Riportiamo un passaggio della sentenza (di appello) del 28.02.08 del Tribunale di Nola: “ è fatto notorio che, secondo le condizioni generali del contratto di fornitura di energia elettrica utilizzate dalla società erogatrice, quando un cliente presenti reclamo relativamente all’importo esposto in una bolletta (come nella fattispecie), il fornitore sospende la riscossione della stessa, fino a quando non abbia reso i chiarimenti richiesti: il tutto, peraltro, con eventuale rischio di oneri di mora e spese aggiuntive a carico del cliente, laddove la contestazione risulti infondata.
Sicchè, secondo la regolamentazione del rapporto di somministrazione, una contestazione comunicata da parte di un cliente alla società fornitrice dell’energia integra una causa di temporanea inesigibilità del credito dell’Enel s.p.a. fino alla definizione del reclamo avanzato. E da questo consegue ulteriormente che, fino a quando l’Enel s.p.a. non renda per iscritto le delucidazioni richieste, essa non può riscuotere gli importi contestati, né questi ultimi possono essere considerati dovuti”.
Sicchè, secondo la regolamentazione del rapporto di somministrazione, una contestazione comunicata da parte di un cliente alla società fornitrice dell’energia integra una causa di temporanea inesigibilità del credito dell’Enel s.p.a. fino alla definizione del reclamo avanzato. E da questo consegue ulteriormente che, fino a quando l’Enel s.p.a. non renda per iscritto le delucidazioni richieste, essa non può riscuotere gli importi contestati, né questi ultimi possono essere considerati dovuti”.
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