
a) l'operazione di accertamento delle violazione al c.d.s. si sviluppa nei tre momenti della contestazione, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale;
b) la contestazione deve essere immediata con la conseguenza che ogni qualvolta tale contestazione sia possibile, essa non può essere omessa, a pena d'illegittimità dei successivi atti del medesimo procedimento;
c) tuttavia l'art. 201 del codice della strada contempla l'eventualità che l'immediata contestazione dell'infrazione non risulti in concreto possibile e stabilisce che, in tale ipotesi, il verbale debba essere notificato al trasgressore con l'indicazione della circostanza impeditiva;
d) la "verbalizzazione" è operazione distinta e successiva, rispetto alla già "avvenuta" contestazione;
e) a norma del terzo comma dell'articolo 200 c.d.s. copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore;
f) la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni ( nei sensi suddetti, sentenza 21/11/2002 n. 16420 ).
Nel caso, quindi, in cui il guidatore venga da Agenti che di persona ed immediatamente contestino le violazioni accertate, consentendo al guidatore stesso di formulare osservazioni e di illustrare argomenti a propria discolpa, nessuna violazione o limitazione al diritto di difesa deriva dalla mancata immediata redazione del verbale della già avvenuta contestazione (nel caso di specie, il verbale era stato poi notificato all'interessata con l'espressa precisazione che gli agenti accertatori non avevano potuto redigere apposito verbale al momento della contestazione delle infrazioni "per mancanza di formulario a seguito").
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