mercoledì 3 ottobre 2007

SKY: nuovi dilemmi (e spese) per gli appassionati di calcio


Dopo un notevole battage pubblicitario, il 24 agosto scorso, con la partita del campionato tedesco Bochum – Amburgo, ha preso il via la programmazione del nuovo canale “Sky Supercalcio” (Canale 205), che ha preso il posto, tranne la domenica, del canale “Direttagol”, il quale fornisce aggiornamenti in tempo reale delle partite giocate su tutti i campi di serie A e di quelle di Champions League.
Sull’unico canale di Sky Supercalcio verranno proposte le dirette di tutte le partite dei campionati esteri di cui Sky detiene i diritti e che trasmette durante il weekend, quando non ve ne sono diverse in contemporanea.
Già dalla scorsa primavera Sky aveva iniziato progressivamente a trasmettere solo sui canali del Pacchetto Calcio gli incontri più rilevanti dei campionati esteri (tra cui Premier League, Bundesliga e Liga Spagnola) sottraendoli, di conseguenza, ai canali inclusi nell’abbonamento al Pacchetto Sport (Sky Sport 1, 2, 3 e Extra 16/9).
Con la nascita di Sky Supercalcio, quindi, Sky porta a termine questa operazione con il risultato finale di far scomparire, o comunque ridurre in maniera significativa, il calcio estero dai canali visibili agli abbonati al Pacchetto Sport. Mentre prima, infatti, le partite erano quasi equamente distribuite tra Sky Sport e Sky Calcio, adesso la percentuale di partite visibili agli abbonati di Sky Sport diventa a dir poco risibile.
L’intento che si nasconde dietro questa operazione è presto detto: per contrastare la concorrenza del Digitale Terrestre di Mediaset Premium, che offre per la Serie A prezzi notevolmente inferiori a quelli di Sky, quest’ultima ha deciso di rendere più appetibile il Pacchetto Calcio con il valore aggiunto del calcio estero. Forse anche per compensare la perdita della Serie B.
Se, però, Serie A e campionati stranieri sono stati concertati nel Pacchetto Calcio, dall’altra parte la Champions League rimane appannaggio solo ed esclusivamente degli abbonati al Pacchetto Sport, con la conseguenza – abbastanza ovvia – che gli appassionati di calcio non avranno altra scelta che sottoscrivere sia il Pacchetto Sport che quello Calcio, i quali, assieme al Pacchetto di base (e obbligatorio) Mondo Sky, fanno levitare il costo totale dell’abbonamento oltre i 50 euro.
Secondo un trend tutto italiano, il prezzo del servizio cresce in maniera inversamente proporzionale alla qualità e quantità del servizio offerto. In altre parole, dinanzi ad un aumento del prezzo di 2 euro (disposto unilateralmente, senza preavviso alcuno, in forza di una clausola contrattuale con forti dubbi di vessatorietà e “giustificato” con l’aggiunta di canali che l'utente non ha chiesto), gli abbonati al Pacchetto Sport hanno assistito ad un progressivo abbassamento della qualità e della quantità degli incontri di calcio proposti (così, ad esempio, a volte vengono ridicolizzati con la trasmissione di partite in differita di mezz'ora su Sky Sport 1 oppure, al posto di Manchester-Liverpool, devono assistere ad un appassionante Celtic-Iverness!).
A riguardo, inoltre, va segnalato anche che, mentre prima, per il Pacchetto Sport la pubblicità contemplava i due anticipi di Serie A, adesso uno dei due (di solito quello delle ore 18.00) è stato fagocitato dal Pacchetto Calcio da anni.
Infine, discorso a parte va fatto per il canale Calcio 16:9 che da canale del Pacchetto Sport diviene, sempre in maniera arbitraria ed inspiegabile, all’occorrenza un canale del Pacchetto Calcio.
L’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto impone alle parti di tenere conto degli interessi che le parti mirano a soddisfare mediante il contratto, pur se non rientrano direttamente nel contenuto del contratto.
Con le recenti modifiche apportate alla propria programmazione, Sky dimostra di non aver tenuto in alcun conto l’interesse dei propri abbonati (in particolare di coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Sport), ovvero quelle circostanze soggettivamente essenziali, che costituiscono la ragione esclusiva o – quanto meno – principale che hanno determinato la volontà degli stessi a sottoscrivere il contratto.Più specificamente, si tratta dell’interesse legittimo a conservare un livello quantitativo e qualitativo quanto meno equivalente a quello della proposta inizialmente accettata.

Volendo poi tornare sull’argomento costi, mettendo per un attimo da parte la programmazione degli incontri calcistici, va segnalato anche il diffuso malcontento degli abbonati SKY per le tariffe applicate per contattare il servizio assistenza (non sempre professionali e cortese come si dovrebbe) ed il pagamento di una rivista informativa dei programmi, prima interamente gratuita ed adesso spedita al costo di 0,70 centesimi!

Se condividete le posizioni sopra esposte, Vi invitiamo ad inoltrare a SKY Italia (e per conoscenza ad Alleanza Consumatori Sa) una e-mail o un fax di protesta, riprendendo - se lo riterrete oppurtono - il testo del presente post e minacciando formale disdetta del Vostro abbonamento.
Proprio ai fini della disdetta è possibile utilizzare anche il modulo predisposto da Alleanza Consumatori Salerno, liberamente scaricabile e modificabile, che trovate in fondo al post (e che presto verrà reso disponibile anche in formato pdf).

Comunque, per evitare spiacevoli sorprese, vogliamo fornirvi maggiori chiarimenti ed attirare la vostra attenzione su alcune delle clausole delle condizioni generali di contratto:
- il contratto ha durata di un anno decorrente dalla data di attivazione del Servizio (ovvero dal momento dell’attivazione della Smart Card e comunque quando siano decorsi 25 giorni dalla ricezione da parte di SKY della richiesta di abbonamento e SKY non abbia rifiutato la proposta dandone comunicazione scritta all'abbonato) e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salva la facoltà per l’Abbonato di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione da inviarsi a SKY a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
A riguardo, vi consigliamo di seguire comunque le modalità di esercizio del diritto di recesso dettate dall’art. 64 del Codice del Consumo, ovvero inviare una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante fax e poi confermarne il contenuto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo, la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal contratto.
L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso;

- in caso di recesso anticipato dell’abbonato prima della scadenza di ciascuna annualità del contratto SKY si riserva di chiedere:
1) gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per il servizio fruito fino alla data di efficacia del recesso
2) il rimborso dei Costi dell’Operatore, secondo la tabella che si trova nelle condizioni generali.
I Costi dell’Operatore non saranno richiesti da SKY qualora la comunicazione di recesso dell’Abbonato abbia efficacia al termine di ciascuna annualità, facendo attenzione a rispettare, però, le modalità ed i termini sopra indicati. Quindi, per non pagare quella che, nonostante il nome, è a tutti gli effetti una penale, è preferibile indicare nella lettera di voler recedere dal contratto con efficacia al termine dell’annualità del contratto in corso.

- riportiamo poi la clausola 4.4. del contratto: entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del contratto, per qualsiasi causa essa sia avvenuta, l’abbonato, dovrà restituire il Decoder e la Smart Card ad uno SKY Service, facendosi rilasciare la ricevuta relativa all’avvenuta riconsegna. In caso di ritardo nella restituzione della Smart Card o del Decoder di proprietà di SKY, SKY avrà diritto ad applicare una penale fino ad un massimo di: - € 90,00 (novanta/00) per il Decoder; - € 30,00 (trenta/00) per il telecomando; - € 30,00 (trenta/00) per la Smart Card; fatto salvo il risarcimento del maggior danno e di tutti i costi necessari ad ottenere la restituzione o il recupero della Smart Card e/o del Decoder di proprietà di SKY.

Segnaliamo anche altre clausole presenti nella Carta dei Servizi:
- l’abbonato che abbia stipulato il contratto fuori dai locali commerciali o a distanza potrà recedere dal contratto entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso, mediante raccomandata r/r, fatto salvo il caso in cui sia stato già eseguito il Servizio di Installazione; tale diritto, nei casi in cui è riconosciuto, è indicato nella Richiesta di Abbonamento.
Questa clausola riprende l’art. 64 codice consumo che al primo comma prevede che “per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi”.
Riteniamo quindi che sia illegittima la parte in cui si esclude il diritto di recesso nel “caso in cui sia stato già eseguito il Servizio di Installazione” per contrarietà a norma imperativa.
Tale diritto è sempre riconosciuto al consumatore ed inoltre le sole spese dovute da questi per l'esercizio del diritto di recesso, secondo l’art. 67 codice consumo, sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.
In tutti gli altri casi, il consumatore non è tenuto ad affrontare altre spese e comunque a diritto a vedersi restituire quanto già pagato.
- in attuazione della delibera 173/07/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in merito alla risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra SKY e i propri abbonati è prevista la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione.

Di seguito i link alle Condizioni Generali di Contratto de alla Carta dei Servizi:
- CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO RESIDENZIALE (giugno 2007) - Link

- CARTA DEI SERVIZI (valida dal 15 luglio 2007) - Link

Alleanza Consumatori Salerno ricorda a tutti che è sempre attivo l’indirizzo e-mail info@alleanzaconsumatori.org, al quale è possibile rivolgersi per chiedere assistenza o fare segnalazioni. In ogni caso, gli altri contatti li trovate nella colonna a destra.



Spett.
SKY Italia
Servizio Clienti SKY


Casella Postale 13057
20130 MILANO

anticipata via fax al num. 02.76.10.107

e p.c.

Alleanza Consumatori Salerno

all’indirizzo di posta elettronica
info@alleanzaconsumatorisa.org

Raccomandata a/r

Oggetto: Disdetta Abbonamento n. __________


Il sottoscritto __________ nato a __________ il __________ – codice fiscale: __________, residente in __________ in via __________ n. __________

PREMESSO

che in data __________ ha sottoscritto una richiesta di abbonamento con codesta società, tipo di abbonamento: Solo Smart Card (Mondo+__________) codice cliente n. __________

RITENUTO

di non voler più usufruire di tale servizio e dare formale disdetta del contratto di abbonamento di cui all'oggetto, in seguito all’aumento del canone di abbonamento di 2 euro al quale è conseguito un progressivo e notevole abbassamento della qualità e della quantità degli incontri di calcio proposti nel Pacchetto Sport.
(Aggiungere eventualmente altri motivi di doglianza)

COMUNICA

di voler esercitare il diritto di recesso dal contratto di abbonamento sopra citato con SKY Italia, con efficacia al termine dell’annualità del contratto in corso.
Per questo motivo non sarò tenuto in alcun modo a pagare i Costi dell’Operatore previsti nel contratto.

Alla presente si allegano:
1. copia della richiesta di abbonamento
2. fotocopia del documento di identità

Distinti saluti.
__________ lì __________

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Energia e Gas: nuovi servizi per i consumatori

Il call center dell’Acquirente Unico, promosso dall’Autorità per l’energia, da oggi amplia il servizio
Energia: il numero verde 800.166.654 aiuterà i consumatori anche per il gas


Dal 1° ottobre il numero verde 800.166.654 amplia il servizio ai consumatori, offrendo informazioni anche sul mercato del gas, aperto alla concorrenza dal 1° gennaio 2003. Questo servizio, completamente gratuito e attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18, si aggiunge a quello già attivato dal 1° luglio scorso per il mercato elettrico.
Il call center informativo, promosso dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è gestito dall’Acquirente Unico.
Con questa nuova iniziativa - sollecitata dagli stessi consumatori, attraverso le proprie associazioni - si amplia l’offerta informativa del ‘numero verde’, al quale sarà possibile rivolgersi per chiarire eventuali dubbi e capire meglio le opportunità del mercato libero. Così come per l’energia elettrica, anche il servizio d’informazione sul gas naturale non fornisce suggerimenti di carattere commerciale o per individuare il fornitore, ma risponde all’esigenza di dare ai cittadini tutte le informazioni e gli strumenti necessari per una scelta sempre più libera e consapevole. Oltre che negli orari settimanali previsti per contattare direttamente gli operatori, nei giorni festivi è possibile inviare le proprie domande all’e-mail info@au-energia.it. Inoltre, sul sito internet dell’Autorità è possibile consultare le ‘Faq – Istruzioni per l’uso’ con le risposte alle domande più frequenti.

Link: http://www.autorita.energia.it/
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Delibera AGCOM su trasparenza in bolletta, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza

Delibera n. 418/07/CONS
Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell’utenza


L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, proseguendo nella sua azione mirata a rafforzare la tutela dell’utenza e rispondendo alle esigenze manifestate dalle associazioni dei consumatori, ha adottato un provvedimento che prevede nuove misure in materia di:
a) attivazione gratuita di un sistema efficiente e completo di sbarramento delle chiamate in uscita, sia in modalità permanente sia con codice PIN impedendo le intrusioni di eventuali “dialers”che potrebbero autoinstallarsi nel personal computer durante la navigazione in internet;
b) possibilità, per gli utenti, di ricevere una bolletta separata per il pagamento dei servizi a sovraprezzo e un avviso telefonico gratuito in caso di traffico anomalo.

Oltre a questi strumenti innovativi che permettono agli utenti un maggiore e più razionale controllo della spesa sostenuta, il provvedimento prevede altresì:
a) una maggiore trasparenza della documentazione di fatturazione
b) una modalità rapida che consenta agli utenti la disattivazione degli abbonamenti a servizi a sovrapprezzo, quali loghi e suonerie, mediante una semplice telefonata al numero di assistenza clienti del proprio operatore
c) la rateizzazione in caso di fatturazione tardiva.

Gli operatori della telefonia dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro 120 giorni.
L’Autorità ha inoltre adottato una diffida agli operatori di telefonia mobile, affinché attuino, senza ulteriore ritardo, il riconoscimento del diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo in caso di recesso e alla portabilità dello stesso credito in caso di trasferimento dell’utenza presso altro operatore.
Tale diritto, che deriva dalla Legge n.40 del 2007, “decreto Bersani”, è stato chiaramente ribadito nelle linee guida esplicative formulate dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell’Agcom.
L’intervento dell’Autorità impone, pertanto, agli operatori di predisporre tutte le attività tecniche e gestionali necessarie ad adempiere a quanto stabilito dalla legge.
In caso di non ottemperanza alla diffida entro 45 giorni è possibile l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Link: http://www.agcom.it/provv/d_418_07_CONS.htm
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Nasce l'Osservatorio Prezzi

L'Osservatorio Prezzi è un nuovo servizio di informazione, trasparenza e orientamento ai consumatori realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), Direzione generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, con l'ISTAT, l'UNIONCAMERE, le le Associazioni dei Consumatori, le parti sociali e con l'IPI.
L'iniziativa rappresenta un punto di riferimento, sia per i consumatori, sia per gli operatori economici, per documentarsi sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo sulla loro variabilità e sulle dinamiche inflazionistiche.
Come funziona l'Osservatorio nazionale prezzi:
È stato individuato un paniere composto da beni e servizi, che rispecchia le voci di spesa più comuni delle famiglie italiane.
Di questi vengono periodicamente rilevati i prezzi e le tariffe assicurando - quanto a numero di osservazioni, struttura merceologica del paniere, copertura territoriale - un sufficiente grado di rappresentatività. Per ciascun prodotto vengono rilevati i prezzi medi, minimi e massimi tenendo conto delle diverse fasce di consumo e delle diverse aree territoriali e quale elemento principale dell'"informazione al consumatore", ne vengono comunicati i livelli sull'intero territorio nazionale.

Link: http://www.osservaprezzi.it/
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Trasporti ferroviari: dall'UE nuove garanzie per i passeggeri

(ANSA) - STRASBURGO, 25 SET - Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il pacchetto di direttive sul settore ferroviario. Le nuove norme prevedono, tra l'altro, l'introduzione, a partire dal 2009, di nuove garanzie in favore dei passeggeri nel caso di gravi disservizi e l'apertura alla concorrenza, dal 2010, delle tratte internazionali dei collegamenti ferroviari tra i Paesi dell'Unione. Ai passeggeri dei treni con ritardi di oltre 1 ora in Europa sara' rimborsato il biglietto e in alcuni casi i pasti e il pernottamento. Lo prevede la carta dei diritti fondamentali dei passeggeri che il Parlamento europeo dovrebbe approvare domani in via definitiva. Le disposizioni - che entreranno in vigore nel 2009 - rientrano nel 'terzo pacchetto ferroviario', che prevede l'apertura alla concorrenza, dal 2010, dei collegamenti internazionali ferroviari.

Più precisamente, come rilegge sul sito del Parlamento Europeo, “quando entrerà in vigore il regolamento, tutti i passeggeri del trasporto ferroviario godranno di una serie di diritti fondamentali. Tuttavia, gli Stati membri potranno esonerare i servizi ferroviari nazionali di lunga distanza da talune disposizioni del regolamento per un periodo iniziale di cinque anni, eventualmente estendibile per due ulteriori periodi massimi di cinque anni. Ma alle disposizioni che riguardano, ad esempio, la responsabilità delle aziende nei confronti dei passeggeri e dei relativi bagagli e il diritto al trasporto per le persone disabili o a mobilità ridotta, non si potrà derogare. I servizi urbani, suburbani e regionali potranno invece godere di una deroga illimitata.
Uno dei principali punti che opponeva Parlamento e Consiglio riguardava il campo di applicazione del regolamento. A seguito dei negoziati, i deputati hanno ottenuto che il provvedimento si applichi a tutti i viaggi e servizi ferroviari forniti in tutta la Comunità da imprese ferroviarie titolari di licenza e, quindi, non solo alle tratte internazionali come inizialmente ipotizzato dal Consiglio.
In forza al regolamento, un passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto. I risarcimenti minimi ammontano al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e al 50% in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. Il risarcimento del prezzo del biglietto dovrà essere effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda, mediante buoni e/o altri servizi oppure in denaro se così richiede il passeggero. Il risarcimento del prezzo del biglietto non potrà essere soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati.
Il passeggero, d’altra parte, non avrà diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell'acquisto del biglietto o se il ritardo nell'ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti. Inoltre, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra ottenere il rimborso integrale del biglietto, proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo (a condizioni di trasporto simili) verso la destinazione finale, non appena possibile oppure a una data successiva.
In caso di ritardo superiore a 60 minuti, i passeggeri avranno anche il diritto di richiedere gratuitamente pasti e bevande, una sistemazione in albergo (se necessario) e il trasporto verso di esso, nonché un trasporto alternativo se il servizio ferroviario non può proseguire. Gli Stati membri che concedono deroghe al regolamento dovranno incoraggiare le imprese ferroviarie, in consultazione con le organizzazioni che rappresentano i passeggeri, a introdurre accordi per il risarcimento e l'assistenza in caso di gravi interruzioni del servizio.
Le imprese ferroviarie e i rivenditori di biglietti, inoltre, saranno tenuti ad informare i passeggeri dei relativi diritti e obblighi derivanti dal regolamento. Le prime, dovranno almeno fornire le informazioni circa i servizi a bordo, i ritardi, le principali coincidenze e le questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri. Se questi ultimi lo richiedono, dovranno essere messi a conoscenza delle condizioni generali applicabili al contratto, degli orari e delle condizioni per il viaggio più veloce e per la tariffa più bassa, nonché della disponibilità di posti fumatori/non fumatori e della loro tipologia (prima o seconda classe, cuccette, ecc.). Ma dovranno essere comunicate anche, le procedure per il recupero dei bagagli smarriti e per la presentazione di reclami, le condizioni di accesso per le biciclette e la disponibilità a bordo di infrastrutture per i disabili e per le persone a mobilità ridotta.
A questo proposito, va notato che un intero capo del regolamento è dedicato alle disposizioni volte a tutelare i passeggeri disabili o a mobilità ridotta. Lo scopo è di garantire a queste persone l’accesso al trasporto ferroviario «a condizioni comparabili a quelle degli altri cittadini». Un'impresa ferroviaria, un venditore di biglietti o un tour operator, ad esempio, non potranno rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità o a mobilità ridotta o chiedere che tale persona sia accompagnata da altri, a meno che ciò non sia strettamente necessario. Non potranno poi essere richieste maggiorazioni sul prezzo del biglietto.
I disabili dovranno inoltre poter contare sull'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi che, nel caso di nuova costruzione o importante ristrutturazione, dovrebbero essere resi accessibili eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali. Questi passeggeri avranno diritto ad essere informati preventivamente sull’accessibilità e, in linea di principio, potranno contare su un’assistenza gratuita in stazione e a bordo dei treni. Se l'impresa ferroviaria è responsabile della perdita totale o parziale o del danneggiamento di sedie a rotelle o altre attrezzature specifiche, «non si applicano limiti finanziari».
Le società ferroviarie, infine, dovranno definire delle norme di qualità del servizio e pubblicare una relazione annuale - da diffondere su Internet - in cui dichiareranno in quale misura esse siano state rispettate. Le norme minime dovranno riguardare le informazioni e i biglietti, la puntualità dei treni e i principi generali in caso di perturbazioni del traffico, la soppressione di treni, la pulizia delle carrozze (qualità dell’aria, igiene degli impianti sanitari, ecc.) e delle stazioni. Così come l’indagine sul grado di soddisfazione della clientela, il trattamento di reclami, rimborsi e indennità per il mancato rispetto delle norme di qualità del servizio e l’assistenza fornita alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.”

Fonti: ANSA, Parlamento Europeo http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_it.htm
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Pubblicità ingannevole e Pratiche commerciali sleali: nuove tutele per i consumatori

Il Consiglio dei Ministri ha emanato due decreti legislativi a tutela dei consumatori (n. 145 e 146/2007, in vigore dal 21 settembre 2007). Il primo ha ad oggetto la pubblicità ingannevole, il secondo decreto, invece, le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese e consumatori. L’Italia è uno dei primi paesi europei ad aver recepito la direttiva europea 2005/29, la quale verrà applicata nell’intero territorio dell’Unione Europea a partire dal 12 dicembre 2007.

Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 145: Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2007, n.207
In linea generale si ribadisce quanto già previsto da tempo nel nostro ordinamento e cioè che la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Per quanto riguarda il primo requisito: la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, è vietata pertanto ogni forma di pubblicità subliminale. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta.
Il Decreto stabilisce che l'ingannevolezza della pubblicità deve essere determinata considerandone tutti gli elementi , con particolare riferimento: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
La pubblicità comparativa è giudicata lecita qualora siano rispettati i seguenti requisiti:
a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo";
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
A vigilare sulla corretta applicazione della disciplina e a sanzionarne le violazioni sarà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si potrà avvalere della collaborazione della Guardia di Finanza. Tra le altre sanzioni applicabili, è previsto che con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità possa disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro , tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pubblicità che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonché suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.
E' tuttavia stabilito che le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina . In questo caso, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, qualora lo stesso sia stato attivato, anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina.

Fonte: www.filodiritto.com - Newsletter Giuridica

Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 146: Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004. (GU n. 207 del 6-9-2007 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembr e2007, n.146
In generale, una pratica commerciale è scorretta e in quanto tale vietata, se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali :
ingannevoli ossia la pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.
È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso .
Sono considerate in ogni caso ingannevoli alcune pratiche commerciali tra cui: affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista ; asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta; invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti.
aggressive
ossia la pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.
Sono considerate in ogni caso aggressive alcune pratiche commerciali, tra cui: creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale; effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è deputata a vigilare sull'applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali sleali e a sanzionare le violazioni. In particolare con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro , tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

Fonte: www.filodiritto.com - Newsletter Giuridica

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venerdì 10 agosto 2007

ENAC: guida ai diritti del passeggero

In distribuzione negli aeroporti italiani, ma reperibile anche sul sito dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ) all’indirizzo che trovate alla fine del post, l’opuscolo informativo
Conosci i tuoi diritti”, che in maniera sintetica – ma allo stesso tempo molto chiara – permette di conoscere quali sono i diritti di chi viaggia in aereo e come è possibile tutelarli.
Alleanza Consumatori Salerno anche in passato si è occupata di informare i lettori del proprio blog dei diritti che è possibile esercitare in caso di disservizi legati al trasporto aereo e ricorda a tutti che è sempre attivo l’indirizzo e-mail info@alleanzaconsumatori.org, al quale è possibile rivolgersi per chiedere assistenza o fare segnalazioni.

“Conosci i tuoi diritti” può essere scaricato al seguente indirizzo. Continua...

mercoledì 25 luglio 2007

Carte prepagate: aperta indagine conoscitiva da AGCM

Segnaliamo brevemente l’apertura di una indagine conoscitiva da parte dell’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (provv. N. 16961 del 14/06/07) avente ad oggetto le carte prepagate, strumento di pagamento che sempre più comunemente viene utilizzato dagli italiani.
Ai punti 6 e 7 del provvedimento si legge: “6. In ogni caso, tali strumenti di pagamento, se da un lato conferiscono al consumatore specifici vantaggi in termini di rapidità e facilità di pagamento, oppure di accesso a specifiche iniziative promozionali destinate ai grandi clienti, dall’altro, obbligano il consumatore a versare anticipatamente un importo per un acquisto non ancora effettuato. In tal modo, l’acquirente della carta viene posto in una posizione di debolezza negoziale ed esposto al rischio di comportamenti opportunistici da parte delle imprese emittenti. Fra i profili che presentano criticità potrebbero esservi, ad una iniziale esame, quelli relativi alle norme che regolano la scadenza e il rimborso del credito residuo. Sui mercati nei quali tali imprese dispongano, singolarmente o collettivamente, di una posizione dominante, ciò potrebbe anche tradursi nell’imposizione di prezzi e condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il consumatore tali da integrare la fattispecie di abuso di cui all’articolo 3 della legge n. 287/90.
7. È di rilievo, pertanto, verificare come e in quale misura le norme contrattuali e regolamentari che disciplinano l’emissione e la gestione delle carte prepagate immunizzino da tali rischi. In quest’ottica, assume altresì rilievo il grado di trasparenza delle condizioni di accesso e di utilizzo di questa specifica categoria di prodotti, quale uno degli aspetti che possono incidere sulla concorrenza.

Si tratta sicuramente di una iniziativa molto interessante e sulla quale vi terremo aggiornati.

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domenica 15 luglio 2007

Trenitalia: Ancora disagi per i passeggeri diretti a Salerno

L'odissea vissuta dai viaggiatori diretti a Salerno a bordo dell'Intercity Plus 589 del 9 luglio u.s. è solo l'ultima di una (purtroppo lunga) serie di disagi subiti dall'utenza salernitana a causa dei disservizi causati da Trenitalia Spa.
Treni puntualmente in ritardo, spesso privi, anche nei mesi più caldi, di una sufficiente climatizzazione, pulizia delle vetture frequentemente al disotto degli standard minimi non sono purtroppo una novità per chi è costretto a spostarsi, per lavoro o per diletto, utilizzando il treno.
Eppure, paradossalmente, all'aumentare della frequenza dei detti disservizi corrisponde un costante aumento delle tariffe.
La delegazione provinciale di Alleanza Consumatori intende farsi portavoce dell’indignazione dei consumatori del nostro territorio, proponendosi di realizzare una sorta di dettagliato "dossier" di Trenitalia Spa, per sollecitare gli opportuni interventi atti a garantire all'utenza un servizio maggiormente efficiente e il più possibile conforme agli standard di qualità dovuti.
Inoltre, già da tempo, sempre la delegazione provinciale di Alleanza Consumatori – tramite il proprio ufficio legale – fornisce assistenza agli utenti che hanno subito disagi o sono stati comunque vittime di inefficienze, sulla scorta di numerose pronunce giurisprudenziali che hanno visto Trenitalia Spa condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno esistenziale) causati a seguito di ritardi o altri disservizi.
Segnalazioni e richieste di assistenza potranno essere inviate o via fax al n. 089.226873 o via e- mail all’indirizzo info@alleanzaconsumatorisa.org

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venerdì 29 giugno 2007

Stop alle telefonate indesiderate. Interviene il Garante

Comunicato stampa Garante per la protezione dei dati personali 15/06/2007

Stop alle telefonate indesiderate: il Garante impone a gestori e call center di interrompere comportamenti illeciti
Entro il 10 settembre devono essere adottate misure per il rispetto degli utenti. Si rischia il blocco dei dati per fare pubblicità

Stop alle telefonate indesiderate che arrivano a qualunque ora nelle case dei cittadini italiani per promuovere servizi e prodotti.Con cinque provvedimenti, riguardanti alcuni dei principali gestori telefonici e società che operano in qualità di call center per conto degli stessi gestori e di altre importanti aziende, il Garante (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha prescritto una serie di misure affinché venga rispettata la riservatezza e gli altri diritti degli utenti.Società telefoniche e call center dovranno interrompere i trattamenti illeciti di dati, informando l'Autorità già entro il 5 luglio sullo stato di adempimento delle misure richieste, di carattere organizzativo, tecnico e procedurale, che andranno comunque adottate al più tardi entro il 10 settembre 2007.Il Garante si è riservato di adottare provvedimenti più drastici in caso di mancato adempimento, quali blocchi o divieti.In particolare, gestori e call center dovranno:
  • interrompere l'uso indebito di numeri telefonici raccolti ed utilizzati a scopi commerciali senza il previsto consenso da parte degli interessati;
  • regolarizzare le banche dati informando gli utenti e ottenendo da essi lo specifico consenso all'utilizzo dei dati per scopi pubblicitari;
  • informare con la massima trasparenza gli utenti anche al momento del contatto sulla provenienza dei dati e sul loro uso;
  • registrare la volontà degli utenti di non essere più disturbati;
  • interrompere l'utilizzo illecito di dati per attivare servizi non richiesti (segreterie, linee internet veloci);
  • effettuare controlli sui responsabili dei trattamenti svolti presso i diversi call center.

I provvedimenti sono stati adottati all'esito di una intensa attività ispettiva effettuata nei mesi scorsi in tutta Italia nei confronti dei principali gestori telefonici e call center, avviata anche sulla base delle innumerevoli segnalazioni giunte dai cittadini. Le ispezioni degli uffici del Garante, in collaborazione con il Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, hanno accertato trattamenti illeciti di dati personali e comportamenti non corretti nei confronti degli utenti, nonostante i richiami del Garante e lo specifico provvedimento generale adottato lo scorso anno dall'Autorità proprio per contrastare il fenomeno delle chiamate indesiderate effettuate per fini promozionali o per vendere direttamente prodotti e servizi, il cosiddetto "teleselling".Va ricordato, infine, che per violazioni relative ad omessa o insufficiente informativa agli utenti, nel corso del 2007 il Garante ha finora avviato a fornitori di servizi di comunicazione elettronica e call center 44 procedimenti sanzionatori, 22 dei quali già definiti con il pagamento di somme per un totale di oltre 130 mila euro.

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venerdì 8 giugno 2007

Roaming e tariffe: buone notizie per i consumatori

LUSSEMBURGO (Reuters) - I ministri dell'Unione Europea hanno adottato oggi le norme che consentiranno di ridurre drasticamente le tariffe della telefonia mobile per le chiamate dall'estero tra i 27 Paesi membri, dopo un anno di accesi dibattiti. Lo ha annunciato oggi la presidenza di turno tedesca.
Le norme, che secondo la Commissione Europea dovrebbero ridurre le tariffe del cosiddetto "roaming" ad un quarto o un quinti di quello che i consumatori pagano oggi, dovrebbero entrare in vigore entro la fine del mese.
"Oggi è un bel giorno per i consumatori europei, perché speriamo di mettere finalmente sul tavolo il roaming ... in modo che i consumatori europei saranno in grado di telefonare a minor prezzo durante le vacanze", ha detto il ministro tedesco dell'Economia Michael Glos ai giornalisti, avviandosi alla riunione dei ministri Ue.
Fonte: © Reuters 2007. Tutti i diritti assegna a Reuters.

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giovedì 24 maggio 2007

Sciopero Alitalia

Con riferimento allo sciopero Alitalia del 22 Maggio scorso, in conseguenza del quale sono stati cancellati almeno 395 voli (187 nazionali e 208 internazionali), se avete subito disagi o disservizi potete contattare Alleanza Consumatori Salerno per consulenza ed assistenza, anche legale.
Vi ricordiamo la nostra e-mail: info@alleanzaconsumatorisa.org
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Risarcimento diretto: ritornano le spese di assistenza legale e professionale

Segnaliamo un interessante emendamento al testo del disegno di legge 2272-bis approvato in commissione attività produttive della Camera riscrivendo l'articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 209/2005, in virtù del quale le compagnie assicuratrici ritornerebbero a pagare le spese di assistenza legale professionale sostenute dai danneggiati.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (C2272-bis Governo - rel. Lulli, Ulivo)

Art. 8-bis. (Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto).
1. All'articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»; b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia.». 8. 0. 1.D'Agrò, Formisano. 8. 0. 2.Fava, Allasia. 8. 0. 55.Vico.

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giovedì 17 maggio 2007

L'esclusione assoluta del rimborso delle spese di ricovero all'estero è contraria al diritto comunitario

Riportiamo una interessante sentenza della Corte di Giustizia europea in materia di libera prestazione di servizi e diritto dei cittadini europei rimborso di tutte le spese mediche sostenute all'estero.

Sentenza della Corte nel procedimento C-444/05
Aikaterini Stamatelaki / NPDD Organismos Asfaliseon Eleftheron Epangelmation (OAEE)

L’ESCLUSIONE ASSOLUTA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO ALL’ESTERO È CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO
Un sistema di autorizzazioni preventive o la definizione di limiti massimi rimborsabili potrebbero essere più rispettosi dei principi del diritto comunitario

Il sig. Dimitrios Stamatelakis, residente in Grecia, era assicurato presso l’Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (ente previdenziale dei liberi professionisti), che è succeduto al Tameio Asfalisesos Emboron (cassa previdenziale dei commercianti). È stato ricoverato per due volte nel 1998 presso la clinica privata London Bridge Hospital, nel Regno Unito, e per tale ricovero ha versato 13 600 sterline. Il rimborso di queste spese gli è stato negato, in quanto, secondo la legge ellenica (1), le spese di ricovero in cliniche private situate all’estero sono rimborsate solo qualora riguardino bambini di età inferiore ai 14 anni. (1) Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale n. 35/1385/1999, recante la disciplina relativa al ramo sanitario dell’ente previdenziale dei lavoratori autonomi (FEK B’ 1814).
Dopo la sua scomparsa, la sig.ra Aikaterini Stamatelaki, sua sposa ed erede, ha adito il Dioikitiko Protodikeio Athinon (Tribunale amministrativo di primo grado di Atene), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se la normativa ellenica sia conforme ai principi del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi.
La Corte ricorda anzitutto che il diritto comunitario non restringe la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione dei loro sistemi previdenziali: in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, spetta a ciascuno Stato membro determinare le condizioni per la concessione delle prestazioni in materia previdenziale. Ciò nondimeno, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare il principio della libera prestazione dei servizi. Quest’ultimo comporta il divieto degli Stati membri di introdurre o mantenere ingiustificate restrizioni dell’esercizio di questa libertà nell’ambito delle cure sanitarie.
La Corte poi rileva che un cittadino il quale riceva cure presso una clinica pubblica o privata convenzionata, situata in Grecia, non deve effettuare nessun esborso in caso di ricovero, mentre egli deve far fronte a spese e queste ultime non gli sono rimborsate quando è ricoverato presso una clinica privata situata in un altro Stato membro. Così, le spese per un ricovero d’urgenza in una clinica privata non convenzionata in Grecia sono rimborsate al paziente, mentre ciò non avviene quando si tratta di un ricovero d’urgenza presso una clinica privata situata in un altro Stato membro.
Per la Corte, è evidente che una siffatta normativa scoraggia - o addirittura ostacola - le persone dal rivolgersi ai servizi ospedalieri situati in Stati membri diversi dallo Stato membro al cui sistema previdenziale essi sono iscritti e costituisce pertanto una restrizione della libera prestazione dei servizi.
Una siffatta normativa può considerarsi oggettivamente giustificata?
La Corte giudica che il carattere assoluto del divieto (eccezion fatta per i bambini di età inferiore ai 14 anni) non è adeguato né allo scopo di conservare un sistema sanitario o una competenza medica sul territorio nazionale, né alla salvaguardia dell’equilibrio economico del sistema previdenziale nazionale.
Al contrario, si potrebbero adottare misure meno restrittive e più rispettose della libertà di prestazione dei servizi, quali un regime di autorizzazione preventiva che rispetti gli obblighi imposti dal diritto comunitario, o la definizione di massimali rimborsabili.

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-444/05
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martedì 15 maggio 2007

Antitrust sulla variazione unilaterale dei piani tariffari via sms

Riportiamo qui di seguito il comunicato stampa (14/05/2007) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che riguarda la telefonia mobile e la variazione unilaterale dei piani tariffari via sms.
"TELEFONIA MOBILE: ANTITRUST, GARANTIRE IMMEDIATA PORTABILITA’ NUMERO E CREDITO RESIDUO AGLI UTENTI IN CASO DI MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI
No alla variazione dei piani tariffari via sms: violano Codice delle Comunicazioni. Vessatoria modifica unilaterale senza giustificato motivo.
Gli utenti di telefonia mobile, ai quali viene comunicata la modifica unilaterale dei piani tariffari, devono poter avere immediatamente la portabilità del numero telefonico presso un altro operatore, con il riconoscimento del credito residuo.
Lo sottolinea l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che nella riunione del 10 maggio 2007 ha esaminato le numerose denunce ricevute dai clienti Wind, avvisati dall’operatore attraverso l’invio di un sintetico sms del passaggio, non richiesto, ad un altro piano tariffario, meno vantaggioso. L’Autorità ha deciso di inviare le segnalazioni dei consumatori all’Agcom per gli interventi di sua competenza e ha dato incarico al presidente Antonio Catricalà di scrivere al ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani, per informarlo delle questioni sollevate dai consumatori. L’Antitrust ricorda che il Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce agli abbonati il diritto di recedere dal contratto, senza penali, al momento della notifica di proposte di modifica delle condizioni contrattuali: la comunicazione relativa alla variazione dei piani tariffari, inviata con sms e senza l’indicazione sulla possibilità di esercitare tale diritto, sembrerebbe dunque violare la regolamentazione in vigore e potrebbe, in base alla normativa, essere sanzionata. Per l’Autorità rientra ovviamente nella disponibilità delle imprese offrire nuovi e più costosi piani tariffari ma occorre garantire agli utenti, che conseguentemente intendono cambiare operatore, la portabilità immediata del numero di telefono, assicurando il mantenimento del credito residuo. All’Agcom l’Antitrust chiede dunque che venga assicurato, in questi casi, uno speciale regime di immediata portabilità. L’Autorità sottolinea infine che il messaggio inviato da Wind non contiene neanche l’indicazione del giustificato motivo che legittimerebbe l’operatore telefonico a realizzare le modifiche del piano tariffario. Se la possibilità di variazione unilaterale fosse prevista dalle condizioni generali di contratto, potrebbero esistere gli estremi per una valutazione di vessatorietà delle stesse clausole contrattuali. In base al Codice del Consumo, le associazioni dei consumatori possono richiedere al giudice di proibire l’uso di clausole ritenute vessatorie.
Roma, 14 maggio 2007"
Vi terremo come sempre aggiornati su ulteriori sviluppi di questa vicenda.
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giovedì 10 maggio 2007

Sconto IRPEF per chi acquista nuovo frigorifero o congelatore

Il comma 353 dell’unico articolo della Finanziaria 2007 prevede una interessante possibilità di detrazione dall’IRPEF in caso di sostituzione di frigoriferi. In particolare, si prevede che “per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata”.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24 del 27 aprile 2007, ha dettato le regole per usufruire dello sconto.
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Telefonia: Misure per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato la Delibera n. 126/07/CONS in materia di “Misure a tutela dell’utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”.
Tra i punti più interessanti della delibera segnaliamo:
Articolo 3 (Informazioni al consumatore)
1. Per facilitare l’esercizio consapevole della facoltà di scelta tra le diverse offerte sul mercato i consumatori hanno diritto di conoscere gratuitamente:
a) il piano tariffario e tutte le altre condizioni economiche loro applicate in forza del contratto in vigore;
b) il proprio profilo di consumo telefonico.
[]
6. Nel caso di opzioni o promozioni che a titolo oneroso diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, l’operatore di telefonia informa il consumatore, in prossimità dell’esaurirsi di dette quantità, dell’imminente ripristino delle condizioni economiche previste dall’offerta precedentemente sottoscritta.
Il testo completo della delibera può essere reperito all’URL: http://www.agcom.it/provv/d_126_07_CONS.htm
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Viaggi "tutto incluso" e disservizi

Con riferimento all'articolo del 1 maggio uscito su "La Città", pubblichiamo il seguente articolo che ha ad oggetto la tutela dei consumatori che acquistano pacchetti turistici "tutto incluso".
L’estate si avvicina ed i mesi di aprile e maggio sono, senza dubbio, quelli in cui fioccano le offerte dei cd. “pacchetti turistici tutto incluso”. L’augurio del consumatore è, ovviamente, quello di trascorrere le proprie agogniate vacanze senza intoppi di alcun tipo, ma qual è, invece, la tutela che lo stesso riceve qualora sfortunatamente i suoi bagagli dovessero andare persi a causa del vettore aereo oppure essergli riconsegnati in ritardo?
In merito segnaliamo due recentissime sentenze del mese di aprile. La prima (in ordine cronologico, seppure di pochi giorni) è stata pronunciata dal Tribunale di Marsala e vede come protagonisti una coppia di novelli sposi ai quali è stato smarrito uno dei due bagagli in occasione della luna di miele in Messico, mentre la seconda proviene dal Giudice di Pace di Caserta e riguarda un’altra coppia, che aveva acquistato un pacchetto turistico per un viaggio di una settimana in Russia e alla quale i bagagli prima venivano smarriti nel viaggio d’andata, poi rinvenuti solo il giorno previsto per il rientro in Italia ed infine consegnati in ritardo una volta tornati a casa.
Entrambe le sentenze contribuiscono a chiarire qual è la tutela che i consumatori che hanno acquistato pacchetti “tutto incluso” ricevono e verso chi possono far valere i propri diritti.
Come si legge nella sentenza del Tribunale di Marsala, l’acquirente di un viaggio tutto compreso, al di là dell’azione contrattuale nei confronti del venditore od organizzatore, può esperire un’azione risarcitoria direttamente nei confronti del vettore aereo (o di altro prestatore dei servizi acquistati con il pacchetto), tanto a titolo contrattuale, dovendosi il consumatore configurare come un terzo in favore del quale è stato stipulato il contratto di noleggio del velivolo e trasporto dei passeggeri, quanto a titolo di responsabilità extracontrattuale (aquiliana) per fatto illecito.
In un’ottica di favore del viaggiatore-consumatore, il D.Lgs. n. 111/95 sancisce una legittimazione concorrente del venditore ed organizzatore anche per i servizi non direttamente prestati da costoro, ma dagli stessi “scelti” per il cliente e con il medesimo pattuiti.
Si vuole in questo modo agevolare il consumatore, offrendogli un interlocutore diretto in termini di responsabilità al quale rivolgere le proprie pretese (anche) risarcitorie.
Con l’imbarco, al momento del chek-in, il viaggiatore affida il suo bagaglio alla custodia del vettore aereo, il quale, per andare esente da responsabilità in ipotesi di perdita od avaria, deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e comunque non può ritenersi esonerato il vettore aereo che invochi a propria discolpa la responsabilità dell’impresa di handling gerente il traffico bagagli presso lo scalo aeroportuale, laddove non dimostri che lo smarrimento sia avvenuto dopo avere consegnato il bagaglio alla detta impresa, momento, questo, in cui cessa la prestazione di trasporto aereo.
Prima di concludere, ricordiamo la tutela che noi consumatori riceviamo a livello comunitario durante le vacanze. Il diritto comunitario prevede, ad esempio, l’obbligo per i tour operator che offrono viaggi “tutto compreso” di predisporre meccanismi per garantire il viaggio di ritorno se dichiarano il fallimento mentre noi siamo in vacanza, nonché l’obbligo di offrire un risarcimento nel caso in cui le vacanze non corrispondano a quanto promesso dagli opuscoli informativi. Qualora poi il tour operator provasse ad aumentare il prezzo della vacanza o a cambiare il luogo di villeggiatura previsto senza averci prima informato, è nostro diritto annullare la prenotazione. E nel caso, invece, in cui, una volta all’aeroporto, scoprissimo di non poterci imbarcare sul volo previsto a causa di un overbooking imputabile alla compagnia aerea o al tour operator, la legislazione dell’UE ci dà diritto ad essere risarciti.
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Alleanza Consumatori Salerno su "La Città"

Segnaliamo la pubblicazione sul quotidiano "La Città" del 1 maggio 2007 di un articolo su Alleanza Consumatori Salerno.
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Alleanza Consumatori Salerno su "Il Salernitano"

Segnaliamo la pubblicazione sul quotidiano "Il Salernitano" di un articolo che riguarda Alleanza Consumatori Salerno.
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lunedì 23 aprile 2007

Niente multa se bloccato ad un incrocio per traffico

Può essere annullata la multa fatta all'automobilista che, a causa del traffico, rimane intrappolato nell'incrocio con il semaforo rosso.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 9167 del 18 aprile 2007, ha accolto il ricorso di un malcapitato automobilista romano, rimasto al centro dell'incrocio, bloccato dalle altre automobili mentre, alle sue spalle, il semaforo era diventato rosso.
Una scena, questa, a cui sono abituati i cittadini delle grandi città e che, puntualmente, vengono multati dagli agenti di polizia stradale.
Ma questa volta la Cassazione ha dato all'uomo una chance, ha infatti cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace capitolino che aveva rigettato l'opposizione dell'automobilista proposta contro il verbale di accertamento.
Ora il magistrato onorario dovrà riesaminare il ricorso accertandosi, in particolare, della volontà dell'automobilista di passare con il rosso. Dovrà, cioè, "valutare l'elemento soggettivo dell'illecito". Insomma in chiave giuridica il giudice di pace ha sbagliato perché ha omesso "completamente di esaminare e motivare in ordine all'eccepita inesistenza dell'elemento soggettivo, limitandosi ad affermare il valore probatorio ex articolo 2700 del Codice Civile dell'impuganto verbale, incorrendo così nella violazione di cui all'articolo 112 del Codice di procedura civile, per omessa pronuncia, di fatto denunciata nella doglianza del ricorrente".
Il giudice di merito dovrà inoltre decidere sulle spese di giudizio.
Fonte: Apcom - Roma, 19 aprile Continua...

lunedì 16 aprile 2007

Sconti fiscali per la pratica sportiva dei ragazzi

Sono state definite nei dettagli con il decreto ministeriale firmato dai Ministeri delle Politiche Giovanili e Attività Sportive e dell’Economia e delle Finanze, le concrete applicazioni per dare operatività alle norme contenute nella Legge Finanziaria che, per la prima volta in Italia, riconosce il valore sociale delle spese sostenute dalle famiglie per far praticare sport ai bambini ed ai ragazzi.
La norma ha introdotto la detraibilità delle spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
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martedì 3 aprile 2007

Risarcito danno esistenziale ai passeggeri di un traghetto

Visto il post sui disagi relativi al trasporto aereo, segnaliamo una recente pronuncia della Cassazione che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno esistenziale ai passeggeri di un traghetto costretti a pernottare in condizioni molto precarie a causa di un peggioramento meteorologico, colpevolmente ignorato dalla compagnia marittima.
La Corte di Cassazione ha definito il comportamento della compagnia (aver ignorato chiare previsioni metereologiche) come “non conforme all’adeguata diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso nell’adempimento dell’ obbligazione contrattuale assunta, e in particolare alla diligenza qualificata di cui all’articolo 1176, comma 2, c.c., che […] si estrinseca (sia il debitore professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi”.
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Viaggiare informati: la tutela dei diritti dei passeggeri dei trasporti aerei

Spesso, purtroppo, il mezzo che dovrebbe garantirci maggiore confort e tempi di percorrenza brevi non mantiene affatto queste promesse.
Ritardi, mancati imbarchi, cancellazioni dei voli, ecc. sono tra i disagi più comuni e frequenti che il consumatore subisce quando decide di mettersi in viaggio utilizzando l’aereo.
Spesso, presi soltanto dalla preoccupazione di giungere ove sperato sani e salvi, non facciamo cura, una volta giunti a destinazione, di far valere nei confronti delle compagnie aeree i nostri sacrosanti diritti.
In pochi, non a torto, siamo a conoscenza dell’esistenza del Regolamento Comunitario n. 261/04, contenente misure uniformi – valide per tutti gli Stati Membri – per la tutela dei diritti dei passeggeri dei trasporti aerei.
La disciplina prevista si applica ai voli di linea ed ai voli charter, per passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario oppure da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione uno Stato europeo, se la compagnia di volo è di nazionalità europea.
Di seguito offriamo una breve elencazione di quanto previsto nei più frequenti casi di disservizio.

MANCATO IMBARCO (c.d. "overbooking")
Il passeggero rimasto a terra per mancanza di disponibilità di posti ha diritto ad un risarcimento pecuniario che varia a seconda della distanza del viaggio di cui non ha potuto usufruire: euro 250,00 per tratte aeree fino a 1.500 Km; euro 400,00 per tratte tra 1.500 e 3.500 km; euro 600,00 per tratte superiori ai 3.500 chilometri. Il risarcimento è dimezzato se il vettore mette a disposizione un volo alternativo che non comporti un ritardo superiore, rispettivamente, alle due, tre o quattro ore rispetto all'orario di arrivo del volo originariamente prenotato. Al passeggero rimasto a terra deve poi essere offerta la scelta tra il rimborso dell'intero costo del biglietto o la possibilità di usufruire gratuitamente di un volo alternativo in condizioni di viaggio comparabili. Rimborsi ed indennizzo devono essere versati entro 7 giorni. Il passeggero ha poi diritto a pasti e bevande gratuite in relazione alla durata dell'attesa, alla sistemazione in albergo in caso di necessità di pernottamento, a trasporti gratuiti da e per l'aeroporto e a comunicare gratuitamente il ritardo a mezzo telefono, fax o posta elettronica.

CANCELLAZIONE DEL VOLO
E' previsto un risarcimento pecuniario analogo a quello esaminato in caso di mancato imbarco, a meno che il passeggero non sia stato informato della cancellazione del volo con almeno due settimane di preavviso o - in caso di preavviso minore - sia messo a disposizione dell'utente un volo alternativo che non comporti un ritardo maggiore di quattro ore rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto. Il risarcimento non è dovuto se il vettore prova che la cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali ed inevitabili.

RITARDO DEL VOLO
Per i ritardi superiori a due, tre o quattro ore (a seconda della lunghezza della tratta aerea) il vettore ha l'obbligo di fornire ai passeggeri pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, la sistemazione in albergo in caso di necessità di pernottamento e mezzi di comunicazione gratuiti. Nel caso in cui il ritardo superi le cinque ore, il vettore dovrà poi offrire al passeggero la scelta tra il rimborso e il volo alternativo gratuito.

BAGAGLI PERSI O DANNEGGIATI
Il passeggero può ottenere un risarcimento fino ad un massimale di 1.200 euro circa. La Compagnia aerea è esonerata dal risarcimento del danno se dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno o se il danno è stato generato da un difetto del bagaglio o causato da negligenza del suo proprietario.

Prima di concludere, segnaliamo il link al Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco,di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Se avete subito una di queste disavventure e volete ottenere quanto dovuto a titolo di risarcimento, contattateci.
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lunedì 2 aprile 2007

La Cassazione di nuovo su obblighi e responsabilità dei gestori di aree di parcheggio

Con una recentissima sentenza dello scorso mese (Sent. 5837/07), la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dei parcheggi custoditi e delle clausole di esclusione della responsabilità per furto, confermando il precedente orientamento.
La Corte ha ribadito che il contratto di parcheggio delle autovetture è un “contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito e che l'offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia poiché per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente”. E’ legittimo, quindi, in altre parole, ritenere che nell'utente sorga in buona fede l’affidamento che nell'offerta della prestazione di parcheggio sia compresa anche la custodia.
Si precisa, inoltre, che “dall'applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità "ex recepto" del gestore; quindi, la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto”.
Non assumono alcun valore gli avvisi o i cartelli contenenti la clausola di esclusione della responsabilità (né tanto meno è rilevante il dato della leggibilità degli stessi da parte degli utenti del garage) visto che si tratta di clausole onerose assolutamente nulle in base all'articolo 1341 del Codice civile per le quali è espressamente richiesta l’approvazione per iscritto.
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domenica 1 aprile 2007

Quando il lupo si traveste da nonna di Cappuccetto Rosso...
ovvero come difendersi dai tentativi di truffa via e-mail.

Sarà capitato a quasi tutti i possessori di una casella postale elettronica di ricevere e-mail “sospette” che sembravano provenire da banche o note aziende operanti on-line.
I sospetti, spesso, si sono rivelati subito fondati, anche perché le e-mail provenivano o da banche presso le quali non si aveva alcun conto oppure da aziende presso le quali non si aveva alcun account.
Ma non sempre è così semplice smascherare il lupo…
Prende, nel gergo informatico, il nome di phishing proprio questa tecnica fraudolenta che sfrutta l’invio di messaggi di posta elettronica fasulli, che sembrano provenire da aziende note (ad esempio PayPal, eBay, Poste Italiane e Banche), nel tentativo di ottenere l'accesso ad informazioni personali o riservate degli utenti. Si sfrutta la cd. “ingegneria sociale” con la finalità di realizzareun vero e proprio furto di identità mediante l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche.
Coloro che inviano e-mail ingannevoli sperano, quindi, di ingannare l’utente per far sì che questo riveli i propri dati personali, come ad esempio il numero della carta di credito o le password dei conti, per commettere un furto di identità.

Come si viene attaccati…
Il malintenzionato (phisher) spedisce ad un soggetto un’e-mail che simula, soprattutto dal punto di vista dell’aspetto grafico ma a volte anche nel contenuto, il messaggio di una istituzione o di una azienda o impresa nota al destinatario. L'e-mail invita solitamente il destinatario a seguire un link, presente nel messaggio stesso. Il link fornito, però, non è indirizzato al sito web ufficiale, ma ad ad un sito-fotocopia simile al sito ufficiale, che si trova su un server controllato dal phisher, allo scopo di richiedere ed ottenere dal destinatario dati personali particolari, normalmente con la scusa di una conferma o la necessità di effettuare una autenticazione al sistema; queste informazioni vengono memorizzate dal server gestito dal phisher e quindi finiscono nelle mani del malintenzionato.

… e come si ci può difendere.
La migliore difesa è sempre quella di esaminare con cura il messaggio ricevuto e di non cliccare mai sui link se non si è assolutamente sicuri della genuinità del messaggio ricevuto. Ecco alcuni aspetti da prendere in considerazione per non cadere in inganno:
  • l'e-mail potrebbe contenere saluti molto generici, che non riportano nome e cognome (o nickname) dell’utente o del titolare dell’account (es. “Gentile utente Nome Azienza”);
  • l’e-mail potrebbe contenere avvisi di particolari situazioni o problemi che riguardano l’account (es. è in pericolo la sicurezza dell’account; qualcuno ha provato ad entrare o è entrato nell’account; è necessario un aggiornamento; si è verificato una addebito sospetto; l’account è in scadenza; è necessario regolarizzare posizione con l'ente o la società);
  • i link presenti nell’e-mail sono contraffatti e, pur potendo sembrare a prima vista validi (potrebbero includere il nome dell’istituzione o dell’azienda), rimandano ad indirizzi completamente diversi. In questi casi è sempre consigliabile controllare la destinazione di un link prima di cliccare. E’ una operazione facile e che può salvare da brutte sorprese: posizionate il puntatore del mouse sul link e osservate l'URL che compare nella barra di stato del browser o dell'email. Se il link sembra sospetto, non cliccare.
  • il linguaggio utilizzato nel messaggio, molto spesso, presenta errori di ortografia o di grammatica;
  • il phisher utilizza i dati sottratti all’utente con l’inganno per acquistare beni o trasferire somme di denaro. E’ buona abitudine controllare periodicamente i dettagli del proprio account e verifica se sul conto si siano verificate attività sospette.


Qualche altro consiglio prima di salutarci:

  • moltissime aziende, enti ed istituti avvisano espressamente gli utenti e gli iscritti, sia sui propri siti che nelle proprie e-mail, che non verrà mai in alcun modo loro richiesto di fornire informazioni personali in messaggi e-mail (es. numero della carta di credito; numero del conto bancario; numero della patente di guida; indirizzi email; password; nome completo);
  • in caso di dubbio, non rispondere mai direttamente all’e-mail ricevuta, ma rivolgersi direttamente all’azienda per chiedere informazioni, segnalando anche il messaggio che si ritiene contraffatto. Se poi, invece, si crede che l’e-mail di richiesta informazione sia autentica, è bene comunque diffidare del link presente in questa e collegarsi al sito dell’azienda, banca o ente che l’ha inviata digitando l’ indirizzo internet, già conosciuto, direttamente nel browser.

Da parte nostra ci sarà sempre il massimo impegno nel tenervi aggiornati sulle truffe via web e su come difendersi, ma ogni Vs. ulteriore segnalazione sarà di sicuro utile sia a noi che agli altri utenti.

P.S.: visitando anche il sito della Polizia di Stato si può si possono acquisire ulteriori informazioni ed aggiornamenti relativamente ai pericoli derivanti dall’utilizzo di internet, come il phishing e altre truffe di vario tipo.
Sempre sul sito della Polizia di Stato sono segnalati i tentativi più recenti di phishing:
- phishig ai danni di Poste Italiane

- phishig ai danni di Banca Intesa

- phishing ai danni di eBay

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venerdì 23 marzo 2007

BENVENUTI NEL BLOG DI ALLEANZA CONSUMATORI SALERNO. BENVENUTI!

ALLEANZA CONSUMATORI
una bussola per navigare nel mare del consumo


ALLEANZA CONSUMATORI SALERNO opera dal 2005 in tutta la Provincia di Salerno con l’obiettivo di informare, tutelare ed assistere, anche legalmente, il consumatore, aiutandolo a districarsi tra le molteplici piccole difficoltà e i disservizi che si presentano ogni giorno.
Tutto ciò è reso possibile solo grazie ad un costante aggiornamento e ad una approfondita conoscenza delle normative e delle nuove tecnologie.
La nostra attività è animata dalla radicata convinzione che il consumatore, se informato in modo chiaro e preciso sui propri diritti e sulle tutele ad essi connesse, possa non esser più "soggetto debole" nel rapporto con chi produce e vende merce o servizi per professione.

Ti offriamo consulenza ed assistenza legale gratuita in tema di:
- Telefonia mobile e fissa e Internet- Utenze domestiche (luce, gas e servizi)
- Viaggi, turismo e vacanze
- Pubblicità ingannevole
- Prodotti difettosi
- Sanzioni amministrative e Pubblica Amministrazione
- Immobili e locazioni
- Condominio
- Assicurazioni e responsabilità civile…
e tanto altro.

Puoi trovarci il venerdì (10.00-12.00 e 17.00 -19.00)
presso la U.G.L. - Piazza XXIV Maggio (Piazza Malta), Salerno.

CONTATTI:
tel. 089.232500 - fax 089.226873
e-mail: info@alleanzaconsumatorisa.org
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