Contravvenzioni al CdS: requisiti dell’ordinanza di convalida del provvedimento in caso di mancata comparizione dell’opponente in udienza Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

venerdì 12 settembre 2008

Contravvenzioni al CdS: requisiti dell’ordinanza di convalida del provvedimento in caso di mancata comparizione dell’opponente in udienza

La Corte di Cassazione (sent. n.1246/2008 – dep. 29.1.2008) ha stabilito che, nel giudizio di opposizione al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria (nel caso di specie, cartella esattoriale relativa a sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada), a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale relative all’art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981 (Corte cost., sent. n. 534 del 1990 e n. 507 del 1993), l’emanazione della ordinanza di convalida (che costituisce provvedimento decisorio, non revocabile dal giudice che lo ha emesso) è subordinata a tre condizioni: 1) la mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore; 2) la non fondatezza dell’opposizione sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti; 3) il deposito da parte dell’amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazione della violazione; ne consegue che il giudice, ove ritenga di convalidare il provvedimento opposto, deve motivare in ordine a tutti e tre i presupposti sopraindicati (Cass. 1653/2007). La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso presentato da un cittadino avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma che rigettava l’opposizione al pagamento della sanzione amministrativa, convalidando in modo assolutamente immotivato il provvedimento impugnato, sul rilievo che all’udienza di prima comparizione non si era presentato l’opponente senza addurre un legittimo impedimento e senza che venisse compiuta alcuna verifica, né in ordine al deposito da parte dell’Amministrazione dei documenti prescritti dall’art. 23 secondo comma della legge n. 689 del 1981 né della legittimità del provvedimento impugnato.

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