Secondo quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. II, sent. n. 12833/2007) gli automobilisti devono essere informati circa l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità (Autovelox), altrimenti la multa è nulla.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l'art. 4 della L. 168/02, che espressamente prevede la comunicazione agli automobilisti dell'installazione e utilizzazione dell'autovelox, è “norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina […] la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l'art. 4 della L. 168/02, che espressamente prevede la comunicazione agli automobilisti dell'installazione e utilizzazione dell'autovelox, è “norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina […] la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.
1 commento:
salve in merito all'articolo sopra vorrei chiedervi se la per la segnalazione dell'autovelox sono sufficenti e soprattutto legali le sole indicazioni su pannelli fissi, oppure all'atto del rilevamento i vigili o chi per essi devono esporre un pannello mobile a debita distanza per comunicare le misure di accertamento?
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