Spamming telefonico e telefonate indesiderate - Parte 2 (Guida Pratica) Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

martedì 18 marzo 2008

Spamming telefonico e telefonate indesiderate - Parte 2 (Guida Pratica)

Alleanza Consumatori Salerno - Spamming telefonico e telefonate indesiderate guida pratica

In aggiunta al precedente post – più tecnico e maggiormente diretto agli “addetti ai lavori” – pubblichiamo alcuni consigli più pratici e schematici per cercare di far fronte (e, ci auguriamo, di risolvere) all’odioso fenomeno del c.d. “spamming telefonico”, ovvero delle telefonate indesiderate che arrivano a qualunque ora nelle case dei cittadini italiani per promuovere servizi e prodotti di ogni sorta.

1. I call center hanno l'obbligo di informare con la massima trasparenza gli utenti sulla provenienza dei dati e sul loro uso e, se richiesto, di registrare la volontà dell'abbonato di non essere più disturbato. In particolare, operatori e gestori di servizi di call center devono indicare con precisione l'origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale, permettendo al soggetto contattato di individuare subito il soggetto che ha fornito o che detiene i dati e le sue puntuali coordinate. Ciò, a prescindere da una richiesta del destinatario stesso.
Inoltre, nel caso in cui la persona contattata si opponga, anche immediatamente, all'utilizzo dei suoi dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni anche di altro tipo, il servizio di call center interno od esterno all'operatore deve registrare subito per iscritto la volontà manifestata ed adottare contestualmente idonee procedure affinché tale volontà sia rispettata.
Quindi, la prima cosa da fare è manifestare espressamente all’operatore del call center la propria volontà di non ricevere più ulteriori offerte di promozioni (di qualsiasi tipo), prendendo altresì nota del soggetto che ha fornito o che detiene i dati e le sue puntuali coordinate, del giorno e dell’ora. 2. Nel caso in cui il problema non venga risolto, e quindi non venga registrata la volontà dell'abbonato di non essere più disturbato, si può anche provare ad inviare un fax o una lettera al soggetto che ha fornito o che detiene i dati, descrivendo quanto è avvenuto ed utilizzando nel testo la formula suggerita dal Garante: “Le ricordo che Lei deve registrare la mia volontà di non ricevere altre comunicazioni promozionali, come stabilito dal Garante nel provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2006. Se la mia volontà non viene rispettata, il trattamento dei miei dati è illecito e comporta anche sanzioni penali ai sensi del Codice sulla privacy”.

3. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), però, riconosce all’interessato (persona fisica o giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati) vari ed ulteriori diritti e strumenti di tutela nei confronti del titolare del trattamento (o del responsabile, se designato) tra i quali, in particolare, il diritto:
  • di accedere ai dati che lo riguardano,
  • di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione,
  • di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, se trattati in violazione di legge,
  • di opporsi al trattamento effettuato a fini promozionali, pubblicitari o commerciali oppure in presenza di motivi legittimi.

Per esercitare questi e gli altri diritti previsti dall’articolo 7 del Codice occorre presentare un’istanza al titolare o al responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato del trattamento, senza particolari formalità.
Sul sito internet del Garante c’è a disposizione un modello (Link) che si consiglia di utilizzare per esercitare i predetti diritti. L’istanza può essere presentata direttamente al titolare (o al responsabile, se designato) o anche essere trasmessa allo stesso mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Nell’esercizio dei diritti l’interessato può farsi assistere da una persona di fiducia e può anche conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
All’istanza il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, deve fornire idoneo riscontro, senza ritardo e non oltre:
15 giorni dal suo ricevimento;
30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile devono comunque darne comunicazione all’interessato entro i predetti 15 giorni.

Se la risposta ad un’istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l’interessato può far valere i propri diritti dinanzi all’autorità giudiziaria.

Se l’interessato si rivolge, invece, al Garante può presentare:
• una segnalazione, oppure
• un reclamo circostanziato, oppure
• un ricorso.

L’interessato può presentare subito l’istanza, direttamente all’autorità giudiziaria o, con ricorso, al Garante (senza cioè rivolgersi previamente al titolare, o al responsabile, se designato), solo nei casi in cui il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile che deve risultare comprovato.

Per conoscere i dettagli relativi alle segnalazioni, reclami e ricorsi da presentare al Garante, vi rimandiamo alla specifica sezione del sito http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1086982

Per ulteriori chiarimenti o consulenza circa casi pratici di spamming telefonico o altre violazioni della normativa sulla privacy, vi invitiamo a contattarci all’indirizzo e-mail info@alleanzaconsumatori.org

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