L'esclusione assoluta del rimborso delle spese di ricovero all'estero è contraria al diritto comunitario Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

giovedì 17 maggio 2007

L'esclusione assoluta del rimborso delle spese di ricovero all'estero è contraria al diritto comunitario

Riportiamo una interessante sentenza della Corte di Giustizia europea in materia di libera prestazione di servizi e diritto dei cittadini europei rimborso di tutte le spese mediche sostenute all'estero.

Sentenza della Corte nel procedimento C-444/05
Aikaterini Stamatelaki / NPDD Organismos Asfaliseon Eleftheron Epangelmation (OAEE)

L’ESCLUSIONE ASSOLUTA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO ALL’ESTERO È CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO
Un sistema di autorizzazioni preventive o la definizione di limiti massimi rimborsabili potrebbero essere più rispettosi dei principi del diritto comunitario

Il sig. Dimitrios Stamatelakis, residente in Grecia, era assicurato presso l’Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (ente previdenziale dei liberi professionisti), che è succeduto al Tameio Asfalisesos Emboron (cassa previdenziale dei commercianti). È stato ricoverato per due volte nel 1998 presso la clinica privata London Bridge Hospital, nel Regno Unito, e per tale ricovero ha versato 13 600 sterline. Il rimborso di queste spese gli è stato negato, in quanto, secondo la legge ellenica (1), le spese di ricovero in cliniche private situate all’estero sono rimborsate solo qualora riguardino bambini di età inferiore ai 14 anni. (1) Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale n. 35/1385/1999, recante la disciplina relativa al ramo sanitario dell’ente previdenziale dei lavoratori autonomi (FEK B’ 1814).
Dopo la sua scomparsa, la sig.ra Aikaterini Stamatelaki, sua sposa ed erede, ha adito il Dioikitiko Protodikeio Athinon (Tribunale amministrativo di primo grado di Atene), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se la normativa ellenica sia conforme ai principi del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi.
La Corte ricorda anzitutto che il diritto comunitario non restringe la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione dei loro sistemi previdenziali: in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, spetta a ciascuno Stato membro determinare le condizioni per la concessione delle prestazioni in materia previdenziale. Ciò nondimeno, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare il principio della libera prestazione dei servizi. Quest’ultimo comporta il divieto degli Stati membri di introdurre o mantenere ingiustificate restrizioni dell’esercizio di questa libertà nell’ambito delle cure sanitarie.
La Corte poi rileva che un cittadino il quale riceva cure presso una clinica pubblica o privata convenzionata, situata in Grecia, non deve effettuare nessun esborso in caso di ricovero, mentre egli deve far fronte a spese e queste ultime non gli sono rimborsate quando è ricoverato presso una clinica privata situata in un altro Stato membro. Così, le spese per un ricovero d’urgenza in una clinica privata non convenzionata in Grecia sono rimborsate al paziente, mentre ciò non avviene quando si tratta di un ricovero d’urgenza presso una clinica privata situata in un altro Stato membro.
Per la Corte, è evidente che una siffatta normativa scoraggia - o addirittura ostacola - le persone dal rivolgersi ai servizi ospedalieri situati in Stati membri diversi dallo Stato membro al cui sistema previdenziale essi sono iscritti e costituisce pertanto una restrizione della libera prestazione dei servizi.
Una siffatta normativa può considerarsi oggettivamente giustificata?
La Corte giudica che il carattere assoluto del divieto (eccezion fatta per i bambini di età inferiore ai 14 anni) non è adeguato né allo scopo di conservare un sistema sanitario o una competenza medica sul territorio nazionale, né alla salvaguardia dell’equilibrio economico del sistema previdenziale nazionale.
Al contrario, si potrebbero adottare misure meno restrittive e più rispettose della libertà di prestazione dei servizi, quali un regime di autorizzazione preventiva che rispetti gli obblighi imposti dal diritto comunitario, o la definizione di massimali rimborsabili.

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-444/05


Articoli correlati per categorie



3 commenti:

Anonimo ha detto...

Nice post. I be taught one thing more challenging on different blogs everyday. It’ll all the time be stimulating to learn content material from different writers and practice a little something from their store. I’d choose to make use of some with the content on my blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll provide you with a hyperlink in your web blog. Thanks for sharing.

[url=http://mako.caafrica.com/]payday uk[/url]

payday uk

Anonimo ha detto...

JJ Watt Elite Jersey

I never recommend tranquilizers ? no matter how mild ? for small dogs Since in our first experiment we re-prove this innate sensation and ability exists, now we use it to save lives If it was an ad and the headline really got your attention, then use it and get it out there

NFL Torrey Smith Jersey

(4)And you know who the interpreters for this entity that gave us a soul were, don't you? Marshack goes on to discuss the scientific and other contributions of Father Teilhard de Chardin, which rocked Catholicism Short-term projects usually match short-term funds, and so on I will repeat back to them what it is I think they're saying It doesn't seem to matter much how long a brand has been in business

JJ Watt Women's Jersey

Anonimo ha detto...

top [url=http://www.001casino.com/]online casino[/url] hinder the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]casino[/url] free no set aside hand-out at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]no deposit gratuity
[/url].