Viaggi "tutto incluso" e disservizi Associazione Consumatori - Alleanza Consumatori Salerno

giovedì 10 maggio 2007

Viaggi "tutto incluso" e disservizi

Con riferimento all'articolo del 1 maggio uscito su "La Città", pubblichiamo il seguente articolo che ha ad oggetto la tutela dei consumatori che acquistano pacchetti turistici "tutto incluso".
L’estate si avvicina ed i mesi di aprile e maggio sono, senza dubbio, quelli in cui fioccano le offerte dei cd. “pacchetti turistici tutto incluso”. L’augurio del consumatore è, ovviamente, quello di trascorrere le proprie agogniate vacanze senza intoppi di alcun tipo, ma qual è, invece, la tutela che lo stesso riceve qualora sfortunatamente i suoi bagagli dovessero andare persi a causa del vettore aereo oppure essergli riconsegnati in ritardo?
In merito segnaliamo due recentissime sentenze del mese di aprile. La prima (in ordine cronologico, seppure di pochi giorni) è stata pronunciata dal Tribunale di Marsala e vede come protagonisti una coppia di novelli sposi ai quali è stato smarrito uno dei due bagagli in occasione della luna di miele in Messico, mentre la seconda proviene dal Giudice di Pace di Caserta e riguarda un’altra coppia, che aveva acquistato un pacchetto turistico per un viaggio di una settimana in Russia e alla quale i bagagli prima venivano smarriti nel viaggio d’andata, poi rinvenuti solo il giorno previsto per il rientro in Italia ed infine consegnati in ritardo una volta tornati a casa.
Entrambe le sentenze contribuiscono a chiarire qual è la tutela che i consumatori che hanno acquistato pacchetti “tutto incluso” ricevono e verso chi possono far valere i propri diritti.
Come si legge nella sentenza del Tribunale di Marsala, l’acquirente di un viaggio tutto compreso, al di là dell’azione contrattuale nei confronti del venditore od organizzatore, può esperire un’azione risarcitoria direttamente nei confronti del vettore aereo (o di altro prestatore dei servizi acquistati con il pacchetto), tanto a titolo contrattuale, dovendosi il consumatore configurare come un terzo in favore del quale è stato stipulato il contratto di noleggio del velivolo e trasporto dei passeggeri, quanto a titolo di responsabilità extracontrattuale (aquiliana) per fatto illecito.
In un’ottica di favore del viaggiatore-consumatore, il D.Lgs. n. 111/95 sancisce una legittimazione concorrente del venditore ed organizzatore anche per i servizi non direttamente prestati da costoro, ma dagli stessi “scelti” per il cliente e con il medesimo pattuiti.
Si vuole in questo modo agevolare il consumatore, offrendogli un interlocutore diretto in termini di responsabilità al quale rivolgere le proprie pretese (anche) risarcitorie.
Con l’imbarco, al momento del chek-in, il viaggiatore affida il suo bagaglio alla custodia del vettore aereo, il quale, per andare esente da responsabilità in ipotesi di perdita od avaria, deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e comunque non può ritenersi esonerato il vettore aereo che invochi a propria discolpa la responsabilità dell’impresa di handling gerente il traffico bagagli presso lo scalo aeroportuale, laddove non dimostri che lo smarrimento sia avvenuto dopo avere consegnato il bagaglio alla detta impresa, momento, questo, in cui cessa la prestazione di trasporto aereo.
Prima di concludere, ricordiamo la tutela che noi consumatori riceviamo a livello comunitario durante le vacanze. Il diritto comunitario prevede, ad esempio, l’obbligo per i tour operator che offrono viaggi “tutto compreso” di predisporre meccanismi per garantire il viaggio di ritorno se dichiarano il fallimento mentre noi siamo in vacanza, nonché l’obbligo di offrire un risarcimento nel caso in cui le vacanze non corrispondano a quanto promesso dagli opuscoli informativi. Qualora poi il tour operator provasse ad aumentare il prezzo della vacanza o a cambiare il luogo di villeggiatura previsto senza averci prima informato, è nostro diritto annullare la prenotazione. E nel caso, invece, in cui, una volta all’aeroporto, scoprissimo di non poterci imbarcare sul volo previsto a causa di un overbooking imputabile alla compagnia aerea o al tour operator, la legislazione dell’UE ci dà diritto ad essere risarciti.


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2 commenti:

Anonimo ha detto...

sono stata vittima di una situazione simile in un viaggio fatto questa estate? posso contattarvi per una consulenza?

Anonimo ha detto...

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