mercoledì 13 gennaio 2010

Multe: in caso di appello è necessario l’avvocato

Anche se in primo grado non serve, in appello serve sempre l’avvocato. Anche quando si procede per la contestazione di una multa e il cittadino si è difeso da solo in primo grado. A queste conclusioni è approdata la Corte di cassazione della seconda sezione civile con l’ordinanza n. 14520 del 19 giugno con la quale è stato affrontato il ricorso presentato in materia di opposizione a sanzione amministrativa da un uomo che si era visto giudicare inammissibile dal tribunale l’appello proposto contro una sentenza del giudice di pace. A fondamento dell’inammissibilità il fatto che l’appello era stato presentato personalmente dall’uomo. La Cassazione, che ha deciso in camera di consiglio, ha spiegato che il quarto comma dell’articolo 23 della legge 689 del 1981 permette alla parte di stare in giudizio personalmente nel procedimento di primo grado in materia di opposizione a sanzioni amministrative svolto davanti al giudice di pace. Non esiste invece una disposizione specifica che dia spazio all’esclusione della difesa tecnica per quanto riguarda l’appello: in questo caso così, sottolinea l’ordinanza, deve trovare applicazione la regola generale in base alla quale la parte, davanti al tribunale o alla Corte d’appello, deve stare in giudizio con l’assistenza di un legale. La deroga alla disciplina generale, cioè la possibilità di difendersi da soli, ammessa davanti alla magistratura onoraria, è giustificata, precisa l’ordinanza, dalla semplificazione delle forme del procedimento «che la legge 689 del 1981 ha informato ai principi di snellezza e di speditezza, avendo inteso assicurare il diretto accesso del cittadino a un’effettiva e pronta tutela giurisdizionale». Questa eccezione non ha ragione di esistere invece per l’impugnazione che per la complessità del procedimento deve svolgersi davanti al tribunale secondo le regole ordinarie che rendono necessaria la difesa tecnica.
FONTE: www.ilsole24ore.com

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lunedì 11 gennaio 2010

Risoluzioni stragiudiziarie, arriva l'Arbitro bancario finanziario

Arriva l'Arbitro bancario finanziario, il nuovo il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari varato dalla Banca d'Italia. Gli intermediari (banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, Poste italiane per l'attività di bancoposta) ''sono tenuti ad aderire all'Abf''', si legge nel documento che regolamenta il nuovo organismo pubblicato il 24 giugno sulla Gazzetta ufficiale. La regolamentazione stabilisce inoltre che ''il diritto di ricorrere all'Abf non puo' formare oggetto di rinuncia da parte del cliente''. L'Arbitro bancario finanziario, operativo da ottobre, si articolerà in tre collegi con sede a Milano, Roma e Napoli. Ciascuno dei collegi sarà composto da cinque membri: due espressione delle parti (intermediari e clienti) e tre, compreso il presidente, scelti dalla Banca d'Italia. ''All'Abf - si legge nel documento della Banca d'Italia - possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'Abf a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro''.

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venerdì 8 gennaio 2010

Multa da annullare se non viene ascoltato il trasgressore

In caso di infrazioni al codice della strada, quando l'automobilista chiede di essere ascoltato l'amministrazione non può tirarsi indietro. Se lo fa, la multa comminata al trasgressore va annullata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13622/2009 (pubblicata su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com), con cui ha dato ragione a un automobilista della provincia di Torino, reo di aver superato i limiti di velocità, e al quale dunque era stata comminata la relativa sanzione, successivamente confermata dal giudice di pace.
Per i Supremi giudici invece "in tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità competente" integra una doppia violazione con "la conseguente illegittimità […] dell'ordinanza ingiunzione".
In materia di ordinanze esiste, infatti, una regola procedimentale di carattere generale (articolo 18 della legge 689/1981) che prescrive il diritto degli interessati a essere sentiti dall'autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. E, più in particolare, vi è una norma specifica del Codice della strada, l'articolo 204 del Dlgs 285/1992, che prevede l'obbligo del prefetto che irroga la sanzione, "a tutela del diritto di difesa del trasgressore", di sentire "gli interessati che ne abbiano fatta richiesta" e in caso contrario l'ordinanza ingiunzione diventa illegittima.
Nulla da fare dunque per l'amministrazione che ha dovuto capitolare di fronte alle legittime rivendicazioni del conducente. I giudici di Piazza Cavour hanno, così, cassato la sentenza di primo grado e stabilito un altro importante tassello a difesa dei diritti degli automobilisti.
FONTE: www.ilsole24ore.com

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mercoledì 6 gennaio 2010

Valide le multe per uso del cellulare in auto anche senza contestazione immediata

La Corte di Cassazione, con la sentenza 13118/2009, ha stabilito che i vigili possono fare la multa anche senza la contestazione immediata. L'unica possibilità di difendersi per il conducente è dimostrare che la posizione del vigile era a una distanza tale da non poter vedere che l'automobilista sta parlando al telefono. Insomma se non si buol pagare la multa si deve dimostrare, metro alla mano, "la posizione effettiva dell'agente rispetto a quella del veicolo , cosi' da potere in concreto valutare se a tale distanza si potesse incorrere in errore". La Corte ha così respinto il ricorso di un'automobilista sorpresa a parlare con il celllare in auto senza l'auricolare. La multa le era stata recapitata a casa ma non vi era stata alcuna contestazione immediata al momento del fatto. Il caso è finito in Cassazione dove la donna ha sostenuto che la contravvenzione non poteva considerarsi valida perchè chi parla al cellulare mentre guida dovrebbe essere fermato al momento dal vigile. Se cio' non accade, vul dire che il vigile si trovava ad una distanza tale da rendere possibile un errore di percezione. A nulla è valsa la fatica di portare il caso sino alla suprema Corte. Il ricorso è stato respinto e la Corte ha evidenziato che "la prova del possibile errore di percezione da parte dell'agente non puo' essere fondata su una valutazione presuntiva in ordine alla distanza" del vigile. Solo con una misurazione ad hoc "si sarebbe potuto provare la posizione effettiva dell'agente rispetto a quella del veicolo , cosi' da poter in concreto valutare se a tale distanza" il vigile avesse potuto cadere in errore. Secondo la Corte "non e' neppure sufficiente dedurre la lontananza dell'agente dal luogo della violazione solo sulla base dell'omessa immediata contestazione, posto che tale accertamento puo' essere effettuato anche a distanza che, per svariati motivi, non permette il fermo del veicolo".

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lunedì 4 gennaio 2010

Firmato il protocollo di conciliazione con Vodafone

E’ stato firmato il Protocollo di conciliazione paritetica tra Vodafone Italia e le Associazioni dei consumatori, che istituisce la conciliazione on line. L’intesa e’ stata sottoscritta da Paolo Bertoluzzo, Amministratore Delegato di Vodafone Italia e dai rappresentanti delle associazioni aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Cncu).
L’obiettivo del Protocollo e’ consolidare il positivo dialogo con le Associazioni consumeriste e favorire maggiore efficacia nelle relazioni con il consumatore, elemento che Vodafone Italia ritiene strategico in un contesto di mercato caratterizzato da forte competizione nei prezzi e nei servizi tra le aziende di telecomunicazione.
Imparzialità, Trasparenza, Efficacia ed Equità sono i quattro principi su cui e’ stato costruito il Protocollo che applica il modello della conciliazione paritetica azienda-associazioni per la risoluzione non giudiziale delle controversie. Tutto avverrà on line tra Vodafone Italia e i conciliatori delle Associazioni e il procedimento dovrà chiudersi entro 30 giorni.
Il protocollo e’ stato sottoscritto da Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

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venerdì 1 gennaio 2010

Impugnabile il preavviso di fermo amministrativo

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 10672/2009, ha affermato che: «Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva».

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lunedì 28 dicembre 2009

Multe: passaggio con il semaforo rosso

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9888 del 27 aprile 2009 ha stabilito che “occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell’indeterminatezza dell’addebito ("proseguiva la marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa o gialla") appare assorbente rispetto ad ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all’avvenuto superamento dell’incrocio regolato da semaforo con luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell’articolo 41 decimo comma del Codice della Strada, risultare non sempre vietato. Occorre, altresì, osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest’ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l’arresto anche con luce gialla, ma la contestazione risultava comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l’una escludeva l’altra. Si è di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorché accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all’articolo 146, terzo comma, Codice della Strada”.

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