(ANSA) - STRASBURGO, 25 SET - Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il pacchetto di direttive sul settore ferroviario. Le nuove norme prevedono, tra l'altro, l'introduzione, a partire dal 2009, di nuove garanzie in favore dei passeggeri nel caso di gravi disservizi e l'apertura alla concorrenza, dal 2010, delle tratte internazionali dei collegamenti ferroviari tra i Paesi dell'Unione. Ai passeggeri dei treni con ritardi di oltre 1 ora in Europa sara' rimborsato il biglietto e in alcuni casi i pasti e il pernottamento. Lo prevede la carta dei diritti fondamentali dei passeggeri che il Parlamento europeo dovrebbe approvare domani in via definitiva. Le disposizioni - che entreranno in vigore nel 2009 - rientrano nel 'terzo pacchetto ferroviario', che prevede l'apertura alla concorrenza, dal 2010, dei collegamenti internazionali ferroviari.
Più precisamente, come rilegge sul sito del Parlamento Europeo, “quando entrerà in vigore il regolamento, tutti i passeggeri del trasporto ferroviario godranno di una serie di diritti fondamentali. Tuttavia, gli Stati membri potranno esonerare i servizi ferroviari nazionali di lunga distanza da talune disposizioni del regolamento per un periodo iniziale di cinque anni, eventualmente estendibile per due ulteriori periodi massimi di cinque anni. Ma alle disposizioni che riguardano, ad esempio, la responsabilità delle aziende nei confronti dei passeggeri e dei relativi bagagli e il diritto al trasporto per le persone disabili o a mobilità ridotta, non si potrà derogare. I servizi urbani, suburbani e regionali potranno invece godere di una deroga illimitata.
Uno dei principali punti che opponeva Parlamento e Consiglio riguardava il campo di applicazione del regolamento. A seguito dei negoziati, i deputati hanno ottenuto che il provvedimento si applichi a tutti i viaggi e servizi ferroviari forniti in tutta la Comunità da imprese ferroviarie titolari di licenza e, quindi, non solo alle tratte internazionali come inizialmente ipotizzato dal Consiglio.
In forza al regolamento, un passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto. I risarcimenti minimi ammontano al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e al 50% in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. Il risarcimento del prezzo del biglietto dovrà essere effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda, mediante buoni e/o altri servizi oppure in denaro se così richiede il passeggero. Il risarcimento del prezzo del biglietto non potrà essere soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati.
Il passeggero, d’altra parte, non avrà diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell'acquisto del biglietto o se il ritardo nell'ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti. Inoltre, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra ottenere il rimborso integrale del biglietto, proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo (a condizioni di trasporto simili) verso la destinazione finale, non appena possibile oppure a una data successiva.
In caso di ritardo superiore a 60 minuti, i passeggeri avranno anche il diritto di richiedere gratuitamente pasti e bevande, una sistemazione in albergo (se necessario) e il trasporto verso di esso, nonché un trasporto alternativo se il servizio ferroviario non può proseguire. Gli Stati membri che concedono deroghe al regolamento dovranno incoraggiare le imprese ferroviarie, in consultazione con le organizzazioni che rappresentano i passeggeri, a introdurre accordi per il risarcimento e l'assistenza in caso di gravi interruzioni del servizio.
Le imprese ferroviarie e i rivenditori di biglietti, inoltre, saranno tenuti ad informare i passeggeri dei relativi diritti e obblighi derivanti dal regolamento. Le prime, dovranno almeno fornire le informazioni circa i servizi a bordo, i ritardi, le principali coincidenze e le questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri. Se questi ultimi lo richiedono, dovranno essere messi a conoscenza delle condizioni generali applicabili al contratto, degli orari e delle condizioni per il viaggio più veloce e per la tariffa più bassa, nonché della disponibilità di posti fumatori/non fumatori e della loro tipologia (prima o seconda classe, cuccette, ecc.). Ma dovranno essere comunicate anche, le procedure per il recupero dei bagagli smarriti e per la presentazione di reclami, le condizioni di accesso per le biciclette e la disponibilità a bordo di infrastrutture per i disabili e per le persone a mobilità ridotta.
A questo proposito, va notato che un intero capo del regolamento è dedicato alle disposizioni volte a tutelare i passeggeri disabili o a mobilità ridotta. Lo scopo è di garantire a queste persone l’accesso al trasporto ferroviario «a condizioni comparabili a quelle degli altri cittadini». Un'impresa ferroviaria, un venditore di biglietti o un tour operator, ad esempio, non potranno rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità o a mobilità ridotta o chiedere che tale persona sia accompagnata da altri, a meno che ciò non sia strettamente necessario. Non potranno poi essere richieste maggiorazioni sul prezzo del biglietto.
I disabili dovranno inoltre poter contare sull'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi che, nel caso di nuova costruzione o importante ristrutturazione, dovrebbero essere resi accessibili eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali. Questi passeggeri avranno diritto ad essere informati preventivamente sull’accessibilità e, in linea di principio, potranno contare su un’assistenza gratuita in stazione e a bordo dei treni. Se l'impresa ferroviaria è responsabile della perdita totale o parziale o del danneggiamento di sedie a rotelle o altre attrezzature specifiche, «non si applicano limiti finanziari».
Le società ferroviarie, infine, dovranno definire delle norme di qualità del servizio e pubblicare una relazione annuale - da diffondere su Internet - in cui dichiareranno in quale misura esse siano state rispettate. Le norme minime dovranno riguardare le informazioni e i biglietti, la puntualità dei treni e i principi generali in caso di perturbazioni del traffico, la soppressione di treni, la pulizia delle carrozze (qualità dell’aria, igiene degli impianti sanitari, ecc.) e delle stazioni. Così come l’indagine sul grado di soddisfazione della clientela, il trattamento di reclami, rimborsi e indennità per il mancato rispetto delle norme di qualità del servizio e l’assistenza fornita alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.”
Fonti: ANSA, Parlamento Europeo http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_it.htm
Più precisamente, come rilegge sul sito del Parlamento Europeo, “quando entrerà in vigore il regolamento, tutti i passeggeri del trasporto ferroviario godranno di una serie di diritti fondamentali. Tuttavia, gli Stati membri potranno esonerare i servizi ferroviari nazionali di lunga distanza da talune disposizioni del regolamento per un periodo iniziale di cinque anni, eventualmente estendibile per due ulteriori periodi massimi di cinque anni. Ma alle disposizioni che riguardano, ad esempio, la responsabilità delle aziende nei confronti dei passeggeri e dei relativi bagagli e il diritto al trasporto per le persone disabili o a mobilità ridotta, non si potrà derogare. I servizi urbani, suburbani e regionali potranno invece godere di una deroga illimitata.
Uno dei principali punti che opponeva Parlamento e Consiglio riguardava il campo di applicazione del regolamento. A seguito dei negoziati, i deputati hanno ottenuto che il provvedimento si applichi a tutti i viaggi e servizi ferroviari forniti in tutta la Comunità da imprese ferroviarie titolari di licenza e, quindi, non solo alle tratte internazionali come inizialmente ipotizzato dal Consiglio.
In forza al regolamento, un passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto. I risarcimenti minimi ammontano al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e al 50% in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. Il risarcimento del prezzo del biglietto dovrà essere effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda, mediante buoni e/o altri servizi oppure in denaro se così richiede il passeggero. Il risarcimento del prezzo del biglietto non potrà essere soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati.
Il passeggero, d’altra parte, non avrà diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell'acquisto del biglietto o se il ritardo nell'ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti. Inoltre, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra ottenere il rimborso integrale del biglietto, proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo (a condizioni di trasporto simili) verso la destinazione finale, non appena possibile oppure a una data successiva.
In caso di ritardo superiore a 60 minuti, i passeggeri avranno anche il diritto di richiedere gratuitamente pasti e bevande, una sistemazione in albergo (se necessario) e il trasporto verso di esso, nonché un trasporto alternativo se il servizio ferroviario non può proseguire. Gli Stati membri che concedono deroghe al regolamento dovranno incoraggiare le imprese ferroviarie, in consultazione con le organizzazioni che rappresentano i passeggeri, a introdurre accordi per il risarcimento e l'assistenza in caso di gravi interruzioni del servizio.
Le imprese ferroviarie e i rivenditori di biglietti, inoltre, saranno tenuti ad informare i passeggeri dei relativi diritti e obblighi derivanti dal regolamento. Le prime, dovranno almeno fornire le informazioni circa i servizi a bordo, i ritardi, le principali coincidenze e le questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri. Se questi ultimi lo richiedono, dovranno essere messi a conoscenza delle condizioni generali applicabili al contratto, degli orari e delle condizioni per il viaggio più veloce e per la tariffa più bassa, nonché della disponibilità di posti fumatori/non fumatori e della loro tipologia (prima o seconda classe, cuccette, ecc.). Ma dovranno essere comunicate anche, le procedure per il recupero dei bagagli smarriti e per la presentazione di reclami, le condizioni di accesso per le biciclette e la disponibilità a bordo di infrastrutture per i disabili e per le persone a mobilità ridotta.
A questo proposito, va notato che un intero capo del regolamento è dedicato alle disposizioni volte a tutelare i passeggeri disabili o a mobilità ridotta. Lo scopo è di garantire a queste persone l’accesso al trasporto ferroviario «a condizioni comparabili a quelle degli altri cittadini». Un'impresa ferroviaria, un venditore di biglietti o un tour operator, ad esempio, non potranno rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità o a mobilità ridotta o chiedere che tale persona sia accompagnata da altri, a meno che ciò non sia strettamente necessario. Non potranno poi essere richieste maggiorazioni sul prezzo del biglietto.
I disabili dovranno inoltre poter contare sull'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi che, nel caso di nuova costruzione o importante ristrutturazione, dovrebbero essere resi accessibili eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali. Questi passeggeri avranno diritto ad essere informati preventivamente sull’accessibilità e, in linea di principio, potranno contare su un’assistenza gratuita in stazione e a bordo dei treni. Se l'impresa ferroviaria è responsabile della perdita totale o parziale o del danneggiamento di sedie a rotelle o altre attrezzature specifiche, «non si applicano limiti finanziari».
Le società ferroviarie, infine, dovranno definire delle norme di qualità del servizio e pubblicare una relazione annuale - da diffondere su Internet - in cui dichiareranno in quale misura esse siano state rispettate. Le norme minime dovranno riguardare le informazioni e i biglietti, la puntualità dei treni e i principi generali in caso di perturbazioni del traffico, la soppressione di treni, la pulizia delle carrozze (qualità dell’aria, igiene degli impianti sanitari, ecc.) e delle stazioni. Così come l’indagine sul grado di soddisfazione della clientela, il trattamento di reclami, rimborsi e indennità per il mancato rispetto delle norme di qualità del servizio e l’assistenza fornita alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.”
Fonti: ANSA, Parlamento Europeo http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_it.htm
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