2008 per l’abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo d’imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009).
Occorre evidenziare che il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

FONTE: Agenzia delle Entrate - Circolare 19/E

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venerdì 29 febbraio 2008

Esenzione canone RAI: l'odissea continua

Alleanza Consumatori - Esenzione canone TV RAI Ultra 75enni

Ancora più dubbi che certezze in merito all’odissea dell’esenzione dal pagamento (ma, oramai, sarebbe più corretto dire in merito al rimborso) del canone RAI per gli ultra 75enni.
Innanzitutto, con una disposizione del decreto milleproroghe, sono stati stanziati 26 milioni di euro (a fronte del mezzo milione di euro inizialmente previsto dalla finanziaria 2008) per il rimborso del canone RAI pagato da coloro che risultino in possesso dei requisiti per l’esonero (sul punto, per ulteriori dettagli, rimandiamo al post del 1 febbraio). Purtroppo, però ancora non si conoscono le modalità per i rimborsi, né tanto meno l’ordine preferenziale con il quale verranno questi effettuati i rimborsi (dato che molti di coloro che risultano “idonei” ne rimarranno fuori).

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martedì 5 febbraio 2008

Finanziaria 2008: nuova detrazione fiscale per le famiglie numerose

Alleanza Consumatori Salerno continua la propria analisi della Legge Finanziaria 2008 per segnalare ai lettori del blog tutte quelle disposizioni normative che rivestono importanza dal punto di vista dei consumatori e dei cittadini.
Dopo aver parlato dell’esenzione dal pagamento del canone RAI, questa volta ci occupiamo di una nuova detrazione fiscale (di importo pari a euro 1.200) per i contribuenti con famiglie numerose (quattro o più figli a carico), prevista all’art. 1, comma 15, lettera a), della legge n. 244/2007 (ovvero la Legge Finanziaria 2008) e con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
La Legge Finanziaria 2008, infatti, ha aggiunto all’articolo 12 del Tuir il nuovo comma 1-bis e ne ha modificato rispettivamente il comma 2 e il comma 3 dello stesso articolo.
Riportiamo di seguito il testo dell’art. 12, comma 1bis, Tuir: “1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo”.
Per chiunque fosse interessato a questa specifica detrazione fiscale, segnaliamo una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1/E del 9 gennaio 2008, con la quale sono stati chiariti alcuni aspetti problematici della disposizione normativa in esame.
Link: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eba73545fc3917e/circ_1_09_01_2008.pdf

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venerdì 1 febbraio 2008

Esonero Canone TV ai 75enni: ancora dubbi sulle modalità

Con il seguente post rispondiamo a chi ci ha scritto per chiedere ulteriori informazioni circa l’esonero dal pagamento del canone RAI per tutti coloro che abbiano compiuto almeno 75 anni d’età ed abbiano un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità (comma 132 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2008 - Legge 24 Dicembre 2007, n. 244).
Poiché ad oggi – ultimo giorno per farlo – non sono state ancora rese note dal Ministero dell’Economia e delle Finanze le modalità applicative della disposizione di cui sopra e non è possibile al momento fare alcuna previsione su quando verrà emanato il relativo decreto di attuazione, segnaliamo alcune interessanti risposte fornite sul Portale della Direzione Amministrazione Abbonamenti RAI.
In particolare, per evitare spiacevoli inconvenienti, vi consigliamo di pagare comunque il canone di abbonamento RAI, anche perché, dato il limite di accoglimento delle domande fino al valore massimo complessivo di 500.000 euro annui, il semplice possesso dei requisiti previsti dalla legge potrebbe rivelarsi non sufficiente per ottenere l’esonero.
Alleanza Consumatori Salerno si è già attivata per cercare di ottenere quanto prima maggiori chiarimenti sul punto e si impegna a tenere tutti aggiornati attraverso il proprio sito internet o via e-mail.

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