mercoledì 3 ottobre 2007

Delibera AGCOM su trasparenza in bolletta, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza

Delibera n. 418/07/CONS
Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell’utenza


L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, proseguendo nella sua azione mirata a rafforzare la tutela dell’utenza e rispondendo alle esigenze manifestate dalle associazioni dei consumatori, ha adottato un provvedimento che prevede nuove misure in materia di:
a) attivazione gratuita di un sistema efficiente e completo di sbarramento delle chiamate in uscita, sia in modalità permanente sia con codice PIN impedendo le intrusioni di eventuali “dialers”che potrebbero autoinstallarsi nel personal computer durante la navigazione in internet;
b) possibilità, per gli utenti, di ricevere una bolletta separata per il pagamento dei servizi a sovraprezzo e un avviso telefonico gratuito in caso di traffico anomalo.

Oltre a questi strumenti innovativi che permettono agli utenti un maggiore e più razionale controllo della spesa sostenuta, il provvedimento prevede altresì:
a) una maggiore trasparenza della documentazione di fatturazione
b) una modalità rapida che consenta agli utenti la disattivazione degli abbonamenti a servizi a sovrapprezzo, quali loghi e suonerie, mediante una semplice telefonata al numero di assistenza clienti del proprio operatore
c) la rateizzazione in caso di fatturazione tardiva.

Gli operatori della telefonia dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro 120 giorni.
L’Autorità ha inoltre adottato una diffida agli operatori di telefonia mobile, affinché attuino, senza ulteriore ritardo, il riconoscimento del diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo in caso di recesso e alla portabilità dello stesso credito in caso di trasferimento dell’utenza presso altro operatore.
Tale diritto, che deriva dalla Legge n.40 del 2007, “decreto Bersani”, è stato chiaramente ribadito nelle linee guida esplicative formulate dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell’Agcom.
L’intervento dell’Autorità impone, pertanto, agli operatori di predisporre tutte le attività tecniche e gestionali necessarie ad adempiere a quanto stabilito dalla legge.
In caso di non ottemperanza alla diffida entro 45 giorni è possibile l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Link: http://www.agcom.it/provv/d_418_07_CONS.htm
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Nasce l'Osservatorio Prezzi

L'Osservatorio Prezzi è un nuovo servizio di informazione, trasparenza e orientamento ai consumatori realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), Direzione generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, con l'ISTAT, l'UNIONCAMERE, le le Associazioni dei Consumatori, le parti sociali e con l'IPI.
L'iniziativa rappresenta un punto di riferimento, sia per i consumatori, sia per gli operatori economici, per documentarsi sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo sulla loro variabilità e sulle dinamiche inflazionistiche.
Come funziona l'Osservatorio nazionale prezzi:
È stato individuato un paniere composto da beni e servizi, che rispecchia le voci di spesa più comuni delle famiglie italiane.
Di questi vengono periodicamente rilevati i prezzi e le tariffe assicurando - quanto a numero di osservazioni, struttura merceologica del paniere, copertura territoriale - un sufficiente grado di rappresentatività. Per ciascun prodotto vengono rilevati i prezzi medi, minimi e massimi tenendo conto delle diverse fasce di consumo e delle diverse aree territoriali e quale elemento principale dell'"informazione al consumatore", ne vengono comunicati i livelli sull'intero territorio nazionale.

Link: http://www.osservaprezzi.it/
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Trasporti ferroviari: dall'UE nuove garanzie per i passeggeri

(ANSA) - STRASBURGO, 25 SET - Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il pacchetto di direttive sul settore ferroviario. Le nuove norme prevedono, tra l'altro, l'introduzione, a partire dal 2009, di nuove garanzie in favore dei passeggeri nel caso di gravi disservizi e l'apertura alla concorrenza, dal 2010, delle tratte internazionali dei collegamenti ferroviari tra i Paesi dell'Unione. Ai passeggeri dei treni con ritardi di oltre 1 ora in Europa sara' rimborsato il biglietto e in alcuni casi i pasti e il pernottamento. Lo prevede la carta dei diritti fondamentali dei passeggeri che il Parlamento europeo dovrebbe approvare domani in via definitiva. Le disposizioni - che entreranno in vigore nel 2009 - rientrano nel 'terzo pacchetto ferroviario', che prevede l'apertura alla concorrenza, dal 2010, dei collegamenti internazionali ferroviari.

Più precisamente, come rilegge sul sito del Parlamento Europeo, “quando entrerà in vigore il regolamento, tutti i passeggeri del trasporto ferroviario godranno di una serie di diritti fondamentali. Tuttavia, gli Stati membri potranno esonerare i servizi ferroviari nazionali di lunga distanza da talune disposizioni del regolamento per un periodo iniziale di cinque anni, eventualmente estendibile per due ulteriori periodi massimi di cinque anni. Ma alle disposizioni che riguardano, ad esempio, la responsabilità delle aziende nei confronti dei passeggeri e dei relativi bagagli e il diritto al trasporto per le persone disabili o a mobilità ridotta, non si potrà derogare. I servizi urbani, suburbani e regionali potranno invece godere di una deroga illimitata.
Uno dei principali punti che opponeva Parlamento e Consiglio riguardava il campo di applicazione del regolamento. A seguito dei negoziati, i deputati hanno ottenuto che il provvedimento si applichi a tutti i viaggi e servizi ferroviari forniti in tutta la Comunità da imprese ferroviarie titolari di licenza e, quindi, non solo alle tratte internazionali come inizialmente ipotizzato dal Consiglio.
In forza al regolamento, un passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto. I risarcimenti minimi ammontano al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e al 50% in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. Il risarcimento del prezzo del biglietto dovrà essere effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda, mediante buoni e/o altri servizi oppure in denaro se così richiede il passeggero. Il risarcimento del prezzo del biglietto non potrà essere soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati.
Il passeggero, d’altra parte, non avrà diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell'acquisto del biglietto o se il ritardo nell'ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti. Inoltre, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra ottenere il rimborso integrale del biglietto, proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo (a condizioni di trasporto simili) verso la destinazione finale, non appena possibile oppure a una data successiva.
In caso di ritardo superiore a 60 minuti, i passeggeri avranno anche il diritto di richiedere gratuitamente pasti e bevande, una sistemazione in albergo (se necessario) e il trasporto verso di esso, nonché un trasporto alternativo se il servizio ferroviario non può proseguire. Gli Stati membri che concedono deroghe al regolamento dovranno incoraggiare le imprese ferroviarie, in consultazione con le organizzazioni che rappresentano i passeggeri, a introdurre accordi per il risarcimento e l'assistenza in caso di gravi interruzioni del servizio.
Le imprese ferroviarie e i rivenditori di biglietti, inoltre, saranno tenuti ad informare i passeggeri dei relativi diritti e obblighi derivanti dal regolamento. Le prime, dovranno almeno fornire le informazioni circa i servizi a bordo, i ritardi, le principali coincidenze e le questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri. Se questi ultimi lo richiedono, dovranno essere messi a conoscenza delle condizioni generali applicabili al contratto, degli orari e delle condizioni per il viaggio più veloce e per la tariffa più bassa, nonché della disponibilità di posti fumatori/non fumatori e della loro tipologia (prima o seconda classe, cuccette, ecc.). Ma dovranno essere comunicate anche, le procedure per il recupero dei bagagli smarriti e per la presentazione di reclami, le condizioni di accesso per le biciclette e la disponibilità a bordo di infrastrutture per i disabili e per le persone a mobilità ridotta.
A questo proposito, va notato che un intero capo del regolamento è dedicato alle disposizioni volte a tutelare i passeggeri disabili o a mobilità ridotta. Lo scopo è di garantire a queste persone l’accesso al trasporto ferroviario «a condizioni comparabili a quelle degli altri cittadini». Un'impresa ferroviaria, un venditore di biglietti o un tour operator, ad esempio, non potranno rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità o a mobilità ridotta o chiedere che tale persona sia accompagnata da altri, a meno che ciò non sia strettamente necessario. Non potranno poi essere richieste maggiorazioni sul prezzo del biglietto.
I disabili dovranno inoltre poter contare sull'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi che, nel caso di nuova costruzione o importante ristrutturazione, dovrebbero essere resi accessibili eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali. Questi passeggeri avranno diritto ad essere informati preventivamente sull’accessibilità e, in linea di principio, potranno contare su un’assistenza gratuita in stazione e a bordo dei treni. Se l'impresa ferroviaria è responsabile della perdita totale o parziale o del danneggiamento di sedie a rotelle o altre attrezzature specifiche, «non si applicano limiti finanziari».
Le società ferroviarie, infine, dovranno definire delle norme di qualità del servizio e pubblicare una relazione annuale - da diffondere su Internet - in cui dichiareranno in quale misura esse siano state rispettate. Le norme minime dovranno riguardare le informazioni e i biglietti, la puntualità dei treni e i principi generali in caso di perturbazioni del traffico, la soppressione di treni, la pulizia delle carrozze (qualità dell’aria, igiene degli impianti sanitari, ecc.) e delle stazioni. Così come l’indagine sul grado di soddisfazione della clientela, il trattamento di reclami, rimborsi e indennità per il mancato rispetto delle norme di qualità del servizio e l’assistenza fornita alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.”

Fonti: ANSA, Parlamento Europeo http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_it.htm
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Pubblicità ingannevole e Pratiche commerciali sleali: nuove tutele per i consumatori

Il Consiglio dei Ministri ha emanato due decreti legislativi a tutela dei consumatori (n. 145 e 146/2007, in vigore dal 21 settembre 2007). Il primo ha ad oggetto la pubblicità ingannevole, il secondo decreto, invece, le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese e consumatori. L’Italia è uno dei primi paesi europei ad aver recepito la direttiva europea 2005/29, la quale verrà applicata nell’intero territorio dell’Unione Europea a partire dal 12 dicembre 2007.

Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 145: Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2007, n.207
In linea generale si ribadisce quanto già previsto da tempo nel nostro ordinamento e cioè che la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Per quanto riguarda il primo requisito: la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, è vietata pertanto ogni forma di pubblicità subliminale. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta.
Il Decreto stabilisce che l'ingannevolezza della pubblicità deve essere determinata considerandone tutti gli elementi , con particolare riferimento: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
La pubblicità comparativa è giudicata lecita qualora siano rispettati i seguenti requisiti:
a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo";
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
A vigilare sulla corretta applicazione della disciplina e a sanzionarne le violazioni sarà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si potrà avvalere della collaborazione della Guardia di Finanza. Tra le altre sanzioni applicabili, è previsto che con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità possa disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro , tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pubblicità che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonché suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.
E' tuttavia stabilito che le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina . In questo caso, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, qualora lo stesso sia stato attivato, anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina.

Fonte: www.filodiritto.com - Newsletter Giuridica

Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 146: Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004. (GU n. 207 del 6-9-2007 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembr e2007, n.146
In generale, una pratica commerciale è scorretta e in quanto tale vietata, se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali :
ingannevoli ossia la pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.
È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso .
Sono considerate in ogni caso ingannevoli alcune pratiche commerciali tra cui: affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista ; asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta; invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti.
aggressive
ossia la pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.
Sono considerate in ogni caso aggressive alcune pratiche commerciali, tra cui: creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale; effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è deputata a vigilare sull'applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali sleali e a sanzionare le violazioni. In particolare con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro , tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

Fonte: www.filodiritto.com - Newsletter Giuridica

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venerdì 10 agosto 2007

ENAC: guida ai diritti del passeggero

In distribuzione negli aeroporti italiani, ma reperibile anche sul sito dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ) all’indirizzo che trovate alla fine del post, l’opuscolo informativo
Conosci i tuoi diritti”, che in maniera sintetica – ma allo stesso tempo molto chiara – permette di conoscere quali sono i diritti di chi viaggia in aereo e come è possibile tutelarli.
Alleanza Consumatori Salerno anche in passato si è occupata di informare i lettori del proprio blog dei diritti che è possibile esercitare in caso di disservizi legati al trasporto aereo e ricorda a tutti che è sempre attivo l’indirizzo e-mail info@alleanzaconsumatori.org, al quale è possibile rivolgersi per chiedere assistenza o fare segnalazioni.

“Conosci i tuoi diritti” può essere scaricato al seguente indirizzo. Continua...

mercoledì 25 luglio 2007

Carte prepagate: aperta indagine conoscitiva da AGCM

Segnaliamo brevemente l’apertura di una indagine conoscitiva da parte dell’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (provv. N. 16961 del 14/06/07) avente ad oggetto le carte prepagate, strumento di pagamento che sempre più comunemente viene utilizzato dagli italiani.
Ai punti 6 e 7 del provvedimento si legge: “6. In ogni caso, tali strumenti di pagamento, se da un lato conferiscono al consumatore specifici vantaggi in termini di rapidità e facilità di pagamento, oppure di accesso a specifiche iniziative promozionali destinate ai grandi clienti, dall’altro, obbligano il consumatore a versare anticipatamente un importo per un acquisto non ancora effettuato. In tal modo, l’acquirente della carta viene posto in una posizione di debolezza negoziale ed esposto al rischio di comportamenti opportunistici da parte delle imprese emittenti. Fra i profili che presentano criticità potrebbero esservi, ad una iniziale esame, quelli relativi alle norme che regolano la scadenza e il rimborso del credito residuo. Sui mercati nei quali tali imprese dispongano, singolarmente o collettivamente, di una posizione dominante, ciò potrebbe anche tradursi nell’imposizione di prezzi e condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il consumatore tali da integrare la fattispecie di abuso di cui all’articolo 3 della legge n. 287/90.
7. È di rilievo, pertanto, verificare come e in quale misura le norme contrattuali e regolamentari che disciplinano l’emissione e la gestione delle carte prepagate immunizzino da tali rischi. In quest’ottica, assume altresì rilievo il grado di trasparenza delle condizioni di accesso e di utilizzo di questa specifica categoria di prodotti, quale uno degli aspetti che possono incidere sulla concorrenza.

Si tratta sicuramente di una iniziativa molto interessante e sulla quale vi terremo aggiornati.

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domenica 15 luglio 2007

Trenitalia: Ancora disagi per i passeggeri diretti a Salerno

L'odissea vissuta dai viaggiatori diretti a Salerno a bordo dell'Intercity Plus 589 del 9 luglio u.s. è solo l'ultima di una (purtroppo lunga) serie di disagi subiti dall'utenza salernitana a causa dei disservizi causati da Trenitalia Spa.
Treni puntualmente in ritardo, spesso privi, anche nei mesi più caldi, di una sufficiente climatizzazione, pulizia delle vetture frequentemente al disotto degli standard minimi non sono purtroppo una novità per chi è costretto a spostarsi, per lavoro o per diletto, utilizzando il treno.
Eppure, paradossalmente, all'aumentare della frequenza dei detti disservizi corrisponde un costante aumento delle tariffe.
La delegazione provinciale di Alleanza Consumatori intende farsi portavoce dell’indignazione dei consumatori del nostro territorio, proponendosi di realizzare una sorta di dettagliato "dossier" di Trenitalia Spa, per sollecitare gli opportuni interventi atti a garantire all'utenza un servizio maggiormente efficiente e il più possibile conforme agli standard di qualità dovuti.
Inoltre, già da tempo, sempre la delegazione provinciale di Alleanza Consumatori – tramite il proprio ufficio legale – fornisce assistenza agli utenti che hanno subito disagi o sono stati comunque vittime di inefficienze, sulla scorta di numerose pronunce giurisprudenziali che hanno visto Trenitalia Spa condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno esistenziale) causati a seguito di ritardi o altri disservizi.
Segnalazioni e richieste di assistenza potranno essere inviate o via fax al n. 089.226873 o via e- mail all’indirizzo info@alleanzaconsumatorisa.org

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