Garanzia per i beni di consumo: Alleanza Consumatori risponde Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

lunedì 29 settembre 2008

Garanzia per i beni di consumo: Alleanza Consumatori risponde

Ecco la risposta fornita ad un utente del nostro sito rivoltosi ad Alleanza Consumatori per avere delucidazioni in materia di garanzia per beni di consumo.

Secondo l’art. 130 del Codice del Consumo, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e, in caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi. Quindi, al consumatore non posso essere in alcun caso addebitati i costi per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. La detta scelta è possibile salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Le riparazioni o le sostituzioni devono, inoltre, essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Solo nel caso in cui:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore
il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Il venditore dal quale ha acquistato il telefono cellulare, quindi, è tenuto a far riparare il bene oppure a sostituirlo con altro identico.
Le ricordiamo, inoltre, che in questi casi l’unico interlocutore del consumatore è il solo venditore finale (ovvero il negoziante), che è responsabile nei confronti del consumatore anche se il difetto di conformità è imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore (es. difetto di fabbrica del prodotto).

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