martedì 22 aprile 2008

Trenitalia condannata a risarcire una passeggera salernitana. Importante sentenza per Alleanza Consumatori Salerno.

Alleanza Consumatori - Trenitalia condannata risarcimento danni ritardo disagiImportante sentenza per Alleanza Consumatori Salerno
Trenitalia condannata a risarcire 500,00 Euro per il disagio provocato ad una passeggera salernitana


Trenitalia dovrà risarcire 500,00 euro per i danni patrimoniali e nonin particolare, lo stato di disagio per l’attesa e per i contrattempi venutisi a creare – subiti dalla sig.ra A. P. B. di Salerno, passeggera di un treno Eurostar (Ferrara-Roma). Questa è l’importante sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Salerno dott. Ugo Mola che ha rilevato l’inadempienza contrattuale di Trenitalia, consistita, oltre che nel ritardo, anche nei notevoli disagi dovuti alla mancanza di assistenza del personale di bordo. Il fatto accaduto non è in sé diverso dai tanti episodi che quotidianamente riguardano molti passeggeri che scelgono il servizio ferroviario e che, pur a fronte di un esborso economico non certo trascurabile, non vedono spesso rispettate le esigenze di celerità e le aspettative di confort promesse.
Ciò conferma i dati forniti dalla Commissione Europea, che collocano l’Italia al terzo posto della classifica avente ad oggetto il livello di insoddisfazione dei cittadini per il trasporto pubblico (treno, metropolitano, autobus e pullman). Il dato risulta ancora più allarmante se si tiene conto che dall'“Energy and Transport in Figures” - pubblicato nel 2003 dal Directorate-General of the European Commission for Energy and Transport - risulta che l’Italia ha una delle medie più alte a livello Europeo di distanza percorsa quotidianamente in treno rispetto al numero di abitanti.
Dopo la nota vicenda del treno Lecce-Roma del 15.12.2007, per la quale Trenitalia ha comunque riconosciuto – in considerazione dei disagi oggettivamente patiti dall’utenza – un risarcimento di 800 euro ad ogni passeggero, oltre all’integrale rimborso del costo del biglietto, e la recentissima pronuncia del Giudice di Pace di Genova che, per la prima volta in Italia, ha condannato Trenitalia al risarcimento per il disagio provocato dal ritardo di un treno regionale, la sentenza del Giudice di Pace di Salerno non può essere accolta se non come un segno che finalmente le cose stanno cambiando per il meglio.

La notizia è stata segnalata anche dalla stampa nazionale sulle seguenti testate (cartacee e on-line):
LA CITTA' di Salerno (lacittadisalerno.repubblica.it) - Leggi l'articolo
CRONACHE DEL MEZZOGIORNO (edizione di mercoledì 23 aprile 2008)
IL SALERNITANO (edizione di mercoledì 23 aprile 2008)
OLTRENEWS.IT (www.oltrenews.it) - Leggi l'articolo
ECO DI SALERNO (www.ecodisalerno.com) - Leggi l'articolo
12MESI.IT (www.12mesi.it) - Leggi l'articolo
SALERNOBYNIGHT.COM (www.salernobynight.com) - Leggi l'articolo

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sabato 19 aprile 2008

Blocco selettivo delle chiamate a sovrapprezzo: nuovo intervento del Garante

Con la delibera n. 97/08/CONS l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha reso noto che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della delibera n. 418/07/Cons, recante “disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell’utenza”, dovranno essere attuante entro il 31 marzo 2008.
A partire da quest’ultima data, in particolare, il blocco selettivo delle chiamate a PIN per numeri satellitari e servizi interattivi a sovrapprezzo dovrà essere reso disponibile sul mercato da tutti gli operatori, gratuitamente, con modalità semplici ed efficaci e gli operatori dovranno darne ampia notizia sia nelle bollette sia con altri mezzi di comunicazione. Fino al 30 maggio tutti gli utenti potranno decidere se utilizzare le numerazioni a sovrapprezzo con una espressa richiesta oppure potranno chiedere subito di essere bloccati.
A partire dal prossimo 30 giugno, infine, tutti gli utenti che non abbiano manifestato una volontà contraria avranno automaticamente attivato il blocco selettivo delle chiamate a PIN per tutte le numerazioni da cui più spesso originano fenomeni truffaldini (satellitari, per servizi interattivi a sovrapprezzo). Di conseguenza con il blocco per default, infatti, solo coloro che effettivamente vorranno utilizzare le numerazioni a sovrapprezzo si vedranno fatturare i relativi addebiti.
Sempre dal 30 giugno 2008, inoltre, gli operatori della telefonia, a richiesta dell’abbonato, dovranno accludere all’invio relativo alla fattura due distinti bollettini di conto corrente, contenuti in un’unica busta, uno per il pagamento di eventuali servizi a sovrapprezzo e uno per il pagamento del rimanente traffico e dei servizi supplementari, nonché fornire agli abbonati, a richiesta e gratuitamente, un servizio di immediato avviso telefonico, anche via sms o messaggio vocale registrato, al superamento, per presumibile traffico anomalo, di una soglia di spesa scelta dall’abbonato tra più valori proposti dall’operatore.

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martedì 8 aprile 2008

Canone Rai: correttezza nei solleciti agli utenti

Alleanza COnsumatori - Canone Rai: correttezza nei solleciti agli utenti

Niente pressioni sugli utenti e informazioni più corrette da parte dei cosiddetti "ispettori Rai" incaricati di contattare le persone che non risultano abbonate per sollecitare la sottoscrizione del canone televisivo. Gli incaricati Rai che svolgono questo servizio per conto della Agenzia delle entrate devono tenere un comportamento trasparente e fornire agli utenti informazioni chiare sulla propria attività in modo da non ingenerare errori o equivoci sul loro effettivo ruolo. Al termine di un'istruttoria avviata nei mesi scorsi il Garante privacy (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) ha prescritto all'Agenzia delle entrate – Sportello abbonamenti tv alcune misure per conformare alla normativa i trattamenti di dati effettuati dagli agenti incaricati sulla base della convenzione tra l'Agenzia e la Rai del 2001.
Sono ancora numerose le segnalazioni che giungono all'Autorità in cui si lamentano comportamenti ritenuti irrituali di agenti Rai che, qualificandosi come "ispettori", si presenterebbero presso le abitazioni e con toni minacciosi e con modalità considerate "inquisitorie" o "intimidatorie" procederebbero alla ricerca degli evasori del canone televisivo e a sollecitare gli abbonamenti.
Segnalati anche casi in cui, di fronte alla titubanza dei cittadini nel fornire determinate informazioni, sono stati minacciati accertamenti nelle abitazioni.
Entro il 30 aprile l'Agenzia delle entrate dovrà comunicare al Garante le misure necessarie impartite ai suoi agenti affinché i trattamenti dei dati siano conformi al Codice privacy. L'Agenzia dovrà innanzitutto garantire che gli agenti Rai spieghino chiaramente agli utenti, senza artifici e senza indurli in errore, la loro esclusiva attività di promozione dell'abbonamento televisivo. L'Agenzia dovrà garantire, inoltre, che l'informativa sul trattamento dei dati indichi con precisione quali informazioni sia obbligatorio fornire e quali no. Da evitare, infine, pressioni indebite sugli utenti "minacciando" controlli intrusivi nelle abitazioni.
Con un autonomo procedimento l'Autorità ha aperto un'istruttoria per verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza a protezione dei dati personali usati per il recupero dell'evasione del canone televisivo.
FONTE: Garante Privacy

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Privacy: novità in arrivo per le bollette telefoniche

Il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato (relatore Francesco Pizzetti) le compagnie telefoniche a emettere fatture dettagliate senza il mascheramento delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, come è attualmente. Gli abbonati che intendono, invece, continuare a ricevere bollette con la fatturazione dettagliata, ma con le ultime tre cifre oscurate, dovranno richiederlo espressamente al proprio gestore. Il provvedimento del Garante (disponibile sul sito dell'Autorità e in via di pubblicazione sulla Gazzetta) tiene conto delle esigenze, più volte manifestate in questi anni da alcuni abbonati, di poter verificare più agevolmente l'esattezza degli addebiti e le chiamate effettuate. Attualmente l'abbonato, infatti, può conoscere i numeri totalmente in chiaro solo se contesta addebiti determinati o riferiti a periodi limitati.
A partire dal 1° luglio 2008, invece, i gestori di telefonia fissa e mobile potranno indicare nella fatturazione dettagliata già chiesta o che verrà chiesta dagli abbonati i numeri completi delle comunicazioni. I gestori telefonici potranno però esercitare questa facoltà a condizione che, come richiesto dal Garante, tutti gli abbonati vengano preventivamente portati a conoscenza di questa possibilità, mediante un'apposita informativa da inserire all'interno di almeno due fatture e nel sito web del fornitore.
L'informativa dovrà citare la decisione del fornitore di avvalersi dell'autorizzazione del Garante e specificare che tutti gli abbonati, che abbiano fatto o faranno richiesta di fatturazione dettagliata, la riceveranno "in chiaro", salvo che non intendano mantenere il mascheramento delle ultime tre cifre.
Nell'informativa, inoltre, il Garante chiede che i gestori telefonici rivolgano l'invito a tutti gli abbonati che vorranno ricevere la fatturazione dettagliata in chiaro, ad informare quanti utilizzano la stessa utenza che la fatturazione perverrà completa di tutti i numeri chiamati.
L'autorizzazione generale del Garante è stata rilasciata al termine di un'istruttoria con la quale sono state verificate le modalità mediante le quali i gestori sono tenuti a consentire agli utenti di effettuare chiamate addebitandone il costo non in fattura, ma attraverso carte di pagamento, anche prepagate.
FONTE: Garante Privacy

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giovedì 27 marzo 2008

Nullo il verbale redatto dall'agente fuori servizio

Alleanza Consumatori Salerno - Nullo il verbale redatto da agente fuori servizioIl verbale di contestazione redatto da un agente della polizia municipale che, nel momento dell'accertamento dell'infrazione, è in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza non riveste la qualifica di agente della P.G. e per tale motivo la multa è illegittima. Queste sono le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 5771/2008, nella quale i giudici specificano anche che gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme.

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martedì 18 marzo 2008

Spamming telefonico e telefonate indesiderate - Parte 2 (Guida Pratica)

Alleanza Consumatori Salerno - Spamming telefonico e telefonate indesiderate guida pratica

In aggiunta al precedente post – più tecnico e maggiormente diretto agli “addetti ai lavori” – pubblichiamo alcuni consigli più pratici e schematici per cercare di far fronte (e, ci auguriamo, di risolvere) all’odioso fenomeno del c.d. “spamming telefonico”, ovvero delle telefonate indesiderate che arrivano a qualunque ora nelle case dei cittadini italiani per promuovere servizi e prodotti di ogni sorta.

1. I call center hanno l'obbligo di informare con la massima trasparenza gli utenti sulla provenienza dei dati e sul loro uso e, se richiesto, di registrare la volontà dell'abbonato di non essere più disturbato. In particolare, operatori e gestori di servizi di call center devono indicare con precisione l'origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale, permettendo al soggetto contattato di individuare subito il soggetto che ha fornito o che detiene i dati e le sue puntuali coordinate. Ciò, a prescindere da una richiesta del destinatario stesso.
Inoltre, nel caso in cui la persona contattata si opponga, anche immediatamente, all'utilizzo dei suoi dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni anche di altro tipo, il servizio di call center interno od esterno all'operatore deve registrare subito per iscritto la volontà manifestata ed adottare contestualmente idonee procedure affinché tale volontà sia rispettata.
Quindi, la prima cosa da fare è manifestare espressamente all’operatore del call center la propria volontà di non ricevere più ulteriori offerte di promozioni (di qualsiasi tipo), prendendo altresì nota del soggetto che ha fornito o che detiene i dati e le sue puntuali coordinate, del giorno e dell’ora. 2. Nel caso in cui il problema non venga risolto, e quindi non venga registrata la volontà dell'abbonato di non essere più disturbato, si può anche provare ad inviare un fax o una lettera al soggetto che ha fornito o che detiene i dati, descrivendo quanto è avvenuto ed utilizzando nel testo la formula suggerita dal Garante: “Le ricordo che Lei deve registrare la mia volontà di non ricevere altre comunicazioni promozionali, come stabilito dal Garante nel provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2006. Se la mia volontà non viene rispettata, il trattamento dei miei dati è illecito e comporta anche sanzioni penali ai sensi del Codice sulla privacy”.

3. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), però, riconosce all’interessato (persona fisica o giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati) vari ed ulteriori diritti e strumenti di tutela nei confronti del titolare del trattamento (o del responsabile, se designato) tra i quali, in particolare, il diritto:
  • di accedere ai dati che lo riguardano,
  • di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione,
  • di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, se trattati in violazione di legge,
  • di opporsi al trattamento effettuato a fini promozionali, pubblicitari o commerciali oppure in presenza di motivi legittimi.

Per esercitare questi e gli altri diritti previsti dall’articolo 7 del Codice occorre presentare un’istanza al titolare o al responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato del trattamento, senza particolari formalità.
Sul sito internet del Garante c’è a disposizione un modello (Link) che si consiglia di utilizzare per esercitare i predetti diritti. L’istanza può essere presentata direttamente al titolare (o al responsabile, se designato) o anche essere trasmessa allo stesso mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Nell’esercizio dei diritti l’interessato può farsi assistere da una persona di fiducia e può anche conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
All’istanza il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, deve fornire idoneo riscontro, senza ritardo e non oltre:
15 giorni dal suo ricevimento;
30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile devono comunque darne comunicazione all’interessato entro i predetti 15 giorni.

Se la risposta ad un’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l’interessato può far valere i propri diritti dinanzi all’autorità giudiziaria.

Se l’interessato si rivolge, invece, al Garante può presentare:
• una segnalazione, oppure
• un reclamo circostanziato, oppure
• un ricorso.

L’interessato può presentare subito l’istanza, direttamente all’autorità giudiziaria o, con ricorso, al Garante (senza cioè rivolgersi previamente al titolare, o al responsabile, se designato), solo nei casi in cui il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile che deve risultare comprovato.

Per conoscere i dettagli relativi alle segnalazioni, reclami e ricorsi da presentare al Garante, vi rimandiamo alla specifica sezione del sito http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1086982

Per ulteriori chiarimenti o consulenza circa casi pratici di spamming telefonico o altre violazioni della normativa sulla privacy, vi invitiamo a contattarci all’indirizzo e-mail info@alleanzaconsumatori.org

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Spamming telefonico e telefonate indesiderate - Parte 1

Alleanza Consumatori Salerno - Spamming Telefonico

Nel corso del 2007 sanzioni per oltre 260 mila euro sono state comminate dal Garante per la protezione dei dati personali in conseguenza di numerosi interventi a tutela degli utenti telefonici aventi ad oggetto l’operato dei call center. Le sanzioni, comminate a gestori di telefonia fissa e mobile per illeciti trattamenti di dati personali, riguardavano prevalentemente attivazione di servizi non richiesti (cambi di operatore, linee Internet veloci, servizi aggiuntivi) e, in misura minore, telefonate pubblicitarie indesiderate.
Dalle verifiche svolte dall’Autorità è emerso che la maggior parte dei call center non informavano adeguatamente le persone contattate o operavano addirittura senza dire all'utente che si stavano raccogliendo i suoi dati, per quali finalità venivano usati, se era obbligato o meno a comunicarli, quali erano i suoi diritti.
Purtroppo - come siamo costretti a constatare dalle numerose segnalazioni di utenti sempre più indignati - tali comportamenti illegittimi, posti in essere dai call center dei principali gestori (Telecom, Tele2, Fastweb, Wind, Eutelia, Tiscali), non sono ancora cessati. I call center hanno l'obbligo di informare con la massima trasparenza gli utenti sulla provenienza dei dati e sul loro uso e, se richiesto, di registrare la volontà dell'abbonato di non essere più disturbato. Per omessa o inidonea informativa il Codice privacy prevede una sanzione che va da 3000 a 18.000 euro, che può essere aumentata sino al triplo a seconda delle condizioni economiche della società.
Facciamo, quindi, innanzitutto riferimento al provvedimento generale del Garante del 16 febbraio 2006 (G.U. n. 54 del 6-3-2006) in materia di Servizi telefonici non richiesti.
Nel paragrafo 5 del provvedimento (“L'informativa nelle attivazioni di servizi”), infatti, si precisa che “chiamate e comunicazioni promozionali volte a realizzare nuove attivazioni di servizi per il tramite di call center possono essere effettuate solo nei confronti dei soggetti di cui si possa disporre lecitamente dei relativi dati personali, rispettando i loro diritti derivanti dalla nuova disciplina degli elenchi telefonici del servizio universale o degli elenchi "categorici" (v. Provv. del Garante 15 luglio 2004 e 14 luglio 2005 in http://www.garanteprivacy.it/).
Agli interessati deve essere resa o risultare fornita un'informativa idonea, chiara ed efficace, che deve comprendere a norma di legge anche l'indicazione sulla facoltà o meno del conferimento dei dati, le conseguenze del mancato conferimento e le figure del titolare e del responsabile del trattamento (art. 13, comma 3, del Codice).
Va altresì prescritto ad operatori e gestori di servizi di call center di indicare con precisione l'origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale, permettendo al soggetto contattato di individuare subito il soggetto che ha fornito o che detiene i dati e le sue puntuali coordinate. Ciò, a prescindere da una richiesta del destinatario stesso”.
Inoltre, “i titolari del trattamento devono predisporre idonee misure organizzative per mettere a disposizione degli interessati modalità semplici per esercitare i propri diritti (artt. 7 e 10 del Codice).
Nel caso in cui la persona contattata si opponga, anche immediatamente, all'utilizzo dei suoi dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni anche di altro tipo, il servizio di call center interno od esterno all'operatore deve registrare subito per iscritto la volontà manifestata ed adottare contestualmente idonee procedure affinché tale volontà sia rispettata.
Il riscontro ad un'idonea richiesta volta a conoscere l'origine dei dati personali deve comprendere l'identità e le puntuali coordinate dell'eventuale rivenditore che abbia attivato l'utenza o il servizio non richiesto.
Analogamente, nell'ipotesi in cui siano stati attivati servizi o utenze di telefonia fissa a seguito solo di una chiamata o comunicazione di carattere promozionale effettuata non dall'operatore, ma da chi gestisce per suo conto un servizio di call center, l'interessato deve poter conoscere l'identità e le puntuali coordinate di tale gestore
.
Infine, effettuate rapidamente le verifiche eventualmente necessarie, le richieste di rettifica dei dati o di disattivazione dei servizi od utenze attivati indebitamente devono essere soddisfatte tempestivamente. Ciò, senza costi per l'interessato del quale siano stati trattati impropriamente dati personali, anche quando sia necessario attivare una nuova linea telefonica con l'operatore di origine (cfr., in senso analogo, la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 4/03/Cir del 2 aprile 2003, relativa alla cps.)”.
I diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy e quelli previsti in materia di elenchi telefonici (v. provvedimento del 15 luglio 2004 - Nuovi elenchi telefonici) sono esercitabili gratuitamente, ricorrendone i presupposti, anche nei riguardi dei dati non riportati in elenchi consultabili da parte di chiunque.
Per completezza e semplicità, riportiamo di seguito l’art. 7 del Codice della Privacy:

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


Peraltro, l'operatore deve indicare a disposizione del pubblico almeno un indirizzo postale, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica e un ufficio cui gli interessati possono rivolgersi agevolmente. Va altresì indicato un recapito telefonico presso il quale ottenere informazioni con chiamata gratuita.

Al provvedimento del 2006 hanno fatto seguito altri cinque specifici provvedimenti nel giugno del 2007, con i quali il Garante ha imposto ad alcuni dei principali gestori telefonici (e società che operano in qualità di call center per conto degli stessi gestori e di altre importanti aziende) di adottare entro il 10 settembre 2007 misure per il rispetto degli utenti, provando così a fermare le telefonate indesiderate che arrivano a qualunque ora nelle case dei cittadini italiani per promuovere servizi e prodotti.

I provvedimenti sono i seguenti:
Fastweb S.p.A. [doc. web n. 1412626]
Tele2 talia s.r.l. - Transcom Worldwide S.p.A. [doc. web n. 1412610]
Telecom Italia S.p.A. [doc. web n. 1412598]
Tiscali Italia S.p.A. - Winex s.r.l. [doc. web n. 1412557]
Wind Telecomunicazioni S.p.A. [doc. web n. 1412586]

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