giovedì 24 maggio 2007

Sciopero Alitalia

Con riferimento allo sciopero Alitalia del 22 Maggio scorso, in conseguenza del quale sono stati cancellati almeno 395 voli (187 nazionali e 208 internazionali), se avete subito disagi o disservizi potete contattare Alleanza Consumatori Salerno per consulenza ed assistenza, anche legale.
Vi ricordiamo la nostra e-mail: info@alleanzaconsumatorisa.org
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Risarcimento diretto: ritornano le spese di assistenza legale e professionale

Segnaliamo un interessante emendamento al testo del disegno di legge 2272-bis approvato in commissione attività produttive della Camera riscrivendo l'articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 209/2005, in virtù del quale le compagnie assicuratrici ritornerebbero a pagare le spese di assistenza legale professionale sostenute dai danneggiati.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (C2272-bis Governo - rel. Lulli, Ulivo)

Art. 8-bis. (Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto).
1. All'articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»; b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia.». 8. 0. 1.D'Agrò, Formisano. 8. 0. 2.Fava, Allasia. 8. 0. 55.Vico.

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giovedì 17 maggio 2007

L'esclusione assoluta del rimborso delle spese di ricovero all'estero è contraria al diritto comunitario

Riportiamo una interessante sentenza della Corte di Giustizia europea in materia di libera prestazione di servizi e diritto dei cittadini europei rimborso di tutte le spese mediche sostenute all'estero.

Sentenza della Corte nel procedimento C-444/05
Aikaterini Stamatelaki / NPDD Organismos Asfaliseon Eleftheron Epangelmation (OAEE)

L’ESCLUSIONE ASSOLUTA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO ALL’ESTERO È CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO
Un sistema di autorizzazioni preventive o la definizione di limiti massimi rimborsabili potrebbero essere più rispettosi dei principi del diritto comunitario

Il sig. Dimitrios Stamatelakis, residente in Grecia, era assicurato presso l’Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (ente previdenziale dei liberi professionisti), che è succeduto al Tameio Asfalisesos Emboron (cassa previdenziale dei commercianti). È stato ricoverato per due volte nel 1998 presso la clinica privata London Bridge Hospital, nel Regno Unito, e per tale ricovero ha versato 13 600 sterline. Il rimborso di queste spese gli è stato negato, in quanto, secondo la legge ellenica (1), le spese di ricovero in cliniche private situate all’estero sono rimborsate solo qualora riguardino bambini di età inferiore ai 14 anni. (1) Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale n. 35/1385/1999, recante la disciplina relativa al ramo sanitario dell’ente previdenziale dei lavoratori autonomi (FEK B’ 1814).
Dopo la sua scomparsa, la sig.ra Aikaterini Stamatelaki, sua sposa ed erede, ha adito il Dioikitiko Protodikeio Athinon (Tribunale amministrativo di primo grado di Atene), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se la normativa ellenica sia conforme ai principi del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi.
La Corte ricorda anzitutto che il diritto comunitario non restringe la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione dei loro sistemi previdenziali: in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, spetta a ciascuno Stato membro determinare le condizioni per la concessione delle prestazioni in materia previdenziale. Ciò nondimeno, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare il principio della libera prestazione dei servizi. Quest’ultimo comporta il divieto degli Stati membri di introdurre o mantenere ingiustificate restrizioni dell’esercizio di questa libertà nell’ambito delle cure sanitarie.
La Corte poi rileva che un cittadino il quale riceva cure presso una clinica pubblica o privata convenzionata, situata in Grecia, non deve effettuare nessun esborso in caso di ricovero, mentre egli deve far fronte a spese e queste ultime non gli sono rimborsate quando è ricoverato presso una clinica privata situata in un altro Stato membro. Così, le spese per un ricovero d’urgenza in una clinica privata non convenzionata in Grecia sono rimborsate al paziente, mentre ciò non avviene quando si tratta di un ricovero d’urgenza presso una clinica privata situata in un altro Stato membro.
Per la Corte, è evidente che una siffatta normativa scoraggia - o addirittura ostacola - le persone dal rivolgersi ai servizi ospedalieri situati in Stati membri diversi dallo Stato membro al cui sistema previdenziale essi sono iscritti e costituisce pertanto una restrizione della libera prestazione dei servizi.
Una siffatta normativa può considerarsi oggettivamente giustificata?
La Corte giudica che il carattere assoluto del divieto (eccezion fatta per i bambini di età inferiore ai 14 anni) non è adeguato né allo scopo di conservare un sistema sanitario o una competenza medica sul territorio nazionale, né alla salvaguardia dell’equilibrio economico del sistema previdenziale nazionale.
Al contrario, si potrebbero adottare misure meno restrittive e più rispettose della libertà di prestazione dei servizi, quali un regime di autorizzazione preventiva che rispetti gli obblighi imposti dal diritto comunitario, o la definizione di massimali rimborsabili.

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-444/05
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martedì 15 maggio 2007

Antitrust sulla variazione unilaterale dei piani tariffari via sms

Riportiamo qui di seguito il comunicato stampa (14/05/2007) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che riguarda la telefonia mobile e la variazione unilaterale dei piani tariffari via sms.
"TELEFONIA MOBILE: ANTITRUST, GARANTIRE IMMEDIATA PORTABILITA’ NUMERO E CREDITO RESIDUO AGLI UTENTI IN CASO DI MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI
No alla variazione dei piani tariffari via sms: violano Codice delle Comunicazioni. Vessatoria modifica unilaterale senza giustificato motivo.
Gli utenti di telefonia mobile, ai quali viene comunicata la modifica unilaterale dei piani tariffari, devono poter avere immediatamente la portabilità del numero telefonico presso un altro operatore, con il riconoscimento del credito residuo.
Lo sottolinea l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che nella riunione del 10 maggio 2007 ha esaminato le numerose denunce ricevute dai clienti Wind, avvisati dall’operatore attraverso l’invio di un sintetico sms del passaggio, non richiesto, ad un altro piano tariffario, meno vantaggioso. L’Autorità ha deciso di inviare le segnalazioni dei consumatori all’Agcom per gli interventi di sua competenza e ha dato incarico al presidente Antonio Catricalà di scrivere al ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani, per informarlo delle questioni sollevate dai consumatori. L’Antitrust ricorda che il Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce agli abbonati il diritto di recedere dal contratto, senza penali, al momento della notifica di proposte di modifica delle condizioni contrattuali: la comunicazione relativa alla variazione dei piani tariffari, inviata con sms e senza l’indicazione sulla possibilità di esercitare tale diritto, sembrerebbe dunque violare la regolamentazione in vigore e potrebbe, in base alla normativa, essere sanzionata. Per l’Autorità rientra ovviamente nella disponibilità delle imprese offrire nuovi e più costosi piani tariffari ma occorre garantire agli utenti, che conseguentemente intendono cambiare operatore, la portabilità immediata del numero di telefono, assicurando il mantenimento del credito residuo. All’Agcom l’Antitrust chiede dunque che venga assicurato, in questi casi, uno speciale regime di immediata portabilità. L’Autorità sottolinea infine che il messaggio inviato da Wind non contiene neanche l’indicazione del giustificato motivo che legittimerebbe l’operatore telefonico a realizzare le modifiche del piano tariffario. Se la possibilità di variazione unilaterale fosse prevista dalle condizioni generali di contratto, potrebbero esistere gli estremi per una valutazione di vessatorietà delle stesse clausole contrattuali. In base al Codice del Consumo, le associazioni dei consumatori possono richiedere al giudice di proibire l’uso di clausole ritenute vessatorie.
Roma, 14 maggio 2007"
Vi terremo come sempre aggiornati su ulteriori sviluppi di questa vicenda.
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giovedì 10 maggio 2007

Sconto IRPEF per chi acquista nuovo frigorifero o congelatore

Il comma 353 dell’unico articolo della Finanziaria 2007 prevede una interessante possibilità di detrazione dall’IRPEF in caso di sostituzione di frigoriferi. In particolare, si prevede che “per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata”.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24 del 27 aprile 2007, ha dettato le regole per usufruire dello sconto.
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Telefonia: Misure per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato la Delibera n. 126/07/CONS in materia di “Misure a tutela dell’utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”.
Tra i punti più interessanti della delibera segnaliamo:
Articolo 3 (Informazioni al consumatore)
1. Per facilitare l’esercizio consapevole della facoltà di scelta tra le diverse offerte sul mercato i consumatori hanno diritto di conoscere gratuitamente:
a) il piano tariffario e tutte le altre condizioni economiche loro applicate in forza del contratto in vigore;
b) il proprio profilo di consumo telefonico.
[]
6. Nel caso di opzioni o promozioni che a titolo oneroso diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume, l’operatore di telefonia informa il consumatore, in prossimità dell’esaurirsi di dette quantità, dell’imminente ripristino delle condizioni economiche previste dall’offerta precedentemente sottoscritta.
Il testo completo della delibera può essere reperito all’URL: http://www.agcom.it/provv/d_126_07_CONS.htm
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Viaggi "tutto incluso" e disservizi

Con riferimento all'articolo del 1 maggio uscito su "La Città", pubblichiamo il seguente articolo che ha ad oggetto la tutela dei consumatori che acquistano pacchetti turistici "tutto incluso".
L’estate si avvicina ed i mesi di aprile e maggio sono, senza dubbio, quelli in cui fioccano le offerte dei cd. “pacchetti turistici tutto incluso”. L’augurio del consumatore è, ovviamente, quello di trascorrere le proprie agogniate vacanze senza intoppi di alcun tipo, ma qual è, invece, la tutela che lo stesso riceve qualora sfortunatamente i suoi bagagli dovessero andare persi a causa del vettore aereo oppure essergli riconsegnati in ritardo?
In merito segnaliamo due recentissime sentenze del mese di aprile. La prima (in ordine cronologico, seppure di pochi giorni) è stata pronunciata dal Tribunale di Marsala e vede come protagonisti una coppia di novelli sposi ai quali è stato smarrito uno dei due bagagli in occasione della luna di miele in Messico, mentre la seconda proviene dal Giudice di Pace di Caserta e riguarda un’altra coppia, che aveva acquistato un pacchetto turistico per un viaggio di una settimana in Russia e alla quale i bagagli prima venivano smarriti nel viaggio d’andata, poi rinvenuti solo il giorno previsto per il rientro in Italia ed infine consegnati in ritardo una volta tornati a casa.
Entrambe le sentenze contribuiscono a chiarire qual è la tutela che i consumatori che hanno acquistato pacchetti “tutto incluso” ricevono e verso chi possono far valere i propri diritti.
Come si legge nella sentenza del Tribunale di Marsala, l’acquirente di un viaggio tutto compreso, al di là dell’azione contrattuale nei confronti del venditore od organizzatore, può esperire un’azione risarcitoria direttamente nei confronti del vettore aereo (o di altro prestatore dei servizi acquistati con il pacchetto), tanto a titolo contrattuale, dovendosi il consumatore configurare come un terzo in favore del quale è stato stipulato il contratto di noleggio del velivolo e trasporto dei passeggeri, quanto a titolo di responsabilità extracontrattuale (aquiliana) per fatto illecito.
In un’ottica di favore del viaggiatore-consumatore, il D.Lgs. n. 111/95 sancisce una legittimazione concorrente del venditore ed organizzatore anche per i servizi non direttamente prestati da costoro, ma dagli stessi “scelti” per il cliente e con il medesimo pattuiti.
Si vuole in questo modo agevolare il consumatore, offrendogli un interlocutore diretto in termini di responsabilità al quale rivolgere le proprie pretese (anche) risarcitorie.
Con l’imbarco, al momento del chek-in, il viaggiatore affida il suo bagaglio alla custodia del vettore aereo, il quale, per andare esente da responsabilità in ipotesi di perdita od avaria, deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e comunque non può ritenersi esonerato il vettore aereo che invochi a propria discolpa la responsabilità dell’impresa di handling gerente il traffico bagagli presso lo scalo aeroportuale, laddove non dimostri che lo smarrimento sia avvenuto dopo avere consegnato il bagaglio alla detta impresa, momento, questo, in cui cessa la prestazione di trasporto aereo.
Prima di concludere, ricordiamo la tutela che noi consumatori riceviamo a livello comunitario durante le vacanze. Il diritto comunitario prevede, ad esempio, l’obbligo per i tour operator che offrono viaggi “tutto compreso” di predisporre meccanismi per garantire il viaggio di ritorno se dichiarano il fallimento mentre noi siamo in vacanza, nonché l’obbligo di offrire un risarcimento nel caso in cui le vacanze non corrispondano a quanto promesso dagli opuscoli informativi. Qualora poi il tour operator provasse ad aumentare il prezzo della vacanza o a cambiare il luogo di villeggiatura previsto senza averci prima informato, è nostro diritto annullare la prenotazione. E nel caso, invece, in cui, una volta all’aeroporto, scoprissimo di non poterci imbarcare sul volo previsto a causa di un overbooking imputabile alla compagnia aerea o al tour operator, la legislazione dell’UE ci dà diritto ad essere risarciti.
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Alleanza Consumatori Salerno su "La Città"

Segnaliamo la pubblicazione sul quotidiano "La Città" del 1 maggio 2007 di un articolo su Alleanza Consumatori Salerno.
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Alleanza Consumatori Salerno su "Il Salernitano"

Segnaliamo la pubblicazione sul quotidiano "Il Salernitano" di un articolo che riguarda Alleanza Consumatori Salerno.
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