La Cassazione penale, sez. II, 13 marzo 2009, n. 11131, ricordando l’attuale formulazione del comma 6bis dell’art.142 del Codice della Strada (Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi…), nonché i relativi regolamenti ministeriali attuativi, ha chiarito che nascondere le apparecchiature di rilevamento della velocità, integra la fattispecie del reato di truffa contro gli automobilisti.
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