martedì 30 dicembre 2008

Servizi telefonici attivati senza consenso: Antitrust sanziona Tele2

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 16 ottobre 2008, ha deciso di sanzionare Tele2 S.p.A. per pratiche commerciali scorrette, con una multa di 215.000 euro (ridotta a 165.000 euro, in considerazione del comportamento collaborativo della società).
La società Opitel s.p.a. (già Tele2 Italia s.p.a.) ha attivato - tramite call center, internet o agenti procacciatori - servizi di utenza telefonica non richiesti in modo consapevole da parte dell’intestatario della linea, o con caratteristiche difformi da quelle promesse, senza prevedere la possibilità, per il contraente, di posticipare l’avvio delle procedure di attivazione del servizio ad un momento successivo rispetto alla registrazione del consenso telefonico e gestendo con ritardo i reclami.
In particolare i consumatori sono stati indotti a credere che il contratto di utenza del servizio telefonico si sarebbe perfezionato solo dopo la sottoscrizione dei moduli inviati a domicilio, senza far comprendere che la registrazione telefonica del consenso comportava comunque la conclusione del contratto. In numerosi casi, infatti, i consumatori si sono accorti di essere passati al nuovo operatore solo al momento della ricezione delle fatture da parte di Tele2.
L’istruttoria ha poi evidenziato in alcuni casi segnalati una difformità tra le informazioni fornite verbalmente in sede di proposta contrattuale e quelle contenute nella documentazione contrattuale inviata successivamente al domicilio dell’utente.
FONTE: Autorità Garante Concorrenza e Mercato – Comunicato del 31/10/2008


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lunedì 29 dicembre 2008

Telefonate commerciali indesiderate: Alleanza Consumatori risponde

Vengo spesso contattato da Tele2 per proposte commerciali. Pensavo fosse finalmente proibito dalla legge disturbare telefonicamente. Ho fatto presente agli operatori che, se continuano a disturbarmi, li avrei denunciati. Hanno continuato a disturbare. Io non ho mai richiesto servizi e consulenze Tele2, anzi, come già detto, ho chiesto agli operatori di non disturbarmi più. Desidero sapere se Tele2 è legittimata a disturbarmi. In caso contrario desidero sapere come procedere. Grazie. Un cordiale saluto.
A. P. (Catania)


Il problema da Lei segnalatoci è - purtroppo - uno dei più risalenti e diffusi tra i consumatori.
La nostra associazione si è già occupata in maniera approfondita della questione in due interventi pubblicati sul proprio sito internet.
Di seguito tova i link:
Spamming telefonico e telefonate indesiderate - Parte 1
http://alleanzaconsumatorisa.blogspot.com/2008/03/spamming-telefonico-e-telefonate.html

Spamming telefonico e telefonate indesiderate - Parte 2 (Guida Pratica)
http://alleanzaconsumatorisa.blogspot.com/2008/03/spamming-telefonico-e-telefonate_18.html

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martedì 23 dicembre 2008

Telefonia fissa: attivo il blocco permanente gratuito delle chiamate

Ricordiamo ai nostri lettori che dal 1° ottobre 2008, ovvero da oltre due mesi, sulle linee della telefonia fissa è attivo il blocco permanente gratuito delle chiamate verso le numerazioni più costose o critiche che ridurrà notevolmente il rischio per gli abbonati di ricevere bollette con addebiti, per chiamate mai effettuate, dovuti a comportamenti illeciti di terzi.
Gli utenti, anche dopo il 1° ottobre 2008, hanno la possibilità di chiedere, con una semplice telefonata al proprio gestore, di rimuovere il blocco permanente o di sostituirlo con un blocco a PIN.
Gli abbonati (ovvero coloro i quali ricevono la bolletta periodica) della telefonia fissa e mobile potranno richiedere al proprio operatore di attivare gratuitamente un servizio di avviso telefonico per traffico anomalo al superamento di determinate soglie di spesa.
FONTE: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Comunicato del 29/09/2008


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lunedì 22 dicembre 2008

Blocco chiamate verso cellulari: Alleanza Consumatori risponde

Salve, ho ricevuto una comunicazione da Infostrada in cui si diceva che il blocco delle chiamate da casa verso cellulari era stato disattivato in base alla normativa 418/07/cons e 97/08/cons. Trovo tutto ciò assurdo e, in un momento particolare di crisi come quello attuale, come è possibile che questo avvenga? Come possiamo difenderci da un uso improprio del telefono di casa? Grazie.
A. D. P. (Napoli)

Salve, vorrei capire perché la Wind-Infostrada ha deciso di disattivare sulla mia linea il blocco delle chiamate ai cellulari. Penso che sia dovere del cliente decidere in merito alla propria bolletta. Spero che venga al più presto ripristinato. Grazie
A. M. R. (Palermo)

Il 30/07/2008, via telefono, un operatore di Wind Infostrada mi proponeva l'abbonamento "tutto incluso", che io sottoscrivevo, anche dietro rassicurazione che avrei potuto disattivare le chiamate dal mio apparecchio fisso verso i cellulari. Invece, quando ho poi chiamato il 155 per richiedere il servizio di disattivazione, mi è stato risposto che in base alla normativa 418/07/cons e 97/08/cons c'era un divieto ad hoc per gli operatori di telefonia. Io, però, ho letto quella normativa e non vi ho trovato alcun divieto in tal senso. Quella di Infostrada è una vergognosa speculazione che comporta, tra l'altro, anche dissapori in famiglia tra padri e figli. Che fare, visto che alle rimostranze fatte per iscritto per tale squallido comportamento, quei "signori" di Infostrada non rispondono nemmeno?

La Delibera n. 97/08/CONS impone agli operatori della telefonia fissa di attivare, gratuitamente ed in maniera automatica, agli abbonati che entro il 31 maggio 2008 non abbiano comunicato alcuna scelta o vi abbiano rinunciato lo sbarramento selettivo delle chiamate in uscita verso determinate numerazioni a sovrapprezzo, con decorrenza dal 30 giugno 2008. Appare, quindi, del tutto arbitraria la scelta di Wind-Infostrada di disattivare lo sbarramento delle chiamate da fisso verso mobile, al quale le delibere dell'AGCOM non si riferiscono in alcun modo.
Anche se il servizio clienti spesso non risponde, al momento stiamo comunque consigliando ad utenti Infostrada che hanno tale problema (purtroppo non sono pochi) di inviare una raccomandata a/r presentando un reclamo ed intimando l'attivazione del blocco entro 10 gg, nonché di inviare anche una lettera o fax per conoscenza al Garante delle Comunicazioni.
Ad ogni modo, Alleanza Consumatori ha già provveduto, in seguito a diverse segnalazioni con lo stesso contenuto della sua, a segnalare la questione al Garante, nella speranza che possano essere presi al più presto i dovuti provvedimenti.

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venerdì 19 dicembre 2008

Carta Europea di Solidarietà: firmano anche le Ferrovie dello Stato

Le Ferrovie dello Stato insieme alle ferrovie di belgio , francia e Lussemburgo hanno firmato la "Carta Europea per lo Sviluppo di iniziative sociali nelle stazioni" che prevede una serie di interventi di solidarietà per il recupero dell'emarginazione sociale. Tra i punti programmatici della Carta Europea, vi è la programmazione di interventi sociali in stazione con le istituzioni locali, le forze di pubblica sicurezza e le associazioni di volontariato interessate. Si prevede anche un'adeguata formazione del personale di stazione e la creazione di un sito internet dedicato. La condivisione dei risultati che deriveranno dal costante monitoraggio del fenomeno garantirà un coordinamento a livello europeo. Lo scopo comune è quello di fronteggiare un fenomeno che solo in Italia interessa circa 90mila persone l'anno e dal quale dipende il decoro e la vivibilita' nelle stazioni. Ogni intervento naturalmente dovrà avvenire tenendo conto della necessità di coniugare le esigenze della solidarietà sociale con quelle di garantire una maggiore sicurezza per le nostre città. Sarà dunque necessario sviluppare una politica in grado di offrire risposte concrete e di individuare strutture idonee di accoglienza che possano garantire un effettivo processo di recupero. Già in passato le Ferrovie dello Stato si sono mosse in questa direzione istituendo nelle stazioni d'italia gli Help Center (centri di prima accoglienza e orientamento) coordinati dall'Osservatorio nazionale sul disagio e la solidarieta' (http://www.onds.it/).

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giovedì 18 dicembre 2008

Bonus energia elettrica per le famiglie disagiate

Sono pronte le modalità applicative del "bonus" sulle bollette elettriche per le famiglie disagiate previste alla fine del 2007 dal Governo Prodi (decreto interministeriale del 28 dicembre 2007).
La delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che contiene le indicazioni operative è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 258 del 4 novembre. Lo sconto sulle bollette per le famiglie disagiate dovrebbe garantire un risparmio di circa il 20% all'anno ai clienti domestici con un contatore di potenza limitata a tre kilowatt. Si stima che il beneficio coinvolga cique milioni di famiglie.
Il valore del ‘bonus' sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare. Gli importi dello sconto previsti per il 2008 sono: 60 euro all'anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro all'anno per 3-4 persone, 135 euro all'/anno per un numero di persone superiore a quattro.
Possono accedere al bonus sociale i nuclei familiari che abbiano un Isee inferiore o uguale a 7.500 euro. L'Isee è l'indicatore di situazione economica equivalente (Dlgs 109/98), che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare-immobiliare e delle caratteristiche di numerosità.
Al bonus ha diritto anche chi è costretto a usare apparecchiature elettromedicali essenziali per restare in vita. La compensazione riconosciuta in questo caso sarà, per il 2008, di 150 euro. Il sistema sarà pienamente operativo da gennaio 2009 e, per le richieste effettuate entro il 28 febbraio 2009, il godimento del "bonus" potrà essere retroattivo per tutto il 2008.
FONTE: Il Sole 24 Ore (http://www.ilsole24ore.com/)

Per informazioni e dettagli sul bonus sociale rinviamo alla pagine web presente sul sito dell’Autorità per l’Energia e il Gas:
http://www.autorita.energia.it/bonus_sociale.htm


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mercoledì 17 dicembre 2008

Photored e autovelox: nuova pronuncia della Cassazione

Come ribadito dalla Corte di Cassazione (sez. 2, sentenza n. 558 del 11/01/2008), è corretto il comportamento del Giudice di Pace che non consideril’omologazione quale condizione sufficiente da sola a garantire il perfetto funzionamento delle apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni al semaforo rosso senza la presenza degli organi di polizia (cfr., recentemente, Cass. 17 novembre 2005 n. 23301 e 11 aprile 2006 n. 8465); ciò in quanto le amministrazioni comunali hanno anche l’obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, necessarie a garantirne l’esatto funzionamento; ed, in particolare, quelle, contenute nell’art. 2 del decreto ministeriale 1130/04, relative alla collocazione dell’apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche ritenute nella specie violate, con valutazioni in fatto, logicamente motivate e perciò insindacabili in questa sede”.

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martedì 16 dicembre 2008

Se i depuratori non sono attivi gli utenti non sono tenuti a pagare la relativa quota della tariffa

Con la sentenza n. 335/2008 il Giudice delle Leggi ha sancito l’illegittimità costituzionale di quelle norme che, in materia di servizio idrico, precedevano il pagamento da parte degli utenti della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione anche nel caso di depuratori non attivi.
In particolare, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale:
A) dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”;
B) dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
In entrambi i casi è stato ritenuto come le summenzionate norme, eliminando ogni diretta relazione tra il pagamento di tale quota e l’effettivo svolgimento del servizio che tale pagamento dovrebbe retribuire, si pongano in netto ed irragionevole contrasto con il sistema normativo al quale appartengono.
Il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato è infatti fondato sull’esistenza di un sinallagma contrattuale per cui si giustifica, per tutte le voci di cui si compone, ivi compresa la quota riferita al servizio di depurazione, in relazione alla fruizione di un servizio.
A sottolineare il fatto che anche la quota riferita ai servizi di depurazione rappresenti il corrispettivo di una prestazione commerciale è la sua soggezione ad IVA.

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lunedì 15 dicembre 2008

Transito su corsie preferenziali: valide le multe da porte telematiche

In una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha stabilito che sono legittime le multe elevate per transito su corsie preferenziali dalle porte telematiche. Il Comune di Firenze, il cui ricorso è stato accolto dai giudici di legittimità, ha dichiarato che la sentenza conferma ''l'autorizzazione, già certa per l'Amministrazione sulla base del codice della strada, per le porte telematiche di sanzionare non soltanto gli accessi non autorizzati alla ztl ma anche alle corsie preferenziali''.

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venerdì 12 dicembre 2008

Bonus gas per oltre 3 milioni di famiglie

Potrebbe raggiungere una platea di 3,5 milioni di famiglie il bonus gas che il Governo vorrebbe far partire a gennaio 2009. In base alla bozza di decreto messa a punto dal ministero per lo Sviluppo economico (attualmente l'unico testo disponibile, mentre per lo sconto energia il quadro di riferimento è quasi completo), l'agevolazione dovrebbe coprire il 15% della spesa sostenuta annualmente dalle famiglie disagiate per pagare le bollette del gas. Considerando la cifra complessivamente stanziata, 400 milioni di euro, lo sconto potrebbe valere mediamente 114 euro l'anno per famiglia.
La nuova misura a sostegno dei cittadini con basso reddito dovrebbe funzionare con gli stessi parametri già previsti per il bonus energia: per accedere, sarà necessario avere un'Isee (indicatore di situazione economica equivalente) di 7.500 euro all'anno e presentare domanda al proprio Comune di residenza.
A differenza del bonus per l'elettricità, però, articolato sul numero dei componenti del nucleo familiare (60 euro all'anno per 1-2 persone, 78 euro all'anno per 3-4 persone, 135 euro all'anno per nuclei di oltre quattro persone), quello sul gas potrebbe prevedere uno scaglionamento basato sulla fascia climatica di appartenenza del Comune.
L'agevolazione sul gas avrà un'incidenza superiore, per le famiglie, rispetto al bonus energia: se per la corrente elettrica la spesa è mediamente di 400 euro all'anno, per il gas si spende circa il doppio, 800-900 euro.
Se il bonus gas partirà effettivamente da gennaio, i Comuni dovranno gestire probabilmente una doppia agevolazione con un'unica istanza. Da gennaio, infatti, i municipi dovrebbero cominciare a raccogliere le domande delle famiglie disagiate per gli sconti sulle bollette elettriche. Quelle presentate fino al 28 febbraio 2009, daranno diritto allo sconto anche per il 2008.
Sta per arrivare, intanto, il modello di domanda per chiedere l'agevolazione sulle bollette elettriche.
FONTE: Il Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com)

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giovedì 11 dicembre 2008

Caro-tariffe: arriva il bonus gas per le famiglie disagiate

Se ne parlava già da un po' e finalmente arriva il bonus per il gas: 400 milioni di euro destinati alle famiglie numerose o disagiate per contrastare il caro-tariffe. Il Ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola ha varato la relativa bozza di decreto che - si legge in una nota - "prevede sconti sulle bollette del gas" e che sarà ora inviata alle Commissioni parlamentari che dovranno esprimere un parere e all'Autorità per l'energia e il gas, che con propria delibera definirà i criteri applicativi. Secondo le stime il Bonus Gas sarà operativo entro due mesi. "Il Bonus Gas - ha dichiarato il Ministro Scajola - è un nuovo significativo sostegno al reddito delle famiglie in condizioni disagiate e si aggiunge al Bonus Elettricità già in vigore, che distribuirà altri 400 milioni di euro e alla Social Card in corso di attuazione, per ulteriori 400 milioni di euro". Complessivamente, dunque, "nelle prossime settimane i cittadini e le famiglie a basso reddito avranno a disposizione risorse già disponibili per circa 1,2 miliardi di euro. E' un impegno importante del Governo, per sostenere il reddito delle famiglie in condizioni di disagio economico e di quelle numerose ed aiutarle ad affrontare questo periodo di crisi economica".
Le domande andranno presentate ai Comuni di residenza entro il 28 febbraio prossimo per poter ottenere i rimborsi retroattivi dal gennaio 2008. Le domande presentate successivamente daranno diritto al Bonus dai mesi successivi alla presentazione della domanda. Un ulteriore Bonus Elettricità da 150 euro è infine previsto per i cittadini che soffrono di patologie che richiedono il collegamento ad apparecchiature alimentate ad elettricità, ricorda infine il ministero, sottolineando che le informazioni sul Bonus sono reperibili al sito dell'Autorità per l'elettricità e il gas.
FONTE: ANSA (www.ansa.it)

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mercoledì 10 dicembre 2008

SKY e recesso dal contratto

Il 16 ottobre scorso il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da Sky contro la delibera n. 484/08/CONS dell'Agcom (con la quale si imponeva una notevole riduzione dei costi di recesso) perché “la ricorrente non ha fatto corretta applicazione della legge 40 (Bersani)”. Recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, quindi, non può costare più di 10,48 euro. Riassumendo (ed aggiornando) le indicazioni già fornite in un precedente post, ricordiamo che i clienti Sky possono:
- aspettare la naturale scadenza del contratto (che ha durata di 12 mesi) per recedere senza costi dal contratto, dando comunicazione a Sky di tale volontà mediante raccomandata a/r almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso al fine di evitarne il rinnovo tacito;
- recedere prima della scadenza del contratto, sempre inviando raccomandata a/r. In questo, però, si dovranno pagare i costi sostenuti dall’operatore (massimo 10,48 euro), le rate d'abbonamento per il periodo goduto e gli eventuali sconti avuti nell'anno in corso.

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martedì 9 dicembre 2008

AGCOM garantisce comparazione e qualità del servizio di accesso a Internet a larga banda da postazione fissa

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduta da Corrado Calabrò, ha approvato un provvedimento sulla qualità del servizio di accesso a Internet a larga banda da postazione fissa, introducendo un nuovo sistema per permettere al singolo consumatore di conoscere, in totale trasparenza, sia le prestazioni relative all’offerta di connessione ad Internet di ciascun operatore, al fine di effettuare una scelta consapevole anche sul piano della qualità dei servizi, sia le effettive prestazioni del proprio accesso una volta attivato il servizio. Gli utenti potranno confrontare meglio le diverse offerte pubblicizzate, in quanto gli operatori dovranno indicare nelle informazioni, con qualunque mezzo diffuse, la velocità minima risultante dalle misurazioni effettuate, definita come “banda disponibile in download nel 95% dei casi”, mentre oggi le offerte pubblicizzate indicano solo la velocità massima teorica.
Sarà messo a disposizione dei singoli utenti, in una fase successiva, un servizio gratuito di verifica delle reali prestazioni della propria linea di accesso (velocità di trasmissione, ritardo e tasso di perdita di pacchetti dati, durante le fasi di uploading e downloading).
A seguito di apposita manifestazione d’interesse, da presentare entro 30 giorni, l’Autorità individuerà un soggetto indipendente che, sotto il proprio coordinamento, avrà il compito di condurre l’attività di misurazione.

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venerdì 5 dicembre 2008

Overbooking e risarcimento del danno per vacanza rovinata

Riportiamo un interessante passaggio di una recente sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli in materia di overbooking e risarcimento del danno da vacanza rovinata: il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero e del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.

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giovedì 4 dicembre 2008

Notifica sanzione codice della strada: nuova pronuncia della Cassazione

Segnaliamo una interessante pronuncia del Giudice di Pace di Milano nella quale si legge che è inesistente la notifica del verbale di sanzione amministrativa qualora nel procedimento notificatorio sia mancata la fase di trasmissione ex art. 3 l. 820/82 riservata esclusivamente all’agente notificatore, ossia uno di quei soggetti individuati dall’art. 201 c.d.s.. Nel casi di specie, infatti, tale fase veniva delegata a Poste Italiane che provvedevano a stampare il verbale e provvedevano a quegli adempimenti che per legge spettano esclusivamente all’agente notificatore (inserimento della copia nella busta, consegna all’ufficio postale) sostituendosi così al Comune di Milano.

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martedì 28 ottobre 2008

Suonerie per cellulari: interviene il Garante

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha condannato le società Zero9, One Worldwide, Jamba e Club Zed per la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli aventi ad oggetto suonerie per cellulari. Mentre, infatti, si prometteva apparentemente all’ignaro utente la possibilità di inviare sms gratis, questi si trovava – a sua incompleta insaputa – abbonato ad un servizio di suonerie e di altri contenuti per cellulare.
Oltre al blocco dei siti internet, nel caso di Zero9, il Garante ha comminato sanzioni pecuniarie anche agli operatori di telefonia mobile in quanto ritenuti corresponsabili della diffusione della pratica commerciale reputata scorretta.

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lunedì 27 ottobre 2008

Agevolazioni Mutui Prima Casa

Sì alle detrazioni degli interessi pagati sul prestito per acquistare la prima casa, comprata all'asta e occupata illegittimamente dall'ex proprietario, anche se adibita ad abitazione principale oltre il termine di un anno dall'acquisto. Lo ha stabilito l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 385/E del 14 ottobre 2008, purché però l'azione esecutiva per il rilascio sia attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e l'utilizzo come abitazione principale avvenga entro il successivo anno. Per le Entrate si tratta, infatti, di una situazione analoga all'acquisto di un immobile locato.
FONTE: Il Sole 24 Ore - www.ilsole24ore.com

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venerdì 24 ottobre 2008

Sconto sui medicinali e corretta indicazione sullo scontrino

Per lo sconto Irpef sull'acquisto dei medicinali occorre che lo scontrino della farmacia riporti l'indicazione «farmaco» o «medicinale». Per l'agenzia dell'Entrate, se il documento fiscale riporta la dicitura «parafarmaci», non si ha invece diritto alla riduzione dell'imposta. Lo ha precisato l'Agenzia con la risoluzione 396/E.
FONTE: Il Sole 24 Ore – www.ilsole24ore.com

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giovedì 23 ottobre 2008

Parcheggi a pagamento: nuova pronuncia del TAR Lazio

Riportiamo alcuni interessanti principi contenuti nella sentenza del T.A.R. Lazio n° 5218/2008 in materia di parcheggi a pagamento: “la delibera istitutiva di zone a parcheggio a pagamento è illegittima se non chiarisce la specifica ragione per la quale la zona è stata definita “di particolare rilevanza urbanistica”, specie ove si limiti, a tal riguardo, a richiamare uno “studio” che non risulta allegato al provvedimento.
La particolare rilevanza urbanistica può emergere da uno studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbisogno effettivo ed in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate: in caso contrario, pertanto, il provvedimento è adottato in mancanza di una idonea istruttoria.
Va ricordata l’autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 116/2007), la quale ha già inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento
”.

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mercoledì 22 ottobre 2008

Proposto aumento sanzioni per chi fuma mentre guida

Da 148 a 594 euro di multa per chi fuma mentre è alla guida.
E' quanto previsto da un disegno di legge in esame alla Commissione Lavori Pubblici del Senato. Il provvedimento, che, tra l'altro, mira ad allineare la legislazione italiana con quella di altri paesi europei come l'Inghilterra e la Svezia, va a modificare l'articolo 173 del Codice della strada nel senso di introdurre il divieto per i conducenti di fumare durante la guida e si inserisce tra gli interventi in materia di sicurezza stradale. Accendersi una sigaretta mentre si è alla guida, infatti, potrebbe, al pari dell'uso del telefonino, comportare un calo di attenzione della guida stessa, aumentando, in tal modo le probabilità di incidente. Allo stesso modo tenere in mano la sigaretta non permetterebbe di eseguire movimento sicuri e corretti mentre si sta guidando. "Se, per esempio, cade l'accendino o, peggio, cade la sigaretta accesa, il guidatore, cercando di evitare che si bruci il tappetino della macchina, viene a trovarsi in una situazione di stress e di pericolo; anche solo l'accendere la sigaretta o depositare la cenere nel portacenere provoca una dispersione di attenzione in quanto comporta l'impiego di una mano e costringe, quindi, il guidatore a usarne solo una per gestire il volante. Secondo una ricerca della Brunel University, chi fuma guida più velocemente e in maniera più frenetica rispetto a chi è esente da questo vizio.
Anche il fatto che l'aria dell'abitacolo diventa irrespirabile può incidere sulla reattività del guidatore senza che egli se ne avveda, aumentando il pericolo di incidenti.
Fumare mentre si guida determina una situazione equiparabile a quanto accade in caso di uso del telefono cellulare mentre si è al volante e, come sappiamo, una recente norma introdotta nel citato codice della strada, vieta l'uso degli apparecchi radiotelefonici durante la marcia e prevede adeguate sanzioni in caso di violazione.
Un altro argomento, altrettanto valido, a sostegno del divieto di fumare durante la guida di un autoveicolo, si ravvisa nella necessità della tutela della salute dei terzi viaggiatori, in particolare i bambini, i quali sono sottoposti al dannosissimo fumo passivo.
Inoltre vi è il fatto che spesso, e per consuetudine quasi automatica, il conducente getta fuori dal finestrino il mozzicone acceso, con conseguenze imprevedibili per l'ambiente esterno. La circostanza ha spesso causato incendi sulle sterpaglie adiacenti strade a percorrenza veloce, con la comparsa improvvisa di fumo che, ostacolando la visibilità, rischia di provocare incidenti. Lo stesso gesto di eliminare dall'abitacolo di un veicolo in corsa la sigaretta, provoca, a contatto con il vento, la dispersione all'interno del veicolo di ceneri accese che possono causare incendi all'interno del veicolo stesso.
Appare, dunque, opportuno e necessario modificare la disciplina vigente, per rafforzare la prevenzione e per garantire maggiore sicurezza sulle strade nel nostro Paese, introducendo nel citato codice della strada una norma che sancisca il divieto di fumare durante la guida di autoveicoli e le relative sanzioni per chi contravviene alla norma stessa.
" (Dalla relazione Parlamentare)
In caso di violazione della normativa, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in caso di recidiva nel biennio.
FONTE: Il Sole 24 Ore - www.professionisti24.ilsole24ore.com

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martedì 21 ottobre 2008

Tentativo obbligatorio di conciliazione anche per accertare l'esistenza del contratto

Il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al CORECOM o alla Camera di Commercio è obbligatorio anche per accertare l’esistenza stessa del contratto con l’operatore telefonico. A ribadirlo è stata la Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza del 30 settembre 2008, n. 24334. In particolare, nel testo della pronuncia si legge: «in tema di contratti in materia di telecomunicazioni tra utente e soggetto autorizzato o destinatario di licenze rientranti tra le fattispecie disciplinate dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazione e radiotelevisivo”) e dal “regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti” approvato da detta Autorità (v. l’Allegato A, Delibera n. 82/02/CONS), anche le controversie volte a stabilire se sia stato o meno stipulato uno dei predetti contratti, sono assoggettate alla disciplina prevista in detta normativa nel comma 11 dell’art. 1 della legge e negli artt. 3 e 4 del regolamento; e quindi l’attore, prima dt agire in giudizio, è tenuto a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio».

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lunedì 20 ottobre 2008

H3G e sospensione recupero crediti: Alleanza Consumatori risponde

Con riferimento al provvedimento dell’Antitrust che ha ordinato ad h3g la sospensione coattiva del recupero crediti per le maxi bollette, potreste spiegarmi cosa si intende per consumi “contestati dagli utenti attraverso reclami presentati alla stessa azienda o a pubbliche autorità”.
E’ disponibile un formulario specifico per questi reclami?
Grazie.
R.C.

Buongiorno e grazie per averci contattato.
Rispondendo alla sua domanda, non c'è un formulario ad hoc per presentare un reclamo alla H3G.
Qualora le siano state fatturate somme relative al traffico dati effettuato oltre la soglia di 5 GB/mese oppure somme relative a traffico dati effettuato in roaming GPRS, nel periodo 21 settembre 2007 – 31 maggio 2008, allora sarà sufficiente inviare una lettera raccomandata a.r. di reclamo alla H3G, intimando alla stessa di sospendere qualsiasi attività diretta al recupero coattivo di dette somme, in ottemperanza alla decisione adottata dall'AGCM.
Lì dove si parla di "pubbliche autorità", invece, si intende far riferimento all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

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venerdì 17 ottobre 2008

Farmaci da banco: accordo pre i prezzi in vetrina

Firmato al Ministero dello Sviluppo Economico il Protocollo d’Intesa sulla trasparenza prezzi dei farmaci da banco in conseguenza dell’iniziativa promossa dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, nata dalle segnalazioni dei consumatori che hanno manifestato disagio relativamente all’assenza – dall’inizio del 2008 e venendo meno l’obbligo in tal senso per i produttori ai sensi della Finanziaria 2007 – dell’indicazione del prezzo di vendita sulle confezioni dei medicinali e alla conseguente impossibilità di verificare gli sconti eventualmente proposti dalla farmacia o dal punto vendita prescelto. Un “cartello informativo” per 20 confezioni di farmaci da banco nel quale sarà riportato il prezzo di vendita al pubblico praticato presso ogni singolo punto di vendita (farmacie, parafarmacie e “corners” presso la grande distribuzione). Delle 20 confezioni, 15 saranno da selezionare all’interno di un elenco dei cinquanta prodotti maggiormente commercializzati e 5 saranno individuate autonomamente dal singolo esercizio. Questo è quanto prevede il Protocollo d’intesa. La campagna informativa partirà il 16 ottobre presso i punti vendita che sceglieranno di aderire.

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giovedì 16 ottobre 2008

Foro del consumatore: nuova pronuncia della Cassazione

In tema di cd. contratti del consumatore, la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 24262 del 26 settembre 2008), in sede di regolamento di competenza, nell'individuare il giudice competente, ha affermato che il foro del consumatore é esclusivo e speciale sicché la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro indicato come competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. civ., é presuntivamente vessatoria e, pertanto, nulla. Inoltre, secondo la Suprema Corte, la disciplina di tutela del c.d. Codice del consumo (come quella di cui ai previgenti artt. 1469 bis e seguenti cod. civ.) può essere validamente derogata dalle parti soltanto con clausola oggetto di idonea trattativa - caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività -, precisando che incombe sul professionista il relativo onere probatorio. In particolare, poi, la Cassazione ha ritenuto che l'aggiunta a penna della clausola derogatoria del foro del consumatore, nell'ambito di un testo contrattuale dattiloscritto, o la mera approvazione per iscritto di una tale clausola sono inidonee ai fini della prova positiva della trattativa e che, inoltre, neppure il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al numero d'ordine è idonea a determinare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., l'efficacia della clausola vessatoria in parola, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti chiaramente e autonomamente evidenziata dal predisponente e specificamente e autonomamente sottoscritta dall'aderente.

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mercoledì 15 ottobre 2008

Multe: la querela del vigile non è più necessaria

La Corte di cassazione con la sentenza n. 21816 del 29 agosto 2008 apre un varco agli automobilisti che intendono contestare una multa ricevuta ingiustamente sulla base del solo verbale di contravvenzione scritto dai vigili. Per la Corte, che ha accolto il ricorso presentato da una donna multata per essere passata con il rosso, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso da attribuire al verbale, sulla base del Codice civile, non esiste nè per quei fatti che, per la loro dinamica, non si sono potuti controllare secondo un metro oggettivo nè per quanto riguarda le semplici valutazioni del pubblico ufficiale.
FONTE: Il Sole 24 Ore - www.ilsole24ore.com

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martedì 14 ottobre 2008

Energia: Antitrust sanziona Enel Energia per pratiche commerciali scorrette

Multe di 1.100mila euro. Enel Energia ha realizzato il passaggio di clienti residenziali dal mercato di Maggior Tutela al Mercato Libero e l’acquisizione di clienti sul mercato del gas, mediante l’attivazione di forniture di energia elettrica e/o di gas non richieste e ostacolando l’esercizio del diritto di ripensamento. Adottate anche procedure di marketing aggressive. Dichiarate ingannevoli le campagne pubblicitarie “Bioraria” e “Vantaggio 5+1”.
Alla holding Enel, ritenuta responsabile in qualità di committente degli spot televisivi, sanzione di 100mila euro.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 4 settembre 2008, ha deciso di sanzionare Enel S.p.A. e Enel Energia, con multe, rispettivamente, di 100mila e 1.100mila euro, per pratiche commerciali scorrette.
Secondo l’Antitrust i comportamenti di Enel Energia sono stati finalizzati ad acquisire contratti di fornitura di energia e gas con distinte pratiche che hanno condizionato considerevolmente le scelte dei consumatori. Per quanto riguarda invece la capogruppo Enel, l’Antitrust ne ha accertato la responsabilità, in qualità di committente, relativamente alla diffusione di uno spot televisivo giudicato ingannevole.
I COMPORTAMENTI DI ENEL ENERGIA
Secondo l’Antitrust, Enel Energia, società del gruppo Enel attiva nel Mercato Libero, ha messo in atto pratiche commerciali scorrette:
a) nel passaggio di clienti in regime di c.d. Maggior Tutela al Mercato Libero dell’energia elettrica;
b) nell’attivazione non richiesta di una fornitura di gas naturale.
La società ha messo in atto pratiche commerciali aggressive attivando forniture di luce e gas non richieste, esigendone, in alcuni casi, il pagamento, imponendo ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento e adottando procedure di marketing aggressive.
La società inoltre, per le offerte commerciali riguardanti entrambi i servizi di fornitura di elettricità e gas, ha fornito ai consumatori indicazioni non rispondenti al vero, inesatte, incomplete. Enel Energia ha anche omesso di fornire, attraverso i canali di vendita (call center e agenti) notizie rilevanti sull’attività svolta, le condizioni di mercato e di fruibilità delle offerte, le modalità di conclusione del contratto. In particolare non è stato chiarito agli utenti che i contratti comportavano lo spostamento ad un nuovo fornitore e, per quanto riguarda l’energia elettrica, il passaggio dal mercato di Maggior Tutela al Mercato Libero, con un piano tariffario soggetto, nel futuro, alle variazioni del mercato. In alcuni casi è stata taciuta la possibilità di esercitare tempestivamente il diritto di recesso. L’Autorità ha sanzionato le due distinte pratiche con multe pari, ciascuna, a 500mila euro.

LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE INGANNEVOLI
L’Autorità ha anche dichiarato ingannevoli le campagne pubblicitarie svolte per promuovere le offerte ‘Bioraria’ e ‘Vantaggio 5+’ attraverso l’invio di brochure ai potenziali clienti e la diffusione di uno spot televisivo, sanzionando Enel Energia con una multa di 100mila euro. Per lo spot televisivo l’Antitrust ha stabilito la responsabilità anche della capogruppo Enel in quanto è risultata committente del messaggio, comminando una sanzione di 100mila euro.
L’istruttoria era stata avviata il 21 febbraio 2008, dopo che numerosi consumatori avevano segnalato di aver contestato alla società Enel Energia l’attivazione di forniture di energia elettrica e/o di gas, da essi mai richieste o rispetto alle quali era stato tempestivamente esercitato, senza successo, il diritto di ripensamento o il diritto di recesso. Ulteriori denunce contestavano invece la possibile ingannevolezza di alcuni messaggi pubblicitari che promuovevano le offerte riferite all’elettricità e al gas, denominate “Bioraria” e “Vantaggio 5+”, senza chiarire che le offerte stesse determinavano lo spostamento dell’utente ad un nuovo fornitore e, per quanto riguarda l’energia elettrica, il passaggio dal mercato di Maggior Tutela al Mercato Libero.
FONTE: Comunicato stampa Autorità Garante della concorrenza e del mercato

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lunedì 13 ottobre 2008

Suonerie e servizi in abbonamento: Alleanza Consumatori risponde

Vorrei sapere se è possibile presentare un reclamo per il servizio di abbonamento Leo.net della società One Worldwide srl, che invia messaggi indesiderati a prezzi incredibili, ed ottenere il rimborso di quanto pagato. Quantomeno credo vi siano gli estremi per informazione non esaustiva.
M. P.

Egr. Sig. M. P.,
qualora non lo avesse già fatto, le consigliamo innanzitutto di contattare il call center del suo gestore telefonico per chiedere la disattivazione dei servizi oppure per conoscere il numero di rete fissa al quale fare riferimento per chiedere ed ottenere la disattivazione del servizio direttamente da chi lo fornisce. Le consigliamo, inoltre, di inviare una lettera raccomandata a/r alla sede legale della One Worldwide S.r.l. nella quale diffida la stessa dall'inviale ulteriori sms e chiede la restituzione dei soldi entro dieci giorni dalla ricezione della lettera, minacciando, in mancanza, di denunciare l'accaduto alla Polizia postale ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la pubblicità ingannevole, nonché di far valere i propri diritti dinanzi alla compettente Autorità Giudiziaria per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato.

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venerdì 10 ottobre 2008

Bonus sociale elettricità: ecco le modalità applicative

Al via le modalità applicative necessarie per l’attivazione da parte degli operatori del nuovo regime di protezione sociale che garantirà un risparmio del 20% circa sulle bollette dell’energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico. Il valore del ‘bonus’ sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare (60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4). A regime, si stima che potranno beneficiare della compensazione sociale circa 5 milioni di clienti disagiati, ai quali saranno assegnati, nel complesso circa 384 milioni di euro l’anno.
Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 e prevede che il godimento del bonus possa essere anche retroattivo per tutto il 2008, per le richieste effettuate entro il 28 febbraio 2009 (delibera ARG/elt 117/08, disponibile sul sito www.autorita.energia.it). Nel corso delle prossime settimane, l’Autorità, gli operatori e i Comuni renderanno disponibili informazioni di dettaglio per la presentazione da parte dei clienti della richiesta per essere ammessi al bonus sociale.
Il bonus per i clienti domestici disagiati: chi può chiederlo
Potranno accedere al bonus sociale, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, tutti i nuclei familiari che dispongono di un ISEE, il cui valore sia inferiore o uguale a 7500 euro. L’ISEE è l’indicatore di situazione economica equivalente, che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare-immobiliare e delle caratteristiche di numerosità e tipologia. E’ già ampiamente utilizzato per l’accesso ad altre prestazioni a carattere sociale, soprattutto a livello locale. A titolo puramente esemplificativo, un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito, in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia ISEE di 7.500 con reddito annuo lordo fino a circa 23.400 euro.
Come chiedere il bonus
Una volta attivato l’apposito sistema informatico per far fronte alle richieste, che secondo la delibera dell’Autorità dovrebbe essere completato entro 90 giorni, il cliente domestico disagiato potrà fare richiesta di accesso al bonus recandosi presso il proprio Comune di residenza con l’attestazione del valore ISEE. Il cliente finale interessato dovrà anche presentare le indicazioni sulla sua fornitura elettrica (già reperibili su ogni bolletta) e sulla numerosità della famiglia anagrafica.
La domanda, dopo gli opportuni controlli, darà diritto al riconoscimento della compensazione per 12 mensilità (salvo rinnovo).
La riforma della tariffa domestica
Per recuperare i circa 384 milioni di euro necessari all’erogazione del bonus sociale, è prevista l’introduzione di una nuova componente tariffaria (denominata As) che verrà applicata alla generalità dell’utenza (domestica e non), ad esclusione dei soggetti destinatari della compensazione.
L’applicazione del bonus, non comporterà comunque variazioni della spesa elettrica della famiglia tipo (con consumi di 2.700 kWh/anno e 3 kW di potenza impegnata). Contestualmente all’introduzione del regime di tutela sociale, con la delibera ARG/elt 117/08, l’Autorità ha infatti disposto la revisione della struttura tariffaria applicata alla generalità della clientela domestica. Il nuovo regime sarà in vigore dal 1 gennaio 2009 e comporta alcune novità di rilievo.
In particolare, grazie ad alcune rimodulazioni del sistema verrà di fatto assicurato un ulteriore riallineamento della tariffa ai reali costi sottostanti, riassorbendo parzialmente i meccanismi di sovvenzione incrociata, presenti nell’attuale sistema tariffario.
Il riallineamento comporterà una diminuzione di spesa di qualche punto percentuale per i consumi medio-alti (2700-4800 kWh/anno) nelle abitazioni di residenza, situazione che interessa tipicamente le famiglie numerose. Allo stesso tempo, vi sarà un aumento di spesa per i consumi molto alti (sopra i 5000 kWh/anno) e per quelli bassi (ad esempio single benestanti).
FONTE: Autorità per l’energia elettrica e il gas

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giovedì 9 ottobre 2008

Cassazione: assicurazione anche per le auto fuori uso

Anche le macchine vecchie e abbandonate per strada, e quindi fuori uso, devono avere la copertura assicurativa, a stabilirlo è stata la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 22035/2008). Si legge, infatti, nel testo della sentenza che "l'art. 1, l. 24 dicembre 1969 n. 990, prevede l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore posti in circolazione 'su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate' e l'art. 2, 1° co., d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, contenente il regolamento esecutivo della legge n. 990 del 1969, dispone che 'Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate'". Secondo giurisprudenza costante della Corte, quindi, “i veicoli, ancorché privi ci parti essenziali per un'autonoma circolazione o fortemente danneggiati od usurati, non sono esclusi dall'obbligo assicurativo se non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il proprietario abbia raggiunto accordi con terzi per provvedere all'asporto ed alla successiva demolizione. Detta affermazione è conforme alla disposizione dell'art. 7, n. 3, lett. 1), - voce 16.01.00 all. A –, dell'abrogato d.lgs. n. 22/97 (vedi ora per una identica formulazione l'art. 184, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), secondo la quale costituisce requisito oggettivo per la classificazione come fuori uso dei veicoli a motore, rimorchi e simili, l'assoluta impossibilità materiale od inconvenienza economica del ripristino dell'idoneità del veicolo alla circolazione, con la quale doveva concorrere ai fini della loro qualificazione come rifiuti anche l'ulteriore requisito soggettivo dell'essersi di essi il detentore disfatto o di avere egli deciso o l'obbligo di disfarsi, richiesto dall'art. 6, n. 1, lett. a) dello stesso d.lgs.2".

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mercoledì 8 ottobre 2008

Bevande alcoliche e tabelle informative da esporre in pubs e locali: interviene il Ministero della Salute

Con Decreto del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 30 luglio 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2008) sono stati definiti i contenuti delle tabelle da esporre nei locali in cui si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Il decreto è stato predisposto in attuazione del Decreto legge 3 agosto 2007 n.117, recante “Disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della Legge 2 ottobre 2007, n. 160.
In particolare l’art. 6 del d.l. 117/2007 (cosiddetto “Decreto Bianchi”) introduce nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

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martedì 7 ottobre 2008

Cassazione sulle clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato

Le clausole di polizza, che delimitano il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 cod. civ. e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo”. E’ questo il principio affermato recentemente dalla Corte di Cassazione n° 866 del 17.01.2008 riguardante il caso di una richiesta di indennizzo proposta dall’assicurato e respinta dall’assicurazione in quanto rientrante nell’esclusione di cui all’art. 4, comma 3, delle condizioni generali di assicurazione, che prevedeva la non indennizzabilità per qualsiasi cura, protesi dentaria e paradentopatie, indipendentemente dall’accertamento della causa generatrice dell’intervento.

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lunedì 6 ottobre 2008

Blocco delle chiamate: Alleanza Consumatori risponde

Salve, in data odierna Wind mi ha comunicato che il blocco delle chiamate da casa verso cellulari è stato disattivato in base alla normativa 418/07/cons e 97/08/cons. Trovo questo assurdo e, in un momento particolare di crisi, come è possibile tutto questo? Come difenderci da un uso improprio del telefono di casa?
A. D. P. da Napoli

Egr. Sig. A. D. P.,
La Delibera n. 97/08/CONS impone agli operatori della telefonia fissa di attivare, gratuitamente ed in maniera automatica, agli abbonati che entro il 31 maggio 2008 non abbiano comunicato alcuna scelta o vi abbiano rinunciato lo sbarramento selettivo delle chiamate in uscita verso determinate numerazioni a sovrapprezzo, con decorrenza dal 30 giugno 2008. Appare, quindi, del tutto arbitraria la scelta di Wind-Infostrada di disattivare lo sbarramento delle chiamate da fisso verso mobile, al quale le delibere dell'AGCOM non si riferiscono in alcun modo.
Le consigliamo, quindi, di telefonare innanzitutto al Servizio Clienti 155 e richiedere il ripristino del blocco delle chiamate verso rete mobile, dato che non ne ha mai formalmente richiesto la disattivazione, oppure di inviare una raccomandata a/r presentando un reclamo ed intimando il ripristino del blocco entro 10 gg.

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venerdì 3 ottobre 2008

Sky e costi di recesso: nuovo provvedimento dell'AGCOM

Con la delibera n. 484/08/CONS, pubblicata il 29 luglio 2008, l’AGCOM ha ordinato a SKY di adeguare, nel termine di 60 giorni, le Condizioni generali d’abbonamento addebitando all’abbonato che esercita il recesso un importo complessivo non superiore alla somma tra: (1) il corrispettivo pagato da Sky agli Sky Service per il ritiro del singolo decoder e (2) i corrispettivi pagati da Sky alla società fornitrice di servizi di logistica integrata per il recupero del decoder presso gli Sky Service, nonché per il suo invio al CAT ed il successivo trasporto ai magazzini. Tale somma si aggira intorno ai 10 € ed al di là della stessa Sky non può addebitare al cliente recedente alcun ulteriore importo.

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giovedì 2 ottobre 2008

Gas naturale: più controlli sulla qualità e la sicurezza dei consumatori

L’Autorità per l’energia ha deciso di incrementare del 20% il numero delle verifiche rispetto agli anni precedenti, per il periodo 1° ottobre 2008-30 settembre 2009. I controlli a campione scatteranno dal 1° ottobre e saranno effettuati con la collaborazione della “Stazione Sperimentale per i Combustibili” e il Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza (“Nucleo Speciale Tutela Mercati”). Il provvedimento (VIS 63/08) è pubblicato sul sito www.autorita.energia.it. La campagna di verifiche coprirà tutto il territorio nazionale e prevede 60 prelievi, senza preavviso, presso le società di distribuzione. L’obiettivo è di verificare il rispetto di parametri particolarmente significativi ai fini della sicurezza e della corretta contabilizzazione del gas consumato, quali il grado di odorizzazione del gas, il potere calorifico e la pressione di fornitura.
Di fatto, l’odorizzazione del gas è rilevante per il consumatore ai fini della sicurezza, per la tempestiva individuazione di eventuali dispersioni; la mancata o insufficiente odorizzazione comporta responsabilità penali per i distributori, ai sensi della legge n. 1083/71. Ai fini della sicurezza è importante anche la verifica della pressione di fornitura che viene compromessa se l’utilizzo del gas avviene al di sotto di determinati valori di pressione. Le verifiche sul potere calorifico riguardano l’energia totale fornita e consentono di stabilire se il gas erogato è idoneo a essere utilizzato nelle apparecchiature del cliente finale.

Controlli sulla sicurezza delle reti.
Oltre alle attività di controllo sopra descritte, l’Autorità, sin dal 2001, ha imposto alle imprese di distribuzione del gas naturale di effettuare controlli su specifici parametri rilevanti ai fini della sicurezza. In particolare i distributori hanno l’obbligo di:
- ispezionare annualmente le proprie reti, garantendo un minimo di verifiche determinato come quota percentuale dell’estensione delle tubazioni;
- effettuare un numero minimo annuo di controlli del grado di odorizzazione del gas, sulle proprie reti;
- redigere un rapporto sullo stato di protezione catodica delle reti sulla base delle rilevazioni effettuate.
Le imprese di distribuzione hanno l’obbligo di registrare i controlli effettuati per agevolare le successive verifiche a campione dell’Autorità, i cui esiti possono comportare penalità per i distributori se vengono rilevate carenze o irregolarità.
Fonte: Autorità per l'energia elettrica e per il gas

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mercoledì 1 ottobre 2008

Infrazione Codice della Strada: valide anche se contestate a qualche chilometro di distanza

Secondo la Corte di Cassazione (Sent. 22364/08) le violazioni del Codice della Strada possono essere contestate anche in un secondo momento ovvero anche a qualche chilometro di distanza dal punto in cui sono avvenute. Si precisa, infatti, che "occorre poi osservare che l'immediatezza della contestazione, che l'articolo 200 del codice della strada impone 'quando è possibile', non comporta l'arresto repentino del veicolo mediante il quale è stata commessa l'infrazione, ma esige che vi sia una ragionevole continuità temporale e spaziale dal momento in cui si è verificata la violazione della infrazione a quello in cui il trasgressore viene reso edotto dell'accertamento e posto in condizioni di esporre le sue eventuali ragioni".
"Nel caso di specie – prosegue la Corte –, così come delineato in fatto dalla sentenza di merito, non può ritenersi che vi sia stata soluzione di continuità temporale e spaziale tra l'accertamento e la contestazione, seppur avvenuta a qualche chilometro di distanza, risultando idonee le ragioni della contestazione operata a qualche chilometro di distanza".

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martedì 30 settembre 2008

Treno Lecce-Milano: nuova odissea per i viaggiatori

Come si legge su una notizia dell’ANSA (http://www.ansa.it/), guasti a ripetizione hanno fatto accumulare cinque ore di ritardo all'Eurostar Lecce-Milano. I 630 passeggeri sarebbero dovuti arrivare alle 23 nel capoluogo lombardo, ma il treno è entrato in stazione nel cuore della notte. Tensione e proteste dei viaggiatori: in molti, esasperati per l'assenza di aria condizionata, hanno occupato i binari nella stazione di Termoli, dove il convoglio si era fermato per una seconda e lunga sosta forzata. Alleanza Consumatori Salerno, che ormai da tempo è in prima linea per difendere i diritti dei passeggeri del servizio ferroviario, è pronta a raccogliere le segnalazioni dei passeggeri coinvolti ed a fornire loro assistenza.
E’ nostra ferma convinzione che utenti costretti a subire disagi così gravi non possano accontentarsi del solo bonus per l’acquisto, ma abbiano invece diritto ad ottener il rimborso integrale del biglietto, oltre al risarcimento dei danni patiti.

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lunedì 29 settembre 2008

Garanzia per i beni di consumo: Alleanza Consumatori risponde

Ecco la risposta fornita ad un utente del nostro sito rivoltosi ad Alleanza Consumatori per avere delucidazioni in materia di garanzia per beni di consumo.

Secondo l’art. 130 del Codice del Consumo, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e, in caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi. Quindi, al consumatore non posso essere in alcun caso addebitati i costi per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. La detta scelta è possibile salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Le riparazioni o le sostituzioni devono, inoltre, essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Solo nel caso in cui:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore
il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Il venditore dal quale ha acquistato il telefono cellulare, quindi, è tenuto a far riparare il bene oppure a sostituirlo con altro identico.
Le ricordiamo, inoltre, che in questi casi l’unico interlocutore del consumatore è il solo venditore finale (ovvero il negoziante), che è responsabile nei confronti del consumatore anche se il difetto di conformità è imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore (es. difetto di fabbrica del prodotto).

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venerdì 26 settembre 2008

Assicurazioni: pubblicata guida ai reclami dell’ISVAP

Sul sito dell’ISVAP (www.isvap.it) è stata pubblicata la nuova Guida ai reclami per gli utenti assicurativi (assicurati e/o danneggiati) - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori.
La Guida rappresenta un valido strumento per tutti quei cittadini, che intendono presentare un reclamo alla loro impresa assicurativa o all’ISVAP. Essa
fornisce tutte le informazioni su indirizzi, contenuti minimi del reclamo e sue modalità di
presentazione
. In allegato sono forniti anche i facsimili - scaricabili da internet – di reclamo
alle imprese e all’ISVAP.
Si possono presentare i reclami su:
a) la mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l’attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie).
Il reclamo in prima battuta va inviato all’impresa che al suo interno è dotata di una specifica funzione per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i riscontri ai reclamanti. Sul sito internet delle imprese e nelle note informative precontrattuali sono riportate tutte le informazioni utili al consumatore per la presentazione di un reclamo.
Se l’impresa non fornisce risposta (si veda il successivo punto 5) o la risposta è insoddisfacente ci si può rivolgere all’ISVAP.
Se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione va inviato alla CONSOB.
La guida fornisce tutte le informazioni su indirizzi, contenuti minimi del reclamo e sue modalità di presentazione.
In allegato sono forniti anche i facsimili - scaricabili da internet – di reclamo alle imprese e all’ISVAP.
Fonte: ISVAP

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giovedì 25 settembre 2008

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali interviene sugli Energy drinks

Energy drink 'osservati speciali' del ministero del Welfare. Le popolari bevande analcoliche, che spesso però vengono usate dai giovani per cocktail a base di alcol, potrebbero a breve avere etichette ad hoc. "Si stanno valutando specifiche disposizioni di etichettatura - riferisce il ministero di Lavoro, Salute e Politiche sociali - per favorire un uso corretto e sicuro dei prodotti in questione. A tal riguardo la Commissione europea è stata coinvolta per un approccio armonizzato tra i Paesi comunitari". Il riferimento è a un articolo apparso su un quotidiano, in cui si denuncia l'abitudine degli under 30 a consumare, nelle discoteche della Capitale, cocktail alcolici a base di energy drink.
"Nel frattempo - prosegue il dicastero - sono in corso i contatti con le associazioni di categoria per disciplinare, anche su base volontaria, una corretta informazione sul consumo di questi prodotti e sulla pubblicità, per permettere scelte consapevoli legate al loro eccessivo consumo o all'assunzione in contemporanea di alcol". Attualmente, per le bevande analcoliche a base di caffeina o taurina vige all'interno della Ue una specifica disposizione di etichettatura che impone l'avvertenza circa il 'Tenore elevato di caffeina', da inserire nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto. "Alla luce del quadro normativo vigente a livello comunitario - ricorda la nota del Welfare - il ministero della Salute per favorire un corretto uso di questi prodotti, ed evitarne abusi o usi impropri, aveva già emanato nel 1998 un'apposita circolare. E il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha sottoposto recentemente all'attenzione della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione la questione legata al consumo di tali drink, soprattutto negli ambienti giovanili, in associazione con bevande alcoliche o super alcoliche".
Fonte: ADNKRONOS SALUTE

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