martedì 28 ottobre 2008

Suonerie per cellulari: interviene il Garante

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha condannato le società Zero9, One Worldwide, Jamba e Club Zed per la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli aventi ad oggetto suonerie per cellulari. Mentre, infatti, si prometteva apparentemente all’ignaro utente la possibilità di inviare sms gratis, questi si trovava – a sua incompleta insaputa – abbonato ad un servizio di suonerie e di altri contenuti per cellulare.
Oltre al blocco dei siti internet, nel caso di Zero9, il Garante ha comminato sanzioni pecuniarie anche agli operatori di telefonia mobile in quanto ritenuti corresponsabili della diffusione della pratica commerciale reputata scorretta.

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lunedì 27 ottobre 2008

Agevolazioni Mutui Prima Casa

Sì alle detrazioni degli interessi pagati sul prestito per acquistare la prima casa, comprata all'asta e occupata illegittimamente dall'ex proprietario, anche se adibita ad abitazione principale oltre il termine di un anno dall'acquisto. Lo ha stabilito l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 385/E del 14 ottobre 2008, purché però l'azione esecutiva per il rilascio sia attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e l'utilizzo come abitazione principale avvenga entro il successivo anno. Per le Entrate si tratta, infatti, di una situazione analoga all'acquisto di un immobile locato.
FONTE: Il Sole 24 Ore - www.ilsole24ore.com

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venerdì 24 ottobre 2008

Sconto sui medicinali e corretta indicazione sullo scontrino

Per lo sconto Irpef sull'acquisto dei medicinali occorre che lo scontrino della farmacia riporti l'indicazione «farmaco» o «medicinale». Per l'agenzia dell'Entrate, se il documento fiscale riporta la dicitura «parafarmaci», non si ha invece diritto alla riduzione dell'imposta. Lo ha precisato l'Agenzia con la risoluzione 396/E.
FONTE: Il Sole 24 Ore – www.ilsole24ore.com

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giovedì 23 ottobre 2008

Parcheggi a pagamento: nuova pronuncia del TAR Lazio

Riportiamo alcuni interessanti principi contenuti nella sentenza del T.A.R. Lazio n° 5218/2008 in materia di parcheggi a pagamento: “la delibera istitutiva di zone a parcheggio a pagamento è illegittima se non chiarisce la specifica ragione per la quale la zona è stata definita “di particolare rilevanza urbanistica”, specie ove si limiti, a tal riguardo, a richiamare uno “studio” che non risulta allegato al provvedimento.
La particolare rilevanza urbanistica può emergere da uno studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbisogno effettivo ed in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate: in caso contrario, pertanto, il provvedimento è adottato in mancanza di una idonea istruttoria.
Va ricordata l’autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 116/2007), la quale ha già inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento
”.

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mercoledì 22 ottobre 2008

Proposto aumento sanzioni per chi fuma mentre guida

Da 148 a 594 euro di multa per chi fuma mentre è alla guida.
E' quanto previsto da un disegno di legge in esame alla Commissione Lavori Pubblici del Senato. Il provvedimento, che, tra l'altro, mira ad allineare la legislazione italiana con quella di altri paesi europei come l'Inghilterra e la Svezia, va a modificare l'articolo 173 del Codice della strada nel senso di introdurre il divieto per i conducenti di fumare durante la guida e si inserisce tra gli interventi in materia di sicurezza stradale. Accendersi una sigaretta mentre si è alla guida, infatti, potrebbe, al pari dell'uso del telefonino, comportare un calo di attenzione della guida stessa, aumentando, in tal modo le probabilità di incidente. Allo stesso modo tenere in mano la sigaretta non permetterebbe di eseguire movimento sicuri e corretti mentre si sta guidando. "Se, per esempio, cade l'accendino o, peggio, cade la sigaretta accesa, il guidatore, cercando di evitare che si bruci il tappetino della macchina, viene a trovarsi in una situazione di stress e di pericolo; anche solo l'accendere la sigaretta o depositare la cenere nel portacenere provoca una dispersione di attenzione in quanto comporta l'impiego di una mano e costringe, quindi, il guidatore a usarne solo una per gestire il volante. Secondo una ricerca della Brunel University, chi fuma guida più velocemente e in maniera più frenetica rispetto a chi è esente da questo vizio.
Anche il fatto che l'aria dell'abitacolo diventa irrespirabile può incidere sulla reattività del guidatore senza che egli se ne avveda, aumentando il pericolo di incidenti.
Fumare mentre si guida determina una situazione equiparabile a quanto accade in caso di uso del telefono cellulare mentre si è al volante e, come sappiamo, una recente norma introdotta nel citato codice della strada, vieta l'uso degli apparecchi radiotelefonici durante la marcia e prevede adeguate sanzioni in caso di violazione.
Un altro argomento, altrettanto valido, a sostegno del divieto di fumare durante la guida di un autoveicolo, si ravvisa nella necessità della tutela della salute dei terzi viaggiatori, in particolare i bambini, i quali sono sottoposti al dannosissimo fumo passivo.
Inoltre vi è il fatto che spesso, e per consuetudine quasi automatica, il conducente getta fuori dal finestrino il mozzicone acceso, con conseguenze imprevedibili per l'ambiente esterno. La circostanza ha spesso causato incendi sulle sterpaglie adiacenti strade a percorrenza veloce, con la comparsa improvvisa di fumo che, ostacolando la visibilità, rischia di provocare incidenti. Lo stesso gesto di eliminare dall'abitacolo di un veicolo in corsa la sigaretta, provoca, a contatto con il vento, la dispersione all'interno del veicolo di ceneri accese che possono causare incendi all'interno del veicolo stesso.
Appare, dunque, opportuno e necessario modificare la disciplina vigente, per rafforzare la prevenzione e per garantire maggiore sicurezza sulle strade nel nostro Paese, introducendo nel citato codice della strada una norma che sancisca il divieto di fumare durante la guida di autoveicoli e le relative sanzioni per chi contravviene alla norma stessa.
" (Dalla relazione Parlamentare)
In caso di violazione della normativa, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in caso di recidiva nel biennio.
FONTE: Il Sole 24 Ore - www.professionisti24.ilsole24ore.com

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martedì 21 ottobre 2008

Tentativo obbligatorio di conciliazione anche per accertare l'esistenza del contratto

Il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al CORECOM o alla Camera di Commercio è obbligatorio anche per accertare l’esistenza stessa del contratto con l’operatore telefonico. A ribadirlo è stata la Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza del 30 settembre 2008, n. 24334. In particolare, nel testo della pronuncia si legge: «in tema di contratti in materia di telecomunicazioni tra utente e soggetto autorizzato o destinatario di licenze rientranti tra le fattispecie disciplinate dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazione e radiotelevisivo”) e dal “regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti” approvato da detta Autorità (v. l’Allegato A, Delibera n. 82/02/CONS), anche le controversie volte a stabilire se sia stato o meno stipulato uno dei predetti contratti, sono assoggettate alla disciplina prevista in detta normativa nel comma 11 dell’art. 1 della legge e negli artt. 3 e 4 del regolamento; e quindi l’attore, prima dt agire in giudizio, è tenuto a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio».

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lunedì 20 ottobre 2008

H3G e sospensione recupero crediti: Alleanza Consumatori risponde

Con riferimento al provvedimento dell’Antitrust che ha ordinato ad h3g la sospensione coattiva del recupero crediti per le maxi bollette, potreste spiegarmi cosa si intende per consumi “contestati dagli utenti attraverso reclami presentati alla stessa azienda o a pubbliche autorità”.
E’ disponibile un formulario specifico per questi reclami?
Grazie.
R.C.

Buongiorno e grazie per averci contattato.
Rispondendo alla sua domanda, non c'è un formulario ad hoc per presentare un reclamo alla H3G.
Qualora le siano state fatturate somme relative al traffico dati effettuato oltre la soglia di 5 GB/mese oppure somme relative a traffico dati effettuato in roaming GPRS, nel periodo 21 settembre 2007 – 31 maggio 2008, allora sarà sufficiente inviare una lettera raccomandata a.r. di reclamo alla H3G, intimando alla stessa di sospendere qualsiasi attività diretta al recupero coattivo di dette somme, in ottemperanza alla decisione adottata dall'AGCM.
Lì dove si parla di "pubbliche autorità", invece, si intende far riferimento all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

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