Sanzioni amministrative e querela di falso Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

lunedì 25 gennaio 2010

Sanzioni amministrative e querela di falso

La Cassazione civile, SS.UU., con sentenza del 24.07.2009 n° 17355 ha stabilito che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti.

Stampa - Aggiungi a preferiti

Puoi inviarci le tue segnalazioni e richiedere una consulenza gratuita compilando l'apposito form. In alternativa, puoi rivolgerti anche alle sedi dell'U.G.L. indicate nella colonna a destra.

Se hai trovato utile o interessante questo articolo, iscriviti al feed per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog!


Articoli correlati per categorie



Nessun commento: