giovedì 29 gennaio 2009

Elettricità: ecco le procedure per chiedere il “bonus sociale”

I moduli per presentare la richiesta sono pronti e sono già stati pubblicati sui siti web dell’Autorità per l’energia (www.autorita.energia.it) dell’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (www.sgate.anci.it).
Le richieste per il bonus dovranno essere presentate presso il proprio Comune di residenza.
Il sistema entrerà a regime gradualmente e sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 ma il godimento del “bonus” può essere retroattivo anche per tutto il 2008.
In questo caso, le richieste ai comuni dovranno essere fatte entro il 31 marzo 2009.
Il “Bonus” è cumulabile con altri interventi per le famiglie con disagio economico già previsti dal governo.
I singoli Comuni, rivolgendosi al Sistema di Gestione Agevolazioni Tariffe Energetiche (SGATE) potranno ottenere tutti i necessari chiarimenti e l’accesso alle procedure informatiche per immettere i dati raccolti e trasmetterli ai distributori di energia elettrica che provvederanno a erogare il bonus direttamente in bolletta.

La modulistica e le principali novità
Tutte le richieste dovranno essere trasmesse dai Comuni telematicamente, pertanto potranno essere presentate ed accolte nella misura in cui il proprio Comune abbia attivato il collegamento con il sistema informatico espressamente predisposto allo scopo.
Per agevolare i cittadini nella presentazione delle richieste, sono stati predisposti 3 modelli ed uno schema fac-simile, tutti ottenibili dai siti web dell’Autorità e di SGATE: il modello A di richiesta per il bonus da disagio economico, il modello B per la richiesta di bonus per disagio fisico, il modello C di autocertificazione della necessità di utilizzo di apparecchiature salvavita.
È stato predisposto anche un fac-simile di certificazione utile per le ASL.

Per effettuare la richiesta di bonus per il disagio economico, occorrerà presentare al proprio Comune:
• l’apposito modello A scaricabile dal sito
• copia fotostatica dell’attestazione del valore ISEE del proprio nucleo familiare (*)
• copia fotostatica del documento di identità

Per effettuare la richiesta di bonus per il disagio fisico,, occorrerà presentare al proprio Comune:
• l’apposito modello B scaricabile dal sito
• la certificazione ASL (la delibera dell’Autorità propone un fac-simile) oppure, in alternativa, il modulo di autocertificazione della necessità di utilizzo di apparecchiature salvavita
• copia fotostatica del documento di identità

Il modulo di autocertificazione della necessità di utilizzo di apparecchiature salvavita è utilizzabile dai soli clienti che sono attualmente considerati non interrompibili ai fini del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE).
Coloro che sono inclusi in questo elenco riceveranno l’apposita comunicazione da parte dei distributori che sono obbligati -entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera dell’Autorità- a inviare una comunicazione attestante la non interrompibilità della fornitura a tutti i clienti finali domestici che al 30 novembre 2008 sono identificati come non interrompibili .

Tutte le caratteristiche del “Bonus sociale” per l’energia elettrica
Il nuovo regime di protezione sociale garantirà un risparmio del 20% circa sulle bollette dell’energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico, ossia a tutte le famiglie residenti presso il Comune che dispongono di un ISEE il cui valore sia inferiore o uguale a 7.500 euro.
Il valore del “bonus” sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare (per l’anno 2008: sarà di 60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4).
A regime, si stima che potranno usufruire della compensazione sociale circa 5 milioni di clienti disagiati, ai quali saranno assegnati, nel complesso circa 350 milioni di euro l’anno.
A beneficiare del “bonus” saranno anche tutti i clienti presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
In questo caso il bonus 2008 è di 150 euro all’anno. I due bonus, per disagio economico e fisico, sono cumulabili.

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martedì 27 gennaio 2009

Tutor e mancanza di elementi indispensabili del verbale

Secondo una recente pronuncia del Giudice di Pace di Santa Maria C. V. (sentenza del 18 settembre 2008) è illegittimo il verbale impugnato quando dallo stesso non si evince l’indicazione del tempo preciso in cui si ritiene commessa l’infrazione ed il luogo esatto. Questi due elementi sono indispensabili per la valutazione della infrazione ed anche per la conoscenza dell’Autorità competente per territorio alla quale ricorrere.
L’opposizione, va proposta al Giudice competente per territorio sul quale è stata commessa l’infrazione. Il fatto stesso di avere nel verbale di contestazione indicato il Giudice cui ricorrere non basta ad escludere la competenza di altro Giudice pure competente ove si indichi il luogo preciso della infrazione commessa. Tutto ciò va a ledere il diritto di difesa dell’utente.

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lunedì 26 gennaio 2009

Tutor: non è possibile applicare la riduzione del 5%

GdP di Viterbo ha dichiarato illegittimo il verbale elevato per mezzo del cd. “tutor” non consentendo tale apparecchio l’applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS. Come chiarito nell’impianto motivazionale della pronuncia, sebbene alla velocità calcolata dall’apparecchio fosse stata applicata la riduzione del 5%, come previsto ex D.M. 29/10/97, detta riduzione non può però essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia avvenuta con mezzi diversi dall’“autovelox”, il quale consente invece di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142, Codice della Strada), col c.d. scontrino entrata – uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada.
Ciò comporta che in difetto di precisazione normativa non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), va applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% e poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.

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venerdì 23 gennaio 2009

Riscaldamento autonomo: non serve l’unanimità dei condomini

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 26822 del 2008), qualora vi sia la necessità per alcuni di staccarsi dall'impianto centralizzato e di mettere un impianto di riscaldamento autonomo, non c'è bisogno di una delibera unanime dell’assemblea condominiale ma basta la maggioranza. Più precisamente, si chiarisce che il dpr 412/93 finalizzato al risparmio energetico rende possibile una decisione a maggioranza per sostituire l'impianto centralizzato con impianti autonomi che corrispondono alle caratteristiche di legge e chi non è d’accordo non può più decidere di mantenere il vecchio impianto. Proprio il passaggio al riscaldamento autonomo permette di perseguire le finalità di risparmio energetico cui tende la normativa e tutti i condomini debbono partecipare alla spesa, anche quelli che dissentono.

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giovedì 22 gennaio 2009

Elettricità: rimborsi automatici ai consumatori per contributi non dovuti

Rimborsi automatici in bolletta nel caso di contributi eventualmente pagati, e non dovuti, per variazioni contrattuali effettuate nell'anno 2008. In particolare, in seguito ad alcune recenti segnalazioni di consumatori che lamentavano l’eccessiva onerosità per la voltura dei contratti di fornitura dell’energia elettrica, l’Autorità ha verificato l’entità degli importi effettivamente applicati da alcune imprese di distribuzione. Da questa verifica è emerso che, limitatamente a richieste di variazioni contrattuali effettuate nel 2008 per forniture attivate prima del 1986, sono stati applicati in modo erroneo addebiti unitari di 20,89 euro per “adeguamento della potenza in franchigia”, anche nel caso in cui le variazioni contrattuali non modificavano la potenza impegnata.
Tale addebito era lecito per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2007; ora invece non è più ammesso secondo le disposizioni dell’Autorità. Infatti, a partire dal primo gennaio di quest’anno, l’eventuale messa a norma della potenza disponibile per le forniture esistenti deve essere effettuata dal distributore senza oneri, in quanto le tariffe in vigore dall’inizio del 2008 coprono già i relativi costi.
L’Autorità ha stabilito che questi eventuali addebiti, effettuati nel corso di quest’anno, debbano essere restituiti agli utenti finali senza necessità che questi ultimi ne facciano esplicita richiesta. Il provvedimento (delibera n. ARG/elt 136/08) è pubblicato sul sito http://www.autorita.energia.it/.
FONTE: Autorità per l’energia elettrica e il gas – Comunicato stampa del 17/09/2008

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mercoledì 21 gennaio 2009

Gas: contatori elettronici per i grandi utilizzatori e le famiglie

Nuovi contatori elettronici anche per il gas, a garanzia di una migliore qualità della misurazione e del servizio. Dopo la diffusione, già in via di completamento, dei nuovi contatori elettronici per l’energia elettrica, sono ora previsti dall’Autorità per l’energia misuratori ‘intelligenti’ anche per il gas, facilitando il controllo diretto dei consumi dei clienti attraverso letture periodiche a distanza, rendendo quindi più semplice ed accurata la gestione delle stesse letture e la successiva elaborazione delle bollette. Con i nuovi contatori elettronici si conferma la posizione di leadership dell’Italia nell’ambito dell’innovazione per i sistemi di misura adottati a livello nazionale. Ad annunciarlo, il Presidente dell’Autorità Alessandro Ortis nel corso del convegno Fei a Pisa.
Con i nuovi misuratori le bollette, ha spiegato Ortis, saranno calcolate sui consumi effettivi, senza dover più ricorrere a stime; si assicura così la possibilità di conoscere immediatamente i propri consumi reali e meglio valutare le offerte per eventuali libere scelte di fornitori convenienti. Ciò darà impulso anche alla concorrenza nella vendita di gas.
Il nuovo sistema consentirà anche di fruire di prezzi differenziati per fasce giornaliere e stagionali, facilitando così le scelte più adatte ad ogni consumatore e comportamenti favorevoli ad un uso sempre più razionale dell’energia. La delibera ARG/gas 155/08 sarà pubblicata sul sito www.autorita.energia.it.
In particolare, il provvedimento dell’Autorità prevede la futura introduzione di contatori capaci anche di “correggere” il dato di misura istante per istante, in funzione dei valori effettivi di temperatura e pressione locali (parametri che consentono una corretta misurazione dell’energia effettivamente consumata, ora elaborati utilizzando dei coefficienti numerici calcolati come medie). Per le famiglie tale correzione, istante per istante, avverrà per la temperatura, mentre la correzione della pressione nel domestico continuerà ad essere effettuata secondo le vigenti modalità, attraverso cioè l’applicazione di un coefficiente correttivo (fissato dall’Autorità) sul dato di consumo, una volta teleletto. Sempre per le famiglie sarà disponibile con il contatore una elettrovalvola che consentirà di disabilitare da remoto la fornitura di gas, per eventuali ragioni contrattuali o di sicurezza.
Le prime attivazioni degli innovativi dispositivi dovranno obbligatoriamente esser fatte entro 26 mesi per i grandi utilizzatori di gas ed entro 4 anni per le famiglie; ciò quindi secondo opportuni criteri di gradualità, che tengono conto anche dello sviluppo della loro produzione industriale. La futura sostituzione degli attuali contatori, talora vetusti ed obsoleti, dovrà essere preannunciata ai clienti con opportuno anticipo e non comporterà alcun addebito in bolletta.
L’installazione dei contatori elettronici consentirà agli operatori la definizione tempestiva di bilanci commerciali giornalieri e contribuirà allo sviluppo del mercato regolamentato del gas; promuoverà anche il miglioramento della qualità dei servizi, a vantaggio di tutti i consumatori.
Il provvedimento prevede inoltre che i nuovi contatori del gas e i sistemi di telegestione garantiscano una serie comune di prestazioni di base: esse saranno rese disponibili a tutti i consumatori, indipendentemente dalle dimensioni della società di distribuzione del gas dalla quale sono serviti.
FONTE: Autorità per l’energia elettrica e il gas – Comunicato stampa del 23/10/2008

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martedì 20 gennaio 2009

Energia: più garanzie e nuovi rimborsi automatici per reclami ed errori di fatturazione

Regole più stringenti per assicurare la massima tempestività nella gestione dei reclami e nella rettifica di ogni eventuale errore di fatturazione, prevedendo anche indennizzi automatici a favore dei consumatori in caso di violazione delle nuove norme. Sono alcune delle principali novità del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita (TIQV) emanato dall’Autorità per l’energia per migliorare le tutele dei consumatori di elettricità e gas naturale, nei diversi momenti del rapporto commerciale con il venditore di energia elettrica e di gas (reclami, fatturazioni, richieste di informazioni, etc).
Il rimborso automatico è di 20 euro e scatta se il venditore non risponde entro 40 giorni dal reclamo del cliente o se l’errore di doppia fatturazione non viene rettificato entro 20 giorni dalla richiesta, oppure se la rettifica della fatturazione non viene fatta entro 90 giorni dalla richiesta.
Il nuovo provvedimento è stato approvato al termine di una procedura di consultazione pubblica che ha consentito di recepire anche indicazioni delle Associazioni di consumatori e degli operatori del settore. Il nuovo Testo integrato accorpa in modo organico la precedente regolazione sulla qualità della vendita; ad esempio anche quella per i call center dei venditori che ha fissato obblighi di servizio riguardanti la semplicità del risponditore automatico, l’orario di apertura, la gratuità delle chiamate, l’informazione ai clienti, nonché precisi standard per il tempo medio di attesa, il livello di servizio e l’accessibilità.
In dettaglio, il Testo integrato (delibera ARG/com 164/08, disponibile sul sito http://www.autorita.energia.it/) prevede:
• regole più stringenti per migliorare il trattamento dei reclami: l’Autorità ha introdotto l’obbligo per il venditore di indicare la persona ed il riferimento organizzativo ai quali rivolgersi dopo aver presentato il reclamo; inoltre, le risposte fornite al cliente dovranno essere adeguatamente motivate;
• un unico interlocutore anche per effettuare reclami di tipo tecnico, sia per l’energia elettrica che per il gas. Il venditore farà da tramite con il distributore, qualora sia necessario, semplificando le procedure a carico del consumatore che effettua il reclamo. Questa semplificazione è stata ritenuta opportuna a seguito della separazione tra distributori e venditori, avvenuta con la liberalizzazione dei mercati;
• maggiore tempestività nelle verifiche di fatturazione: sono stati introdotti il diritto ad una risposta motivata entro 40 giorni alle richieste di verifica della fatturazione.
Gli indennizzi automatici stabiliti dal Testo integrato sono:
• un indennizzo automatico di 20 euro, a carico del venditore, se le risposte ai reclami supereranno il tempo limite di 40 giorni per sua responsabilità. L’indennizzo, che potrà essere corrisposto (non più di una volta l’anno allo stesso cliente per lo stesso motivo, onde evitare eventuali abusi) si propone di assicurare tempi certi e la massima tempestività nella risposta ai clienti;
• una disciplina specifica per ritardi di rettifica dei casi di “doppia fatturazione” a seguito del cambio di fornitore: l’errore di doppia fatturazione deve essere rettificato entro 20 giorni dalla richiesta, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro al consumatore;
• un indennizzo automatico di 20 euro in caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni per la rettifica di fatturazione, quando dovuta. Le richieste di rettifica potranno essere inoltrate non solo per le fatture già pagate, ma anche per quelle per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione.
Le principali disposizioni del Testo integrato entrano in vigore già dall’1° gennaio 2009.
L’Autorità ha inoltre avviato una seconda consultazione (DCO 35/08, disponibile sul sito www.autorita.energia.it) per arrivare a definire ulteriori regole di maggior dettaglio entro fine anno. In particolare:
• sulla gestione dei reclami per i quali il venditore dovesse necessariamente richiedere dati tecnici in possesso del distributore;
• sui reclami multipli, per esempio originati da disservizi di vaste dimensioni;
• sulla pubblicazione comparativa dei dati di qualità del servizio dei venditori, per promuovere una scelta sempre più consapevole del fornitore di energia elettrica o di gas;
• sugli obblighi di tempestività nelle comunicazioni tra venditori e distributori.
I soggetti interessati ad inviare le proprie osservazioni su queste nuove proposte possono inviarle all’Autorità entro il 12 dicembre 2008.
FONTE: Autorità per l’energia elettrica e il gas – Comunicato stampa del 21/11/2008

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