Tentativo obbligatorio di conciliazione anche per accertare l'esistenza del contratto Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

martedì 21 ottobre 2008

Tentativo obbligatorio di conciliazione anche per accertare l'esistenza del contratto

Il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al CORECOM o alla Camera di Commercio è obbligatorio anche per accertare l’esistenza stessa del contratto con l’operatore telefonico. A ribadirlo è stata la Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza del 30 settembre 2008, n. 24334. In particolare, nel testo della pronuncia si legge: «in tema di contratti in materia di telecomunicazioni tra utente e soggetto autorizzato o destinatario di licenze rientranti tra le fattispecie disciplinate dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazione e radiotelevisivo”) e dal “regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti” approvato da detta Autorità (v. l’Allegato A, Delibera n. 82/02/CONS), anche le controversie volte a stabilire se sia stato o meno stipulato uno dei predetti contratti, sono assoggettate alla disciplina prevista in detta normativa nel comma 11 dell’art. 1 della legge e negli artt. 3 e 4 del regolamento; e quindi l’attore, prima dt agire in giudizio, è tenuto a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio».

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