Riportiamo alcuni passaggi interessanti di una recente pronuncia del Giudice di Pace di Acerra, che ha accolto il ricorso di un cittadino multato perché faceva uso del telefonino durante la guida del proprio autoveicolo, senza che però la contravvenzione gli fosse contestata immediatamente. Il Giudice ha chiarito che “l’omessa contestazione immediata della violazione impedisce un controllo obbiettivo e rigoroso, affidandosi ad una mera “percezione sensoriale” di pochi centesimi di secondo; con la conseguenza che la predetta omissione è inidonea ad incidere sull’efficacia probatoria dell’atto di accertamento".
Trova ingresso, in questo giudizio, la regola tratta dall’art. 23 L. n. 689/1981, per cui “ogni incertezza sulla realizzazione della fattispecie descritta sulla norma sanzionatrice ridonda a danno dell’amministrazione, su cui incombe l’onere di fornire la prova” (Cass. 27/01/1998 n. 772).
Per la P.A. la contestazione immediata non deve rappresentare un’eccezione, bensì deve essere la regola generale da applicarsi sempre (tranne nei casi in cui ricorrono le esimenti tassativamente previste dall’art. 200 C.d.s.) ed in maniera rigorosa”.
Trova ingresso, in questo giudizio, la regola tratta dall’art. 23 L. n. 689/1981, per cui “ogni incertezza sulla realizzazione della fattispecie descritta sulla norma sanzionatrice ridonda a danno dell’amministrazione, su cui incombe l’onere di fornire la prova” (Cass. 27/01/1998 n. 772).
Per la P.A. la contestazione immediata non deve rappresentare un’eccezione, bensì deve essere la regola generale da applicarsi sempre (tranne nei casi in cui ricorrono le esimenti tassativamente previste dall’art. 200 C.d.s.) ed in maniera rigorosa”.
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