Segnaliamo brevemente l’apertura di una indagine conoscitiva da parte dell’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (provv. N. 16961 del 14/06/07) avente ad oggetto le carte prepagate, strumento di pagamento che sempre più comunemente viene utilizzato dagli italiani.
Ai punti 6 e 7 del provvedimento si legge: “6. In ogni caso, tali strumenti di pagamento, se da un lato conferiscono al consumatore specifici vantaggi in termini di rapidità e facilità di pagamento, oppure di accesso a specifiche iniziative promozionali destinate ai grandi clienti, dall’altro, obbligano il consumatore a versare anticipatamente un importo per un acquisto non ancora effettuato. In tal modo, l’acquirente della carta viene posto in una posizione di debolezza negoziale ed esposto al rischio di comportamenti opportunistici da parte delle imprese emittenti. Fra i profili che presentano criticità potrebbero esservi, ad una iniziale esame, quelli relativi alle norme che regolano la scadenza e il rimborso del credito residuo. Sui mercati nei quali tali imprese dispongano, singolarmente o collettivamente, di una posizione dominante, ciò potrebbe anche tradursi nell’imposizione di prezzi e condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il consumatore tali da integrare la fattispecie di abuso di cui all’articolo 3 della legge n. 287/90.
7. È di rilievo, pertanto, verificare come e in quale misura le norme contrattuali e regolamentari che disciplinano l’emissione e la gestione delle carte prepagate immunizzino da tali rischi. In quest’ottica, assume altresì rilievo il grado di trasparenza delle condizioni di accesso e di utilizzo di questa specifica categoria di prodotti, quale uno degli aspetti che possono incidere sulla concorrenza.”
Si tratta sicuramente di una iniziativa molto interessante e sulla quale vi terremo aggiornati.
mercoledì 25 luglio 2007
Carte prepagate: aperta indagine conoscitiva da AGCM
domenica 15 luglio 2007
Trenitalia: Ancora disagi per i passeggeri diretti a Salerno
L'odissea vissuta dai viaggiatori diretti a Salerno a bordo dell'Intercity Plus 589 del 9 luglio u.s. è solo l'ultima di una (purtroppo lunga) serie di disagi subiti dall'utenza salernitana a causa dei disservizi causati da Trenitalia Spa.
Treni puntualmente in ritardo, spesso privi, anche nei mesi più caldi, di una sufficiente climatizzazione, pulizia delle vetture frequentemente al disotto degli standard minimi non sono purtroppo una novità per chi è costretto a spostarsi, per lavoro o per diletto, utilizzando il treno.
Eppure, paradossalmente, all'aumentare della frequenza dei detti disservizi corrisponde un costante aumento delle tariffe.
La delegazione provinciale di Alleanza Consumatori intende farsi portavoce dell’indignazione dei consumatori del nostro territorio, proponendosi di realizzare una sorta di dettagliato "dossier" di Trenitalia Spa, per sollecitare gli opportuni interventi atti a garantire all'utenza un servizio maggiormente efficiente e il più possibile conforme agli standard di qualità dovuti.
Inoltre, già da tempo, sempre la delegazione provinciale di Alleanza Consumatori – tramite il proprio ufficio legale – fornisce assistenza agli utenti che hanno subito disagi o sono stati comunque vittime di inefficienze, sulla scorta di numerose pronunce giurisprudenziali che hanno visto Trenitalia Spa condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno esistenziale) causati a seguito di ritardi o altri disservizi.
Segnalazioni e richieste di assistenza potranno essere inviate o via fax al n. 089.226873 o via e- mail all’indirizzo info@alleanzaconsumatorisa.org
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venerdì 29 giugno 2007
Stop alle telefonate indesiderate. Interviene il Garante
Stop alle telefonate indesiderate: il Garante impone a gestori e call center di interrompere comportamenti illeciti
Stop alle telefonate indesiderate che arrivano a qualunque ora nelle case dei cittadini italiani per promuovere servizi e prodotti.Con cinque provvedimenti, riguardanti alcuni dei principali gestori telefonici e società che operano in qualità di call center per conto degli stessi gestori e di altre importanti aziende, il Garante (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha prescritto una serie di misure affinché venga rispettata la riservatezza e gli altri diritti degli utenti.Società telefoniche e call center dovranno interrompere i trattamenti illeciti di dati, informando l'Autorità già entro il 5 luglio sullo stato di adempimento delle misure richieste, di carattere organizzativo, tecnico e procedurale, che andranno comunque adottate al più tardi entro il 10 settembre 2007.Il Garante si è riservato di adottare provvedimenti più drastici in caso di mancato adempimento, quali blocchi o divieti.In particolare, gestori e call center dovranno:
- interrompere l'uso indebito di numeri telefonici raccolti ed utilizzati a scopi commerciali senza il previsto consenso da parte degli interessati;
- regolarizzare le banche dati informando gli utenti e ottenendo da essi lo specifico consenso all'utilizzo dei dati per scopi pubblicitari;
- informare con la massima trasparenza gli utenti anche al momento del contatto sulla provenienza dei dati e sul loro uso;
- registrare la volontà degli utenti di non essere più disturbati;
- interrompere l'utilizzo illecito di dati per attivare servizi non richiesti (segreterie, linee internet veloci);
- effettuare controlli sui responsabili dei trattamenti svolti presso i diversi call center.
I provvedimenti sono stati adottati all'esito di una intensa attività ispettiva effettuata nei mesi scorsi in tutta Italia nei confronti dei principali gestori telefonici e call center, avviata anche sulla base delle innumerevoli segnalazioni giunte dai cittadini. Le ispezioni degli uffici del Garante, in collaborazione con il Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, hanno accertato trattamenti illeciti di dati personali e comportamenti non corretti nei confronti degli utenti, nonostante i richiami del Garante e lo specifico provvedimento generale adottato lo scorso anno dall'Autorità proprio per contrastare il fenomeno delle chiamate indesiderate effettuate per fini promozionali o per vendere direttamente prodotti e servizi, il cosiddetto "teleselling".Va ricordato, infine, che per violazioni relative ad omessa o insufficiente informativa agli utenti, nel corso del 2007 il Garante ha finora avviato a fornitori di servizi di comunicazione elettronica e call center 44 procedimenti sanzionatori, 22 dei quali già definiti con il pagamento di somme per un totale di oltre 130 mila euro.
Continua...venerdì 8 giugno 2007
Roaming e tariffe: buone notizie per i consumatori
LUSSEMBURGO (Reuters) - I ministri dell'Unione Europea hanno adottato oggi le norme che consentiranno di ridurre drasticamente le tariffe della telefonia mobile per le chiamate dall'estero tra i 27 Paesi membri, dopo un anno di accesi dibattiti. Lo ha annunciato oggi la presidenza di turno tedesca.
Le norme, che secondo la Commissione Europea dovrebbero ridurre le tariffe del cosiddetto "roaming" ad un quarto o un quinti di quello che i consumatori pagano oggi, dovrebbero entrare in vigore entro la fine del mese.
"Oggi è un bel giorno per i consumatori europei, perché speriamo di mettere finalmente sul tavolo il roaming ... in modo che i consumatori europei saranno in grado di telefonare a minor prezzo durante le vacanze", ha detto il ministro tedesco dell'Economia Michael Glos ai giornalisti, avviandosi alla riunione dei ministri Ue.
Fonte: © Reuters 2007. Tutti i diritti assegna a Reuters.
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giovedì 24 maggio 2007
Sciopero Alitalia
Risarcimento diretto: ritornano le spese di assistenza legale e professionale
Segnaliamo un interessante emendamento al testo del disegno di legge 2272-bis approvato in commissione attività produttive della Camera riscrivendo l'articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 209/2005, in virtù del quale le compagnie assicuratrici ritornerebbero a pagare le spese di assistenza legale professionale sostenute dai danneggiati.
Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (C2272-bis Governo - rel. Lulli, Ulivo)
Art. 8-bis. (Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto).
1. All'articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»; b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia.». 8. 0. 1.D'Agrò, Formisano. 8. 0. 2.Fava, Allasia. 8. 0. 55.Vico.
giovedì 17 maggio 2007
L'esclusione assoluta del rimborso delle spese di ricovero all'estero è contraria al diritto comunitario
Sentenza della Corte nel procedimento C-444/05
Aikaterini Stamatelaki / NPDD Organismos Asfaliseon Eleftheron Epangelmation (OAEE)
L’ESCLUSIONE ASSOLUTA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO ALL’ESTERO È CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO
Il sig. Dimitrios Stamatelakis, residente in Grecia, era assicurato presso l’Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (ente previdenziale dei liberi professionisti), che è succeduto al Tameio Asfalisesos Emboron (cassa previdenziale dei commercianti). È stato ricoverato per due volte nel 1998 presso la clinica privata London Bridge Hospital, nel Regno Unito, e per tale ricovero ha versato 13 600 sterline. Il rimborso di queste spese gli è stato negato, in quanto, secondo la legge ellenica (1), le spese di ricovero in cliniche private situate all’estero sono rimborsate solo qualora riguardino bambini di età inferiore ai 14 anni. (1) Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale n. 35/1385/1999, recante la disciplina relativa al ramo sanitario dell’ente previdenziale dei lavoratori autonomi (FEK B’ 1814).
Dopo la sua scomparsa, la sig.ra Aikaterini Stamatelaki, sua sposa ed erede, ha adito il Dioikitiko Protodikeio Athinon (Tribunale amministrativo di primo grado di Atene), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se la normativa ellenica sia conforme ai principi del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi.
La Corte ricorda anzitutto che il diritto comunitario non restringe la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione dei loro sistemi previdenziali: in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, spetta a ciascuno Stato membro determinare le condizioni per la concessione delle prestazioni in materia previdenziale. Ciò nondimeno, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare il principio della libera prestazione dei servizi. Quest’ultimo comporta il divieto degli Stati membri di introdurre o mantenere ingiustificate restrizioni dell’esercizio di questa libertà nell’ambito delle cure sanitarie.
La Corte poi rileva che un cittadino il quale riceva cure presso una clinica pubblica o privata convenzionata, situata in Grecia, non deve effettuare nessun esborso in caso di ricovero, mentre egli deve far fronte a spese e queste ultime non gli sono rimborsate quando è ricoverato presso una clinica privata situata in un altro Stato membro. Così, le spese per un ricovero d’urgenza in una clinica privata non convenzionata in Grecia sono rimborsate al paziente, mentre ciò non avviene quando si tratta di un ricovero d’urgenza presso una clinica privata situata in un altro Stato membro.
Per la Corte, è evidente che una siffatta normativa scoraggia - o addirittura ostacola - le persone dal rivolgersi ai servizi ospedalieri situati in Stati membri diversi dallo Stato membro al cui sistema previdenziale essi sono iscritti e costituisce pertanto una restrizione della libera prestazione dei servizi.
Una siffatta normativa può considerarsi oggettivamente giustificata?
La Corte giudica che il carattere assoluto del divieto (eccezion fatta per i bambini di età inferiore ai 14 anni) non è adeguato né allo scopo di conservare un sistema sanitario o una competenza medica sul territorio nazionale, né alla salvaguardia dell’equilibrio economico del sistema previdenziale nazionale.
Al contrario, si potrebbero adottare misure meno restrittive e più rispettose della libertà di prestazione dei servizi, quali un regime di autorizzazione preventiva che rispetti gli obblighi imposti dal diritto comunitario, o la definizione di massimali rimborsabili.
Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-444/05




