La responsabilità dell’albergatore per i danni cagionati dalle dotazioni della camera d’albergo (nel caso di specie, la vasca da bagno) si inquadra nella responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. Pertanto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra l'oggetto che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla condotta dell’albergatore. Questo è quanto è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. III, 28/11/2007, n. 24739).
In seguito ai danni causati dalle dotazioni della camera di un albergo (nel caso di specie si trattava di una vasca da bagno sprovvista di maniglie di appoggio e tappetino antiscivolo) si configura in capo all’albergatore una responsabilità per custodia disciplinata ex art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente che il danneggiato abbia offerto la prova dell’esistenza del nesso causale tra l’oggetto che ha provocato l’incidente e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla condotta dell’albergatore, sul quale incombe, ai fini dell’esclusione di detta responsabilità, l’onere di provare il caso fortuito.
In seguito ai danni causati dalle dotazioni della camera di un albergo (nel caso di specie si trattava di una vasca da bagno sprovvista di maniglie di appoggio e tappetino antiscivolo) si configura in capo all’albergatore una responsabilità per custodia disciplinata ex art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente che il danneggiato abbia offerto la prova dell’esistenza del nesso causale tra l’oggetto che ha provocato l’incidente e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla condotta dell’albergatore, sul quale incombe, ai fini dell’esclusione di detta responsabilità, l’onere di provare il caso fortuito.
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