venerdì 3 luglio 2009

Non è risarcibile il danno non patrimoniale da stress fiscale del contribuente

La Cassazione (Sezione Terza Civile, Sentenza 9 aprile 2009, n.8703) torna a pronunciarsi sul danno non patrimoniale, in particolare su quello che deriverebbe dai disagi patiti dal contribuente per l’ottenimento dell’annullamento in sede di autotutela di una cartella esattoriale.
Ecco cosa si legge nella sentenza: "Come è noto le SS.UU., con quattro sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11-11-2008), hanno di recente proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art.2059 c.c., ritenuto principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi - non già come disciplina di un'autonoma fatti specie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art.2043 c.c. - bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie), sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art.2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione} in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che ~ la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)".
Sempre secondo la Suprema Corte "nella specie, non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del «diritto alla tranquillità» insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidianità «consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione» (c.d. bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria
".

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lunedì 29 giugno 2009

Istanza di rimborso con bollo per i canoni depurazione acque

Non hanno natura tributaria ma di corrispettivo per lo svolgimento dell'attività commerciale del Comune
Le istanze di rimborso dei canoni versati e non dovuti per i servizi di depurazione delle acque sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 14,62 euro. In estrema sintesi, è la risposta fornita a un Comune da parte dell'agenzia delle Entrate, contenuta nella risoluzione n. 98/E del 7 aprile.

Quadro normativo
Le norme al centro del documento di prassi sono:
- l'articolo 3 della tariffa allegata al Dpr 642/1972, che prevede l'assoggettamento all'imposta di bollo, tra l'altro, delle istanze tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo
- l'articolo 5, comma 5, della tabella annessa allo stesso Dpr, che stabilisce, invece, l'esenzione dal tributo per le istanze di rimborso o di sospensione dal pagamento di qualsiasi tributo.

La vicenda
In tale contesto normativo, assume particolare rilevanza l'ipotesi di un'istanza di rimborso dei canoni versati e non dovuti relativi ai servizi di depurazione delle acque. Al riguardo, il nodo problematico è relativo alla qualificazione, o meno, della natura tributaria del canone in questione, tenuto conto anche del fatto che è il Comune il destinatario dell'istanza di rimborso.

L'ente territoriale, nell'erogare il servizio di depurazione delle acque, agisce iure privatorum, configurandosi - con l'utente del servizio - un vero e proprio rapporto contrattuale.
La relazione sinallagmatica che intercorre tra l'ente locale e l'utente, dunque, fa sì che il canone dovuto per la depurazione delle acque possa essere definito come corrispettivo del servizio prestato.

La Corte costituzionale ha definitivamente risolto la questione con la sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, pronuncia con la quale, infatti, è stato precisato, tra l'altro, che i canoni in argomento si devono considerare come veri e propri corrispettivi dovuti per lo svolgimento di attività commerciali - e come tali assoggettati a Iva - sebbene esercitate da enti pubblici.

Di conseguenza, appare evidente l'inapplicabilità dell'esenzione ex articolo 5, comma 5, della tabella annessa al Dpr 642/1972.

Articolo di: Anna Marzia Giampino Rosaria Vinci pubblicato su www.nuovofiscooggi.it http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/istanza-di-rimborso-con-bollo-i-canoni-depurazione-acque

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venerdì 26 giugno 2009

Auto aziendali e multe notificate alle aziende

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7666 del 30 marzo 2009, ha finalmente chiarito che anche alle aziende potranno essere notificati i verbali per infrazioni al Codice della strada. Secondo il giudizio della Suprema Corte “nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n.689, l’art.6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell’ipotesi in cui l’illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente; tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sua stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all’ente per aver agito nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall’identificazione dell’autore materiale dell’illecito, trattandosi di requisito che, di per se solo, non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova di responsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza dell’illecito, o perché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto (…) e le funzioni o incombenze esercitata dal trasgressore. Rimaste incontestate tali evenienze, che avrebbero potuto legittimare, ove allegate e provate, l’esclusione della responsabilità solidale, il provvedimento risulta esente da censure”.

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lunedì 22 giugno 2009

Valida decurtazione punti patente senza identificazione nel primo verbale

Secondo una recente pronuncia della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 7715/2009) è valida la decurtazione dei punti della patente anche se nel verbale, a riguardo, non è detto nulla. La Suprema Corte ha infatti ribadito che, in questi casi, è sufficiente una seconda ristampa della sanzione aggiornata con la decurtazione dei punti, precisando anche che “per quanto attiene alla decurtazione del punteggio dalla patente, che, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, viene applicata dall’autorità centrale preposta all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida all’esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all’infrazione che la comporta e sulla base della tabella allegata all’articolo medesimo. Occorre osservare, altresì, che, in adeguamento ai dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, dichiarativa dell’illegittimità della citata disposizione del codice della strada nella parte in cui imponeva, in caso di mancata identificazione del materiale trasgressore, la segnalazione a carico del proprietario del veicolo che non avesse comunicato in termini i dati dell’effettivo conducente, è intervenuta la nuova normativa di cui della L. 24 novembre 2006, n. 286, artt. 164 e 165, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 44. Sicché il verbale, contenendo non un provvedimento irrogativo della sanzione ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività dell’accertamento, non è sotto tale profilo impugnabile per difetto dell’oggetto e, quand’anche, a seguito della reiezione in toto dell’opposizione avverso il verbale in questione e nonostante l’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, fosse stata nella specie inoltrata la segnalazione de qua a carico dell’apparente contravventore, questi può giovarsi del previsto ed appropriato rimedio in via amministrativa della riattribuzione automatica del punteggio da parte dell’ufficio competente in ottemperanza al surrichiamato dettato normativo”.

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venerdì 19 giugno 2009

Contratti stipulati al telefono? L'Antitrust multa Wind

Non si possono stipulare i contratti di utenza al telefono. In base a questo principio l'Antitrust ha sanzionato Wind con una multa di 215 mila euro. Per l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, infatti, si tratta di una ''pratica commerciale scorretta'', in quanto siglare un contratto un contratto telefonicamente ''limita considerevolmente, o addirittura esclude, la liberta' di scelta del consumatore medio''.
Fonte: www.tuttoconsumatori.it

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lunedì 15 giugno 2009

Photored. Se il vigile non c'è la multa è illegittima, ma solo fino al 2003

"Se è vero che in alcune sentenze questa Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione non immediata dell'infrazione, pure tanto ha fatto legando tale differimento a precise condizioni, particolarmente specificate in tema si rilevamento a mezzo autovelox di eccesso di velocità, condizioni che non ricorrono nel diverso caso di attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa, che, anzi, lascerebbe presupporre una velocità non elevata; in secondo luogo, l'assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico nè appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 che ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata".
Con questa recente pronuncia la Cassazione boccia il sistema di rilevamento automatico Photored F17, mediante il quale, nel caso in oggetto, era stato individuato e sanzionato un conducente che attraversava un incrocio con il rosso. La Corte nell'accogliere il ricorso del conducente, che lamentava l'assenza di vigili sul posto, evidenzia come "la mancata presenza in loco di agenti operanti per un verso, preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo ex ante il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci".
E' opportuno rilevare comunque che tale pronuncia è applicabile solo alle infrazioni contestate in giorno antecedente al 13.08.2003, data dalla quale entra in vigore la modifica apportate al testo dell'art. 201 del Nuovo codice della strada (aggiunta del comma 1bis), che di fatto aumenta la platea dei casi in cui non è necessaria la contestazione immediata delle infrazioni.
Cassazione, II sez. CIVILE, sen. n. 7388 del 26 marzo 2009 – link
Fonte: www.professionisti24.ilsole24ore.com

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venerdì 12 giugno 2009

Enel Distribuzione sanzionata per omesso tentativo annuale di lettura contatori nel periodo 2003/2005

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha irrogato una sanzione di 2 milioni di euro a Enel Distribuzione S.p.A. per non aver effettuato negli anni 2003-2005 il tentativo annuale di lettura dei contatori previsto dall’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 200/99.
Il provvedimento sanzionatorio è stato deciso al termine di un’istruttoria formale – avviata su segnalazione di alcune associazioni di consumatori e di clienti finali – con la quale l’Autorità ha accertato l’inosservanza da parte di Enel Distribuzione dell’obbligo del tentativo di lettura annuale dei contatori presso tutti i clienti allacciati alla propria rete con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW.
Nell’ambito del procedimento sanzionatorio e nel quantificare la sanzione, l’Autorità ha tenuto conto del ravvedimento operoso da parte di Enel stessa nel realizzare una serie di iniziative volte a riparare alla violazione commessa e a migliorare la propria politica commerciale e i suoi rapporti con la clientela.
In particolare, Enel Distribuzione: ha restituito gli interessi applicati sulla rateizzazione di fatture emesse negli anni 2004-2007; ha rinunciato agli interessi applicabili, ai sensi della deliberazione n. 200/99, sulla rateizzazione di tutte le bollette di conguaglio emesse nel 2008 e nel primo semestre 2009; ha esteso i punti di pagamento gratuito su tutto il territorio nazionale di 146 unità.
Fonte: Autorità per l'energia elettrica e per il gas 24/03/2009

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