venerdì 29 gennaio 2010

Cartella di pagamento senza busta: è valida

La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17194/2009) ha stabilito che non è prevista nessuna sanzione per la cartella di pagamento notificata “senza busta chiusa” né i cittadini possono chiedere al giudice tributario il risarcimento per violazione della privacy e che, al massimo, può essere intentata un’azione risarcitoria davanti al giudice ordinario. La Corte ha infatti evidenziato che “è pacifico che nel processo tributario l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, depositata da una parte, ai sensi dell’art. 33 I° co. Del D. Lgs. 546/92 può essere notificata all’altra con lettera raccomandata, essendo tale forma applicabile, a norma dell’art. 16 III° co., in ogni fase ed aspetto del processo davanti alle Commissioni tributarie salvo che non sussista una puntuale indicazione in senso contrario, come accade nel caso previsto dall’art. 38 II° comma secondo il quale, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza deve avvenire esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 137 e segg. Cpc”.
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che “quanto poi alla pretesa violazione del diritto alla privacy per essere stato notificato l’avviso di mora senza busta chiusa (…) incontestabile risulta la ratio decidendi che ha negato rilevanza alla doglianza per difetto di interesse del contribuente, trattandosi di modalità notificatoria priva di effetti sulla validità dell’atto e semmai fonte di danni verso il concessionario da reclamarsi avanti al giudice ordinario e non certo nel contenzioso tributario che non ammette azioni di condanna risarcitorie. (…) Del resto neppure il disposto dell’art. 26 del DPR 602/73 nella riformulazione operata dall’art. 12 del Dlgs 46/99 dove è prescritto che la notifica (della cartella) avvenga in ‘plico chiuso’ commina sanzioni tributarie di alcun genere ove non venga osservata tale modalità’ dovendo il diritto alla riservatezza trovare soddisfazione – come si è detto – in altre sedi”.

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mercoledì 27 gennaio 2010

Ancora alti i costi degli SMS in Italia

Da un'indagine condotta da Antitrust e Agcom sui servizi offerti dagli operatori è emerso che ''Il 75% dei messaggini inviati viene pagato mediamente 1 centesimo di euro ma il restante 25% costa alla maggioranza degli utenti (il 62%) 15 cent, a fronte degli 11 cent fissati per gli Sms internazionali a livello europeo''.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni hanno evidenziato che, ''soprattutto nel settore degli Sms, che da solo fattura oltre 2 miliardi di euro, ci sono margini di riduzione dei prezzi sia al dettaglio che all'ingrosso'', questo se si considera che in base al Regolamento comunitario, dal 1 luglio scorso, gli Sms internazionali costano al massimo 11 centesimi per i consumatori e 4 centesimi per gli operatori virtuali. A quanto pare la maggior parte di coloro che utilizzano gli sms pagano un prezzo unitario di 15 centesimi di euro a fronte degli 11 centesimi previsti dal Regolamento per gli Sms internazionali. C'è da dire peraltro che una parte anche se minoritaria degli utenti invia messaggi a costi molto più bassi (circa 1 centesimo di euro). Secondo Antitrust e Agcom ''e' evidente che non tutti i consumatori sono consapevoli delle opportunita' offerte dal mercato'' e per questo servono ''maggiori informazioni sulle opzioni tariffarie disponibili''.

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lunedì 25 gennaio 2010

Sanzioni amministrative e querela di falso

La Cassazione civile, SS.UU., con sentenza del 24.07.2009 n° 17355 ha stabilito che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti.

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venerdì 22 gennaio 2010

Contestazione degli accertamenti delle Forze dell'Ordine

La sentenza emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Lecce (Avv. Franco Giustizieri, Sentenza 5 novembre 2008, n.8536) sembra consolidare l’orientamento della Corte di Cassazione che, con la sentenza n° 21816/2008, contesta la validità degli accertamenti effettuati dalle Forze dell’Ordine sulla base di semplici rilievi visivi. Secondo quanto affermato dai Giudici di Piazza Cavour, infatti, non è necessario sporgere querela di falso per contestare quanto affermato da un vigile. In base a quanto statuito dalla predetta sentenza della Cassazione, e richiamato dal Giudice di Pace di Lecce nella sentenza di cui trattasi, “l’efficacia di piena prova sino a querela di falso non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il Pubblico Ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento”. Nella sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lecce, la contestazione sarebbe stata rilevata erroneamente, in quanto il processo formativo del verbale opposto si sarebbe basato su una percezione soggettiva di un veicolo in movimento. Il verbalizzante, infatti, non avrebbe dato prova di quanto contestato al ricorrente con il verbale opposto Nel giudizio ex art. 22 e 23 legge 689/81, si realizza una inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente, atteso che la P.A., assumendo la veste sostanziale di attrice è chiamata a provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e, quindi, la sussistenza della pretesa sanzionatoria.

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mercoledì 20 gennaio 2010

Cartella esattoriale valida anche se mancano i termini di opposizione

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 15143/2009) ha stabilito che è valida la cartella di pagamento che non contiene l’indicazione del termine entro il quale il contribuente può opporsi. Gli Ermellini hanno infatti osservato che “la Corte, invero, ha ripetutamente affermato il principio di diritto seguito dal giudice del merito, avendo ritenuto che ‘in tema di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata o l’erronea indicazione nell’atto da impugnare del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un’omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell’errore eventualmente commesso dall’interessato, il quale, tuttavia, ha l’onere di dimostrare, e il giudice il dovere di rilevare, la decisività dell’errore”.
Ma ancora.
La Corte ha ribadito che “la mancata indizione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall’art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (…)” e, prosegue la Corte, “tale principio può ritenersi ancora applicabile pur in esito all’entrata in vigore dell’art. 5 della l. n. 21/2000, dal momento che, in ogni caso, la norma non prevede espressamente la nullità dell’atto tributario per il solo fatto che le richieste indicazioni non siano presenti”.

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martedì 19 gennaio 2010

Le Farmacie offriranno nuovi servizi nell'ambito del SSN

Il Consiglio dei ministri Il 2 ottobre 2009 ha approvato il decreto legislativo che individua nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria, che possono essere erogati dalla farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il decreto attua la delega prevista dall'articolo 11 della legge n.69 del 2009.

Tra i servizi individuati dal decreto:
- partecipazione delle farmacie all'assistenza domiciliare;
- collaborazione ai programmi di educazione sanitaria della popolazione, realizzazione o partecipazione a campagne di prevenzione di patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio;
- prenotazione di visite e di esami specialistici presso le strutture convenzionate (pubbliche e private), compreso il pagamento dei relativi oneri ed il ritiro dei referti.

Il decreto legislativo, inoltre, prevede la consegna nelle farmacie rurali dei medicinali; la preparazione e la consegna delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici; la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; la messa a disposizione di infermieri e fisioterapisti per prestazioni a domicilio; l'erogazione di servizi sanitari di secondo livello, anche avvalendosi di personale infermieristico e prevedendo che la farmacia sia fornita di defibrillatore.

E' possibile visualizzare il disegno del provvedimento nel sito del governo
FONTE: http://www.ilsole24ore.com/

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lunedì 18 gennaio 2010

Traffico a targhe alterne: multe nulle se non c’è stata campagna mediatica

Se i comuni intendono disporre la circolazione a targhe alterne sono obbligati a fare una preventiva campagna mediatica per rendere conoscibile i divieti imposti anche agli automobilisti che vengono da fuori città. In sostanza è necessaria una adeguata campagna mediatica che sia conoscibile anche fuori dalla cinta cittadina. I comuni inoltre devono collocare "cartelli indicanti il divieto su tutte le vie d'accesso" per avvisare gli automobilisti del limite di circolazione. In mancanza di tuto questo eventuali multe vanno annullate. La decisione è stata presa dalla seconda Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 15769/2009) che ha annullato una contravvenzione fatta a una signora che in viaggio a Roma aveva circolato senza rispettare le limitazioni imposte dalle targhe alterne. In prima battuta il Giudice di Pace convalidava la contravvenzione sostenendo che "le ordinanze sindacali di divieto di circolazione per le auto per prevenzione dell'inquinamento atmosferico sono propagate a mezzo mass media e portate a conoscenza degli automobilisti anche attraverso cartelli". Secondo il Giudice di pace la donna che proveniva da altra città avrebbe dovuto informarsi. Con successo l'automobilista ha fatto ricorso in Cassazione evidenziando di non essere assolutamente a conoscenza delle disposizioni che precludevano la circolazione a Roma. I Giudici della Corte le hanno dato ragione bacchettando il giudice di pace ed annullando la multa. Le targhe alterne, spiega la Corte, sono "disposizioni da considerarsi eccezionali rispetto alla normativa generale del Cds la cui conoscenza e' obbligatoria per tutti gli utenti di tutte le strade, si deve ritenere che incomba sull'ente proprietario delle specifiche strade sulle quali e' imposto l'eccezionale divieto l'onere di dimostrare la responsabilità del preteso contravventore per essere state adottate tutte le possibili e per questo esaustive misure di informazione di modo che qualunque utente di queste strade, qualsiasi ne sia la provenienza, non possa fondatamente allegare di non conoscere la disposizione". Secondo Piazza Cavour il Giudice di Pace "ha risposto con motivazione del tutto generica e inconferente" dato che "non ha allegato che il comune di Roma avesse provato la diffusione della notizia anche con media generalmente conoscibili fuori dalla città e l'apposizione di cartelli indicanti il divieto su tutte le vie d'accesso" alla città.

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