Per l'affidamento in concessione del servizio di rilevazione della velocità è necessario che si proceda con la relativa gara d'appalto, in mancaza gli autovelox vanno sequestrati. La Corte di Cassazione (sesta sezione penale sentenza 38141/2009) ha infatti respinto il ricorso di un comandante della polizia municipale indagato per abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti. Secondo la Corte la "circostanza che il contratto di affidamento del servizio sia stato stipulato prima ancora che si concludesse la procedura di aggiudicazione della gara e' sintomo univoco che questa era stata orientata verso un obiettivo prestabilito, con palese lesione del principio della libera concorrenza". La Corte ha respinto il ricorso del Comandante evidenziando come "l'ordinanza impugnata da' conto in maniera adeguata e logica delle ragioni che legittimano la riducibilita' dei fatti prospettati dall'accusa nel paradigma dei reati di turbata liberta' degli incanti e di abuso d'ufficio".
Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
lunedì 15 febbraio 2010
Autovelox: sequestro se manca gara d’appalto
Pubblicato da
Alleanza Consumatori Sa
alle
10:00
0
commenti
Etichette: Sanzioni Amministrative e P.A.
venerdì 12 febbraio 2010
Telefonia: nuove sanzioni per gli operatori
- in materia di portabilità del numero mobile, l’Autorità ha sanzionato per 360.000 euro Telecom Italia. Il provvedimento è motivato dalla condotta dell’operatore che, nonostante le formali contestazioni dell’Agcom, ha continuato ad utilizzare, a fini commerciali e promozionali e senza soluzione di continuità con il passato, i dati dei propri clienti. Tutto ciò ha impedito o rallentato ingiustificatamente il corretto svolgimento delle procedure di portabilità.
L’Agcom ha inoltre approvato la proposta finale di impegni presentata da Wind a fronte di un procedimento sanzionatorio avviato in precedenza, mentre ha dichiarato inammissibile un’analoga proposta di impegni presentata da Vodafone, dando un termine di 15 giorni per la sua riformulazione.
- in materia di comportamenti scorretti degli operatori, l’Autorità ha comminato sanzioni per servizi non richiesti a Telecom Italia (116.000 euro), Opitel (116.000 euro), Wind (58.000 euro); inoltre, l’Agcom ha sanzionato Vodafone ed Opitel per mancata ottemperanza ad un provvedimento temporaneo del Corecom (20.658 euro ciascuno), Telecom per mancata risposta scritta ad un reclamo (20.658 euro), il centro servizi Calypso per mancata trasparenza delle condizioni tariffarie (103.292 euro).
Sempre oggi, il Consiglio dell’Agcom ha approvato una proposta di delibera con la quale si definiscono gli obblighi di Telecom Italia nei mercati dell’accesso alla rete fissa. Il documento, che dovrà essere sottoposto a consultazione pubblica nazionale ed al parere della Commissione Europea, conferma i precedenti obblighi di Telecom Italia in materia di accesso alla rete, trasparenza dell’offerta, non discriminazione, controllo dei prezzi.
L’Autorità ha tuttavia deciso di eliminare l’obbligo di price cap per il canone telefonico dovuto dalla clientela finale (consumatori ed aziende). Portata oggi a consultazione, questa misura – che comunque salvaguarda le cosiddette “fasce sociali” e rispetta gli obblighi di servizio universale – allinea l’Italia agli altri Paesi comunitari, e serve a stimolare più innovazione nelle offerte a vantaggio dei consumatori. Rimangono regolati i costi delle tariffe all’ingrosso.
L’Autorità ha proposto nella consultazione che il meccanismo pluriennale di tariffe all’ingrosso della rete di accesso (unbundling) entri in vigore il 1° maggio 2010, con una decisione entro marzo 2010, all’esito di una valutazione approfondita dei costi, secondo le indicazioni della Commissione Europea (modello a costi correnti). Fino all’adozione del nuovo modello, l’Autorità propone di lasciare invariato il costo dell’unbundling.
Il provvedimento in consultazione tiene conto degli Impegni Open Access formulati da Telecom Italia e già approvati dall’Autorità lo scorso dicembre. Si prevede infatti che gli Impegni costituiscano un complemento alla regolazione di dettaglio.
Infine, nel confermare sostanzialmente l’impianto degli obblighi (remedies) all’ingrosso cui è soggetta Telecom Italia, l’Autorità ha anche provveduto ad adeguare l’impianto regolamentare all’evoluzione della rete dell’operatore dominante, verso le reti di Nuova Generazione. In linea con quanto propone la Commissione Europea, sono stati introdotti obblighi anche per nuovi servizi all’ingrosso (fibra spenta e cavidotti, in particolare), così da garantire – anche nello scenario delle reti a larghissima banda – un’effettiva competizione tra Telecom Italia e gli altri operatori di rete fissa.
Il provvedimento approvato oggi, unitamente agli Impegni di Telecom Italia, verrà notificato alla Commissione Europea.
Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Pubblicato da
Alleanza Consumatori Sa
alle
10:00
1 commenti
Etichette: Telefonia e Telecomunicazioni
mercoledì 10 febbraio 2010
Se il civico è sbagliato allora la multa è nulla
Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Pubblicato da
Alleanza Consumatori Sa
alle
10:00
0
commenti
Etichette: Sanzioni Amministrative e P.A.
sabato 6 febbraio 2010
Ordini per telefono: si può richiedere copia della registrazione
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROVVEDIMENTO 8 luglio 2009
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) inviata da XY a Telecom Italia S.p.A. con la quale lo stesso, nel contestare la stipula di un particolare contratto di abbonamento a servizi telefonici dalla stessa offerti, ha chiesto la comunicazione dei dati che lo riguardano relativi alla "registrazione del colloquio" telefonico (cd. "verbal ordering") che attesterebbe la propria adesione al predetto contratto, nonché la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;
VISTO il ricorso presentato 14 aprile 2009 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (rappresentata e difesa dall'avv. Lorella Bianchi) con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Furio Stradella), nel rilevare l'assenza di riscontro da parte della società dopo l'invio dell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e nel rappresentare di non aver "mai personalmente avuto alcun contatto con operatori della predetta società in merito all'attivazione del contratto contestato" e di non aver "prestato alcun consenso alla registrazione della telefonata", ha ribadito la richiesta di accesso alla predetta registrazione e di cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 17 aprile 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota dell'11 giugno 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso e il verbale relativo all'audizione delle parti;
VISTE le note datate 8 e 12 maggio 2009 con le quali la società resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente mediante la trasposizione dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla società, dichiarando che gli stessi sarebbero "stati forniti dall'interessato in occasione (…) della conclusione dei contratti di abbonamento al servizio telefonico di base ed ai servizi "multibusiness"" e che, in particolare, le informazioni personali relative al contratto e all'offerta oggetto di contestazione "sono state rese dal sig. XY, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, nel corso di un contatto telefonico, del 29/1/2008, con la Società (…) e confermate dall'interessato mediante l'invio, in pari data, del fax relativo alla copia del proprio documento identificativo. La telefonata, con il consenso dell'abbonato, è stata registrata ed è conservata negli archivi di Telecom Italia S.p.A. secondo le disposizioni di legge"; rilevato che la resistente ha altresì comunicato di non poter accogliere la richiesta del ricorrente volta a ottenere copia della registrazione in questione, "in primo luogo per esigenze organizzative" e tenuto conto che comunque il diritto di accesso esercitato dal ricorrente è stato soddisfatto "con la comunicazione, in forma intelligibile, della totalità dei dati che lo riguardano"; rilevato che la resistente ha dichiarato di non poter accogliere neanche la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati del ricorrente non essendo gli stessi trattati in violazione di legge;
VISTE le note del 12 e 15 maggio 2009 (ribadite successivamente con fax del 25 giugno 2009) con le quali il ricorrente ha comunicato di ritenere parziale il riscontro ottenuto, non avendo la società fornito la registrazione del colloquio nel quale lo stesso avrebbe prestato il proprio consenso informato, registrazione oggetto di specifica richiesta avanzata già con l'interpello preventivo;
VISTA la memoria depositata il 15 maggio 2009 con la quale la resistente ha ribadito di ritenere idoneo il riscontro fornito dal momento che il diritto di accesso obbliga il titolare del trattamento a comunicare le informazioni personali relative all'interessato e non "al rilascio di copia dei documenti ovvero dei supporti che le contengono" e ha sostenuto che "la collaudata e rigorosa procedura seguita, per il sig. XY come per tutti i clienti, dalla società (…) (quella che ha avviato il contatto teso al perfezionamento del contratto n. (…) del 29/1/2008), unitamente alla decisiva circostanza che, in pari data, dall'utenza di rete fissa n. (…) intestata proprio al ricorrente è stata inviata, via fax, copia del suo documento (…), confermano, oltre ogni ragionevole dubbio, l'identità del contraente";
RILEVATO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è "dato personale" "qualunque informazione" relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che siano identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevato che, "dal punto di vista del formato dell'informazione o del supporto usato, il concetto di dato personale comprende le informazioni disponibili in qualsiasi forma, alfabetica, numerica, grafica, fotografica o acustica" e che pertanto anche i dati in forma di suoni e immagini costituiscono dati personali relativi agli interessati rispetto ai quali questi ultimi (ricorrendo tutte le altre condizioni) possono far valere i diritti di cui all'art. 7 del Codice (cfr. Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di dati personali", Wp 136 del 20 giugno 2007; art. 33 e considerando 14 della direttiva 95/46/CE);
RILEVATO che, nel caso di specie, il titolare del trattamento conserva la registrazione del colloquio che lo stesso afferma essere intercorso, "oltre ogni ragionevole dubbio", con il ricorrente e che dunque il diritto di accesso esercitato da quest'ultimo rispetto ai dati personali contenuti nella registrazione medesima non può considerarsi integralmente soddisfatto mediante la trasposizione dei dati forniti dallo stesso nel corso del colloquio, essendo necessario, anche alla luce delle predette contestazioni, che il titolare metta a disposizione anche copia della registrazione che, sola, consente di accedere al dato vocale che la stessa contiene;
RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso per questa parte e di dover ordinare a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell'istanza di accesso e di dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece comunicato al ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento, mediante la loro trasposizione e comunicazione in forma intellegibile;
RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente dal momento che, allo stato, gli stessi non risultano essere trattati in violazione di legge e risultano necessari in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti (adempimento di un contratto di cui, allo stato, risulta essere parte l'interessato);
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro parziale fornito all'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell'istanza di accesso e di dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece già comunicato al ricorrente;
c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;
d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 8 luglio 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi
Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Pubblicato da
Alleanza Consumatori Sa
alle
10:00
10
commenti
Etichette: Telefonia e Telecomunicazioni
venerdì 5 febbraio 2010
Trasferimento del credito residuo in caso di portabilità del numero mobile
Si tratta dell’ultimo passo che, grazie all’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è stato compiuto dagli operatori di telefonia mobile per adempiere alle disposizioni della cosiddetta Legge Bersani in materia di “credito residuo” e di divieto di scadenza del traffico acquistato.
Fino ad agosto, infatti, gli utenti che decidevano di cambiare gestore potevano ottenere la restituzione del credito su altra SIM dello stesso operatore, oppure tramite assegno o bonifico, inviando un’apposita raccomandata, talvolta anche in contanti o con buoni spesa, ma non potevano trasferirlo presso il nuovo operatore; anche per ottenere queste forme di riconoscimento, comunque, era stato necessario un puntuale intervento dell’Autorità, combattuto pure di fronte al Tar del Lazio all’indomani dell’entrata in vigore della legge Bersani, dato che gli operatori tardavano a riconoscere il generale “diritto al credito residuo”.
Il passo decisivo, in ogni caso, si è avuto con il recente Trasferimento del Credito Residuo in caso di MNP (Mobile Number Portability - Portabilità del Numero Mobile), che prevede una procedura semplice e snella, certamente più adatta ad importi di credito anche poco elevati, che è stata stabilita da un Accordo interoperatori sotto il monitoraggio dell’Autorità.
In pratica, l’utente che vuole cambiare operatore mantenendo il proprio numero deve barrare l’opzione di TCR nello stesso momento in cui si rivolge al gestore prescelto per sottoscrivere il nuovo contratto, così manifestando la volontà di trasferire non solo il numero ma anche il credito; nel caso in cui l’opzione non sia barrata l’utente, naturalmente, non perde il diritto al credito, ma non può più ottenerlo insieme alla MNP, bensì solo con le altre forme – assegno, bonifico, ecc… – proposte dal suo vecchio gestore.
Una volta barrata l’opzione, invece, la procedura di TCR sarà integralmente gestita dal nuovo operatore, come già è per quella di MNP, e l’utente non dovrà fare altro che aspettare di ricevere l’accredito, che giungerà direttamente dal gestore che ha acquisito il cliente.
Quest’ultimo, infatti, nel comunicare al precedente gestore la volontà di recesso dell’utente e la necessità di trasferire il numero sulla propria rete, comunicherà anche la richiesta di TCR.
Il vecchio gestore, allora, dopo aver trasferito il numero (cioè dopo il cosiddetto cut over, che è il momento in cui l’utenza viene attivata sulla nuova rete), farà il conteggio del credito rimanente sui propri sistemi e lo comunicherà all’altro operatore, che provvederà ad accreditarlo all’utente oltre che ad inviargli un SMS con indicazione dell’importo trasferito. Il tutto dovrebbe svolgersi in un massimo di 3 giorni dal passaggio sulla nuova rete.
E’ importante sapere che l’importo trasferito sarà al netto di bonus e promozioni che l’utente ha ricevuto dal precedente gestore (perché la legge Bersani tutela soltanto il credito “acquistato” e non quello “regalato” o, comunque, non corrispondente ad un effettivo esborso dell’utente), oltre che dei costi sostenuti per l’operazione di trasferimento (v. tabella), sui quali tra l’altro l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sta vigilando affinché siano effettivamente giustificati e pertinenti, come imposto dalla legge.
Le eventuali richieste di informazioni e contestazioni sul TCR potranno essere formulate al nuovo gestore, che avrà il compito di indirizzare opportunamente l’utente.
Il Trasferimento del Credito Residuo costituisce una nuova ed apprezzabile frontiera di tutela dell’utenza e di stimolo della concorrenza, assolutamente innovativa nel panorama europeo e mondiale delle comunicazioni mobili, perché permette all’utente che vuole cambiare gestore di superare l’ostacolo – che fino ad oggi poteva senz’altro agire da “freno” – della possibile perdita del credito già ricaricato.
FONTE: AGCOM
Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Pubblicato da
Alleanza Consumatori Sa
alle
10:00
0
commenti
Etichette: Telefonia e Telecomunicazioni
mercoledì 3 febbraio 2010
Violazioni al Codice della Strada e termine complessivo per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione del Prefetto
Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Pubblicato da
Alleanza Consumatori Sa
alle
10:00
0
commenti
Etichette: Sanzioni Amministrative e P.A.
lunedì 1 febbraio 2010
Autovelox: i criteri di indirizzo e cooordinamento del Ministero dell'Interno
Lo prevede la Direttiva 14 agosto 2009 con la quale il Ministero dell'Interno volta a garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade.
In particolare il provvedimento prevede:
gestione esclusiva dei c.d. autovelox da parte delle forze di polizia (le società private non potranno più farlo);
obbligatorietà di segnalazione delle postazioni di rilevazione della velocità (vietate le pattuglie nascoste);
maggiore tutela della privacy: foto e riprese video potranno essere trattati esclusivamente da personale di Polizia;
controlli periodici alle apparecchiature per la rilevazione della velocità;
creazione di un osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità e a misurare l'efficacia delle attività di contrasto adottate.
FONTE: www.altalex.com
Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Pubblicato da
Alleanza Consumatori Sa
alle
10:00
0
commenti
Etichette: Sanzioni Amministrative e P.A.




