Segnaliamo una interessante pronuncia del Giudice di Pace di Milano nella quale si legge che è inesistente la notifica del verbale di sanzione amministrativa qualora nel procedimento notificatorio sia mancata la fase di trasmissione ex art. 3 l. 820/82 riservata esclusivamente all’agente notificatore, ossia uno di quei soggetti individuati dall’art. 201 c.d.s.. Nel casi di specie, infatti, tale fase veniva delegata a Poste Italiane che provvedevano a stampare il verbale e provvedevano a quegli adempimenti che per legge spettano esclusivamente all’agente notificatore (inserimento della copia nella busta, consegna all’ufficio postale) sostituendosi così al Comune di Milano.
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giovedì 4 dicembre 2008
Notifica sanzione codice della strada: nuova pronuncia della Cassazione
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Pubblicato da Alleanza Consumatori Sa alle 08:00
Etichette: Sanzioni Amministrative e P.A.
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