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venerdì 11 dicembre 2009

Responsabilità dell’albergatore in caso di furto

Se il furto di beni del cliente è dovuto a carenze organizzative o di sicurezza, l'albergatore ne risponde a titolo di colpa e dunque senza limiti. A meno che non provi che «la prevenzione dell'illecito verificatosi avrebbe richiesto l'adozione di tutele e di costi sproporzionati e inesigibili, in relazione alla natura, al livello e ai prezzi delle prestazioni alberghiere». Con questa motivazione, una signora in vacanza in uno noto Club del Sestriere si è vista riconoscere dalla Cassazione, con la sentenza n. 10493/2009, (pubblicata sul sito di Guida al diritto), il diritto all'indennizzo pieno per il furto della propria pelliccia.
Ma andiamo per ordine. L'albergo era dotato di un servizio di custodia che, tuttavia, non essendo disponibile a tutte le ore del giorno, poiché chiudeva alle 19,30 e riapriva la mattina alle 8,30, aveva costretto la signora a ritirare il prezioso capo la sera prima della partenza e portarlo con sé nella propria camera. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto le ragioni della cliente condannando il Club al pagamento di 35.250 euro, pari al valore della pelliccia maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi. In Appello, tuttavia, la Corte ha limitato il danno a 4.870.000 lire (più rivalutazione e interessi), una somma pari a 100 volte il costo della camera (che nel 1989 anno del furto era appunto di 48.700 lire), come previsto dal codice civile all'articolo 1783 nei casi in cui non si rinvenga la colpa dell'albergatore.
Per i giudici della Cassazione, però, la responsabilità per colpa ex articolo 1785bis del Cc «può essere ravvisata nella stessa organizzazione dell'impresa, per l'omessa adozione degli accorgimenti idonei a salvaguardare i bene di clienti». Ritenendo così provato che la porta fosse chiusa a chiave dall'interno e che non essendoci segni di effrazione l'apertura era avvenuta attraverso l'utilizzo di un passpartout mal custodito, favorito da un servizio di sorveglianza notturna «lacunoso e negligente» e che «l'autore del furto evidentemente sapeva che» la signora «possedeva un capo di valore».
Neppure vale la scriminante dell'«inesigibilità del servizio» in quanto il Club era attrezzato per la custodia ma la signora, come detto, non aveva potuto usufruirne fino in fondo per via delle limitazioni di orario. Secondo la Corte, dunque, l'albergatore può ridurre l'orario della custodia, per limitare i costi, «ma non può poi riversare sulla clientela i conseguenti rischi, ove il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio».
In definitiva, per la Cassazione «all'incompletezza del servizio di custodia dei valori dei clienti deve fare riscontro una particolare vigilanza sull'albergo e sull'accesso alle camere, nelle ore di chiusura del servizio». In quanto nell'attività di impresa costituiscono colpe anche le carenze organizzative che abbiano esposto i clienti a rischi più elevati rispetto a quelli «ordinariamente prevedibili ed evitabili tenuto conto della natura e del valore della prestazione alberghiera».

FONTE: www.ilsole24ore.com

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giovedì 19 novembre 2009

Diritti dei passeggeri aerei: biglietti sempre rimborsabili, almeno parzialmente

Non c'è offerta o promozione che tenga: almeno parzialmente, anche i biglietti aerei con tariffe particolarmente vantaggiose sono sempre rimborsabili. Solo che i consumatori il più delle volte non lo sanno.
La normativa comunitaria (Regolamento (CE) n. 261/2004) prevede espressamente che se un passeggero rinuncia al viaggio perché la compagnia ha cancellato un volo, è in ritardo di più di 5 ore o gli è stato negato l'imbarco (non per colpa propria), la compagnia è tenuta a rimborsare il biglietto inutilizzato entro 7 giorni. Ma anche se è lo stesso passeggero a decidere volontariamente di non volare, il suo biglietto aereo è, almeno parzialmente, rimborsabile.
Alcune voci (il prezzo totale include diversi costi) anche di biglietti a tariffa promozionale, infatti, sono di quelle per le quali i consumatori hanno diritto ad ottenere il rimborso anche in caso di mancato utilizzo. L'elenco dettagliato di queste voci è disponibile sul sito internet dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) alla voce Carta dei Servizi del Passeggero:
In particolare il consumatore ha diritto alla restituzione degli importi che non coprono direttamente le spese sostenute dalle compagnie aeree (quali ad esempio la tariffa ministeriale per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva, il diritto imbarco passeggeri, l'integrazione al diritto d'imbarco per i controlli di sicurezza sui passeggeri e sul bagaglio a mano e l'addizionale comunale e ministeriale).
I consumatori devono quindi ricordarsi di chiedere - direttamente alla compagnia aerea o attraverso l'agenzia viaggi dove si è acquistato il biglietto - il rimborso di questi importi. Nell'Unione Europea si vendono ogni anno più di 700 milioni di biglietti aerei.

FONTE: Comunicato Stampa www.euroconsumatori.org

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lunedì 9 febbraio 2009

Danno da vacanza rovinata ed inadempimento del tour operator

Nella sentenza del 24 ottobre 2008 del Giudice di Pace di Marigliano, in materia di danno da vacanza rovinata, si legge che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Pertanto, al consumatore basterà dimostrare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni concordate - oltre naturalmente la sussistenza del danno subito - mentre sarà il tour operator, per sfuggire alle proprie responsabilità, a dover fornire la prova dell’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Va, altresì incluso nella responsabilità dell’organizzatore e del venditore tutto quanto accaduto per fatti di prestatori di servizio di cui costoro si siano avvalsi, e comunque incombe ad essi la prova del carattere imprevedibile o inevitabile dell’evento, ovvero del caso fortuito o della forza maggiore che deve essere fornita da chi deduce il fatto che esimerebbe da responsabilità
[…] il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale, oltreché patrimoniale, derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio turistico “tutto compreso”.

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mercoledì 4 febbraio 2009

Compagnie aeree devono risarcire i passeggeri anche in caso di cancellazione del volo per problemi tecnici

La Corte di Giustizia (Sentenza n.100/208) ha stabilito che i vettori aerei non possono rifiutare la compensazione pecuniaria dei passeggeri nel caso di cancellazione del volo per problemi tecnici dell'aeromobile. La compensazione può essere evitata solo "se i problemi tecnici derivano da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo". Deve trattarsi in sostanza di circostanze eccezionali e tali da non poter essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso. Naturalmente si può parlare di compensazione nelle sole ipotesi in cui i passeggeri non siano stati tempestivamente informati della cancellazione del volo.

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venerdì 2 gennaio 2009

Trasporto aereo: nuovo Regolamento e nuove tutele per i passeggeri dalla Comunità Europea

Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/08 del 24 settembre 2008 che reca norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità, sostituendo ed abrogando le disposizioni contenute nei tre regolamenti, 2407/92, 2408/92 e 2409/92 (noti come "terzo pacchetto aereo"), sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, l’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie e sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e merci è finalmente entrato in vigore dall’1 novembre scorso.
Segnaliamo, in quanto ci riguarda più da vicino, l'articolo 23 del Regolamento relativo alle informazioni da fornire ai passeggeri, il quale stabilisce che: “le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi: a) tariffa aerea passeggeri o merci; b) tasse; c) diritti aeroportuali; e d) altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti, dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt-in»)”.

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)

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venerdì 5 dicembre 2008

Overbooking e risarcimento del danno per vacanza rovinata

Riportiamo un interessante passaggio di una recente sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli in materia di overbooking e risarcimento del danno da vacanza rovinata: il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero e del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.

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lunedì 22 settembre 2008

Pubblicità ingannevole: Importante provvedimento dell’AGCM

Segnaliamo un interessante ed importante provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicità ingannevole, relativo ad un hotel sito nella provincia di Venezia il quale, attraverso il proprio sito internet, forniva informazioni non veritiere sulla sua esatta collocazione. Più precisamente, dalla home page del sito, l’hotel risultava ubicato in zona “Venezia-Dolo”, mentre invece si trovava a Cazzago, frazione del Comune di Pianiga. L’Autorità ha ritenuto che tale messaggio costituisse una fattispecie di pubblicità ingannevole. In particolare, ha osservato che il messaggio diffuso a mezzo internet non prospettava in modo chiaro la collocazione geografica dell’hotel Antille, conteneva alcune indicazioni non veritiere circa l’esatta distanza in chilometri tra l’hotel stesso e alcune destinazioni ivi indicate ed ometteva di dare informazioni esatte circa il tempo occorrente per raggiungere alcune delle località in questione. Pertanto, il messaggio stesso risultava idoneo ad indurre le persone alle quali è rivolto sulle caratteristiche del servizio pubblicizzato, pregiudicandone il comportamento economico.
Fonte: Autorità Garante Concorrenza e Mercato

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martedì 9 settembre 2008

Trasporto ferroviario di persone. Azioni risarcitorie contro le Ferrovie esperibili senza l’obbligo del preventivo reclamo in via amministrativa.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione, la disposizione di cui al primo comma dell’art. 15 dell’allegato al regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 “Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato”, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911 (Conversione in legge del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l’approvazione di nuove “Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato” – normativa successivamente trasfusa in un regolamento del 1956, esattamente identico nel suo contenuto alla legge del 1934). Più precisamente la norma è illegittima nella parte in cui, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, non prevede che possano essere promosse contro le F.S. le azioni basate sulle disposizioni dello stesso Regio Decreto se l’avente diritto non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione del reclamo stesso.
Riportandosi nella motivazione alla propria precedente sentenza n. 40 del 1993, relativa al trasporto ferroviario delle merci, la Corte Costituzionale ha chiarito che “una condizione di proponibilità che menoma fortemente il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione”, nonché “un privilegio ingiustificato, come tale lesivo del principio di uguaglianza stabilito dall’art. 3 della Costituzione”.

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lunedì 8 settembre 2008

Garante Prezzi su tariffe ferroviarie: aumenti superiori a media Ue, urgente nuovo assetto regolatorio

Dal raffronto delle variazioni dei prezzi dei servizi ferroviari italiani rispetto a quelli europei degli ultimi due anni emerge una dinamica inflazionistica nel nostro Paese superiore alla media europea e più alta rispetto a paesi come Francia, Spagna, Gran Bretagna. Dinamica imputabile ai rilevanti aumenti che Trenitalia ha varato a gennaio 2007 e 2008 sulle tratte ferroviarie di media e lunga percorrenza (in particolare Eurostar e Alta Velocità), maturati dopo anni di sostanziale blocco tariffario. I trasporti ferroviari di carattere regionale, invece, registrano una variazione tendenziale al di sotto del tasso di inflazione generale. Sono questi i principali dati contenuti nel dossier elaborato dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico e discusso oggi al tavolo di confronto sull’andamento delle tariffe ferroviarie al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero Infrastrutture e Trasporti, di Trenitalia e del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU). A conclusione dell’incontro, il Garante per la sorveglianza dei Prezzi, Antonio Lirosi, ha affermato che eventuali nuovi aumenti sulle tratte di media e lunga percorrenza in regime di libera determinazione tariffaria aggraverebbero la più generale dinamica inflazionistica e ha invitato Trenitalia, fin da queste settimane estive, a favorire gli utenti con tariffe promozionali e sconti in misura più intensiva ed efficace. Il Garante ha infine rilevato - anche sulla base delle considerazioni del competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - l’urgenza della definizione di un assetto regolatorio in grado di far fronte alla peculiare situazione di un settore in cui su alcune tratte nazionali vi è libertà tariffaria ma in presenza di una situazione monopolistica, mentre altre tratte sono soggette ad obblighi di servizio pubblico.
Fonte: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 22 luglio 2008

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venerdì 5 settembre 2008

Vessatorietà e nullità delle clausole delle condizioni generali di Grimaldi Ferries Prestige

Segnaliamo una interessante sentenza del Tribunale di Palermo (Tribunale di Palermo - Terza Sezione Civile, Sentenza 7 luglio 2008, n.3896) che, sulla base dell'articolo 37 del Codice del consumo, ha dichiarato la vessatorietà e la nullità di alcune clausole delle condizioni generali di Grimaldi Ferrries Prestige. Più precisamente, il Tribunale di Palermo ha dichiarato:
a) la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Le Navi" nella parte in cui prevede il diritto del vettore in danno del passeggero-consumatore, di modificare gli orari annunciati per ragioni tecniche ovvero esigenze del cargo anche senza che preavviso e senza diritto a rimborso indennizzo o compensazione di qualsiasi natura;
b)la vessatorietà e la conseguente nullità delle clausole contenute nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige nonché nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Linea Freighter Travel relative a "Norme applicabili" nella parte in cui prevedono, in danno del passeggero-consumatore, quale foro esclusivo il Tribunale di Napoli in deroga al foro del Consumatore;
c) la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Tariffe" nella parte in cui, nell'ipotesi di aumento, delle tariffe prima della partenza, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno, esclude in favore del passeggero-consumatore, in ipotesi di risoluzione, il diritto al rimborso, oltre che del prezzo relativo al passaggio non usufruito, anche del c.d. diritto fisso;
d) la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Veicoli a seguito" nella parte in cui stabilisce, in danno del passeggero-consumatore ",..Si sconsiglia lasciare alcun bagaglio e/o effetti personali all'interno o sul veicolo durante la traversata in quanto per gli stessi il vettore declina ogni responsabilità. La bicicletta a seguito passeggero e trasportata a titolo gratuito viaggia a rischio e pericolo del passeggero, il vettore non accetta alcuna responsabilità per danni, furto, smarrimento o altro ...";
e) la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Lines Freighter Travel relativa a "Veicoli a seguito" nella parte in cui stabilisce, in danno del passeggero-consumatore, "...Si sconsiglia lasciare alcun bagaglio e/o effetti personali all'interno o sul veicolo durante la traversata in quanti per gli stessi il vettore declina ogni responsabilità";
f) la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Bagaglio" nella parte in cui prevede che il vettore non è in nessun modo responsabile per qualsiasi furto, perdita, smarrimento o danneggiamento di gioielli, denaro, documenti ed oggetti in qualsiasi luogo essi vengano tenuti a bordo, laddove gli stessi possono essere qualificati come effetti personali;
g) la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Annullamento da parte del passeggero" laddove si stabilisce in danno del passeggero-consumatore: "Si applicano le seguenti penali sull'importo totale del biglietto, ovvero incluso passeggeri ed eventuali veicoli e varie al seguito:
Passaggio in poltrona o posto ponte: 100% più diritto fisso, più supplemento carburante;
Passaggio in cabina: - 10%, più diritto fisso, fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 30 % più diritto fisso, da 29 a 7 giorni di calendario prima della partenza; -50 % più diritto fisso, da 6 a 2 giorni di calendario prima della partenza; - 100 % più diritto fisso, più supplemento carburante, dal giorno prima e/o per mancata presentazione all'imbarco. Per gli annullamenti ricevuti dall'ufficio di Napoli dopo le ore 19,00 vale quale riferimento la data del giorno dopo. Per quelli ricevuti dopo le ore 12,00 del sabato vale quale data quella del lunedì successivo. I giorni festivi nazionali o locali sono considerati come domenica. I biglietti a tariffa SuperBonus, con sconto di Andata e Ritorno e a tariffa Low Cost non sono rimborsabili..."
h) dichiara la vessatorictà e la conseguente nullità della clausola contenuta nelle "Condizioni Generali" Grimaldi Ferries Prestige relativa a "Annullamento da parte del vettore" laddove esclude, a svantaggio del passeggero-consumatore, il diritto al risarcimento del danno qualora il vettore annulli il viaggio per fatti a lui imputabili.

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martedì 26 febbraio 2008

Responsabilità dell'organizzatore di un viaggio

Alleanza Consumatori - Responsabilità dell'organizzatore di un viaggio

Segnaliamo una interessante pronuncia della Corte di Cassazione inerente al contratto di viaggio turistico ed alla responsabilità dell’organizzatore. Sul punto, la Suprema Corte ha osservato che la legge n. 1084 del 1977 che ha ratificato la Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV), sottoscritta a Bruxelles il 23 aprile 1970, "non prevede una responsabilità oggettiva dell’organizzatore del viaggio che affidi a terzi l’esecuzione di servizi, ma una responsabilità per colpa, pur se lieve, nel senso che l’organizzatore può fornire la prova liberatoria di essersi comportato con diligenza nella scelta del soggetto che ha eseguito il servizio (art. 15, 1 comma ult.parte)". Pertanto, “la responsabilità dell’organizzatore” va “esclusa qualora i fatti si siano svolti in modo tale da indurre ad escludere che la scelta di un diverso esecutore del servizio avrebbe potuto evitare il danno”.

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lunedì 4 febbraio 2008

Responsabilità dell’albergatore per le cose in custodia

La responsabilità dell’albergatore per i danni cagionati dalle dotazioni della camera d’albergo (nel caso di specie, la vasca da bagno) si inquadra nella responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. Pertanto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra l'oggetto che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla condotta dell’albergatore. Questo è quanto è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. III, 28/11/2007, n. 24739).
In seguito ai danni causati dalle dotazioni della camera di un albergo (nel caso di specie si trattava di una vasca da bagno sprovvista di maniglie di appoggio e tappetino antiscivolo) si configura in capo all’albergatore una responsabilità per custodia disciplinata ex art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente che il danneggiato abbia offerto la prova dell’esistenza del nesso causale tra l’oggetto che ha provocato l’incidente e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla condotta dell’albergatore, sul quale incombe, ai fini dell’esclusione di detta responsabilità, l’onere di provare il caso fortuito.

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venerdì 18 gennaio 2008

Va rimborsato il turista che non può partire

Con la sentenza n. 26958/2007 la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che va rimborsato di quanto abbia già versato all’albergatore o al tour operator il turista che per un motivo molto serio, assolutamente non voluto e indipendente dalla sua volontà (quale è stato ritenuto, ad esempio, il ricovero ospedaliero o la morte di uno dei partecipanti alla vacanza), non è riuscito a partire.Strettamente legata alla scelta ed alla volontà di andare in vacanza è la realizzazione della c.d. “finalità turistica”; se quest’ultima diviene irrealizzabile, viene meno di conseguenza anche l’“interesse creditorio” di chi ha deciso di partire e ciò apre la possibilità ad un rimborso della vacanza non goduta. Come di legge nella sentenza, “il venir meno dell'interesse creditorio può essere legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore” (nel caso di specie si trattava di una signora di Napoli colpita dall’improvvisa morte del coniuge il giorno prima di partire con lo stesso per le vacanze); l'impossibilità che, però, deve essere tale "da vanificare o rendere irrealizzabile la ‘finalità turistica’”.

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venerdì 10 agosto 2007

ENAC: guida ai diritti del passeggero

In distribuzione negli aeroporti italiani, ma reperibile anche sul sito dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ) all’indirizzo che trovate alla fine del post, l’opuscolo informativo
Conosci i tuoi diritti”, che in maniera sintetica – ma allo stesso tempo molto chiara – permette di conoscere quali sono i diritti di chi viaggia in aereo e come è possibile tutelarli.
Alleanza Consumatori Salerno anche in passato si è occupata di informare i lettori del proprio blog dei diritti che è possibile esercitare in caso di disservizi legati al trasporto aereo e ricorda a tutti che è sempre attivo l’indirizzo e-mail info@alleanzaconsumatori.org, al quale è possibile rivolgersi per chiedere assistenza o fare segnalazioni.

“Conosci i tuoi diritti” può essere scaricato al seguente indirizzo. Continua...

giovedì 10 maggio 2007

Viaggi "tutto incluso" e disservizi

Con riferimento all'articolo del 1 maggio uscito su "La Città", pubblichiamo il seguente articolo che ha ad oggetto la tutela dei consumatori che acquistano pacchetti turistici "tutto incluso".
L’estate si avvicina ed i mesi di aprile e maggio sono, senza dubbio, quelli in cui fioccano le offerte dei cd. “pacchetti turistici tutto incluso”. L’augurio del consumatore è, ovviamente, quello di trascorrere le proprie agogniate vacanze senza intoppi di alcun tipo, ma qual è, invece, la tutela che lo stesso riceve qualora sfortunatamente i suoi bagagli dovessero andare persi a causa del vettore aereo oppure essergli riconsegnati in ritardo?
In merito segnaliamo due recentissime sentenze del mese di aprile. La prima (in ordine cronologico, seppure di pochi giorni) è stata pronunciata dal Tribunale di Marsala e vede come protagonisti una coppia di novelli sposi ai quali è stato smarrito uno dei due bagagli in occasione della luna di miele in Messico, mentre la seconda proviene dal Giudice di Pace di Caserta e riguarda un’altra coppia, che aveva acquistato un pacchetto turistico per un viaggio di una settimana in Russia e alla quale i bagagli prima venivano smarriti nel viaggio d’andata, poi rinvenuti solo il giorno previsto per il rientro in Italia ed infine consegnati in ritardo una volta tornati a casa.
Entrambe le sentenze contribuiscono a chiarire qual è la tutela che i consumatori che hanno acquistato pacchetti “tutto incluso” ricevono e verso chi possono far valere i propri diritti.
Come si legge nella sentenza del Tribunale di Marsala, l’acquirente di un viaggio tutto compreso, al di là dell’azione contrattuale nei confronti del venditore od organizzatore, può esperire un’azione risarcitoria direttamente nei confronti del vettore aereo (o di altro prestatore dei servizi acquistati con il pacchetto), tanto a titolo contrattuale, dovendosi il consumatore configurare come un terzo in favore del quale è stato stipulato il contratto di noleggio del velivolo e trasporto dei passeggeri, quanto a titolo di responsabilità extracontrattuale (aquiliana) per fatto illecito.
In un’ottica di favore del viaggiatore-consumatore, il D.Lgs. n. 111/95 sancisce una legittimazione concorrente del venditore ed organizzatore anche per i servizi non direttamente prestati da costoro, ma dagli stessi “scelti” per il cliente e con il medesimo pattuiti.
Si vuole in questo modo agevolare il consumatore, offrendogli un interlocutore diretto in termini di responsabilità al quale rivolgere le proprie pretese (anche) risarcitorie.
Con l’imbarco, al momento del chek-in, il viaggiatore affida il suo bagaglio alla custodia del vettore aereo, il quale, per andare esente da responsabilità in ipotesi di perdita od avaria, deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e comunque non può ritenersi esonerato il vettore aereo che invochi a propria discolpa la responsabilità dell’impresa di handling gerente il traffico bagagli presso lo scalo aeroportuale, laddove non dimostri che lo smarrimento sia avvenuto dopo avere consegnato il bagaglio alla detta impresa, momento, questo, in cui cessa la prestazione di trasporto aereo.
Prima di concludere, ricordiamo la tutela che noi consumatori riceviamo a livello comunitario durante le vacanze. Il diritto comunitario prevede, ad esempio, l’obbligo per i tour operator che offrono viaggi “tutto compreso” di predisporre meccanismi per garantire il viaggio di ritorno se dichiarano il fallimento mentre noi siamo in vacanza, nonché l’obbligo di offrire un risarcimento nel caso in cui le vacanze non corrispondano a quanto promesso dagli opuscoli informativi. Qualora poi il tour operator provasse ad aumentare il prezzo della vacanza o a cambiare il luogo di villeggiatura previsto senza averci prima informato, è nostro diritto annullare la prenotazione. E nel caso, invece, in cui, una volta all’aeroporto, scoprissimo di non poterci imbarcare sul volo previsto a causa di un overbooking imputabile alla compagnia aerea o al tour operator, la legislazione dell’UE ci dà diritto ad essere risarciti.
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martedì 3 aprile 2007

Risarcito danno esistenziale ai passeggeri di un traghetto

Visto il post sui disagi relativi al trasporto aereo, segnaliamo una recente pronuncia della Cassazione che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno esistenziale ai passeggeri di un traghetto costretti a pernottare in condizioni molto precarie a causa di un peggioramento meteorologico, colpevolmente ignorato dalla compagnia marittima.
La Corte di Cassazione ha definito il comportamento della compagnia (aver ignorato chiare previsioni metereologiche) come “non conforme all’adeguata diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso nell’adempimento dell’ obbligazione contrattuale assunta, e in particolare alla diligenza qualificata di cui all’articolo 1176, comma 2, c.c., che […] si estrinseca (sia il debitore professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi”.
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Viaggiare informati: la tutela dei diritti dei passeggeri dei trasporti aerei

Spesso, purtroppo, il mezzo che dovrebbe garantirci maggiore confort e tempi di percorrenza brevi non mantiene affatto queste promesse.
Ritardi, mancati imbarchi, cancellazioni dei voli, ecc. sono tra i disagi più comuni e frequenti che il consumatore subisce quando decide di mettersi in viaggio utilizzando l’aereo.
Spesso, presi soltanto dalla preoccupazione di giungere ove sperato sani e salvi, non facciamo cura, una volta giunti a destinazione, di far valere nei confronti delle compagnie aeree i nostri sacrosanti diritti.
In pochi, non a torto, siamo a conoscenza dell’esistenza del Regolamento Comunitario n. 261/04, contenente misure uniformi – valide per tutti gli Stati Membri – per la tutela dei diritti dei passeggeri dei trasporti aerei.
La disciplina prevista si applica ai voli di linea ed ai voli charter, per passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario oppure da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione uno Stato europeo, se la compagnia di volo è di nazionalità europea.
Di seguito offriamo una breve elencazione di quanto previsto nei più frequenti casi di disservizio.

MANCATO IMBARCO (c.d. "overbooking")
Il passeggero rimasto a terra per mancanza di disponibilità di posti ha diritto ad un risarcimento pecuniario che varia a seconda della distanza del viaggio di cui non ha potuto usufruire: euro 250,00 per tratte aeree fino a 1.500 Km; euro 400,00 per tratte tra 1.500 e 3.500 km; euro 600,00 per tratte superiori ai 3.500 chilometri. Il risarcimento è dimezzato se il vettore mette a disposizione un volo alternativo che non comporti un ritardo superiore, rispettivamente, alle due, tre o quattro ore rispetto all'orario di arrivo del volo originariamente prenotato. Al passeggero rimasto a terra deve poi essere offerta la scelta tra il rimborso dell'intero costo del biglietto o la possibilità di usufruire gratuitamente di un volo alternativo in condizioni di viaggio comparabili. Rimborsi ed indennizzo devono essere versati entro 7 giorni. Il passeggero ha poi diritto a pasti e bevande gratuite in relazione alla durata dell'attesa, alla sistemazione in albergo in caso di necessità di pernottamento, a trasporti gratuiti da e per l'aeroporto e a comunicare gratuitamente il ritardo a mezzo telefono, fax o posta elettronica.

CANCELLAZIONE DEL VOLO
E' previsto un risarcimento pecuniario analogo a quello esaminato in caso di mancato imbarco, a meno che il passeggero non sia stato informato della cancellazione del volo con almeno due settimane di preavviso o - in caso di preavviso minore - sia messo a disposizione dell'utente un volo alternativo che non comporti un ritardo maggiore di quattro ore rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto. Il risarcimento non è dovuto se il vettore prova che la cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali ed inevitabili.

RITARDO DEL VOLO
Per i ritardi superiori a due, tre o quattro ore (a seconda della lunghezza della tratta aerea) il vettore ha l'obbligo di fornire ai passeggeri pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, la sistemazione in albergo in caso di necessità di pernottamento e mezzi di comunicazione gratuiti. Nel caso in cui il ritardo superi le cinque ore, il vettore dovrà poi offrire al passeggero la scelta tra il rimborso e il volo alternativo gratuito.

BAGAGLI PERSI O DANNEGGIATI
Il passeggero può ottenere un risarcimento fino ad un massimale di 1.200 euro circa. La Compagnia aerea è esonerata dal risarcimento del danno se dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno o se il danno è stato generato da un difetto del bagaglio o causato da negligenza del suo proprietario.

Prima di concludere, segnaliamo il link al Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco,di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Se avete subito una di queste disavventure e volete ottenere quanto dovuto a titolo di risarcimento, contattateci.
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