martedì 28 ottobre 2008

Suonerie per cellulari: interviene il Garante

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha condannato le società Zero9, One Worldwide, Jamba e Club Zed per la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli aventi ad oggetto suonerie per cellulari. Mentre, infatti, si prometteva apparentemente all’ignaro utente la possibilità di inviare sms gratis, questi si trovava – a sua incompleta insaputa – abbonato ad un servizio di suonerie e di altri contenuti per cellulare.
Oltre al blocco dei siti internet, nel caso di Zero9, il Garante ha comminato sanzioni pecuniarie anche agli operatori di telefonia mobile in quanto ritenuti corresponsabili della diffusione della pratica commerciale reputata scorretta.

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lunedì 27 ottobre 2008

Agevolazioni Mutui Prima Casa

Sì alle detrazioni degli interessi pagati sul prestito per acquistare la prima casa, comprata all'asta e occupata illegittimamente dall'ex proprietario, anche se adibita ad abitazione principale oltre il termine di un anno dall'acquisto. Lo ha stabilito l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 385/E del 14 ottobre 2008, purché però l'azione esecutiva per il rilascio sia attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e l'utilizzo come abitazione principale avvenga entro il successivo anno. Per le Entrate si tratta, infatti, di una situazione analoga all'acquisto di un immobile locato.
FONTE: Il Sole 24 Ore - www.ilsole24ore.com

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venerdì 24 ottobre 2008

Sconto sui medicinali e corretta indicazione sullo scontrino

Per lo sconto Irpef sull'acquisto dei medicinali occorre che lo scontrino della farmacia riporti l'indicazione «farmaco» o «medicinale». Per l'agenzia dell'Entrate, se il documento fiscale riporta la dicitura «parafarmaci», non si ha invece diritto alla riduzione dell'imposta. Lo ha precisato l'Agenzia con la risoluzione 396/E.
FONTE: Il Sole 24 Ore – www.ilsole24ore.com

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giovedì 23 ottobre 2008

Parcheggi a pagamento: nuova pronuncia del TAR Lazio

Riportiamo alcuni interessanti principi contenuti nella sentenza del T.A.R. Lazio n° 5218/2008 in materia di parcheggi a pagamento: “la delibera istitutiva di zone a parcheggio a pagamento è illegittima se non chiarisce la specifica ragione per la quale la zona è stata definita “di particolare rilevanza urbanistica”, specie ove si limiti, a tal riguardo, a richiamare uno “studio” che non risulta allegato al provvedimento.
La particolare rilevanza urbanistica può emergere da uno studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbisogno effettivo ed in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate: in caso contrario, pertanto, il provvedimento è adottato in mancanza di una idonea istruttoria.
Va ricordata l’autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 116/2007), la quale ha già inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento
”.

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mercoledì 22 ottobre 2008

Proposto aumento sanzioni per chi fuma mentre guida

Da 148 a 594 euro di multa per chi fuma mentre è alla guida.
E' quanto previsto da un disegno di legge in esame alla Commissione Lavori Pubblici del Senato. Il provvedimento, che, tra l'altro, mira ad allineare la legislazione italiana con quella di altri paesi europei come l'Inghilterra e la Svezia, va a modificare l'articolo 173 del Codice della strada nel senso di introdurre il divieto per i conducenti di fumare durante la guida e si inserisce tra gli interventi in materia di sicurezza stradale. Accendersi una sigaretta mentre si è alla guida, infatti, potrebbe, al pari dell'uso del telefonino, comportare un calo di attenzione della guida stessa, aumentando, in tal modo le probabilità di incidente. Allo stesso modo tenere in mano la sigaretta non permetterebbe di eseguire movimento sicuri e corretti mentre si sta guidando. "Se, per esempio, cade l'accendino o, peggio, cade la sigaretta accesa, il guidatore, cercando di evitare che si bruci il tappetino della macchina, viene a trovarsi in una situazione di stress e di pericolo; anche solo l'accendere la sigaretta o depositare la cenere nel portacenere provoca una dispersione di attenzione in quanto comporta l'impiego di una mano e costringe, quindi, il guidatore a usarne solo una per gestire il volante. Secondo una ricerca della Brunel University, chi fuma guida più velocemente e in maniera più frenetica rispetto a chi è esente da questo vizio.
Anche il fatto che l'aria dell'abitacolo diventa irrespirabile può incidere sulla reattività del guidatore senza che egli se ne avveda, aumentando il pericolo di incidenti.
Fumare mentre si guida determina una situazione equiparabile a quanto accade in caso di uso del telefono cellulare mentre si è al volante e, come sappiamo, una recente norma introdotta nel citato codice della strada, vieta l'uso degli apparecchi radiotelefonici durante la marcia e prevede adeguate sanzioni in caso di violazione.
Un altro argomento, altrettanto valido, a sostegno del divieto di fumare durante la guida di un autoveicolo, si ravvisa nella necessità della tutela della salute dei terzi viaggiatori, in particolare i bambini, i quali sono sottoposti al dannosissimo fumo passivo.
Inoltre vi è il fatto che spesso, e per consuetudine quasi automatica, il conducente getta fuori dal finestrino il mozzicone acceso, con conseguenze imprevedibili per l'ambiente esterno. La circostanza ha spesso causato incendi sulle sterpaglie adiacenti strade a percorrenza veloce, con la comparsa improvvisa di fumo che, ostacolando la visibilità, rischia di provocare incidenti. Lo stesso gesto di eliminare dall'abitacolo di un veicolo in corsa la sigaretta, provoca, a contatto con il vento, la dispersione all'interno del veicolo di ceneri accese che possono causare incendi all'interno del veicolo stesso.
Appare, dunque, opportuno e necessario modificare la disciplina vigente, per rafforzare la prevenzione e per garantire maggiore sicurezza sulle strade nel nostro Paese, introducendo nel citato codice della strada una norma che sancisca il divieto di fumare durante la guida di autoveicoli e le relative sanzioni per chi contravviene alla norma stessa.
" (Dalla relazione Parlamentare)
In caso di violazione della normativa, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in caso di recidiva nel biennio.
FONTE: Il Sole 24 Ore - www.professionisti24.ilsole24ore.com

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martedì 21 ottobre 2008

Tentativo obbligatorio di conciliazione anche per accertare l'esistenza del contratto

Il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al CORECOM o alla Camera di Commercio è obbligatorio anche per accertare l’esistenza stessa del contratto con l’operatore telefonico. A ribadirlo è stata la Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza del 30 settembre 2008, n. 24334. In particolare, nel testo della pronuncia si legge: «in tema di contratti in materia di telecomunicazioni tra utente e soggetto autorizzato o destinatario di licenze rientranti tra le fattispecie disciplinate dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazione e radiotelevisivo”) e dal “regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti” approvato da detta Autorità (v. l’Allegato A, Delibera n. 82/02/CONS), anche le controversie volte a stabilire se sia stato o meno stipulato uno dei predetti contratti, sono assoggettate alla disciplina prevista in detta normativa nel comma 11 dell’art. 1 della legge e negli artt. 3 e 4 del regolamento; e quindi l’attore, prima dt agire in giudizio, è tenuto a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio».

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lunedì 20 ottobre 2008

H3G e sospensione recupero crediti: Alleanza Consumatori risponde

Con riferimento al provvedimento dell’Antitrust che ha ordinato ad h3g la sospensione coattiva del recupero crediti per le maxi bollette, potreste spiegarmi cosa si intende per consumi “contestati dagli utenti attraverso reclami presentati alla stessa azienda o a pubbliche autorità”.
E’ disponibile un formulario specifico per questi reclami?
Grazie.
R.C.

Buongiorno e grazie per averci contattato.
Rispondendo alla sua domanda, non c'è un formulario ad hoc per presentare un reclamo alla H3G.
Qualora le siano state fatturate somme relative al traffico dati effettuato oltre la soglia di 5 GB/mese oppure somme relative a traffico dati effettuato in roaming GPRS, nel periodo 21 settembre 2007 – 31 maggio 2008, allora sarà sufficiente inviare una lettera raccomandata a.r. di reclamo alla H3G, intimando alla stessa di sospendere qualsiasi attività diretta al recupero coattivo di dette somme, in ottemperanza alla decisione adottata dall'AGCM.
Lì dove si parla di "pubbliche autorità", invece, si intende far riferimento all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

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venerdì 17 ottobre 2008

Farmaci da banco: accordo pre i prezzi in vetrina

Firmato al Ministero dello Sviluppo Economico il Protocollo d’Intesa sulla trasparenza prezzi dei farmaci da banco in conseguenza dell’iniziativa promossa dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, nata dalle segnalazioni dei consumatori che hanno manifestato disagio relativamente all’assenza – dall’inizio del 2008 e venendo meno l’obbligo in tal senso per i produttori ai sensi della Finanziaria 2007 – dell’indicazione del prezzo di vendita sulle confezioni dei medicinali e alla conseguente impossibilità di verificare gli sconti eventualmente proposti dalla farmacia o dal punto vendita prescelto. Un “cartello informativo” per 20 confezioni di farmaci da banco nel quale sarà riportato il prezzo di vendita al pubblico praticato presso ogni singolo punto di vendita (farmacie, parafarmacie e “corners” presso la grande distribuzione). Delle 20 confezioni, 15 saranno da selezionare all’interno di un elenco dei cinquanta prodotti maggiormente commercializzati e 5 saranno individuate autonomamente dal singolo esercizio. Questo è quanto prevede il Protocollo d’intesa. La campagna informativa partirà il 16 ottobre presso i punti vendita che sceglieranno di aderire.

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giovedì 16 ottobre 2008

Foro del consumatore: nuova pronuncia della Cassazione

In tema di cd. contratti del consumatore, la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 24262 del 26 settembre 2008), in sede di regolamento di competenza, nell'individuare il giudice competente, ha affermato che il foro del consumatore é esclusivo e speciale sicché la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro indicato come competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. civ., é presuntivamente vessatoria e, pertanto, nulla. Inoltre, secondo la Suprema Corte, la disciplina di tutela del c.d. Codice del consumo (come quella di cui ai previgenti artt. 1469 bis e seguenti cod. civ.) può essere validamente derogata dalle parti soltanto con clausola oggetto di idonea trattativa - caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività -, precisando che incombe sul professionista il relativo onere probatorio. In particolare, poi, la Cassazione ha ritenuto che l'aggiunta a penna della clausola derogatoria del foro del consumatore, nell'ambito di un testo contrattuale dattiloscritto, o la mera approvazione per iscritto di una tale clausola sono inidonee ai fini della prova positiva della trattativa e che, inoltre, neppure il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al numero d'ordine è idonea a determinare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., l'efficacia della clausola vessatoria in parola, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti chiaramente e autonomamente evidenziata dal predisponente e specificamente e autonomamente sottoscritta dall'aderente.

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mercoledì 15 ottobre 2008

Multe: la querela del vigile non è più necessaria

La Corte di cassazione con la sentenza n. 21816 del 29 agosto 2008 apre un varco agli automobilisti che intendono contestare una multa ricevuta ingiustamente sulla base del solo verbale di contravvenzione scritto dai vigili. Per la Corte, che ha accolto il ricorso presentato da una donna multata per essere passata con il rosso, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso da attribuire al verbale, sulla base del Codice civile, non esiste nè per quei fatti che, per la loro dinamica, non si sono potuti controllare secondo un metro oggettivo nè per quanto riguarda le semplici valutazioni del pubblico ufficiale.
FONTE: Il Sole 24 Ore - www.ilsole24ore.com

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martedì 14 ottobre 2008

Energia: Antitrust sanziona Enel Energia per pratiche commerciali scorrette

Multe di 1.100mila euro. Enel Energia ha realizzato il passaggio di clienti residenziali dal mercato di Maggior Tutela al Mercato Libero e l’acquisizione di clienti sul mercato del gas, mediante l’attivazione di forniture di energia elettrica e/o di gas non richieste e ostacolando l’esercizio del diritto di ripensamento. Adottate anche procedure di marketing aggressive. Dichiarate ingannevoli le campagne pubblicitarie “Bioraria” e “Vantaggio 5+1”.
Alla holding Enel, ritenuta responsabile in qualità di committente degli spot televisivi, sanzione di 100mila euro.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 4 settembre 2008, ha deciso di sanzionare Enel S.p.A. e Enel Energia, con multe, rispettivamente, di 100mila e 1.100mila euro, per pratiche commerciali scorrette.
Secondo l’Antitrust i comportamenti di Enel Energia sono stati finalizzati ad acquisire contratti di fornitura di energia e gas con distinte pratiche che hanno condizionato considerevolmente le scelte dei consumatori. Per quanto riguarda invece la capogruppo Enel, l’Antitrust ne ha accertato la responsabilità, in qualità di committente, relativamente alla diffusione di uno spot televisivo giudicato ingannevole.
I COMPORTAMENTI DI ENEL ENERGIA
Secondo l’Antitrust, Enel Energia, società del gruppo Enel attiva nel Mercato Libero, ha messo in atto pratiche commerciali scorrette:
a) nel passaggio di clienti in regime di c.d. Maggior Tutela al Mercato Libero dell’energia elettrica;
b) nell’attivazione non richiesta di una fornitura di gas naturale.
La società ha messo in atto pratiche commerciali aggressive attivando forniture di luce e gas non richieste, esigendone, in alcuni casi, il pagamento, imponendo ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento e adottando procedure di marketing aggressive.
La società inoltre, per le offerte commerciali riguardanti entrambi i servizi di fornitura di elettricità e gas, ha fornito ai consumatori indicazioni non rispondenti al vero, inesatte, incomplete. Enel Energia ha anche omesso di fornire, attraverso i canali di vendita (call center e agenti) notizie rilevanti sull’attività svolta, le condizioni di mercato e di fruibilità delle offerte, le modalità di conclusione del contratto. In particolare non è stato chiarito agli utenti che i contratti comportavano lo spostamento ad un nuovo fornitore e, per quanto riguarda l’energia elettrica, il passaggio dal mercato di Maggior Tutela al Mercato Libero, con un piano tariffario soggetto, nel futuro, alle variazioni del mercato. In alcuni casi è stata taciuta la possibilità di esercitare tempestivamente il diritto di recesso. L’Autorità ha sanzionato le due distinte pratiche con multe pari, ciascuna, a 500mila euro.

LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE INGANNEVOLI
L’Autorità ha anche dichiarato ingannevoli le campagne pubblicitarie svolte per promuovere le offerte ‘Bioraria’ e ‘Vantaggio 5+’ attraverso l’invio di brochure ai potenziali clienti e la diffusione di uno spot televisivo, sanzionando Enel Energia con una multa di 100mila euro. Per lo spot televisivo l’Antitrust ha stabilito la responsabilità anche della capogruppo Enel in quanto è risultata committente del messaggio, comminando una sanzione di 100mila euro.
L’istruttoria era stata avviata il 21 febbraio 2008, dopo che numerosi consumatori avevano segnalato di aver contestato alla società Enel Energia l’attivazione di forniture di energia elettrica e/o di gas, da essi mai richieste o rispetto alle quali era stato tempestivamente esercitato, senza successo, il diritto di ripensamento o il diritto di recesso. Ulteriori denunce contestavano invece la possibile ingannevolezza di alcuni messaggi pubblicitari che promuovevano le offerte riferite all’elettricità e al gas, denominate “Bioraria” e “Vantaggio 5+”, senza chiarire che le offerte stesse determinavano lo spostamento dell’utente ad un nuovo fornitore e, per quanto riguarda l’energia elettrica, il passaggio dal mercato di Maggior Tutela al Mercato Libero.
FONTE: Comunicato stampa Autorità Garante della concorrenza e del mercato

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lunedì 13 ottobre 2008

Suonerie e servizi in abbonamento: Alleanza Consumatori risponde

Vorrei sapere se è possibile presentare un reclamo per il servizio di abbonamento Leo.net della società One Worldwide srl, che invia messaggi indesiderati a prezzi incredibili, ed ottenere il rimborso di quanto pagato. Quantomeno credo vi siano gli estremi per informazione non esaustiva.
M. P.

Egr. Sig. M. P.,
qualora non lo avesse già fatto, le consigliamo innanzitutto di contattare il call center del suo gestore telefonico per chiedere la disattivazione dei servizi oppure per conoscere il numero di rete fissa al quale fare riferimento per chiedere ed ottenere la disattivazione del servizio direttamente da chi lo fornisce. Le consigliamo, inoltre, di inviare una lettera raccomandata a/r alla sede legale della One Worldwide S.r.l. nella quale diffida la stessa dall'inviale ulteriori sms e chiede la restituzione dei soldi entro dieci giorni dalla ricezione della lettera, minacciando, in mancanza, di denunciare l'accaduto alla Polizia postale ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la pubblicità ingannevole, nonché di far valere i propri diritti dinanzi alla compettente Autorità Giudiziaria per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato.

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venerdì 10 ottobre 2008

Bonus sociale elettricità: ecco le modalità applicative

Al via le modalità applicative necessarie per l’attivazione da parte degli operatori del nuovo regime di protezione sociale che garantirà un risparmio del 20% circa sulle bollette dell’energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico. Il valore del ‘bonus’ sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare (60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4). A regime, si stima che potranno beneficiare della compensazione sociale circa 5 milioni di clienti disagiati, ai quali saranno assegnati, nel complesso circa 384 milioni di euro l’anno.
Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 e prevede che il godimento del bonus possa essere anche retroattivo per tutto il 2008, per le richieste effettuate entro il 28 febbraio 2009 (delibera ARG/elt 117/08, disponibile sul sito www.autorita.energia.it). Nel corso delle prossime settimane, l’Autorità, gli operatori e i Comuni renderanno disponibili informazioni di dettaglio per la presentazione da parte dei clienti della richiesta per essere ammessi al bonus sociale.
Il bonus per i clienti domestici disagiati: chi può chiederlo
Potranno accedere al bonus sociale, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, tutti i nuclei familiari che dispongono di un ISEE, il cui valore sia inferiore o uguale a 7500 euro. L’ISEE è l’indicatore di situazione economica equivalente, che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare-immobiliare e delle caratteristiche di numerosità e tipologia. E’ già ampiamente utilizzato per l’accesso ad altre prestazioni a carattere sociale, soprattutto a livello locale. A titolo puramente esemplificativo, un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito, in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia ISEE di 7.500 con reddito annuo lordo fino a circa 23.400 euro.
Come chiedere il bonus
Una volta attivato l’apposito sistema informatico per far fronte alle richieste, che secondo la delibera dell’Autorità dovrebbe essere completato entro 90 giorni, il cliente domestico disagiato potrà fare richiesta di accesso al bonus recandosi presso il proprio Comune di residenza con l’attestazione del valore ISEE. Il cliente finale interessato dovrà anche presentare le indicazioni sulla sua fornitura elettrica (già reperibili su ogni bolletta) e sulla numerosità della famiglia anagrafica.
La domanda, dopo gli opportuni controlli, darà diritto al riconoscimento della compensazione per 12 mensilità (salvo rinnovo).
La riforma della tariffa domestica
Per recuperare i circa 384 milioni di euro necessari all’erogazione del bonus sociale, è prevista l’introduzione di una nuova componente tariffaria (denominata As) che verrà applicata alla generalità dell’utenza (domestica e non), ad esclusione dei soggetti destinatari della compensazione.
L’applicazione del bonus, non comporterà comunque variazioni della spesa elettrica della famiglia tipo (con consumi di 2.700 kWh/anno e 3 kW di potenza impegnata). Contestualmente all’introduzione del regime di tutela sociale, con la delibera ARG/elt 117/08, l’Autorità ha infatti disposto la revisione della struttura tariffaria applicata alla generalità della clientela domestica. Il nuovo regime sarà in vigore dal 1 gennaio 2009 e comporta alcune novità di rilievo.
In particolare, grazie ad alcune rimodulazioni del sistema verrà di fatto assicurato un ulteriore riallineamento della tariffa ai reali costi sottostanti, riassorbendo parzialmente i meccanismi di sovvenzione incrociata, presenti nell’attuale sistema tariffario.
Il riallineamento comporterà una diminuzione di spesa di qualche punto percentuale per i consumi medio-alti (2700-4800 kWh/anno) nelle abitazioni di residenza, situazione che interessa tipicamente le famiglie numerose. Allo stesso tempo, vi sarà un aumento di spesa per i consumi molto alti (sopra i 5000 kWh/anno) e per quelli bassi (ad esempio single benestanti).
FONTE: Autorità per l’energia elettrica e il gas

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giovedì 9 ottobre 2008

Cassazione: assicurazione anche per le auto fuori uso

Anche le macchine vecchie e abbandonate per strada, e quindi fuori uso, devono avere la copertura assicurativa, a stabilirlo è stata la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 22035/2008). Si legge, infatti, nel testo della sentenza che "l'art. 1, l. 24 dicembre 1969 n. 990, prevede l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore posti in circolazione 'su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate' e l'art. 2, 1° co., d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, contenente il regolamento esecutivo della legge n. 990 del 1969, dispone che 'Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate'". Secondo giurisprudenza costante della Corte, quindi, “i veicoli, ancorché privi ci parti essenziali per un'autonoma circolazione o fortemente danneggiati od usurati, non sono esclusi dall'obbligo assicurativo se non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il proprietario abbia raggiunto accordi con terzi per provvedere all'asporto ed alla successiva demolizione. Detta affermazione è conforme alla disposizione dell'art. 7, n. 3, lett. 1), - voce 16.01.00 all. A –, dell'abrogato d.lgs. n. 22/97 (vedi ora per una identica formulazione l'art. 184, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), secondo la quale costituisce requisito oggettivo per la classificazione come fuori uso dei veicoli a motore, rimorchi e simili, l'assoluta impossibilità materiale od inconvenienza economica del ripristino dell'idoneità del veicolo alla circolazione, con la quale doveva concorrere ai fini della loro qualificazione come rifiuti anche l'ulteriore requisito soggettivo dell'essersi di essi il detentore disfatto o di avere egli deciso o l'obbligo di disfarsi, richiesto dall'art. 6, n. 1, lett. a) dello stesso d.lgs.2".

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mercoledì 8 ottobre 2008

Bevande alcoliche e tabelle informative da esporre in pubs e locali: interviene il Ministero della Salute

Con Decreto del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 30 luglio 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2008) sono stati definiti i contenuti delle tabelle da esporre nei locali in cui si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Il decreto è stato predisposto in attuazione del Decreto legge 3 agosto 2007 n.117, recante “Disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della Legge 2 ottobre 2007, n. 160.
In particolare l’art. 6 del d.l. 117/2007 (cosiddetto “Decreto Bianchi”) introduce nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

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martedì 7 ottobre 2008

Cassazione sulle clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato

Le clausole di polizza, che delimitano il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 cod. civ. e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo”. E’ questo il principio affermato recentemente dalla Corte di Cassazione n° 866 del 17.01.2008 riguardante il caso di una richiesta di indennizzo proposta dall’assicurato e respinta dall’assicurazione in quanto rientrante nell’esclusione di cui all’art. 4, comma 3, delle condizioni generali di assicurazione, che prevedeva la non indennizzabilità per qualsiasi cura, protesi dentaria e paradentopatie, indipendentemente dall’accertamento della causa generatrice dell’intervento.

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lunedì 6 ottobre 2008

Blocco delle chiamate: Alleanza Consumatori risponde

Salve, in data odierna Wind mi ha comunicato che il blocco delle chiamate da casa verso cellulari è stato disattivato in base alla normativa 418/07/cons e 97/08/cons. Trovo questo assurdo e, in un momento particolare di crisi, come è possibile tutto questo? Come difenderci da un uso improprio del telefono di casa?
A. D. P. da Napoli

Egr. Sig. A. D. P.,
La Delibera n. 97/08/CONS impone agli operatori della telefonia fissa di attivare, gratuitamente ed in maniera automatica, agli abbonati che entro il 31 maggio 2008 non abbiano comunicato alcuna scelta o vi abbiano rinunciato lo sbarramento selettivo delle chiamate in uscita verso determinate numerazioni a sovrapprezzo, con decorrenza dal 30 giugno 2008. Appare, quindi, del tutto arbitraria la scelta di Wind-Infostrada di disattivare lo sbarramento delle chiamate da fisso verso mobile, al quale le delibere dell'AGCOM non si riferiscono in alcun modo.
Le consigliamo, quindi, di telefonare innanzitutto al Servizio Clienti 155 e richiedere il ripristino del blocco delle chiamate verso rete mobile, dato che non ne ha mai formalmente richiesto la disattivazione, oppure di inviare una raccomandata a/r presentando un reclamo ed intimando il ripristino del blocco entro 10 gg.

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venerdì 3 ottobre 2008

Sky e costi di recesso: nuovo provvedimento dell'AGCOM

Con la delibera n. 484/08/CONS, pubblicata il 29 luglio 2008, l’AGCOM ha ordinato a SKY di adeguare, nel termine di 60 giorni, le Condizioni generali d’abbonamento addebitando all’abbonato che esercita il recesso un importo complessivo non superiore alla somma tra: (1) il corrispettivo pagato da Sky agli Sky Service per il ritiro del singolo decoder e (2) i corrispettivi pagati da Sky alla società fornitrice di servizi di logistica integrata per il recupero del decoder presso gli Sky Service, nonché per il suo invio al CAT ed il successivo trasporto ai magazzini. Tale somma si aggira intorno ai 10 € ed al di là della stessa Sky non può addebitare al cliente recedente alcun ulteriore importo.

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giovedì 2 ottobre 2008

Gas naturale: più controlli sulla qualità e la sicurezza dei consumatori

L’Autorità per l’energia ha deciso di incrementare del 20% il numero delle verifiche rispetto agli anni precedenti, per il periodo 1° ottobre 2008-30 settembre 2009. I controlli a campione scatteranno dal 1° ottobre e saranno effettuati con la collaborazione della “Stazione Sperimentale per i Combustibili” e il Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza (“Nucleo Speciale Tutela Mercati”). Il provvedimento (VIS 63/08) è pubblicato sul sito www.autorita.energia.it. La campagna di verifiche coprirà tutto il territorio nazionale e prevede 60 prelievi, senza preavviso, presso le società di distribuzione. L’obiettivo è di verificare il rispetto di parametri particolarmente significativi ai fini della sicurezza e della corretta contabilizzazione del gas consumato, quali il grado di odorizzazione del gas, il potere calorifico e la pressione di fornitura.
Di fatto, l’odorizzazione del gas è rilevante per il consumatore ai fini della sicurezza, per la tempestiva individuazione di eventuali dispersioni; la mancata o insufficiente odorizzazione comporta responsabilità penali per i distributori, ai sensi della legge n. 1083/71. Ai fini della sicurezza è importante anche la verifica della pressione di fornitura che viene compromessa se l’utilizzo del gas avviene al di sotto di determinati valori di pressione. Le verifiche sul potere calorifico riguardano l’energia totale fornita e consentono di stabilire se il gas erogato è idoneo a essere utilizzato nelle apparecchiature del cliente finale.

Controlli sulla sicurezza delle reti.
Oltre alle attività di controllo sopra descritte, l’Autorità, sin dal 2001, ha imposto alle imprese di distribuzione del gas naturale di effettuare controlli su specifici parametri rilevanti ai fini della sicurezza. In particolare i distributori hanno l’obbligo di:
- ispezionare annualmente le proprie reti, garantendo un minimo di verifiche determinato come quota percentuale dell’estensione delle tubazioni;
- effettuare un numero minimo annuo di controlli del grado di odorizzazione del gas, sulle proprie reti;
- redigere un rapporto sullo stato di protezione catodica delle reti sulla base delle rilevazioni effettuate.
Le imprese di distribuzione hanno l’obbligo di registrare i controlli effettuati per agevolare le successive verifiche a campione dell’Autorità, i cui esiti possono comportare penalità per i distributori se vengono rilevate carenze o irregolarità.
Fonte: Autorità per l'energia elettrica e per il gas

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mercoledì 1 ottobre 2008

Infrazione Codice della Strada: valide anche se contestate a qualche chilometro di distanza

Secondo la Corte di Cassazione (Sent. 22364/08) le violazioni del Codice della Strada possono essere contestate anche in un secondo momento ovvero anche a qualche chilometro di distanza dal punto in cui sono avvenute. Si precisa, infatti, che "occorre poi osservare che l'immediatezza della contestazione, che l'articolo 200 del codice della strada impone 'quando è possibile', non comporta l'arresto repentino del veicolo mediante il quale è stata commessa l'infrazione, ma esige che vi sia una ragionevole continuità temporale e spaziale dal momento in cui si è verificata la violazione della infrazione a quello in cui il trasgressore viene reso edotto dell'accertamento e posto in condizioni di esporre le sue eventuali ragioni".
"Nel caso di specie – prosegue la Corte –, così come delineato in fatto dalla sentenza di merito, non può ritenersi che vi sia stata soluzione di continuità temporale e spaziale tra l'accertamento e la contestazione, seppur avvenuta a qualche chilometro di distanza, risultando idonee le ragioni della contestazione operata a qualche chilometro di distanza".

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