mercoledì 24 febbraio 2010

Via libera al codice segreto per cambiare in sicurezza operatore di telefonia fissa

La Commissione Infrastrutture e Reti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduta da Corrado Calabrò, ha approvato l’introduzione del codice segreto necessario per avviare il trasferimento dal vecchio al nuovo operatore telefonico di rete fissa.La misura approvata consentirà di ridurre, a vantaggio dei consumatori, il fenomeno dei passaggi tra operatori mai richiesti dai clienti, come citato nella delibera dell’Autorità 41/09/CIR che ha dato avvio al procedimento di approvazione del codice segreto.
Nella sostanza il provvedimento appena approvato dispone l’obbligo per gli operatori di consegnare un codice segreto ai propri clienti. Tale codice, una volta consegnato al nuovo operatore permetterà di verificare l’effettiva volontà del cliente di cambiare gestore. Il codice dovrà quindi essere inviato dal nuovo operatore a quello di partenza il quale, accertatane la correttezza, darà il via libera al trasferimento di utenza.
I clienti degli operatori concorrenti di Telecom avranno così un nuovo codice di migrazione che conterrà al suo interno il codice segreto, mente i clienti di Telecom Italia riceveranno un codice segreto che verrà loro fornito in fattura (o via call center o web).
Con questo provvedimento sarà garantita a tutti i clienti una protezione più efficace contro le frodi. L’Autorità vigilerà che gli operatori, nessuno escluso, utilizzino il codice segreto solo per gli scopi per cui è stato previsto e in ogni caso non per trattenere i clienti contro la loro volontà.
FONTE: AGCOM

Stampa - Aggiungi a preferiti

Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

lunedì 22 febbraio 2010

Photored: multa valida anche senza taratura periodica

La Corte di Cassazione, con sentenza del 14 settembre 2009, n. 19775, ha chiarito che "non esistono, allo stato, norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature" (sentenza 14 settembre 2009, n. 19775), precisando inoltre che: "la disciplina legale delle misurazioni ha sempre avuto quale specifica finalità quella di regolare rapporti di carattere essenzialmente privatistico inerenti l'industria, l'agricoltura, il commercio ed, indirettamente, il pubblico interesse";
"le medesime finalità (privatistiche) risultano perseguite dalla normativa comunitaria di base"
la normativa UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni) non è vincolante e, "in assenza di leggi o regolamenti di recepimento, rappresenta unicamente un insieme di regole di buona tecnica, impropriamente definite norme".

Stampa - Aggiungi a preferiti

Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

mercoledì 17 febbraio 2010

Ecco il modulo per la moratoria dei debiti delle imprese nei confronti delle banche

Nel sito del governo è stato pubblicato il modulo per consentire alle imprese che intendono avvalersi della moratoria dei debiti nei confronti delle banche di fare la relativa richiesta. Con la domanda (che può essere presentata fino al 10 giugno 2010) le banche che hanno aderito all'accordo tra ministero dell'Economia e delle finanze, Abi e Associazioni delle imprese possono sospendere per 12 mesi le rate dei mutui o dei leasing a carico delle imprese che si trovano in situazioni di sofferenza a causa della crisi economica. La moratoria prevede anche l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti.
L'elenco delle banche aderenti all'iniziativa è disponibile qui: banche aderenti
E qui il modulo per la domanda: modulo moratoria

Stampa - Aggiungi a preferiti

Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

lunedì 15 febbraio 2010

Autovelox: sequestro se manca gara d’appalto

Per l'affidamento in concessione del servizio di rilevazione della velocità è necessario che si proceda con la relativa gara d'appalto, in mancaza gli autovelox vanno sequestrati. La Corte di Cassazione (sesta sezione penale sentenza 38141/2009) ha infatti respinto il ricorso di un comandante della polizia municipale indagato per abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti. Secondo la Corte la "circostanza che il contratto di affidamento del servizio sia stato stipulato prima ancora che si concludesse la procedura di aggiudicazione della gara e' sintomo univoco che questa era stata orientata verso un obiettivo prestabilito, con palese lesione del principio della libera concorrenza". La Corte ha respinto il ricorso del Comandante evidenziando come "l'ordinanza impugnata da' conto in maniera adeguata e logica delle ragioni che legittimano la riducibilita' dei fatti prospettati dall'accusa nel paradigma dei reati di turbata liberta' degli incanti e di abuso d'ufficio".

Stampa - Aggiungi a preferiti

Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

venerdì 12 febbraio 2010

Telefonia: nuove sanzioni per gli operatori

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta nuovi provvedimenti a favore degli utenti dei servizi di telecomunicazione. Nell’ambito della sua attività istituzionale in questo campo, l’Agcom ha assunto oggi alcune decisioni a tutela del consumatore. In particolare:

- in materia di portabilità del numero mobile, l’Autorità ha sanzionato per 360.000 euro Telecom Italia. Il provvedimento è motivato dalla condotta dell’operatore che, nonostante le formali contestazioni dell’Agcom, ha continuato ad utilizzare, a fini commerciali e promozionali e senza soluzione di continuità con il passato, i dati dei propri clienti. Tutto ciò ha impedito o rallentato ingiustificatamente il corretto svolgimento delle procedure di portabilità.

L’Agcom ha inoltre approvato la proposta finale di impegni presentata da Wind a fronte di un procedimento sanzionatorio avviato in precedenza, mentre ha dichiarato inammissibile un’analoga proposta di impegni presentata da Vodafone, dando un termine di 15 giorni per la sua riformulazione.

- in materia di comportamenti scorretti degli operatori, l’Autorità ha comminato sanzioni per servizi non richiesti a Telecom Italia (116.000 euro), Opitel (116.000 euro), Wind (58.000 euro); inoltre, l’Agcom ha sanzionato Vodafone ed Opitel per mancata ottemperanza ad un provvedimento temporaneo del Corecom (20.658 euro ciascuno), Telecom per mancata risposta scritta ad un reclamo (20.658 euro), il centro servizi Calypso per mancata trasparenza delle condizioni tariffarie (103.292 euro).

Sempre oggi, il Consiglio dell’Agcom ha approvato una proposta di delibera con la quale si definiscono gli obblighi di Telecom Italia nei mercati dell’accesso alla rete fissa. Il documento, che dovrà essere sottoposto a consultazione pubblica nazionale ed al parere della Commissione Europea, conferma i precedenti obblighi di Telecom Italia in materia di accesso alla rete, trasparenza dell’offerta, non discriminazione, controllo dei prezzi.

L’Autorità ha tuttavia deciso di eliminare l’obbligo di price cap per il canone telefonico dovuto dalla clientela finale (consumatori ed aziende). Portata oggi a consultazione, questa misura – che comunque salvaguarda le cosiddette “fasce sociali” e rispetta gli obblighi di servizio universale – allinea l’Italia agli altri Paesi comunitari, e serve a stimolare più innovazione nelle offerte a vantaggio dei consumatori. Rimangono regolati i costi delle tariffe all’ingrosso.

L’Autorità ha proposto nella consultazione che il meccanismo pluriennale di tariffe all’ingrosso della rete di accesso (unbundling) entri in vigore il 1° maggio 2010, con una decisione entro marzo 2010, all’esito di una valutazione approfondita dei costi, secondo le indicazioni della Commissione Europea (modello a costi correnti). Fino all’adozione del nuovo modello, l’Autorità propone di lasciare invariato il costo dell’unbundling.

Il provvedimento in consultazione tiene conto degli Impegni Open Access formulati da Telecom Italia e già approvati dall’Autorità lo scorso dicembre. Si prevede infatti che gli Impegni costituiscano un complemento alla regolazione di dettaglio.

Infine, nel confermare sostanzialmente l’impianto degli obblighi (remedies) all’ingrosso cui è soggetta Telecom Italia, l’Autorità ha anche provveduto ad adeguare l’impianto regolamentare all’evoluzione della rete dell’operatore dominante, verso le reti di Nuova Generazione. In linea con quanto propone la Commissione Europea, sono stati introdotti obblighi anche per nuovi servizi all’ingrosso (fibra spenta e cavidotti, in particolare), così da garantire – anche nello scenario delle reti a larghissima banda – un’effettiva competizione tra Telecom Italia e gli altri operatori di rete fissa.

Il provvedimento approvato oggi, unitamente agli Impegni di Telecom Italia, verrà notificato alla Commissione Europea.

Stampa - Aggiungi a preferiti

Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

mercoledì 10 febbraio 2010

Se il civico è sbagliato allora la multa è nulla

Sono nulle le multe notificate che indicano un numero civico sbagliato. Così la Corte di Cassazione (sentenza n. 19323/2009) ha accolto le richieste di un automobilista cui era stata recapitata una cartella esattoriale che gli intimava di pagare 331 euro per tre sanzioni amministrative di cui non era mai stato portato a conoscenza. Nella pronuncia si legge che le raccomandate ''non erano state recapitate ma erano state restituite per compiuta giacenza''. In una delle notifiche però ''risultava errato il civico presso il quale risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell'ufficiale notificante''. Ricorrendo in Cassazione, l'automobilista ha fatto notare la presenza di diversi errori di notifica e tra questi l'errata indicazione del numero civico. Accogliendo il ricorso la Corte ha annullanto la cartella esattoriale mettendo in chiaro che ''non si puo' prescindere dalla verifica dell'esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall'avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare o meno la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l'avviso di deposito-giacenza dell'atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato, privandolo cosi' della possibilita' di tutelare i propri diritti''.

Stampa - Aggiungi a preferiti

Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...

sabato 6 febbraio 2010

Ordini per telefono: si può richiedere copia della registrazione

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PROVVEDIMENTO 8 luglio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) inviata da XY a Telecom Italia S.p.A. con la quale lo stesso, nel contestare la stipula di un particolare contratto di abbonamento a servizi telefonici dalla stessa offerti, ha chiesto la comunicazione dei dati che lo riguardano relativi alla "registrazione del colloquio" telefonico (cd. "verbal ordering") che attesterebbe la propria adesione al predetto contratto, nonché la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;

VISTO il ricorso presentato 14 aprile 2009 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (rappresentata e difesa dall'avv. Lorella Bianchi) con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Furio Stradella), nel rilevare l'assenza di riscontro da parte della società dopo l'invio dell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e nel rappresentare di non aver "mai personalmente avuto alcun contatto con operatori della predetta società in merito all'attivazione del contratto contestato" e di non aver "prestato alcun consenso alla registrazione della telefonata", ha ribadito la richiesta di accesso alla predetta registrazione e di cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 17 aprile 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota dell'11 giugno 2009 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso e il verbale relativo all'audizione delle parti;

VISTE le note datate 8 e 12 maggio 2009 con le quali la società resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente mediante la trasposizione dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla società, dichiarando che gli stessi sarebbero "stati forniti dall'interessato in occasione (…) della conclusione dei contratti di abbonamento al servizio telefonico di base ed ai servizi "multibusiness"" e che, in particolare, le informazioni personali relative al contratto e all'offerta oggetto di contestazione "sono state rese dal sig. XY, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, nel corso di un contatto telefonico, del 29/1/2008, con la Società (…) e confermate dall'interessato mediante l'invio, in pari data, del fax relativo alla copia del proprio documento identificativo. La telefonata, con il consenso dell'abbonato, è stata registrata ed è conservata negli archivi di Telecom Italia S.p.A. secondo le disposizioni di legge"; rilevato che la resistente ha altresì comunicato di non poter accogliere la richiesta del ricorrente volta a ottenere copia della registrazione in questione, "in primo luogo per esigenze organizzative" e tenuto conto che comunque il diritto di accesso esercitato dal ricorrente è stato soddisfatto "con la comunicazione, in forma intelligibile, della totalità dei dati che lo riguardano"; rilevato che la resistente ha dichiarato di non poter accogliere neanche la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati del ricorrente non essendo gli stessi trattati in violazione di legge;

VISTE le note del 12 e 15 maggio 2009 (ribadite successivamente con fax del 25 giugno 2009) con le quali il ricorrente ha comunicato di ritenere parziale il riscontro ottenuto, non avendo la società fornito la registrazione del colloquio nel quale lo stesso avrebbe prestato il proprio consenso informato, registrazione oggetto di specifica richiesta avanzata già con l'interpello preventivo;

VISTA la memoria depositata il 15 maggio 2009 con la quale la resistente ha ribadito di ritenere idoneo il riscontro fornito dal momento che il diritto di accesso obbliga il titolare del trattamento a comunicare le informazioni personali relative all'interessato e non "al rilascio di copia dei documenti ovvero dei supporti che le contengono" e ha sostenuto che "la collaudata e rigorosa procedura seguita, per il sig. XY come per tutti i clienti, dalla società (…) (quella che ha avviato il contatto teso al perfezionamento del contratto n. (…) del 29/1/2008), unitamente alla decisiva circostanza che, in pari data, dall'utenza di rete fissa n. (…) intestata proprio al ricorrente è stata inviata, via fax, copia del suo documento (…), confermano, oltre ogni ragionevole dubbio, l'identità del contraente";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è "dato personale" "qualunque informazione" relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che siano identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevato che, "dal punto di vista del formato dell'informazione o del supporto usato, il concetto di dato personale comprende le informazioni disponibili in qualsiasi forma, alfabetica, numerica, grafica, fotografica o acustica" e che pertanto anche i dati in forma di suoni e immagini costituiscono dati personali relativi agli interessati rispetto ai quali questi ultimi (ricorrendo tutte le altre condizioni) possono far valere i diritti di cui all'art. 7 del Codice (cfr. Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di dati personali", Wp 136 del 20 giugno 2007; art. 33 e considerando 14 della direttiva 95/46/CE);

RILEVATO che, nel caso di specie, il titolare del trattamento conserva la registrazione del colloquio che lo stesso afferma essere intercorso, "oltre ogni ragionevole dubbio", con il ricorrente e che dunque il diritto di accesso esercitato da quest'ultimo rispetto ai dati personali contenuti nella registrazione medesima non può considerarsi integralmente soddisfatto mediante la trasposizione dei dati forniti dallo stesso nel corso del colloquio, essendo necessario, anche alla luce delle predette contestazioni, che il titolare metta a disposizione anche copia della registrazione che, sola, consente di accedere al dato vocale che la stessa contiene;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso per questa parte e di dover ordinare a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell'istanza di accesso e di dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece comunicato al ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento, mediante la loro trasposizione e comunicazione in forma intellegibile;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente dal momento che, allo stato, gli stessi non risultano essere trattati in violazione di legge e risultano necessari in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti (adempimento di un contratto di cui, allo stato, risulta essere parte l'interessato);

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro parziale fornito all'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina a Telecom Italia S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, entro il 31 agosto 2009, la registrazione del colloquio telefonico oggetto dell'istanza di accesso e di dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che il titolare ha invece già comunicato al ricorrente;

c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Stampa - Aggiungi a preferiti

Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!
Continua...