martedì 30 settembre 2008

Treno Lecce-Milano: nuova odissea per i viaggiatori

Come si legge su una notizia dell’ANSA (http://www.ansa.it/), guasti a ripetizione hanno fatto accumulare cinque ore di ritardo all'Eurostar Lecce-Milano. I 630 passeggeri sarebbero dovuti arrivare alle 23 nel capoluogo lombardo, ma il treno è entrato in stazione nel cuore della notte. Tensione e proteste dei viaggiatori: in molti, esasperati per l'assenza di aria condizionata, hanno occupato i binari nella stazione di Termoli, dove il convoglio si era fermato per una seconda e lunga sosta forzata. Alleanza Consumatori Salerno, che ormai da tempo è in prima linea per difendere i diritti dei passeggeri del servizio ferroviario, è pronta a raccogliere le segnalazioni dei passeggeri coinvolti ed a fornire loro assistenza.
E’ nostra ferma convinzione che utenti costretti a subire disagi così gravi non possano accontentarsi del solo bonus per l’acquisto, ma abbiano invece diritto ad ottener il rimborso integrale del biglietto, oltre al risarcimento dei danni patiti.

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lunedì 29 settembre 2008

Garanzia per i beni di consumo: Alleanza Consumatori risponde

Ecco la risposta fornita ad un utente del nostro sito rivoltosi ad Alleanza Consumatori per avere delucidazioni in materia di garanzia per beni di consumo.

Secondo l’art. 130 del Codice del Consumo, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e, in caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi. Quindi, al consumatore non posso essere in alcun caso addebitati i costi per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. La detta scelta è possibile salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Le riparazioni o le sostituzioni devono, inoltre, essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Solo nel caso in cui:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore
il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Il venditore dal quale ha acquistato il telefono cellulare, quindi, è tenuto a far riparare il bene oppure a sostituirlo con altro identico.
Le ricordiamo, inoltre, che in questi casi l’unico interlocutore del consumatore è il solo venditore finale (ovvero il negoziante), che è responsabile nei confronti del consumatore anche se il difetto di conformità è imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore (es. difetto di fabbrica del prodotto).

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venerdì 26 settembre 2008

Assicurazioni: pubblicata guida ai reclami dell’ISVAP

Sul sito dell’ISVAP (www.isvap.it) è stata pubblicata la nuova Guida ai reclami per gli utenti assicurativi (assicurati e/o danneggiati) - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori.
La Guida rappresenta un valido strumento per tutti quei cittadini, che intendono presentare un reclamo alla loro impresa assicurativa o all’ISVAP. Essa
fornisce tutte le informazioni su indirizzi, contenuti minimi del reclamo e sue modalità di
presentazione
. In allegato sono forniti anche i facsimili - scaricabili da internet – di reclamo
alle imprese e all’ISVAP.
Si possono presentare i reclami su:
a) la mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l’attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie).
Il reclamo in prima battuta va inviato all’impresa che al suo interno è dotata di una specifica funzione per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i riscontri ai reclamanti. Sul sito internet delle imprese e nelle note informative precontrattuali sono riportate tutte le informazioni utili al consumatore per la presentazione di un reclamo.
Se l’impresa non fornisce risposta (si veda il successivo punto 5) o la risposta è insoddisfacente ci si può rivolgere all’ISVAP.
Se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione va inviato alla CONSOB.
La guida fornisce tutte le informazioni su indirizzi, contenuti minimi del reclamo e sue modalità di presentazione.
In allegato sono forniti anche i facsimili - scaricabili da internet – di reclamo alle imprese e all’ISVAP.
Fonte: ISVAP

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giovedì 25 settembre 2008

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali interviene sugli Energy drinks

Energy drink 'osservati speciali' del ministero del Welfare. Le popolari bevande analcoliche, che spesso però vengono usate dai giovani per cocktail a base di alcol, potrebbero a breve avere etichette ad hoc. "Si stanno valutando specifiche disposizioni di etichettatura - riferisce il ministero di Lavoro, Salute e Politiche sociali - per favorire un uso corretto e sicuro dei prodotti in questione. A tal riguardo la Commissione europea è stata coinvolta per un approccio armonizzato tra i Paesi comunitari". Il riferimento è a un articolo apparso su un quotidiano, in cui si denuncia l'abitudine degli under 30 a consumare, nelle discoteche della Capitale, cocktail alcolici a base di energy drink.
"Nel frattempo - prosegue il dicastero - sono in corso i contatti con le associazioni di categoria per disciplinare, anche su base volontaria, una corretta informazione sul consumo di questi prodotti e sulla pubblicità, per permettere scelte consapevoli legate al loro eccessivo consumo o all'assunzione in contemporanea di alcol". Attualmente, per le bevande analcoliche a base di caffeina o taurina vige all'interno della Ue una specifica disposizione di etichettatura che impone l'avvertenza circa il 'Tenore elevato di caffeina', da inserire nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto. "Alla luce del quadro normativo vigente a livello comunitario - ricorda la nota del Welfare - il ministero della Salute per favorire un corretto uso di questi prodotti, ed evitarne abusi o usi impropri, aveva già emanato nel 1998 un'apposita circolare. E il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha sottoposto recentemente all'attenzione della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione la questione legata al consumo di tali drink, soprattutto negli ambienti giovanili, in associazione con bevande alcoliche o super alcoliche".
Fonte: ADNKRONOS SALUTE

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mercoledì 24 settembre 2008

Contratti bancari conclusi con i consumatori e vessatori età delle clausole

In tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, è vessatoria la clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che riconosce unilateralmente al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, anche in mancanza di un giustificato motivo, così come richiesto, in via generale, dall'art. 1469 bis, comma 5, n. 11, attualmente riprodotto nell'art. 33, comma 2, lettera m) del d. lgs n. 205 del 2005. Questa è l’importante affermazione fatta dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 13051/2008.

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martedì 23 settembre 2008

No a mail e fax indesiderati

Anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio il consenso.

Prosegue l'azione del Garante contro lo spamming. L'Autorità ha vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali a cinque società che inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli interessati. In tutti i casi il Garante è intervenuto a seguito delle segnalazioni da parte di alcuni utenti che continuavano a ricevere e-mail e fax indesiderati nonostante non avessero mai manifestato alcun consenso all'uso dei dati. Dagli accertamenti è risultato, infatti, che le società ricavavano le informazioni personali da elenchi telefonici "categorici" (come le Pagine Gialle) e da registri pubblici, anche tramite Internet, e inviavano sistematicamente lo spam.
Le società non richiedevano il consenso prima dell'invio dei messaggi promozionali. Alcune di queste fornivano l'informativa con la richiesta di consenso insieme alla pubblicità, contestualmente all'invio del primo fax o e-mail che aveva già un contenuto di carattere commerciale.
L'Autorità ha ribadito, invece, che quando si usano sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali a scopo di marketing è comunque necessario acquisire prima il consenso del destinatario, anche quando i dati siano reperiti dagli elenchi categorici o dagli albi pubblici.
Gli utenti avevano inoltre lamentato anche la concreta impossibilità di opporsi al trattamento da parte di tre società, malgrado i diversi tentativi di far cessare l'invio dei messaggi indesiderati. Il Garante ha, dunque, prescritto a tre delle cinque società di predisporre le misure idonee a rendere agevole ed effettivo l'esercizio dei diritti dell'interessato, dando all'Autorità un documentato ed immediato riscontro circa l'avvenuto adempimento.
Fonte: Newsletter www.garanteprivacy.it del 12 luglio 2008

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lunedì 22 settembre 2008

Pubblicità ingannevole: Importante provvedimento dell’AGCM

Segnaliamo un interessante ed importante provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicità ingannevole, relativo ad un hotel sito nella provincia di Venezia il quale, attraverso il proprio sito internet, forniva informazioni non veritiere sulla sua esatta collocazione. Più precisamente, dalla home page del sito, l’hotel risultava ubicato in zona “Venezia-Dolo”, mentre invece si trovava a Cazzago, frazione del Comune di Pianiga. L’Autorità ha ritenuto che tale messaggio costituisse una fattispecie di pubblicità ingannevole. In particolare, ha osservato che il messaggio diffuso a mezzo internet non prospettava in modo chiaro la collocazione geografica dell’hotel Antille, conteneva alcune indicazioni non veritiere circa l’esatta distanza in chilometri tra l’hotel stesso e alcune destinazioni ivi indicate ed ometteva di dare informazioni esatte circa il tempo occorrente per raggiungere alcune delle località in questione. Pertanto, il messaggio stesso risultava idoneo ad indurre le persone alle quali è rivolto sulle caratteristiche del servizio pubblicizzato, pregiudicandone il comportamento economico.
Fonte: Autorità Garante Concorrenza e Mercato

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