mercoledì 10 giugno 2009

Mutui prima casa: istruzioni per accedere ai benefici sui mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi.

Con una nuova circolare, il ministero dell’Economia e delle finanze ha ribadito che non c’è bisogno di fare alcuna domanda per accedere ai benefici sui mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi.
Per scontare le rate, le banche devono utilizzare gli elenchi comunicati dall’Agenzia delle Entrate. A tal proposito è stato emanato il 5 marzo scorso uno specifico provvedimento.
Coloro che non sono inclusi o che intendano chiedere l’agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell’elenco possono ovviare con l’autocertificazione.
A seguito della conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, avvenuta con la legge n.2/2009, il ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato una seconda circolare contenente istruzioni operative per le banche in merito ai mutui a tasso variabile.
La prima circolare con le modalità applicative delle misure in materia di tassi sui mutui, introdotte dall’art. 2 del decreto legge 185/2008 (pacchetto anticrisi), lo ricordiamo, era stata inviata a tutti gli istituti finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, il 28 dicembre scorso.
La norma anticrisi sui mutui a tasso variabile prevede che le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato.
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell’importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata. Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo si applica all’intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
La disposizione interessa i mutui erogati prima del 31 ottobre 2008 per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.
Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione (art. 3 decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).
Nel caso la banca, per difficoltà di carattere organizzativo, non fosse in condizioni di corrispondere il contributo già per le prime rate in scadenza nel 2009, il ministero raccomanda di contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero estendersi oltre il mese di febbraio 2009. Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui è relativo.
In caso di mutui, oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer).
Le modalità tecniche per il pagamento della differenza verrà definito con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
FONTE: Sito del Governo Italiano 19/05/2009

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lunedì 8 giugno 2009

Cassazione: auto passa con il semaforo rosso ma non c’è contestazione immediata. La multa è nulla

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.7388/2009, ha stabilito che per elevare una contravvenzione in caso di attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso è necessario che sia presente un vigile, sia perché questi ha l'obbligo di fare la contestazione immediata, sia perché, in sua mancanza, non è possibile verificare le effettive situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento opera e ciò potrebbe dare luogo ad equivoci. Una foto scattata ad un automobile che passa con il semaforo rosso potrebbe quindi non bastare per fare una multa.

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venerdì 5 giugno 2009

Multiproprietà: nuova direttiva CE a tutela dei consumatori

La Direttiva Europea 2008/122/CE 14 gennaio 2009 ha introdotto nuove norme in materia di tutela dei consumatori, in particolare intervenendo su alcuni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.
Si legge nella direttiva che “se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento”.
Andranno, quindi, fornite al consumatore, a titolo gratuito ed in tempo utile prima che sia vincolato da un contratto o da un’offerta, informazioni accurate e sufficienti, chiare e comprensibili.
Gli Stati membri devono inoltre garantire che al consumatore sia concesso un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere, senza indicarne le ragioni, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine e dal contratto di rivendita o di scambio.
Il periodo di recesso si calcola:
- dal giorno della conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante;
- dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto o qualsiasi contratto preliminare vincolante, se posteriore alla data della conclusione del contratto o del preliminare vincolante.

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mercoledì 3 giugno 2009

Impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo

Il preavviso di fermo amministrativo fondato su una pretesa tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del contribuente destinatario del provvedimento una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 10672 dell’11.05.2009, Pres. Carbone, Relatore Botta

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lunedì 1 giugno 2009

Suonerie: nuova multa Antitrust a compagnie telefoniche e società di fonitura

Maxi sanzione di 2,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette collegate alle vendita di suonerie per cellulari comminata dall’Antitrust agli operatori Telecom Italia, Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni e H3G, nonché alle società di fornitura dei servizi Buongiorno, Dada, Zed e Zeng. Le società non avevano chiarito i costi e le modalità di fruizione, inclusa la disattivazione, dell'abbonamento per ricevere contenuti multimediali sul telefonino.

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venerdì 29 maggio 2009

Garante Privacy di nuoco sulla pubblicità al telefono

Il Garante per la Privacy con il provvedimento 12 marzo 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2009, n. 66), contenente le regole che dovranno seguire le società che svolgono attività di marketing nell’usare i dati degli abbonati, ha chiarito che “le aziende e i call center che, avvalendosi della deroga prevista fino al 31 dicembre 2009 dal cosiddetto decreto “Milleproroghe”, contatteranno gli utenti per fare promozione e offerte commerciali, dovranno utilizzare solo banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti al 1 agosto 2005”.
In particolare il periodo di deroga non potrà essere usato per chiedere il consenso degli interessati per futuri contatti né potranno essere ceduti a terzi i dati che utilizzano.
Link: www.garanteprivacy.it

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giovedì 28 maggio 2009

Incentivi per acquisto di bici

Sono operativi gli incentivi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente, in accordo con Confindustria Ancma, per l’acquisto di biciclette, ciclomotori e veicoli elettrici. Si tratta di un fondo di 8.750.000 euro da erogare nel corso del 2009 a chi decide di comprare una nuova bicicletta (comprese le bici elettriche a pedalata assistita), senza obbligo di rottamazione, oppure un ciclomotore Euro 2 termico o elettrico, in questo caso con obbligo di rottamazione di un ciclomotore omologato Euro zero o Euro 1. La grande novità è lo sconto per le biciclette.

COSA FARE - Lo sconto sulla bici è pari al 30% del prezzo di listino fino a un massimo di 700 euro di sconto. L’elenco dei produttori che aderiscono all’iniziativa si trova su www.minambiente.it, sito del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Cliccando su "news" si arriva alla voce "Incentivi alla diffusione di veicoli a basso impatto ambientale". Cliccando ancora su "listini", si apre un lungo elenco (3.154 mezzi) con marca, modello, prezzo di listino (Iva inclusa) e contributo del ministero già calcolato. A questo punto, fatta la scelta, bisogna presentarsi per l’acquisto presso un rivenditore autorizzato. Ogni persona può comprare al massimo 3 bici presentando il codice fiscale o la partita Iva. A tutto il resto penserà il rivenditore.

ELETTRICI - Sono previsti incentivi anche per veicoli elettrici (li trovate nello stesso elenco su http://www.minambiente.it/). Per l’acquisto di un motociclo elettrico o di un quadriciclo elettrico, con contestuale rottamazione, lo sconto arriva fino al 30% del costo del veicolo fino a un massimo di 1.300 euro.

FONTE: http://www.gazzetta.it/


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