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giovedì 9 ottobre 2008

Cassazione: assicurazione anche per le auto fuori uso

Anche le macchine vecchie e abbandonate per strada, e quindi fuori uso, devono avere la copertura assicurativa, a stabilirlo è stata la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 22035/2008). Si legge, infatti, nel testo della sentenza che "l'art. 1, l. 24 dicembre 1969 n. 990, prevede l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore posti in circolazione 'su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate' e l'art. 2, 1° co., d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, contenente il regolamento esecutivo della legge n. 990 del 1969, dispone che 'Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate'". Secondo giurisprudenza costante della Corte, quindi, “i veicoli, ancorché privi ci parti essenziali per un'autonoma circolazione o fortemente danneggiati od usurati, non sono esclusi dall'obbligo assicurativo se non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il proprietario abbia raggiunto accordi con terzi per provvedere all'asporto ed alla successiva demolizione. Detta affermazione è conforme alla disposizione dell'art. 7, n. 3, lett. 1), - voce 16.01.00 all. A –, dell'abrogato d.lgs. n. 22/97 (vedi ora per una identica formulazione l'art. 184, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), secondo la quale costituisce requisito oggettivo per la classificazione come fuori uso dei veicoli a motore, rimorchi e simili, l'assoluta impossibilità materiale od inconvenienza economica del ripristino dell'idoneità del veicolo alla circolazione, con la quale doveva concorrere ai fini della loro qualificazione come rifiuti anche l'ulteriore requisito soggettivo dell'essersi di essi il detentore disfatto o di avere egli deciso o l'obbligo di disfarsi, richiesto dall'art. 6, n. 1, lett. a) dello stesso d.lgs.2".

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martedì 7 ottobre 2008

Cassazione sulle clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato

Le clausole di polizza, che delimitano il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 cod. civ. e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo”. E’ questo il principio affermato recentemente dalla Corte di Cassazione n° 866 del 17.01.2008 riguardante il caso di una richiesta di indennizzo proposta dall’assicurato e respinta dall’assicurazione in quanto rientrante nell’esclusione di cui all’art. 4, comma 3, delle condizioni generali di assicurazione, che prevedeva la non indennizzabilità per qualsiasi cura, protesi dentaria e paradentopatie, indipendentemente dall’accertamento della causa generatrice dell’intervento.

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venerdì 26 settembre 2008

Assicurazioni: pubblicata guida ai reclami dell’ISVAP

Sul sito dell’ISVAP (www.isvap.it) è stata pubblicata la nuova Guida ai reclami per gli utenti assicurativi (assicurati e/o danneggiati) - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori.
La Guida rappresenta un valido strumento per tutti quei cittadini, che intendono presentare un reclamo alla loro impresa assicurativa o all’ISVAP. Essa
fornisce tutte le informazioni su indirizzi, contenuti minimi del reclamo e sue modalità di
presentazione
. In allegato sono forniti anche i facsimili - scaricabili da internet – di reclamo
alle imprese e all’ISVAP.
Si possono presentare i reclami su:
a) la mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l’attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie).
Il reclamo in prima battuta va inviato all’impresa che al suo interno è dotata di una specifica funzione per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i riscontri ai reclamanti. Sul sito internet delle imprese e nelle note informative precontrattuali sono riportate tutte le informazioni utili al consumatore per la presentazione di un reclamo.
Se l’impresa non fornisce risposta (si veda il successivo punto 5) o la risposta è insoddisfacente ci si può rivolgere all’ISVAP.
Se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione va inviato alla CONSOB.
La guida fornisce tutte le informazioni su indirizzi, contenuti minimi del reclamo e sue modalità di presentazione.
In allegato sono forniti anche i facsimili - scaricabili da internet – di reclamo alle imprese e all’ISVAP.
Fonte: ISVAP

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