giovedì 28 maggio 2009

Incentivi per acquisto di bici

Sono operativi gli incentivi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente, in accordo con Confindustria Ancma, per l’acquisto di biciclette, ciclomotori e veicoli elettrici. Si tratta di un fondo di 8.750.000 euro da erogare nel corso del 2009 a chi decide di comprare una nuova bicicletta (comprese le bici elettriche a pedalata assistita), senza obbligo di rottamazione, oppure un ciclomotore Euro 2 termico o elettrico, in questo caso con obbligo di rottamazione di un ciclomotore omologato Euro zero o Euro 1. La grande novità è lo sconto per le biciclette.

COSA FARE - Lo sconto sulla bici è pari al 30% del prezzo di listino fino a un massimo di 700 euro di sconto. L’elenco dei produttori che aderiscono all’iniziativa si trova su www.minambiente.it, sito del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Cliccando su "news" si arriva alla voce "Incentivi alla diffusione di veicoli a basso impatto ambientale". Cliccando ancora su "listini", si apre un lungo elenco (3.154 mezzi) con marca, modello, prezzo di listino (Iva inclusa) e contributo del ministero già calcolato. A questo punto, fatta la scelta, bisogna presentarsi per l’acquisto presso un rivenditore autorizzato. Ogni persona può comprare al massimo 3 bici presentando il codice fiscale o la partita Iva. A tutto il resto penserà il rivenditore.

ELETTRICI - Sono previsti incentivi anche per veicoli elettrici (li trovate nello stesso elenco su http://www.minambiente.it/). Per l’acquisto di un motociclo elettrico o di un quadriciclo elettrico, con contestuale rottamazione, lo sconto arriva fino al 30% del costo del veicolo fino a un massimo di 1.300 euro.

FONTE: http://www.gazzetta.it/


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mercoledì 15 aprile 2009

Autovelox nascosti: è truffa

La Cassazione penale, sez. II, 13 marzo 2009, n. 11131, ricordando l’attuale formulazione del comma 6bis dell’art.142 del Codice della Strada (Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi…), nonché i relativi regolamenti ministeriali attuativi, ha chiarito che nascondere le apparecchiature di rilevamento della velocità, integra la fattispecie del reato di truffa contro gli automobilisti.

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lunedì 13 aprile 2009

Installazione di pali telefonici e tentativo di conciliazione

Con sentenza del 27.10.2008 n° 25853 la Corte di Cassazione ha precisato che "la legge 31/7/1997 n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) all'articolo 1, comma 11, [...] prevede una procedura diretta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere tra utenti e categorie di utenti e un soggetto autorizzato o destinatario di licenze, nonché l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, che vale a sospendere i termini per agire in via giurisdizionale. Ne consegue che la condizione di proponibilità dell'azione di cui all'art. 1 della l. n. 249 del 1997 non può estendersi, a controversie diverse da quelle espressamente contemplate per cui non opera quando l'attore non abbia stipulato alcun contratto di utenza telefonica con la società convenuta e quando si controverta di situazioni soggettive derivanti da rapporti che nulla hanno a che vedere con quello di utenza telefonica".

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venerdì 10 aprile 2009

Pannelli solari: chiarimenti sugli incentivi

Con il Decreto 2 marzo 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2009, n. 59) il Ministero dello Sviluppo economico ha modificato il precedente D.M. 19 febbraio 2007 in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Il Ministero ha chiarito che gli incentivi per il fotovoltaico valgono in caso di impianti nuovi e non quando vengono utilizzati componenti che sono già stati utilizzati in impianti per i quali sono stati concessi incentivi.

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mercoledì 8 aprile 2009

Condominio e cessione di appartamento: legittimazione passiva decreto ingiuntivo

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23345/2008, ha chiarito che “in tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di un piano, dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di condomino appartiene all'acquirente, e pertanto soltanto quest'ultimo è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni, mentre il venditore, che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relativi all'anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.) attraverso l'acquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa (Cass. n. 9/1990).
Ne consegue che se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 primo comma (“per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”).”

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lunedì 6 aprile 2009

Oneri condominiali e legittimazione passiva

La Corte di Cassazione con sentenza del 24 giugno 2008, n. 17201 ha chiarito che nell’azione giudiziale esercitata dall’amministratore di condominio al fine di recuperare la quota di spese relative ad un’unità immobiliare il legittimato passivo è il proprietario e non anche il conduttore o il comodatario (come nel caso di specie il figlio del proprietario, che si comporti a sua volta come tale, pur senza rivestire la qualità di condomino).
Il condominio, infatti, è un ente di gestione diretto all’amministrazione delle parti comuni dell’edificio, cui partecipano i proprietari dei diversi piani o quote dello stabile (art. 1117 c.c.). Ne consegue che tutti i rapporti interni, reali o obbligatori, che attengono alle cose comuni ed alla loro amministrazione, trovando titolo nei singoli diritti di proprietà individuale e collettiva, intercorrono tra i soli condomini e non possono coinvolgere terzi.
Ciò vale, in particolare, per i crediti derivanti dalle spese fatte per la gestione dei beni di proprietà comune, che, dal lato passivo, sono a carico esclusivamente dei singoli condomini, come del resto espressamente dispone l’art. 1123 c.c..
Il condominio e, per esso, i singoli condomini possono pertanto far valere le loro ragioni creditorie relativamente al pagamento degli oneri condominiali esclusivamente nei confronti di altro condomino, non già nei confronti del conduttore o comunque di chi occupa l’appartamento senza esserne il proprietario, non avendo nei suoi confronti azione diretta (Cass. S.U. n. 5035 del 2002; Cass. n. 17039 del 2007; Cass. n. 1627 del 2007).

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venerdì 3 aprile 2009

Social Card: proroga del termine per la richiesta

Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2009 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n. 56). Recante “Integrazione e modificazione dei criteri di individuazione dei titolari della Carta Acquisti…” sono stati apportati vari correttivi al precedente decreto n. 89030 del 16 settembre 2008.
Oltre alla possibilità, per i soggetti in possesso dei requisiti previsti di presentare domanda entro il 30 aprile 2009, tra le altre novità vi sono la cancellazione del requisito dell’incapienza, la rivalutazione annua delle soglie di accesso al beneficio, la possibilità di utilizzare la carta per prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

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