
Trova ingresso, in questo giudizio, la regola tratta dall’art. 23 L. n. 689/1981, per cui “ogni incertezza sulla realizzazione della fattispecie descritta sulla norma sanzionatrice ridonda a danno dell’amministrazione, su cui incombe l’onere di fornire la prova” (Cass. 27/01/1998 n. 772).
Per la P.A. la contestazione immediata non deve rappresentare un’eccezione, bensì deve essere la regola generale da applicarsi sempre (tranne nei casi in cui ricorrono le esimenti tassativamente previste dall’art. 200 C.d.s.) ed in maniera rigorosa”.
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