mercoledì 3 ottobre 2007

SKY: nuovi dilemmi (e spese) per gli appassionati di calcio


Dopo un notevole battage pubblicitario, il 24 agosto scorso, con la partita del campionato tedesco Bochum – Amburgo, ha preso il via la programmazione del nuovo canale “Sky Supercalcio” (Canale 205), che ha preso il posto, tranne la domenica, del canale “Direttagol”, il quale fornisce aggiornamenti in tempo reale delle partite giocate su tutti i campi di serie A e di quelle di Champions League.
Sull’unico canale di Sky Supercalcio verranno proposte le dirette di tutte le partite dei campionati esteri di cui Sky detiene i diritti e che trasmette durante il weekend, quando non ve ne sono diverse in contemporanea.
Già dalla scorsa primavera Sky aveva iniziato progressivamente a trasmettere solo sui canali del Pacchetto Calcio gli incontri più rilevanti dei campionati esteri (tra cui Premier League, Bundesliga e Liga Spagnola) sottraendoli, di conseguenza, ai canali inclusi nell’abbonamento al Pacchetto Sport (Sky Sport 1, 2, 3 e Extra 16/9).
Con la nascita di Sky Supercalcio, quindi, Sky porta a termine questa operazione con il risultato finale di far scomparire, o comunque ridurre in maniera significativa, il calcio estero dai canali visibili agli abbonati al Pacchetto Sport. Mentre prima, infatti, le partite erano quasi equamente distribuite tra Sky Sport e Sky Calcio, adesso la percentuale di partite visibili agli abbonati di Sky Sport diventa a dir poco risibile.
L’intento che si nasconde dietro questa operazione è presto detto: per contrastare la concorrenza del Digitale Terrestre di Mediaset Premium, che offre per la Serie A prezzi notevolmente inferiori a quelli di Sky, quest’ultima ha deciso di rendere più appetibile il Pacchetto Calcio con il valore aggiunto del calcio estero. Forse anche per compensare la perdita della Serie B.
Se, però, Serie A e campionati stranieri sono stati concertati nel Pacchetto Calcio, dall’altra parte la Champions League rimane appannaggio solo ed esclusivamente degli abbonati al Pacchetto Sport, con la conseguenza – abbastanza ovvia – che gli appassionati di calcio non avranno altra scelta che sottoscrivere sia il Pacchetto Sport che quello Calcio, i quali, assieme al Pacchetto di base (e obbligatorio) Mondo Sky, fanno levitare il costo totale dell’abbonamento oltre i 50 euro.
Secondo un trend tutto italiano, il prezzo del servizio cresce in maniera inversamente proporzionale alla qualità e quantità del servizio offerto. In altre parole, dinanzi ad un aumento del prezzo di 2 euro (disposto unilateralmente, senza preavviso alcuno, in forza di una clausola contrattuale con forti dubbi di vessatorietà e “giustificato” con l’aggiunta di canali che l'utente non ha chiesto), gli abbonati al Pacchetto Sport hanno assistito ad un progressivo abbassamento della qualità e della quantità degli incontri di calcio proposti (così, ad esempio, a volte vengono ridicolizzati con la trasmissione di partite in differita di mezz'ora su Sky Sport 1 oppure, al posto di Manchester-Liverpool, devono assistere ad un appassionante Celtic-Iverness!).
A riguardo, inoltre, va segnalato anche che, mentre prima, per il Pacchetto Sport la pubblicità contemplava i due anticipi di Serie A, adesso uno dei due (di solito quello delle ore 18.00) è stato fagocitato dal Pacchetto Calcio da anni.
Infine, discorso a parte va fatto per il canale Calcio 16:9 che da canale del Pacchetto Sport diviene, sempre in maniera arbitraria ed inspiegabile, all’occorrenza un canale del Pacchetto Calcio.
L’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto impone alle parti di tenere conto degli interessi che le parti mirano a soddisfare mediante il contratto, pur se non rientrano direttamente nel contenuto del contratto.
Con le recenti modifiche apportate alla propria programmazione, Sky dimostra di non aver tenuto in alcun conto l’interesse dei propri abbonati (in particolare di coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Sport), ovvero quelle circostanze soggettivamente essenziali, che costituiscono la ragione esclusiva o – quanto meno – principale che hanno determinato la volontà degli stessi a sottoscrivere il contratto.Più specificamente, si tratta dell’interesse legittimo a conservare un livello quantitativo e qualitativo quanto meno equivalente a quello della proposta inizialmente accettata.

Volendo poi tornare sull’argomento costi, mettendo per un attimo da parte la programmazione degli incontri calcistici, va segnalato anche il diffuso malcontento degli abbonati SKY per le tariffe applicate per contattare il servizio assistenza (non sempre professionali e cortese come si dovrebbe) ed il pagamento di una rivista informativa dei programmi, prima interamente gratuita ed adesso spedita al costo di 0,70 centesimi!

Se condividete le posizioni sopra esposte, Vi invitiamo ad inoltrare a SKY Italia (e per conoscenza ad Alleanza Consumatori Sa) una e-mail o un fax di protesta, riprendendo - se lo riterrete oppurtono - il testo del presente post e minacciando formale disdetta del Vostro abbonamento.
Proprio ai fini della disdetta è possibile utilizzare anche il modulo predisposto da Alleanza Consumatori Salerno, liberamente scaricabile e modificabile, che trovate in fondo al post (e che presto verrà reso disponibile anche in formato pdf).

Comunque, per evitare spiacevoli sorprese, vogliamo fornirvi maggiori chiarimenti ed attirare la vostra attenzione su alcune delle clausole delle condizioni generali di contratto:
- il contratto ha durata di un anno decorrente dalla data di attivazione del Servizio (ovvero dal momento dell’attivazione della Smart Card e comunque quando siano decorsi 25 giorni dalla ricezione da parte di SKY della richiesta di abbonamento e SKY non abbia rifiutato la proposta dandone comunicazione scritta all'abbonato) e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salva la facoltà per l’Abbonato di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione da inviarsi a SKY a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
A riguardo, vi consigliamo di seguire comunque le modalità di esercizio del diritto di recesso dettate dall’art. 64 del Codice del Consumo, ovvero inviare una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante fax e poi confermarne il contenuto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo, la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal contratto.
L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso;

- in caso di recesso anticipato dell’abbonato prima della scadenza di ciascuna annualità del contratto SKY si riserva di chiedere:
1) gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per il servizio fruito fino alla data di efficacia del recesso
2) il rimborso dei Costi dell’Operatore, secondo la tabella che si trova nelle condizioni generali.
I Costi dell’Operatore non saranno richiesti da SKY qualora la comunicazione di recesso dell’Abbonato abbia efficacia al termine di ciascuna annualità, facendo attenzione a rispettare, però, le modalità ed i termini sopra indicati. Quindi, per non pagare quella che, nonostante il nome, è a tutti gli effetti una penale, è preferibile indicare nella lettera di voler recedere dal contratto con efficacia al termine dell’annualità del contratto in corso.

- riportiamo poi la clausola 4.4. del contratto: entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del contratto, per qualsiasi causa essa sia avvenuta, l’abbonato, dovrà restituire il Decoder e la Smart Card ad uno SKY Service, facendosi rilasciare la ricevuta relativa all’avvenuta riconsegna. In caso di ritardo nella restituzione della Smart Card o del Decoder di proprietà di SKY, SKY avrà diritto ad applicare una penale fino ad un massimo di: - € 90,00 (novanta/00) per il Decoder; - € 30,00 (trenta/00) per il telecomando; - € 30,00 (trenta/00) per la Smart Card; fatto salvo il risarcimento del maggior danno e di tutti i costi necessari ad ottenere la restituzione o il recupero della Smart Card e/o del Decoder di proprietà di SKY.

Segnaliamo anche altre clausole presenti nella Carta dei Servizi:
- l’abbonato che abbia stipulato il contratto fuori dai locali commerciali o a distanza potrà recedere dal contratto entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso, mediante raccomandata r/r, fatto salvo il caso in cui sia stato già eseguito il Servizio di Installazione; tale diritto, nei casi in cui è riconosciuto, è indicato nella Richiesta di Abbonamento.
Questa clausola riprende l’art. 64 codice consumo che al primo comma prevede che “per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi”.
Riteniamo quindi che sia illegittima la parte in cui si esclude il diritto di recesso nel “caso in cui sia stato già eseguito il Servizio di Installazione” per contrarietà a norma imperativa.
Tale diritto è sempre riconosciuto al consumatore ed inoltre le sole spese dovute da questi per l'esercizio del diritto di recesso, secondo l’art. 67 codice consumo, sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.
In tutti gli altri casi, il consumatore non è tenuto ad affrontare altre spese e comunque a diritto a vedersi restituire quanto già pagato.
- in attuazione della delibera 173/07/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in merito alla risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra SKY e i propri abbonati è prevista la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione.

Di seguito i link alle Condizioni Generali di Contratto de alla Carta dei Servizi:
- CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO RESIDENZIALE (giugno 2007) - Link

- CARTA DEI SERVIZI (valida dal 15 luglio 2007) - Link

Alleanza Consumatori Salerno ricorda a tutti che è sempre attivo l’indirizzo e-mail info@alleanzaconsumatori.org, al quale è possibile rivolgersi per chiedere assistenza o fare segnalazioni. In ogni caso, gli altri contatti li trovate nella colonna a destra.



Spett.
SKY Italia
Servizio Clienti SKY


Casella Postale 13057
20130 MILANO

anticipata via fax al num. 02.76.10.107

e p.c.

Alleanza Consumatori Salerno

all’indirizzo di posta elettronica
info@alleanzaconsumatorisa.org

Raccomandata a/r

Oggetto: Disdetta Abbonamento n. __________


Il sottoscritto __________ nato a __________ il __________ – codice fiscale: __________, residente in __________ in via __________ n. __________

PREMESSO

che in data __________ ha sottoscritto una richiesta di abbonamento con codesta società, tipo di abbonamento: Solo Smart Card (Mondo+__________) codice cliente n. __________

RITENUTO

di non voler più usufruire di tale servizio e dare formale disdetta del contratto di abbonamento di cui all'oggetto, in seguito all’aumento del canone di abbonamento di 2 euro al quale è conseguito un progressivo e notevole abbassamento della qualità e della quantità degli incontri di calcio proposti nel Pacchetto Sport.
(Aggiungere eventualmente altri motivi di doglianza)

COMUNICA

di voler esercitare il diritto di recesso dal contratto di abbonamento sopra citato con SKY Italia, con efficacia al termine dell’annualità del contratto in corso.
Per questo motivo non sarò tenuto in alcun modo a pagare i Costi dell’Operatore previsti nel contratto.

Alla presente si allegano:
1. copia della richiesta di abbonamento
2. fotocopia del documento di identità

Distinti saluti.
__________ lì __________

------------------

Continua...

Energia e Gas: nuovi servizi per i consumatori

Il call center dell’Acquirente Unico, promosso dall’Autorità per l’energia, da oggi amplia il servizio
Energia: il numero verde 800.166.654 aiuterà i consumatori anche per il gas


Dal 1° ottobre il numero verde 800.166.654 amplia il servizio ai consumatori, offrendo informazioni anche sul mercato del gas, aperto alla concorrenza dal 1° gennaio 2003. Questo servizio, completamente gratuito e attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18, si aggiunge a quello già attivato dal 1° luglio scorso per il mercato elettrico.
Il call center informativo, promosso dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è gestito dall’Acquirente Unico.
Con questa nuova iniziativa - sollecitata dagli stessi consumatori, attraverso le proprie associazioni - si amplia l’offerta informativa del ‘numero verde’, al quale sarà possibile rivolgersi per chiarire eventuali dubbi e capire meglio le opportunità del mercato libero. Così come per l’energia elettrica, anche il servizio d’informazione sul gas naturale non fornisce suggerimenti di carattere commerciale o per individuare il fornitore, ma risponde all’esigenza di dare ai cittadini tutte le informazioni e gli strumenti necessari per una scelta sempre più libera e consapevole. Oltre che negli orari settimanali previsti per contattare direttamente gli operatori, nei giorni festivi è possibile inviare le proprie domande all’e-mail info@au-energia.it. Inoltre, sul sito internet dell’Autorità è possibile consultare le ‘Faq – Istruzioni per l’uso’ con le risposte alle domande più frequenti.

Link: http://www.autorita.energia.it/
Continua...

Delibera AGCOM su trasparenza in bolletta, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza

Delibera n. 418/07/CONS
Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell’utenza


L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, proseguendo nella sua azione mirata a rafforzare la tutela dell’utenza e rispondendo alle esigenze manifestate dalle associazioni dei consumatori, ha adottato un provvedimento che prevede nuove misure in materia di:
a) attivazione gratuita di un sistema efficiente e completo di sbarramento delle chiamate in uscita, sia in modalità permanente sia con codice PIN impedendo le intrusioni di eventuali “dialers”che potrebbero autoinstallarsi nel personal computer durante la navigazione in internet;
b) possibilità, per gli utenti, di ricevere una bolletta separata per il pagamento dei servizi a sovraprezzo e un avviso telefonico gratuito in caso di traffico anomalo.

Oltre a questi strumenti innovativi che permettono agli utenti un maggiore e più razionale controllo della spesa sostenuta, il provvedimento prevede altresì:
a) una maggiore trasparenza della documentazione di fatturazione
b) una modalità rapida che consenta agli utenti la disattivazione degli abbonamenti a servizi a sovrapprezzo, quali loghi e suonerie, mediante una semplice telefonata al numero di assistenza clienti del proprio operatore
c) la rateizzazione in caso di fatturazione tardiva.

Gli operatori della telefonia dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro 120 giorni.
L’Autorità ha inoltre adottato una diffida agli operatori di telefonia mobile, affinché attuino, senza ulteriore ritardo, il riconoscimento del diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo in caso di recesso e alla portabilità dello stesso credito in caso di trasferimento dell’utenza presso altro operatore.
Tale diritto, che deriva dalla Legge n.40 del 2007, “decreto Bersani”, è stato chiaramente ribadito nelle linee guida esplicative formulate dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell’Agcom.
L’intervento dell’Autorità impone, pertanto, agli operatori di predisporre tutte le attività tecniche e gestionali necessarie ad adempiere a quanto stabilito dalla legge.
In caso di non ottemperanza alla diffida entro 45 giorni è possibile l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Link: http://www.agcom.it/provv/d_418_07_CONS.htm
Continua...

Nasce l'Osservatorio Prezzi

L'Osservatorio Prezzi è un nuovo servizio di informazione, trasparenza e orientamento ai consumatori realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), Direzione generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, con l'ISTAT, l'UNIONCAMERE, le le Associazioni dei Consumatori, le parti sociali e con l'IPI.
L'iniziativa rappresenta un punto di riferimento, sia per i consumatori, sia per gli operatori economici, per documentarsi sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo sulla loro variabilità e sulle dinamiche inflazionistiche.
Come funziona l'Osservatorio nazionale prezzi:
È stato individuato un paniere composto da beni e servizi, che rispecchia le voci di spesa più comuni delle famiglie italiane.
Di questi vengono periodicamente rilevati i prezzi e le tariffe assicurando - quanto a numero di osservazioni, struttura merceologica del paniere, copertura territoriale - un sufficiente grado di rappresentatività. Per ciascun prodotto vengono rilevati i prezzi medi, minimi e massimi tenendo conto delle diverse fasce di consumo e delle diverse aree territoriali e quale elemento principale dell'"informazione al consumatore", ne vengono comunicati i livelli sull'intero territorio nazionale.

Link: http://www.osservaprezzi.it/
Continua...

Trasporti ferroviari: dall'UE nuove garanzie per i passeggeri

(ANSA) - STRASBURGO, 25 SET - Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il pacchetto di direttive sul settore ferroviario. Le nuove norme prevedono, tra l'altro, l'introduzione, a partire dal 2009, di nuove garanzie in favore dei passeggeri nel caso di gravi disservizi e l'apertura alla concorrenza, dal 2010, delle tratte internazionali dei collegamenti ferroviari tra i Paesi dell'Unione. Ai passeggeri dei treni con ritardi di oltre 1 ora in Europa sara' rimborsato il biglietto e in alcuni casi i pasti e il pernottamento. Lo prevede la carta dei diritti fondamentali dei passeggeri che il Parlamento europeo dovrebbe approvare domani in via definitiva. Le disposizioni - che entreranno in vigore nel 2009 - rientrano nel 'terzo pacchetto ferroviario', che prevede l'apertura alla concorrenza, dal 2010, dei collegamenti internazionali ferroviari.

Più precisamente, come rilegge sul sito del Parlamento Europeo, “quando entrerà in vigore il regolamento, tutti i passeggeri del trasporto ferroviario godranno di una serie di diritti fondamentali. Tuttavia, gli Stati membri potranno esonerare i servizi ferroviari nazionali di lunga distanza da talune disposizioni del regolamento per un periodo iniziale di cinque anni, eventualmente estendibile per due ulteriori periodi massimi di cinque anni. Ma alle disposizioni che riguardano, ad esempio, la responsabilità delle aziende nei confronti dei passeggeri e dei relativi bagagli e il diritto al trasporto per le persone disabili o a mobilità ridotta, non si potrà derogare. I servizi urbani, suburbani e regionali potranno invece godere di una deroga illimitata.
Uno dei principali punti che opponeva Parlamento e Consiglio riguardava il campo di applicazione del regolamento. A seguito dei negoziati, i deputati hanno ottenuto che il provvedimento si applichi a tutti i viaggi e servizi ferroviari forniti in tutta la Comunità da imprese ferroviarie titolari di licenza e, quindi, non solo alle tratte internazionali come inizialmente ipotizzato dal Consiglio.
In forza al regolamento, un passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto. I risarcimenti minimi ammontano al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e al 50% in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. Il risarcimento del prezzo del biglietto dovrà essere effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda, mediante buoni e/o altri servizi oppure in denaro se così richiede il passeggero. Il risarcimento del prezzo del biglietto non potrà essere soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati.
Il passeggero, d’altra parte, non avrà diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell'acquisto del biglietto o se il ritardo nell'ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti. Inoltre, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra ottenere il rimborso integrale del biglietto, proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo (a condizioni di trasporto simili) verso la destinazione finale, non appena possibile oppure a una data successiva.
In caso di ritardo superiore a 60 minuti, i passeggeri avranno anche il diritto di richiedere gratuitamente pasti e bevande, una sistemazione in albergo (se necessario) e il trasporto verso di esso, nonché un trasporto alternativo se il servizio ferroviario non può proseguire. Gli Stati membri che concedono deroghe al regolamento dovranno incoraggiare le imprese ferroviarie, in consultazione con le organizzazioni che rappresentano i passeggeri, a introdurre accordi per il risarcimento e l'assistenza in caso di gravi interruzioni del servizio.
Le imprese ferroviarie e i rivenditori di biglietti, inoltre, saranno tenuti ad informare i passeggeri dei relativi diritti e obblighi derivanti dal regolamento. Le prime, dovranno almeno fornire le informazioni circa i servizi a bordo, i ritardi, le principali coincidenze e le questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri. Se questi ultimi lo richiedono, dovranno essere messi a conoscenza delle condizioni generali applicabili al contratto, degli orari e delle condizioni per il viaggio più veloce e per la tariffa più bassa, nonché della disponibilità di posti fumatori/non fumatori e della loro tipologia (prima o seconda classe, cuccette, ecc.). Ma dovranno essere comunicate anche, le procedure per il recupero dei bagagli smarriti e per la presentazione di reclami, le condizioni di accesso per le biciclette e la disponibilità a bordo di infrastrutture per i disabili e per le persone a mobilità ridotta.
A questo proposito, va notato che un intero capo del regolamento è dedicato alle disposizioni volte a tutelare i passeggeri disabili o a mobilità ridotta. Lo scopo è di garantire a queste persone l’accesso al trasporto ferroviario «a condizioni comparabili a quelle degli altri cittadini». Un'impresa ferroviaria, un venditore di biglietti o un tour operator, ad esempio, non potranno rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità o a mobilità ridotta o chiedere che tale persona sia accompagnata da altri, a meno che ciò non sia strettamente necessario. Non potranno poi essere richieste maggiorazioni sul prezzo del biglietto.
I disabili dovranno inoltre poter contare sull'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi che, nel caso di nuova costruzione o importante ristrutturazione, dovrebbero essere resi accessibili eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali. Questi passeggeri avranno diritto ad essere informati preventivamente sull’accessibilità e, in linea di principio, potranno contare su un’assistenza gratuita in stazione e a bordo dei treni. Se l'impresa ferroviaria è responsabile della perdita totale o parziale o del danneggiamento di sedie a rotelle o altre attrezzature specifiche, «non si applicano limiti finanziari».
Le società ferroviarie, infine, dovranno definire delle norme di qualità del servizio e pubblicare una relazione annuale - da diffondere su Internet - in cui dichiareranno in quale misura esse siano state rispettate. Le norme minime dovranno riguardare le informazioni e i biglietti, la puntualità dei treni e i principi generali in caso di perturbazioni del traffico, la soppressione di treni, la pulizia delle carrozze (qualità dell’aria, igiene degli impianti sanitari, ecc.) e delle stazioni. Così come l’indagine sul grado di soddisfazione della clientela, il trattamento di reclami, rimborsi e indennità per il mancato rispetto delle norme di qualità del servizio e l’assistenza fornita alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.”

Fonti: ANSA, Parlamento Europeo http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_it.htm
Continua...

Pubblicità ingannevole e Pratiche commerciali sleali: nuove tutele per i consumatori

Il Consiglio dei Ministri ha emanato due decreti legislativi a tutela dei consumatori (n. 145 e 146/2007, in vigore dal 21 settembre 2007). Il primo ha ad oggetto la pubblicità ingannevole, il secondo decreto, invece, le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese e consumatori. L’Italia è uno dei primi paesi europei ad aver recepito la direttiva europea 2005/29, la quale verrà applicata nell’intero territorio dell’Unione Europea a partire dal 12 dicembre 2007.

Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 145: Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2007, n.207
In linea generale si ribadisce quanto già previsto da tempo nel nostro ordinamento e cioè che la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Per quanto riguarda il primo requisito: la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, è vietata pertanto ogni forma di pubblicità subliminale. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta.
Il Decreto stabilisce che l'ingannevolezza della pubblicità deve essere determinata considerandone tutti gli elementi , con particolare riferimento: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
La pubblicità comparativa è giudicata lecita qualora siano rispettati i seguenti requisiti:
a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo";
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
A vigilare sulla corretta applicazione della disciplina e a sanzionarne le violazioni sarà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si potrà avvalere della collaborazione della Guardia di Finanza. Tra le altre sanzioni applicabili, è previsto che con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità possa disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro , tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pubblicità che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonché suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.
E' tuttavia stabilito che le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina . In questo caso, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, qualora lo stesso sia stato attivato, anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina.

Fonte: www.filodiritto.com - Newsletter Giuridica

Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 146: Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004. (GU n. 207 del 6-9-2007 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembr e2007, n.146
In generale, una pratica commerciale è scorretta e in quanto tale vietata, se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali :
ingannevoli ossia la pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.
È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso .
Sono considerate in ogni caso ingannevoli alcune pratiche commerciali tra cui: affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista ; asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta; invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti.
aggressive
ossia la pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.
Sono considerate in ogni caso aggressive alcune pratiche commerciali, tra cui: creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale; effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è deputata a vigilare sull'applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali sleali e a sanzionare le violazioni. In particolare con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro , tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

Fonte: www.filodiritto.com - Newsletter Giuridica

Continua...